Rumore: nozioni generali



Documenti analoghi
Inquadramento legislativo e normativo: dal D.Lgs.81/2008 alla UNI/TR 11450:2012 Modena 12 ottobre 2012

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL PARE

P.S.C. Allegato 8 VALUTAZIONE PREVENTIVA RISCHIO RUMORE

STIMA DEL RISCHIO: BANCHE DATI, VALORI FORNITI DAI COSTRUTTORI E MISURE SUL CAMPO

D. Lgs 81/08 titolo VIII AGENTI FISICI. A cura di Norberto Canciani

Esempi valutazione rischi rumore

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Corso di laurea in Ingegneria Edile A.A Agenti fisici. 1 Sicurezza in edilizia

IL RISCHIO DA AGENTI FISICI. A cura di: Massimo Cecchini e Danilo Monarca

CERTIFICATO DI MISURA DI RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO

Contenuti ripetitivi e legati all attività ed organizzazione aziendale

Seminario su D.Lgs.81/08

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Modulo Protezione Lavoratori

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Progetto Labor - Linea 4 Emersì Sicurezza nei luoghi di lavoro ed Emersione del lavoro irregolare

CATEGORIE DI ATTIVITA CONSULENZE IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI 4.0 BONIFICA ACUSTICA/ PROGETTAZIONE ACUSTICA

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

Rischi di esposizione al rumore

AGENTI FISICI TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto

D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

La sicurezza delle macchine.aggiornamenti e novità

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

INTEGRAZIONE E CONFRONTO DELLE LINEE GUIDA UNI-INAIL CON NORME E STANDARD (Ohsas 18001, ISO, ecc.) Dott.ssa Monica Bianco Edizione: 1 Data:

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

RISCHIO FISICO - RUMORE Prevenzione

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A

Collana MultiCompact. Sicurezza, qualità e privacy RUMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci?

Anteprima UNI 9432: 2008 Esposizione al rumore nell ambiente di lavoro

Sistema di gestione della Sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Certificazione acustica degli edifici

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

Concetti generali in tema di PREVENZIONE e SICUREZZA del lavoro

DVR Rumore: Legislazione Tecnica - Ed. 1 - Rev. 1. DVR Rischio Rumore

Corso di formazione Modulo aggiuntivo per Preposti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

Procedure di lavoro in ambienti confinati Livello specialistico

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

25 ottobre LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: il ruolo del medico competente

I registri per le protesi mammarie e i registri dei dispositivi impiantabili

CSM care S.r.l. Via Polidoro da Caravaggio, Milano Partita IVA Tel r.a. Fax

Riferimenti normativi

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Corso di formazione 15 marzo 2013

Valutazione dei Rischi. Normativa e documenti di riferimento. Definizioni (UNI EN ISO 12100)

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

PROCEDURA DI SICUREZZA

Produzione edilizia e sicurezza a.a Lo schema. TITOLO II Luoghi di lavoro

installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo

RISCHIO RUMORE IL QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO. Omar Nicolini - Az.USL di Modena (o.nicolini@ausl.mo.it)

Acquisto di macchine usate. Linee guida per un modello di valutazione integrato e le responsabilità civili e penali delle parti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi Varese

Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Informa i Lavoratori che:

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Sistema di gestione della Responsabilità Sociale

PRINCIPI FONDAMENTALI...

GIUSTIFICARE, MISURARE, PROCEDURA EX ART.191, PROCEDURA STANDARDIZZATA: COME ORIENTARSI TRA LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

2. Requisiti della formazione rivolta agli OSA e agli alimentaristi

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. OT/20

Linee Vita. Progettazione ed Posa in Opera D.Lgs.81/08 e s.m.i. L.R.5/2010. M.EN.S. Engineering. Dott. Ing. Corrado Giromini

II.11 LA BANCA D ITALIA

NON E STATA ABROGATA LA LEGGE 257 / 92 E TUTTI I RELATIVI DECRETI APPLICATIVI

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TITOLO V dlgs del 9 aprile /08

1 La politica aziendale

Manuale di Gestione Integrata POLITICA AZIENDALE. 4.2 Politica Aziendale 2. Verifica RSGI Approvazione Direzione Emissione RSGI

PROCEDURA. Gestione del processo di radioprotezione per personale esterno all AOU Careggi esposto a radiazioni ionizzanti SOMMARIO 1. SCOPO...

Salute e Sicurezza dei Lavoratori nella filiera del riciclo della carta: il punto di vista dell ente di certificazione. Milano 18 novembre 2008

Convegno ISPESL. La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico. 23 ottobre 2009

I CONTROLLI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

LE FINESTRE E L ISOLAMENTO ACUSTICO

SGSL UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA SCUOLA

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE PMI

Transcript:

Rumore: nozioni generali Pietro Nataletti INAIL (Dipartimento Igiene del Lavoro ex ISPESL) p.nataletti@inail.it

Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Articolo 187 Campo di applicazione Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l udito. Nessuna esclusione dal campo di applicazione Protezione contro tutti gli effetti del rumore

Articolo 189 Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliero al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: valori limite di esposizione: L EX,8h = 87 db(a) e p peak = 200 Pa (140 db(c) ref. 20 µpa) valori superiori di azione: L EX,8h = 85 db(a) e p peak = 140 Pa (137 db(c) ref. 20 µpa) valori inferiori di azione: L EX,8h = 80 db(a) e p peak = 112 Pa (135 db(c) ref. 20 µpa) Tre livelli di legge, L EX e/o L picco

Articolo 189 Valori limite di esposizione e valori di azione 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all altra, é possibile sostituire, ai fini dell applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 db(a); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. Possibilità di utilizzare il L EX,w In caso di variabilità utilizzare il L EX,w massimo ricorrente

Articolo 190 Valutazione del rischio 1. Nell ambito della valutazione dei rischi di cui all art. 181, il datore di lavoro valuta l esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro, prendendo in considerazione in particolare: a) Il livello, il tipo e la durata dell esposizione, ivi incluso il rumore impulsivo; b) I valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; Attenzione al rumore impulsivo Attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili

Articolo 190 Valutazione del rischio d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza derivanti da interazione fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza risultanti da interazione fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; Attenzione a fattori acustici e non acustici Utilizzare la certificazione acustica (Direttiva Macchine D.Lgs. 17/2010) per la scelta di macchine silenziose

Certificazione acustica delle macchine I costruttori (D.Lgs. 17/2010) sono obbligati alla rilevazione di alcune grandezze relative all emissione acustica del macchinario da indicare nel libretto d uso e manutenzione associato. In tale libretto devono figurare indicazioni relative al: livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A (L Aeq ) nei posti di lavoro se questo supera i 70 db(a). In caso contrario deve essere dichiarato il non superamento; in aggiunta al precedente anche il livello di potenza acustica (L WA ) emesso dalla macchina, quando il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera gli 80 db(a); valore massimo di pressione acustica istantanea ponderata C nelle postazioni di lavoro, se questo supera i 130 db(c). Recepita la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE

Articolo 190 Valutazione del rischio 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 3. I metodi e la strumentazione utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell esposizione del lavoratore. Obbligo di misurazione al superamento di 80 db(a) L EX e/o 135 db(c) L peak

Articolo 190 Valutazione del rischio 4. Nell applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica. 5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 191, 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all articolo 28, comma 2. Per la strumentazione di misura dell esposizione e l incertezza rimando alle norme di buona tecnica Nulla si dice circa la strumentazione di misura della funzionalità uditiva

Articolo 190 Valutazione del rischio 5-bis. L emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. Valutazione preventiva solo dei livelli di emissione di attrezzature, macchine e impianti Approvata dalla Commissione consultiva permanente la prima banca dati (www.cpt.to.it)

Articolo 191 Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell udito; b) l informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all articolo 192, comma 2. 2. Sul documento di valutazione di cui all articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo. Possibilità di assegnare d ufficio i lavoratori alla fascia superiore di rischio in cambio di misure tecniche

Articolo 192 Misure di prevenzione e protezione 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all art. 190 risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l esposizione al rumore, considerando le misure di cui al comma 1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti al rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono delimitate e l accesso è limitato. 4. Nel caso in cui, data la natura dell attività, il lavoratore benefici dell utilizzo di utilizzo di locali di riposo il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Interventi oltre gli 85 db(a) e/o 137 db(c) Programmi Aziendali Riduzione Esposizione (PARE)

Articolo 193 Uso dei dispositivi di protezione individuale 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi da rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all art. 192, fornisce ai lavoratori i DPI-u alle seguenti condizioni: a) li mette a disposizione al superamento dei VIA; b) ne obbliga l utilizzo al superamento dei VSA; c) sceglie i DPI-u che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; VERIFICA DELL EFFICACIA DEI DPI UDITIVI IMPORTANZA DEL MC (RELAZIONE SANITARIA ANONIMA COLLETTIVA DEL MC Art. 25)

Articolo 193 Uso dei dispositivi di protezione individuale 2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l efficienza dei DPI uditivi e il rispetto dei valori limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche. VERIFICA DELL EFFICIENZA DEI DPI UDITIVI L attenuazione dei DPI-u si applica ai L Aeq L EX < 80 db(a). Riferimento: UNI 9432

Articolo 198 Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center 1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l igiene del lavoro di cui all articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center. Approvate dalla Commissione permanente il 7.3.2012

Misura e valutazione del rischio (art. 190) Ha sostituito la UNI 9432 L EX,8h per compiti L EX,8h per mansioni L EX,8h su giornata intera Nuovo metodo per l incertezza

UNI EN ISO 9612:2011

UNI EN ISO 9612:2011 L EX per compiti: minimo 3 misure per ogni L Aeq di durata minima 5, minimo tre L Aeq per compito L EX per mansioni: minimo 5h di tempo di misura Fonometri integratori di classe 1 o 2

Misura e valutazione del rischio (art. 190) Integra la UNI EN ISO 9612 L EX,LT, L c,picco e relativa incertezza L EX,8h su giornata intera Guida all uso dei DPI-u Confronto con i limiti di legge In arrivo una Norma UNI/TR sui call center

UNI 9432:2011 Dal punto di vista prevenzionistico l incertezza si somma!

Controllo del rischio (art. 192) Guida alla predisposizione e attuazione di interventi di bonifica Interventi tecnici Efficacia acustica Costo

In corso di validazione da parte della Commissione consultiva permanente http://www.ispesl.it/linee_guida/tecniche/manbprumore/indexmbp.htm http://www.ausl.mo.it/dsp/spsal/spsal_lg_coord_interregionale.htm

Destinatari: costruttori

Destinatari: misuratori

Destinatari: misuratori

Grazie per l attenzione!

Esempio di calcolo del livello di esposizione settimanale L EX,w con l utilizzo della procedura standardizzata presente sul PAF e la Banca Dati del CPT di TORINO

I valori di pressione sonora delle ultime due righe sono stati ricavati da valori potenza sonora con il programma presente sul sito del CPT

Il risultato dell applicazione della procedura standardizzata nelle modalità sopra descritte include il calcolo dell incertezza. Il risultato è: L EX,w = 94.8 db(a)