NON E STATA ABROGATA LA LEGGE 257 / 92 E TUTTI I RELATIVI DECRETI APPLICATIVI
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- Lucio Napoli
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1 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Dipartimento di Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO D. Lgs. 81 del TITOLO IX CAPO III : Amianto cosa cambia William Montorsi - SPSAL Reggio Emilia TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NON E STATA ABROGATA LA LEGGE 257 / 92 E TUTTI I RELATIVI DECRETI APPLICATIVI
2 Campo di applicazione (art. 246) LE NORME SI APPLICANO ALLE ATTIVITÀ CHE, DOPO LA DISMISSIONE POSSONO ANCORA COMPORTARE ESPOSIZIONE AD AMIANTO: MANUTENZIONE RIMOZIONE RIFIUTI (SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ) BONIFICA AREE (SITI DISMESSI ) Definizioni (art. 247) nulla cambia INDIVIDUAZIONE DELLA PRESENZA (art.248) Il Datore di Lavoro INDIVIDUA IL PERICOLO! - Prima della manutenzione o demolizione (rimozione ) - Con ogni misura necessaria anche chiedendo informazioni al proprietario dei locali - Se esiste il minimo dubbio sulla presenza di amianto applica il Titolo 4-8 mesi Euro ridotti
3 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art.249) Nella Valutazione del rischio (di cui all art.28) il Datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall amianto e dai materiali con amianto al fine di stabilire : la natura e il grado dell esposizione le misure di prevenzione e protezione da attuare La valutazione del rischio (art.249 continua) Per il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l adozione del documento di cui all art.17 c.1 lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui lettera a), b), d) ed f) dell art.28 e che viola le disposizioni art.18,c1 lettere q) e z) prima parte Non c è l alternativa della sanzione alla pena: (Art.55 comma 2 lettera b) Arresto 6-18 mesi
4 Gli Elementi fondamentali della valutazione del rischio previsti dall articolo 28 a) Relazione con i criteri b) Indicazione delle misure di prevenzione e protezione d) Individuazione di procedure per l attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell organizzazione aziendale che vi devono provvedere f) Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento Gli obblighi del Datore di lavoro e dirigente previsti dall art.18 comma 1 Q) PRENDERE APPROPRIATI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE L AMBIENTE ESTERNO VERIFICANDO PERIODICAMENTE LA PERDURANTE ASSENZA DI RISCHIO Z) AGGIORNARE LE MISURE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI RILEVANTI SULLA SALUTE E SICUREZZA O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE.
5 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (Art 29 comma 7) Nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi connessi all esposizione all amianto Non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 non è possibile usufruire della possibilità di effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate Comma 5 rimane escluso? (fino a 10 si puo?) Valutazione del rischio (Art.249 comma 2) Introduce il termine: Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (e.s.e.d.i.) QUANDO risulta chiaramente dalla Valutazione che: il Valore Limite non è superato e SOLO per 4 specifiche e descritte attività lavorative
6 Attività per cui è possibile rientrare nelle Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (E.S.E.D.I.) a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell aria e prelievo dei campioni ai fini dell individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. ESEDI: FORUM DELLE REGIONI incontro del 28/09/07 - Per le ditte iscritte all albo non è previsto ESEDI - Solo per materiali compatti e buono stato - Solo per attività sporadica (1volta al mese, al max 11 volte l anno) - Lavori che non superano le 2 ore, ogni lavoratore non più di 1 ora - Esposizione dei lavoratori va fatta su 1 ora e non deve superare le 20 ff/l in MOCF - Per dimensioni che non superino 30 Kg o 6 m2 di superficie - procedure corrette e formazione specifica (non il patentino)
7 Nei casi di E.S.E.D.I. Non si applicano: La Notifica (art. 250) La Sorveglianza Sanitaria (art. 259) Il Registro degli Esposti (art. 260) Controllo dell esposizione (art.253 c.1) NOTIFICA (Art. 250) PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI : Il Datore di Lavoro presenta una NOTIFICA alla AUSL Il Datore di Lavoro provvede che i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione < 3 mesi 750 Euro ridotti Ogniqualvolta ci siano modifiche delle condizioni di lavoro e di esposizione deve essere inoltrata una NUOVA notifica
8 Elementi della NOTIFICA (art.250 comma 2) ubicazione del cantiere; tipi e quantitativi di amianto manipolati; attività e procedimenti applicati; numero di lavoratori interessati; data di inizio dei lavori e relativa durata; misure adottate per limitare l esposizione dei lavoratori all amianto. SOSPENSIONE DELL ATTIVITA (art 14 comma 1) Gravi violazioni (ALLEGATO 1) ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale
9 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA Mancata Notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto (anche piano di LAVORO) Misure di Prevenzione e Protezione (art. 251) In tutte le attività previste dal campo di applicazione l esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del Valore Limite
10 Le novità dell articolo 251: Misure di Prevenzione e Protezione b) I lavoratori esposti devono SEMPRE UTILIZZARE I DPI delle vie respiratorie con Fattore di Protezione Operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell aria e tale da garantire all utilizzatore IN OGNI CASO CHE L ARIA FILTRATA PRESENTE ALL INTERNO DEL DPI SIA NON SUPERIORE AD UN DECIMO DEL VALORE LIMITE indicato all art c) L utilizzo dei DPI deve essere INTERVALLATO DA PERIODO DI RIPOSO ADEGUATI ALL IMPEGNO FISICO RICHIESTO DAL LAVORO, l accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea documentazione di cui all art. 256 c.4 lettera d). Articolo 251 comma 1 lettera d) d) Per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni che possono comportare un mutamento significativo dell esposizione i DPI delle vie respiratorie DEVONO ESSERE SEMPRE INDOSSATI e questi devono avere FATTORE DI PROTEZIONE OPERATIVO TALE CHE ALL INTERNO DEL DPI LA CONCENTRAZIONE NON SIA SUPERIORE AD UN DECIMO DEL VALORE LIMITE
11 Le Misure di Prevenzione e Protezione Si ribadisce il principio che l esposizione deve essere ridotta al minimo con i Dispositivi di Protezione Collettiva o in ogni caso mantenuta al di sotto del Valore Limite. Devono essere individuate tutte le misure di eliminazione del rischio alla fonte (evitare di produrre polvere), e di riduzione alla sorgente (evitare emissione di polvere ). Tutti i disciplinari tecnici fino ad oggi utilizzati mantengono la loro validità anche se sarebbe opportuna una loro revisione sulla base delle esperienze acquisite e dei dati di esposizione che le imprese dovrebbero produrre. Si applica a tutte le attività con amianto Controllo dell esposizione ( art. 253 ) Il Datore di Lavoro effettua PERIODICAMENTE la MISURAZIONE dell esposizione Ad esclusione delle ESEDI al fine del rispetto del valore limite in funzione della valutazione iniziale del rischio riporta nel Documento i risultati delle misurazioni consulta i lavoratori sui campionamenti Sanz. Amm
12 Valore Limite (articolo 254) IL VALORE LIMITE È PARI A 0,1 ff/cm 3 MISURATO COME MEDIA PONDERATA NEL TEMPO DI RIFERIMENTO DI 8 ORE NON PUÒ MAI ESSERE SUPERATO Articolo 254 (continua) Comma 4: in ogni caso se l esposizione non può essere ridotta con altri mezzi è necessario l uso di un Dispositivo di Protezione Individuale delle vie respiratorie con FATTORE DI PROTEZIONE OPER ATIVO TALE CHE ALL INTERNO DEL DPI LA CONCENTRAZIONE NON SIA SUPERIORE AD UN DECIMO DEL VALORE LIMITE L utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all impegno fisico richiesto dal lavoro, l accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione: adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori (art. 256 c.4 lettera d).
13 Operazioni Lavorative Particolari (art. 255) QUANDO? Nonostante l adozione delle misure tecniche preventive è prevedibile che l esposizione dei lavoratori superi il valore limite COSA fa il Datore di Lavoro? Adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori: DPI delle vie respiratorie con FATTORE DI PROTEZIONE OPERATIVO TALE CHE ALL INTERNO DEL DPI LA CONCENTRAZIONE NON SIA SUPERIORE AD UN DECIMO DEL VALORE LIMITE cartelli con segnalazione di possibile superamento VL misure per impedire la dispersione dai locali di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare Lavori di Demolizione o Rimozione (art. 256) CHI? LE IMPRESE DI BONIFICA DELL AMIANTO ISCRITTE ALLO SPECIFICO ALBO DELLE IMPRESE CHE SMALTISCONO RIFIUTI : CATEGORIA 10 A (COMPATTO) E 10B (FRIABILE) QUANDO? IN CASO DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DA: EDIFICI, STRUTTURE, APPARECCHI E IMPIANTI E MEZZI DI TRASPORTO
14 Informazione dei lavoratori (art.257 continua) Qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell aria emergano valori superiori al valore limite il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate Sorveglianza Sanitaria (art.259) CHI? Tutti i lavoratori esclusi quelli E.S.E.D.I. Prima di essere adibiti allo svolgimento e periodicamente almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal MC sono SOTTOPOSTI AD UN CONTROLLO SANITARIO VOLTO A VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DI INDOSSARE DPI RESPIRATORIA DURANTE IL LAVORO. I lavoratori che sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti sono sottoposti ad una visita medica all atto della cessazione del rapporto di lavoro con le indicazioni da osservare e sulla opportunità di successivi accertamenti
15 Articolo 260 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio IL DATORE DI LAVORO SE ACCERTA CHE L ESPOSIZIONE È STATA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DALL ART.251 Comma 1 LETTERA b), CIOÈ UN DECIMO DEL VALORE LIMITE (PARI A 0,01 ff/cm 3 ) ISCRIVE I LAVORATORI NEL REGISTRO DI CUI ALL ART. 243, Comma 1 SINTESI delle PRINCIPALI NOVITÀ Non c è l alternativa della sanzione alla pena dell arresto, da 6 a 18 mesi, per la omissione della valutazione del rischio e l adozione del documento o dell adozione in assenza degli elementi considerati fondamentali La mancata Notifica è nell Allegato I: Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione attività imprenditoriale Non è possibile usufruire della possibilità di effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate
16 SINTESI delle PRINCIPALI NOVITÀ (continua) Le attività in E.S.E.D.I. non devono più effettuare il controllo delle esposizioni Utilizzo sempre dei DPI per le vie respiratorie I DPI devono avere un Fattore di Protezione Operativo tale da garantire che l aria all interno del DPI sia ad una concentrazione di amianto non superiore al valore di 0,01 ff/cm 3, pari ad un decimo del Valore Limite L utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all impegno fisico Controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare DPI per le vie respiratorie Iscrizione nel registro degli esposti solo se l esposizione è superiore a un decimo del Valore Limite
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