GIUSTIFICARE, MISURARE, PROCEDURA EX ART.191, PROCEDURA STANDARDIZZATA: COME ORIENTARSI TRA LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

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1 GIUSTIFICARE, MISURARE, PROCEDURA EX ART.191, PROCEDURA STANDARDIZZATA: COME ORIENTARSI TRA LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE Sergio Luzzi, Riccardo Fusi Vie En.Ro.Se. Ingegneria, Firenze 1 - INTRODUZIONE Come previsto dall articolo 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, ha elaborato le procedure standardizzate per l effettuazione della valutazione dei rischi, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. A partire dal dicembre 2012 per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori non sarà più possibile semplicemente autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi, ma dovranno utilizzare queste procedure. Le procedure standardizzate, che potranno essere utilizzate anche da datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, con l esclusione di alcune tipologie di aziende, costituiscono uno strumento importante per i datori di lavoro che intendono effettuare la valutazione dei rischi seguendo un modello di riferimento. Non pochi sono però i problemi che si possono collegare all approccio valutativo standardizzato, fra questi la questione della giustificazione della non effettuazione di misurazioni fonometriche e la necessità di adattamento alle situazioni lavorative molto variabili dal punto di vista dell esposizione al rumore, previste dall art. 191 dello stesso D.Lgs. 81/ LA STANDARDIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE TRA LEGGI, NORME E LINEE GUIDA La ricerca di metodi e procedure standardizzate ha caratterizzato le pratiche di valutazione del rischio rumore in ambiente di lavoro fin dalle prime esperienze di applicazione dei disposti legislativi specifici. L approccio metodologico alla valutazione dell esposizione al rischio rumore, basato sulla definizione di tempistiche di lavoro (giornaliere o settimanali) standard e sull associazione di livelli acustici misurati con postazioni o attività lavorative standard, univocamente definite, risale al D.Lgs. 277 del 15 Agosto Nei 20 anni successivi, fino ai giorni nostri, le possibilità di standardizzazione, orientate alla semplificazione dei calcoli e alla riduzione delle misurazioni fonometriche, sono stare esplorate a vari livelli. Spesso però il tentativo di definire procedure semplificate o standardizzate si

2 è arenato per ragioni di oggettiva complessità attuativa, di scarsa robustezza scientifica e di mancato riconoscimento ufficiale all interno del quadro legislativo, sebbene dal punto di vista delle norme e delle linee guida operative importanti documenti siano stati prodotti: fra questi, le varie edizioni della Norma UNI 9432 (dal 1989 al 2011), e della Norma ISO 9612 (dal 1997 al 2011), le Linee Guida e i Manuali di Buona Pratica prodotti dall ISPESL, fino alle Indicazioni Operative sui rischi fisici, elaborate nel 2009 dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e province autonome, in collaborazione con INAIL e con l Istituto Superiore della Sanità. Nel periodo di vigenza (e di cogenza) del citato D.Lgs. 277/91 e del successivo D.Lgs. 195/2006, la valutazione strumentale dei livelli di rumore è stata di fatto obbligatoria. Le associazioni di categoria, in particolare quelle di artigiani e commercianti, alle quali afferiscono settori con molte piccole e medie imprese simili, caratterizzate da attività e mansioni ripetitive e quindi maggiormente standardizzabili, hanno esplorato la possibilità di effettuare valutazioni a campione, prendendo alcune aziende come riferimento rappresentativo di una categoria con livelli di rischio identici o supposti tali. Tali tentativi non hanno però mai raggiunto livelli di seria validazione da parte degli organi di controllo, tali da farli ritenere generalmente applicabili. Per le situazioni lavorative con addetti che svolgevano mansioni identiche dal punto di vista dell esposizione al rumore, grazie alla Norma UNI 9432 è stato possibile procedere in alcuni casi alla valutazione per gruppi omogenei, riducendo le misure a un numero minimo statisticamente rilevante e rappresentativo del gruppo, anche in questi caso però la semplificazione non era espressamente prevista dal sistema legislativo, ciò comportando motivo di discussione e in taluni casi di invalidazione della valutazione semplificata. Con l entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e dei suoi articoli espressamente dedicati alla questione, le procedure standardizzate sono tornate argomento di discussione tecnica e di sperimentazione, questa volta con la valenza propria e vincolante dei disposti legislativi. Il termine previsto inizialmente dal D.Lgs. 81/2008 per l elaborazione delle procedure standardizzate e del loro recepimento tramite un decreto interministeriale era il 31 dicembre Come spesso accade, si sono accumulati ritardi nell iter legislativo, giungendo fino alla definizione della tempistica di attuazione fissata dal Decreto Legge n. 57/2012, pubblicato nel maggio 2012 e poi convertito in Legge, contenente Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Questo decreto ha fissato al 31 dicembre 2012 la scadenza ultima di validità delle autocertificazioni e l obbligo per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate. Il rinvio della scadenza (inizialmente prevista per la fine di giugno 2012) si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro, sono ancora in attesa di definitivo recepimento legislativo. Nell autunno 2012 sono previsti il passaggio presso la Conferenza Stato Regioni e successivamente la loro ufficializzazione tramite decreto interministeriale. In assenza di questo decreto, il D.Lgs. 81/08 ha consentito ai datori di lavoro delle microimprese (fino a 10 lavoratori) di autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno A

3 decorrere dal 1 luglio 2012 essi sarebbero quindi stati obbligati a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L avvicinarsi di questa scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla proroga prevista a maggio 2012 dal nuovo decreto legge. Pertanto, sulla base di quanto stabilito dal DL 57/2012 e riportato nel paragrafo precedente l art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08 viene ad essere così riscritto: I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g). 3 LE PROCEDURE STANDARDIZZATE La Commissione Consultiva per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ha dunque approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi da parte delle imprese che occupano sino a 10 lavoratori, che potranno essere utilizzate anche dai datori di lavoro che impiegano fino a 50 addetti, con le consuete esclusioni delle aziende particolari, come quelle a rischio di incidenti rilevanti e quelle che espongono a rischi particolari ecc. (art. 29 commi 6 e 7 D.Lgs. 81/08). Il provvedimento è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni per l acquisizione del relativo parere e dovrà successivamente essere recepito con un apposito decreto interministeriale che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del Le imprese dovranno uniformarsi alle procedure standardizzate entro tre mesi dall entrata in vigore del decreto di recepimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre del Il documento approvato dalla Commissione, che fornisce le indicazioni essenziali e gli orientamenti per l applicazione delle procedure standardizzate, si compone di due parti: la prima contiene le linea guida alla compilazione e il dettaglio delle istruzioni operative; la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta le schede da utilizzare per adempiere all obbligo della valutazione dei rischi. Allo stato attuale, le procedure standardizzate prevedono quattro passaggi, relativi a: 1. descrizione generale dell azienda, del ciclo lavorativo, attività, mansioni, etc.; 2. individuazione dei pericoli; 3. valutazione dei rischi e identificazione delle misure di prevenzione attuate; 4. definizione del programma di miglioramento. Ognuno dei passaggi viene documentato attraverso specifica modulistica. Vengono infatti definiti appositi Moduli di Documentazione (tre per quattro passaggi, in quanto sul terzo Modulo vengono documentati sia il terzo che il quarto passaggio). E ipotizzabile che al termine dell iter approvativo, i format dei moduli siano messi a disposizione gratuitamente (Word o Excel) unitamente alla procedura vera e propria.

4 Nella tabella 3.1 è riportato lo schema sinottico della generica procedura standardizzata, come definito nel documento prodotto dalla Commissione Consultiva per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Tabella 3.1: Procedura standardizzata, passi e moduli Moduli PASSO PASSO N. 1 N. 2 PASSO N. 3 Descrizione dell azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni Individuazione dei pericoli presenti in azienda Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate Descrizione generale dell azienda Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni Individuazione dei pericoli presenti in azienda Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati. Individuazione di strumenti informativi di supporto per l effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.). Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati: - in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici; - in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull esperienza e conoscenza dell azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. - Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati. N. 1 (parte 1.1) N. 1 (parte 1.2) N. 2 N.3 (colonne dalla n.1 alla n.3) N.3 (colonna n.4) PASSO N. 4 Definizione del programma di miglioramento Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate N.3 (colonna 5) Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Individuazione delle procedure per l attuazione delle misure N. 3 (colonne 6-8)

5 4 LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEL RUMORE Analizzando lo schema proposto dal punto di vista operativo, nello specifico di una generica valutazione dell esposizione al rischio rumore si possono produrre alcune considerazioni che da un lato ne confermano la natura metodologica unificante e dall altro evidenziano i rischi di questa unificazione. Si può infatti notare che, nell adattamento alle peculiarità del rischio rumore, rischio quasi sempre misurabile oltre che descrivibile in termini di scenario (sorgenti, postazioni, tempi di esposizione), la procedura può davvero essere standardizzata. Nel Modulo 2 della procedura vengono infatti definiti, mediante una vera e propria checklist, tutti gli aspetti che devono essere presi in considerazione nel processo valutativo inserendo anche i vari riferimenti normativi; al tempo stesso, viene fornito un modello di DVR che dovrà essere adottato dalle aziende interessate, standardizzando quindi anche questo aspetto. C è ovviamente la possibilità di integrare lo schema con altre relazioni tecniche specifiche. Se si esaminano in dettaglio il Modulo 2 e il Modulo 3 si vede come nel caso del rischio rumore, al pari di altri rischi fisici misurabili con strumentazione dedicata quali le vibrazioni, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, la compilazione, e quindi la valutazione, possano in alcuni casi risultare non semplici per il datore di lavoro. A ciò si aggiunga che la valutazione dei suddetti rischi (rumore in testa) non prescinde dalla contestuale analisi dei vari requisiti strutturali che deve possedere il luogo di lavoro. Da qui la necessità di coinvolgere nel processo valutativo tecnici competenti e qualificati che, come nel caso della valutazione non standardizzata, abbiano competenza specifica sul rumore e sull acustica e che siano capaci di valutare i contributi delle sorgenti e dell ambiente di lavoro, calcolare i livelli di rischio e progettare le soluzioni di mitigazione. L utilizzo della checklist per dichiarare la presenza o meno di un determinato livello di rischio dovrebbe essere associato alla quantificazione del rischio stesso, con o senza misure. Al momento questa corrispondenza non è automatica, potranno essere utili altri strumenti attualmente in fase di definizione fra i quali ad esempio le schede di rischio per professione che sta sviluppando l INAIL in collaborazione con altri enti e istituti, nazionali e internazionali. Permangono quindi, allo stato attuale, alcuni dubbi sulla piena applicabilità della procedura standardizzata al rischio rumore, visto che la semplificazione potrebbe essere eccessiva se fosse sufficiente semplicemente dire rischio presente/non presente, unitamente all elenco delle misure di prevenzione già attuate e al programma di miglioramento ma senza particolari approfondimenti. Se invece, come appare più giusto e come probabilmente sarà, il rischio deve essere analizzato e approfondito in dettaglio, allora potrebbe non esserci una particolare semplificazione rispetto alla procedura valutativa completa prevista dal titolo VIII del D.Lgs. 81/2008. Per quanto riguarda le proposte e le esperienze di implementazione della procedura standardizzata specifica per la valutazione del rischio rumore, si può fare riferimento al Portale Agenti Fisici, realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda Sanitaria della USL 7 Siena nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici" della Regione Toscana, in collaborazione

6 con l INAIL e l Azienda USL di Modena nell ambito di un Progetto del Ministero della Salute. Dal portale si accede a una procedura di calcolo dell esposizione e valutazione del rischio rumore compatibile lo schema di procedura standardizzata sopra descritto. Questa procedura operativa prevede uno schema di compilazione online e, per quanto riguarda i valori di riferimento, è basata su misure proprie e sulla Banca dati realizzata da CPT di Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. Figura 3.1: Procedura standardizzata di calcolo dell esposizione al rumore come descritta nel Portale Agenti Fisici La procedura parte dalla valutazione della possibilità di giustificare, ovvero di verificare se il tipo di attività in esame consente di escludere con certezza la possibilità di avere lavoratori esposti a L EX di oltre 80 db(a), L picco di oltre 135 db(c) e condizioni a contorno che determinano un rischio uditivo incrementato. Prosegue poi con l individuazione della settimana ricorrente a massimo rischio e con il calcolo del livello di esposizione (L EX ) relativo a questa settimana, tenendo conto di fattori correttivi legati alle condizioni di scenario (bonifiche, riverbero, affollamento, manutenzione). La procedura comprende anche due importanti allegati, contenenti elenchi di lavorazioni con elevati livelli di picco e di attività e mansioni con L EX normalmente minori di 80 db(a). Nella figura 3.1 è riportata la pagina del portale che introduce la procedura standardizzata di calcolo. Dall analisi della procedura, così come presentata nel Portale, si possono derivare le due considerazioni seguenti: sono certamente utili ed apprezzabili gli elenchi compresi negli allegati, qualche perplessità e difficoltà di individuazione rimane nei confronti della scelta dell ambito temporale di riferimento per il calcolo dell esposizione. La procedura individua infatti come situazione ricorrente a massimo rischio, per le attività non costanti o stagionali, la terza settimana peggiore

7 dal punto di vista dell esposizione al rumore intervenuta nell anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi, e prevede che sia questa la settimana da considerare per il calcolo del L EX di ogni singolo lavoratore, effettuato a partire dai compiti, dai tempi di esposizione e dai corrispondenti livelli di rumore L Aeq. Dalle possibili difficoltà di definizione della terza settimana peggiore e della sua scheda di tempi e livelli, deriva la necessità di applicare in modo non fiscale questo criterio, considerando, ove necessario, parametri temporali di riferimento diversi, seguendo le indicazioni della Legge e delle linee guida che lasciano al valutatore la scelta del parametro di riferimento ritenuto più opportuno, e adatto allo scenario lavorativo in esame. Per quanto riguarda infine la corretta determinazione dei fattori di correzione suggeriti dalla procedura, torna a manifestarsi con evidenza la necessità di competenze specifiche per capire e applicare correttamente tali fattori, legati alla valutazione di elementi quali l efficienza delle bonifiche acustiche presenti o la bontà della manutenzione dei macchinari e degli impianti rumorosi. 5 IL PROBLEMA DELLA GIUSTIFICAZIONE Come detto la procedura standardizzata proposta nel Portale Agenti Fisici prevede la valutazione della possibilità di giustificare la non effettuazione delle misure. Il concetto di giustificazione, che non vale soltanto per il rumore (per i rischi fisici, si trova nella parte generale del Titolo VIII) può essere così sintetizzato: il datore di lavoro, effettuate le valutazioni del caso sui livelli di rumorosità etc., giunge alla conclusione che il rischio è assente (quindi sicuramente al di sotto dei valori inferiori di azione). Riporta pertanto le conclusioni nel DVR, al cui interno "può essere inclusa la giustificazione secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata" (art.181 del D.Lgs. 81/2008). In pratica il datore di lavoro, descrivendo le varie analisi preliminari che hanno portato a determinate conclusioni, può giustificare il fatto che si possa interrompere la valutazione e che non siano necessarie le misurazioni o altri particolari approfondimenti. Nel caso specifico del rumore, come detto nel paragrafo precedente si affida al datore di lavoro il compito di verificare se, considerando il tipo di produzione/servizio della propria azienda, si possa escludere con certezza la possibilità di avere lavoratori esposti a L EX di oltre 80 db(a) o L picco di oltre 135 db(c) e si possano altresì escludere condizioni al contorno in grado di determinare un rischio uditivo incrementato. Anche in questo caso l introduzione della semplificazione nel processo valutativo legata alla giustificazione, può risultare un passo nella direzione giusta, soprattutto per quanto riguarda la definizione univoca di dati relativi ad attività e mansioni giustificabili. L allegato 2 della procedura proposta dal Portale Agenti Fisici con i suoi elenchi di attività e mansioni con L EX normalmente minori di 80 db(a) potrebbe (e forse, dovrebbe) diventare il database di riferimento. Questo impedirebbe le libere e soggettive interpretazioni che hanno caratterizzato alcune valutazioni non strumentali, giustificate dall esperienza non meglio precisata di tecnici e datori di lavoro. Ma anche nel caso in cui si dovesse fare riferimento a

8 banche dati ufficiali per la giustificazione, queste potrebbero (e forse, dovrebbero) essere integrate da dati sperimentali misurati presso delle singole attività in esame, in un processo dinamico di aggiornamento delle stesse banche dati, con validazione periodica da parte della Commissione Consultiva Permanente o di altre commissioni di esperti riconosciute dal Ministero. Nell applicazione del processo di giustificazione, la non necessità di determinazione del L EX degli addetti è legata alla verifica dell appartenenza dell azienda a una categoria avente attività che certamente non superano gli 80 db(a) e con rischi acustici irrilevanti. L appartenenza di un attività o di una mansione esercitata nell ambito di una specifica azienda a una di queste categorie non è però (come specificato anche nell Allegato 2 della procedura del Portale Agenti Fisici) di per sé una garanzia assoluta di non superamento degli 80 db(a) di L EX. Per questo vengono forniti ai datori di lavoro che intendono effettuare le verifiche volte alla eventuale giustificazione alcuni suggerimenti per ridurre le probabilità di commettere errori. Ricordiamo alcuni di questi suggerimenti: - fare riferimento all addetto maggiormente esposto nella settimana più rumorosa dell ultimo anno; - definire con precisione i tempi di utilizzo delle attrezzature di lavoro più rumorose, considerando che bastano anche pochi minuti di uso di macchine o utensili rumorosi per superare gli 80 db(a) di L EX. - utilizzare alcuni metodi empirici (con il beneficio di errore che essi comportano) per verificare in prima approssimazione se la rumorosità in una postazione di lavoro è maggiore di 80 db(a). A conclusione di questo paragrafo, si può affermare che la metodologia decisionale per la determinazione di quando e come una attività sia giustificabile deve essere adattata ai singoli casi e in molti di essi non può prescindere dalla conoscenza delle basi di acustica e propagazione del rumore. Ben vengano quindi le banche dati e le regole per l utilizzo dei dati sperimentali raccolti dall azienda in esame o da altre aziende del settore, ma si preveda anche una procedura e/o una modulistica per la giustificazione che stabilisca in modo univoco la reale condizione di assenza del rischio per tutti i lavoratori. Tutto questo a tutela dell assunzione di responsabilità del datore di lavoro che rimane comunque il principale autore della scelta di giustificare. 6 IL PROBLEMA DELLE ATTIVITA A LIVELLO DI ESPOSIZIONE VARIABILE All interno del Capo II del D. Lgs. 81/2008, interamente dedicato alla valutazione dell esposizione al rischio rumore, è presente l articolo 191 dedicato alle attività con livello di esposizione al rumore molto variabile. Questo articolo consente al datore di lavoro, per attività che comportano un elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, di attribuire ai lavoratori interessati un esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione. In questo modo sono garantite ai lavoratori interessati le misure di prevenzione e

9 protezione conseguenti e in particolare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell udito, l informazione e la formazione, il controllo sanitario. Il legislatore precisa che in questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all articolo 192, comma 2. Operativamente, dopo aver verificato l applicabilità dell articolo 191, ovvero la presenza su periodi di tempo sufficientemente lunghi di fluttuazioni così evidenti da rendere impossibile l identificazione della giornata o settimana ricorrente, si attribuisce ai lavoratori interessati la classe di esposizione cautelativa, quella al di sopra dei livelli superiori di azione per L EX,8h e L picco. Questa attribuzione, in applicazione dell articolo 191, che deve essere testualmente riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi, consente di non applicare la procedura di calcolo basata sui livelli misurati ponderati secondo i rispettivi tempi di esposizione. Le misure sono dunque riservate ai soli livelli delle sorgenti, per ciascuna delle quali in presenza del superamento dei valori superiori di azione per L EX,8h o L picco, si elaborano le possibili misure e si valuta l'efficacia dei DPI obbligatori. Anche in questo ambito di semplificazione, relativo a casistiche ove il livello di esposizione secondo la metodologia canonica, può essere difficile da determinare, l applicazione di quanto previsto può comunque presentare alcuni punti critici: ad esempio, la verifica che non siano superati i livelli limite di esposizione, necessaria affinché sia fatto salvo il divieto di superamento di tali limiti, può comportare l effettuazione sistematica di misura e calcolo, con dispositivi indossati, che non è semplice proprio in considerazione della fluttuazione e dei molti scenari di rumore conseguenti. A ciò si aggiunga che la stessa analisi preliminare del ciclo di lavoro per la determinazione dell'applicabilità dell'articolo 191 non risulta sempre agevole. L articolo 191 risponde comunque a un esigenza concreta, quella di valutare le esposizioni molto variabili nel tempo, permettendo al datore di lavoro di attribuire ex lege ai lavoratori soggetti ad elevata fluttuazione dei livelli di esposizione un L EX tale da garantire ai lavoratori stessi la sorveglianza sanitaria e la disponibilità di DPI. 7 - CONCLUSIONI La Commissione Consultiva per la sicurezza sul lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi da parte delle imprese che occupano sino a 10 lavoratori, secondo quanto previsto dall articolo 6, comma 8, lettera f), decreto legislativo n. 81 del 2008 che potranno essere utilizzate anche dalle aziende fino a 50 lavoratori. Queste procedure, passato il vaglio della Conferenza Stato-Regioni saranno poi recepite come decreto interministeriale e andranno a sostituire l'autocertificazione che cesserà di essere valida dopo 90 giorni dalla pubblicazione delle procedure stesse e comunque non oltre al 31 dicembre Dallo studio di congruenza con la valutazione del rischio rumore emerge come nella valutazione dell esposizione dei lavoratori la procedura standardizzata, più che un vero e proprio modello di riferimento, possa costituire una buona traccia da seguire, a patto che sia validata e unificata. Ovviamente, come tutti i riferimenti

10 metodologici generali, anche questo deve essere usato con prudenza e si devono effettuare analisi più approfondite, ogni volta che se ne presenti la necessità. Rimane il fatto positivo che tutte le autocertificazioni (spesso fonti di sottovalutazione dei rischi) saranno da sostituire, almeno con la procedura standardizzata e sarà comunque necessario allegare gli approfondimenti tecnici di valutazione allo scopo di comprovare come il rischio è stato valutato. Anche riguardo alla giustificazione si è verificato che è possibile e utile far riferimento alle tabelle riportate in allegato alla procedura di calcolo presente sul Portale Agenti Fisici per giustificare l assenza di rischio rumore in un determinato contesto lavorativo. Il datore di lavoro che però, in ragione delle peculiarità della propria azienda, non abbia piena e serena certezza dell assegnazione effettuata, deve verificare la possibilità di giustificazione affidando a un tecnico competente il compito di testare strumentalmente anche soltanto le situazioni-limite, riservandosi in caso di esito negativo (non giustificabile) di effettuare l intera valutazione con misurazioni prevista dal D.Lgs.81/08. L articolo 191 del D.Lgs. 81/2008 infine stabilisce una ulteriore possibilità di semplificazione, applicabile ad attività per le quali non è possibile individuare giornate o settimane tipo ricorrenti: in pratica si assegna "d'ufficio" al personale un L EX più elevato del valore superiore di azione (fermo restando che non è ammesso il superamento del valore limite di esposizione), limitando le misure alle sole attrezzature sorgenti, allo scopo di pianificare le misure preventive e protettive. Da una visione complessiva e conclusiva degli argomenti trattati in questa memoria (procedure standardizzate, giustificazione, assegnazione ex articolo 191) emerge che la semplificazione è possibile e che le procedure per standardizzare la valutazione nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 sono state formulate per procedere in questa direzione. Affinché la loro applicazione sia corretta e congruente con la valutazione generale del rischio rumore in una determinata azienda, si deve però porre particolare cura alla compilazione di alcuni punti e, per quanto sopra detto, è quanto mai necessario per il datore di lavoro il supporto di un tecnico competente e qualificato. Perciò, la presenza di rappresentanti delle associazioni scientifiche e professionali degli esperti in sicurezza e igiene occupazionale e, nello specifico, degli esperti in acustica, dovrebbe essere considerata, in tutte le fasi di definizione delle procedure operative specifiche dei singoli rischi. Il contributo di questi esperti, che non hanno potuto partecipare ai lavori della Commissione Consultiva Permanente, ma che, come si è visto, saranno chiamati a supportare i datori di lavoro nella sperimentazione delle procedure e delle metodiche previste dalle procedure, può essere prezioso in tutte le fasi implementative che faranno seguito alla pubblicazione delle procedure stesse. In estrema sintesi, quindi, è possibile affermare che le procedure standardizzate iintroducono una metodica valutativa e una modulistica uniformi per un gran numero di piccole e medie imprese. Per renderle veramente operative dovrà essere ben definita, con il contributo di tuti i soggetti coinvolti, una serie strumenti di utilizzo e consultazione cui fare riferimento all interno del processo di valutazione, nell auspicio che alla standardizzazione possa corrispondere una reale semplificazione del processo valutativo per tutte le aziende a cui le procedure sono rivolte.

11 8 - RIFERIMENTI 1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e sue successive modifiche e integrazioni. 2. Guida non vincolante per l applicazione della Direttiva 2003/10/CE della Commissione Europea, Direzione Generale per l Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari opportunità, Dicembre Portale Agenti Fisici, realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici" approvato con decreto di Giunta Regione Toscana n 5888 dell' 1 dicembre 2008, sviluppato in collaborazione con INAIL e Azienda USL di Modena, nell ambito del Progetto del Ministero della Salute CCM Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi 4. Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e province autonome Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro- Indicazioni operative, D.De Merich, Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle piccole imprese, Atti del 29 Congresso Nazionale AIDII, Pisa P.Nataletti, O.Nicolini Proposta di valutazione standardizzata per la valutazione del rischio rumore nelle PMI, Atti del 29 Congresso Nazionale AIDII, Pisa 2012.

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