L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ACUSTICA: DALLE SEMPLIFICAZIONI ALLA REVISIONE DELLA LEGGE QUADRO Roberta BAUDINO Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore: Risanamento Acustico, Elettromagnetico Ed Atmosferico E Grandi Rischi Ambientali
dpcm 14/11/97 Valori limite sorgenti sonore dm 16/03/98 Tecniche di rilevamento e misurazione dpcm 5/12/97 Requisiti acustici passivi Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull inquinamento acustico dpcm 31/3/98 Tecnici competenti dm 29/11/2000 Criteri piani risanamento dpr 459/98 Rumore ferroviario dpr 142/04 Rumore stradale dm 31/10/97 e succ Rumore areoportuale dpcm 16/4/99 Intrattenimento danzante dpr 3/4/01 Attività motoristiche
dgr 6/8/2001, n. 85-3802 Linee guida per la classificazione acustica del territorio Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell ambiente dall inquinamento acustico dgr 2/2/2004, n. 9-11616 Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico dgr 27/6/2012, n. 24-4049 Criteri autorizzazioni in deroga attività temporanee dgr 7 aprile 2010, n. 7-13771 Modalità di presentazione domanda tecnico competente in acustica ambientale dgr 14/2/2005, n. 46-14762 Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico
Dei 1206 Comuni Piemontesi: 996 Comuni hanno approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica 165 Comuni hanno avviato la procedura di approvazione 94% popolazione 85% territorio Piani comunali di risanamento acustico?? (entro 12 mesi)
DLgs 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" Mappatura acustica Piani d azione Mappa acustica strategica aeroporto principale: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno (decolli+atterraggi) asse ferroviario principale: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni asse stradale principale: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli agglomerato: area urbana costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285e s.m.i. contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti
Lden: livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare (24 ore) Lnight:il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2:1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno solare (dalle 22.00 alle 06.00)
SEMPLIFICAZIONE dpr 19 ottobre 2011, n. 227 Art. 4. Semplificazione della documentazione di IMPATTO ACUSTICO Attività a bassa rumorosità Allegato B => no documentazione di IMPATTO ACUSTICO attività non soggette a impatto acustico devono rispettare le norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo Eccezione: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari con impianti di diffusione sonora o utilizzo di strumenti musicali Per tutte le attività con emissioni di rumore non superiori ai limiti della classificazione acustica la documentazione di IMPATTO ACUSTICO può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
dpr 19 ottobre 2011, n. 227, Allegato B 1. Attività alberghiera 2. Attività agro-turistica 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) 4. Attività ricreative 5. Attività turistica 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco 7. Attività culturale 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo. 9. Palestre 10. Stabilimenti balneari 11. Agenzie di viaggio 12. Sale da gioco 13. Attività di supporto alle imprese 14. Call center 15. Attività di intermediazione monetaria 16. Attività di intermediazione finanziaria 17. Attività di intermediazione Immobiliare 18. Attività di intermediazione Assicurativa 19. Attività di informatica software 20. Attività di informatica house 21. Attività di informatica internet point 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere) 23. Istituti di bellezza 24. Estetica 25. Centro massaggi e solarium 26. Piercing e tatuaggi 27. Laboratori veterinari 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca 31. Lavanderie e stirerie 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria 42. Liuteria 43. Laboratori di restauro artistico 44. Riparazione di beni di consumo 45. Ottici 46. Fotografi 47. Grafici
SEMPLIFICAZIONE Decreto legge 13 maggio 2011, n, 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 Art. 5 comma 5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: ''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento". documentazione di CLIMA ACUSTICO
SEMPLIFICAZIONE AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) dpr 13 marzo 2013, n. 59 disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale per le p.m.i. autorizzazione agli scarichi comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 d.lgs. 152/06 autorizzazione generale di cui all'art. 272 relazione impatto acustico autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 d.lgs. 152/06
SEMPLIFICAZIONE LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia Art. 25, comma 11-quater All articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "dagli autodromi," sono inserite le seguenti: "dalle aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,". All articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al d.p.r. 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: "di autodromi," sono inserite le seguenti: "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,". All articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 1997, dopo la parola: "aeroportuali" sono inserite le seguenti: ", di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile". All articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile".
SEMPLIFICAZIONE Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2: Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica. Art. 9.(Classificazione acustica) 1. Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico. 2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree sciistiche di cui all'articolo 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni provvedono entro sei mesi all'adeguamento dei propri piani di zonizzazione acustica secondo i disposti della presente legge. 3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro. 4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, per le piste di nuova realizzazione come previsto dall'allegato 1, Tabella 1, punto c1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della 1. 447/1995), per le piste esistenti e per quelle classificate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, si applica l'allegato 1, Tabella 2, punto cb del medesimo decreto. 5. Le aree sciistiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione. 5 bis. Con riferimento ai disposti dell'articolo 6 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il rispetto dei limiti di normale tollerabilità previsti dall'articolo 844 Codice Civile si intende soddisfatto mediante l'applicazione delle norme contenute nella presente legge. 5 ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 447/1995, con specifico riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima norma, le misure previste all'allegato B, punto 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano solo a finestre chiuse. Analogamente, con specifico riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a) della l. 447/1995, le misure previste all'allegato B, punto 6, del medesimo decreto nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano nell'ambiente esterno solo in presenza di una dimostrata attività umana compatibile con i luoghi e le condizioni climatiche. Per la misura del rumore stradale, con riferimento al disposto di cui al comma 5, si applica quanto previsto al punto 2 dell'allegato C del medesimo decreto.
SEMPLIFICAZIONE Legge regionale n. 3 del 25 marzo 2013 Art. 85(Modifica all' articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52) 1.Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) è aggiunto il seguente: " 6 bis. La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure."
SEMPLIFICAZIONE Legge 7 luglio 2009, n. 88 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 Art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2009 Art. 15 (Modifiche all articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico) «5. In attesa dell emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d arte asseverata da un tecnico abilitato»
ARMONIZZAZIONE NORMATIVA NAZIONALE LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161: Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea - Legge europea 2013-bis Art. 19 - Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva descrittori acustici metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla legge n. 447/1995 armonizzazione della normativa nazionale delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali disciplina del rumore prodotto dalle attività sportive disciplina del rumore prodotto dall esercizio degli impianti eolici attività e formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore certificazione, macchine e attrezzature destinate a funzionare all aperto, sanzioni
SINERGIE TRA LE POLITICHE LOCALI Soprattutto in ambito urbano gli interventi di riduzione dell inquinamento acustico devono essere affrontati con azioni che abbiano un effetto sinergico rispetto a molteplici aspetti ambientali e sociali: qualità dell aria, emissioni climalteranti, sicurezza stradale, risparmio energetico, qualità urbana, salute Già l art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE) stabilisce per tutte le politiche ambientali come obiettivi: la tutela e miglioramento della qualità dell ambiente la protezione della salute umana l utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
Grazie per l attenzione roberta.baudino@regione.piemonte.it