S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BACCINI

PRATICANTATO FURFARO LUCA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per assicurare il servizio sanitario negli stabilimenti penitenziari

Articolo 1 (Contenuto della prova attitudinale)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2916

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 782

RISOLUZIONE N. 90/E. OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n rilascio visto di conformità - articolo 10 del DL n.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel Soggetti diversi dalle persone fisiche

Direzione Regionale dell'emilia Romagna. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi

MODALITA E REQUISITI PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Ordinanza esame Dottore Commercialista

LEGGE 3 maggio 1985, n Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio. Vigente al:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Benvenuti! Corso di formazione online Visto di Conformità: prima parte. Relatore: Fausto Perazzolo Marra Segretario Generale

Circolare n. 17. del 29 dicembre 2009

MIISTERO DELLO SVILUPPO ECOOMICO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) d iniziativa del senatore COSTA

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1696

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Riforma delle professioni: schema di sintesi

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della figura professionale del medico stomatologo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per favorire lo sviluppo dell imprenditorialità agricola giovanile

Richiesta di abilitazione al servizio telematico

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2307

Contenzioso tributario: quali novità dalla delega fiscale 2015?

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Ordinanza Ministeriale per Esami di Stato 2018 Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Legge 3 maggio 1985, n. 204: Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

d iniziativa dei senatori GAUDIANO, DI NICOLA, L ABBATE, RICCIARDI, AIROLA, MANTOVANI e PARAGONE

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 agosto 2015, n Preambolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

SOMMARIO. Presentazione... XV Elenco degli Autori... XVI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BARRAL, RODEGHIERO, ALBORGHETTI, BALOCCHI, LUCIANO DUSSIN, FONTAN, FRIGERIO, STEFANI, STUCCHI, VASCON

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CARRARO, GASPARRI, STEFANI, CONSIGLIO, MARIN, SCOMA, CERONI, GIBIINO, ALICATA, D ALÌ

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 LAUREATO IN GIURISPRUDENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE PRESSO L UFFICIO LEGALE CAMERALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI. Disciplina dell attività di riparazione degli elettrodomestici

Le attività propedeutiche alla gestione del personale ed alla pratica professionale degli aspiranti Consulenti del Lavoro

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2073

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 (Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). Norme per la sicurezza degli impianti.

Richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel Soggetti diversi dalle persone fisiche

Mentre la prima modalità è sempre libera, la compensazione orizzontale è soggetta a particolari limitazioni e vincoli.

730, Unico 2015 e Studi di settore

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETA: Art. 1. Art. 2. Art. 3

Art. 3. (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali)

T.U.L.D 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43

L APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

EXPOLAVORO - VIII EDIZIONE LE PROFESSIONI ECONOMICHE. Ferdinando Boccia Unione Giovani Dottori Commercialisti di Bari e Trani

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Senato della Repubblica

Roma, Alla Presidente del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali Via del Viminale, ROMA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Art. 1 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Art. 2 Sviluppo programmato del settore

Sicurezza degli impianti

Ai consulenti del lavoro spetta il compenso per le attività non riservate ai commercialisti

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TOTARO

OGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, BIONDELLI, NEROZZI, BASSOLI, AMATI, DEL VECCHIO, PIGNEDOLI, FIORONI e PINOTTI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 969

Direzione Regionale della Campania. Settore Servizi e consulenza Ufficio Gestione tributi

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ministero della Salute

d iniziativa dei senatori SACCOMANNO, GASPARRI, TOMASSINI, GRAMAZIO, AMORUSO e BONFRISCO

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Richiesta di abilitazione al servizio telematico

R U O L O DEI PERITI E DEGLI ESPERTI della provincia di Varese

Art. 1. Art. 2. (Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S. G. B. ALEOTTI Via C. Ravera, Ferrara

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEGLI ESPERTI presso LA CAMERA DI COMMERCIO IAA DI VITERBO

CHECK LIST VISTO DI CONFORMITA COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI DA DICHIARAZIONI PF E SP

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato

ESAME SPECIALE PER L ISCRIZIONE NEL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO PROVA SPECIALE

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 6/2015. Novità in materia di rimborsi IVA INDICE

Transcript:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 851 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori SARTORI e BONAVITA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996 Istituzione dell albo professionale dei tributaristi TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 ONOREVOLI SENATORI. Se nella precedente legislatura le proposte di legge per l istituzione della professione di tributarista erano ritenute necessarie soprattutto per dare chiarezza e garanzia di professionalità nel settore dell attività tributario-contabile oggi, alla luce delle affermazioni professionali dei consulenti e periti tributari l istituzione dell albo professionale dei tributaristi deve essere considerata l atto conclusivo della lunga serie di riconoscimenti legislativi ottenuti, in questi anni, dagli operatori professionali del settore tributario che, senza intaccare il campo operativo delle altre categorie professionali, possa definitivamente inserire i periti e consulenti tributari nell ambito delle libere professioni. Va qui ricordato e precisato che i periti ed esperti tributari svolgono attività di consulenza tributaria (materia che non è vincolata da riserva alcuna a favore di altre categorie professionali): che sono dotati di un organizzazione pubblicistica in forza del testo unico approvato con regio decreto del 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che ne prevede l iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 29 dicembre 1979; che hanno l obbligo della tenuta del repertorio della clientela; che l iscrizione al ruolo citato è titolo valido per l iscrizione nell albo dei consulenti tecnici del giudice; che la loro attività è identificata da uno specifico codice di attività; che la legge 30 dicembre 1991, n. 413, annovera i consulenti tributari tra i soggetti abilitati al rilascio di asseverazioni (articoli 2 e 3), a svolgere patteggiamenti (articolo 30), a prestare rappresentanza in commissioni tributarie (articolo 30), ad apporre sulle dichiarazioni fiscali visti di conformità (articolo 78), ed a compilare denunce e liquidazioni di successioni (articolo 23). A coronamento di tali competenze giunge non ultima la legge 22 febbraio 1994, n. 146, cosiddetta «legge comunitaria» 1993, che all articolo 9, comma 1, lettera a), delega il Governo ad individuare i titoli e le attività professionali con particolare riferimento alla lettera f) dell articolo 1 della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992. Quest ultimo riferimento assimila infatti ad attività professionale regolamentata l attività esercitata dai membri di un associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro che rilasci ai suoi membri un titolo di formazione; esiga il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte; conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale o di uno status corrispondente a tale titolo di formazione. Inoltre il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della legge comunitaria 1993 introduce un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, per cui anche i diplomi di formazione subuniversitaria costituiranno una chiave di accesso all esercizio di alcune professioni tra le quali quella praticata dai tributaristi (articolo 1, comma 4, lettera a)). È evidente pertanto che il riconoscimento legislativo della professione di tributarista diventa un atto dovuto dal nuovo Parlamento italiano in ossequio sia alla normativa comunitaria, sia alle obiettive esigenze di ordinato sviluppo del terziario e di tutela dell utenza. In conclusione, non resta che ribadire che le attese di quanti espletano prestazioni in materia tributaria, siano essi iscritti in

Atti parlamentari 3 albi, ruoli ovvero non iscritti, coincidono con la richiesta di qualificazione professionale nell interesse della collettività degli utenti e di una effettiva garanzia di preparazione dei soggetti ai quali ci si rivolge per l espletamento di sempre complesse e delicate operazioni. A tutto questo il presente disegno di legge dà una risposta seria e completa. Quanto alla formulazione dell articolo 5, relativo alle disposizioni di prima attuazione del provvedimento, non si frappongono preclusioni ad ogni possibile proposta migliorativa.

Atti parlamentari 4 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Albo e titolo professionale) 1. È istituito in ogni provincia l albo professionale dei tributaristi. 2. L iscrizione all albo è obbligatoria per l esercizio della professione. 3. L iscritto in un albo provinciale può esercitare l attività in tutto il territorio dello Stato; non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali dei tributaristi. 4. Il titolo di tributarista spetta a coloro che, in possesso di titolo di studio valido per l ammissione all esame di Stato per l abilitazione all esercizio della professione di tributarista, conseguano detta abilitazione e siano iscritti all albo professionale di cui al comma 1. 5. Il titolo spetta altresì a quanti siano iscritti all albo a norma dell articolo 4, comma 2, e dell articolo 5. Art. 2. (Esercizio della professione di tributarista. Oggetto dell attività) 1. Sono oggetto della professione di coloro che sono iscritti all albo dei tributaristi a norma della presente legge: tutte le attività e gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, dei libri e registri obbligatori ai fini tributari, alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette e relativo visto di conformità, nonchè ogni funzione e prestazione comunque connessa all assolvimento di obblighi tributari e fiscali a qualunque titolo, la certificazione dei bilanci di imprese non aventi obbligo di collegio sindacale, la consulenza tributaria-amministrativa in genere. Gli adempimenti e le funzioni sopradescritti sono svolti per conto

Atti parlamentari 5 di persone fisiche, imprenditori compresi, o di società di persone ed assimilati, o di soggetti aventi personalità giuridica, escluse le società di capitali aventi capitale sociale superiore a cinquecento milioni. Le attività e funzioni di cui al presente articolo sono oggetto della professione di coloro che sono iscritti all albo dei tributaristi a norma della presente legge. 2. Gli iscritti all albo dei tributaristi possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti secondo i termini dell articolo 30, comma 1, lettera i), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 3. Gli iscritti all albo dei tributaristi, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti allo svolgimento di ogni funzione affine a quanto previsto nel comma 1. Inoltre hanno responsabilità professionale per omesso o ritardato o insufficiente versamento delle imposte ai sensi dell articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423. 4. L elencazione di cui al presente articolo non pregiudica quanto può formare oggetto dell attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di legge o di regolamenti. Art. 3. (Esame di abilitazione) 1. Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità di svolgimento dell esame di abilitazione all esercizio di tributarista ed il rilascio del relativo certificato sono determinati con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i pareri del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce i diplomi di laurea, di diploma universitario o titolo equipollente, di diploma di istruzione secondaria il cui possesso è condizione

Atti parlamentari 6 di ammissione all esame di abilitazione. Sono comunque titoli idonei all ammissione all esame di abilitazione i diplomi di laurea in giurisprudenza, in economica e commercio, in scienze politiche, in scienze bancarie ed assicurative, i diplomi universitari o titoli equipollenti, i diplomi di istruzione secondaria in materie economiche o amministrative o commerciali. 3. L esame deve comunque prevedere una prova scritta ed una orale sulle seguenti materie: ragioneria, diritto tributario, elementi di diritto del lavoro, elementi di legislazione sociale, elementi di diritto pubblico, privato e commerciale, elementi di tecnica bancaria, elementi di economia e di analisi aziendale, elementi di statistica, elementi di revisione e certificazione di bilanci, elementi di diritto comunitario. 4. È condizione di ammissione a sostenere l esame di abilitazione il compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto all albo, di almeno due anni di praticantato professionale, che potrà essere svolto anche contemporaneamente al corso di studi di laurea, laurea breve o titolo equipollente, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le sessioni di esame sono annuali e sono indette con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi il 31 gennaio di ogni anno. Art. 4. (Condizioni per l iscrizione all albo) 1. Per l iscrizione all albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino o di uno Stato membro della Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

Atti parlamentari 7 b) avere il pieno godimento dei diritti civili; c) essere in possesso del titolo di studio idoneo e avere espletato il periodo di praticantato secondo l articolo 3, commi 2 e 4; d) avere conseguito l abilitazione all esercizio della professione; e) avere la residenza nella provincia al cui albo si chiede l iscrizione; f) non avere riportato alcuna delle condanne penali che comportano la radiazione dall albo, salvo sia intervenuta riabilitazione a termini di codice di procedure panale. 2. Coloro che, pur avendo i requisiti di iscrizione all albo dei tributaristi, non esercitano l attività vengono iscritti in un elenco speciale. 3. Gli impiegati delle carriere dirigenziale e direttiva dell amministrazione finanziaria, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio, ferme le altre condizioni di cui al presente articolo, possono essere iscritti all albo o all elenco speciale in deroga ai requisiti del titolo di studio e del conseguimento dell abilitazione, decorsi due anni dalla data di collocamento a riposo. Art. 5. (Iscrizione all albo nella prima attuazione della legge) 1. Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all albo, in deroga ai requisiti del titolo di studio e dell abilitazione: a) coloro i quali esercitano, in regime di lavoro autonomo, dal quinquennio consecutivo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, attività che costituiscono oggetto della professione di tributarista; b) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura a norma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni, nelle subcategorie tributo, contabilità o amministrazione o consulenze fiscali;

Atti parlamentari 8 2. Gli iscritti nelle subcategorie del ruolo periti ed esperti, di cui alla lettera b) del comma 1, che non svolgono attività, o non possono svolgerla per incompatibilità, nel settore tributario sono iscritti nell elenco speciale. Saranno ammessi nell albo dei tributaristi, su loro domanda, quando inizino l attività o decada l incompatibilità. La domanda di inserimento nell albo dei tributaristi dovrà essere redatta in carta legale ai sensi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge. 3. L esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, va dimostrato mediante documentazione di carattere fiscale, di pertinenza del richiedente la iscrizione, ai fini dell IRPEF e dell IVA; quanto a quest ultima imposta, l attività esercitata deve essere relativa a codici di classificazione di attività professionali. 4. L iscrizione avviene su domanda degli interessati da presentare, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione. Art. 6. (Delega) 1. Il Governo, entro il termine di sessanta giorni, è delegato ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge. Art. 7. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.