CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BARRAL, RODEGHIERO, ALBORGHETTI, BALOCCHI, LUCIANO DUSSIN, FONTAN, FRIGERIO, STEFANI, STUCCHI, VASCON
|
|
- Arrigo Casali
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARRAL, RODEGHIERO, ALBORGHETTI, BALOCCHI, LUCIANO DUSSIN, FONTAN, FRIGERIO, STEFANI, STUCCHI, VASCON Disciplina della professione di odontotecnico Presentata il 26 settembre 1996 ONOREVOLI COLLEGHI! La modifica dell attuale ordinamento risalente al 1928 che interessa la categoria odontotecnica è questione riconosciuta da tutte le forze politiche come primaria per l ulteriore raggiungimento di qualità professionale a beneficio dell utenza e per lo sviluppo delle aziende del settore nella prospettiva dell unificazione economica e normativa europea. Sulla base di queste premesse vengono individuati perciò i capisaldi sui quali deve essere costruita una futura regolamentazione normativa, che costituisca il contributo aperto alla riflessione degli organi legislativi al fine di aprire la strada alla soluzione del problema sopra menzionato. Il quadro di riferimento vede una costante e forte presenza dell odontotecnico. Di fatto questa figura professionale vede il suo significato nella necessità riconosciuta di una compartecipazione nella progettazione tecnica, che supera il concetto di ausiliarità concretizzandosi in complementarietà in relazione al ristabilimento attraverso la protesi delle funzioni dell apparato interessato e del raggiungimento degli obiettivi preventivi con idonei strumenti ortodontici. La figura dell odontotecnico costituisce una presenza e un contributo professionale a seguito delle scelte terapeutiche, dopo l anamnesi e diagnosi compiute dal medico odontoiatrico o dell odontoiatra abilitato a norma di legge, con la sua presenza e sotto la sua responsabilità, al fine di raggiungere il miglior risultato conseguibile. Appare ovvio che il superamento dell anacronistica normativa deve confrontarsi su un ipotesi di soluzione che tenga
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2331 conto dell attualità del ruolo dell odontotecnico, che preveda una nuova normativa nel riconoscimento giuridico-legislativo con una misura adeguata. D altro canto, affermandosi l attività dell odontotecnico altamente qualificato sotto l aspetto delle conoscenze sia scientifiche che tecnologiche e tecnico-pratiche che hanno consentito il raggiungimento degli alti livelli di qualità dell odontotecnica italiana, si pone in tutta la sua evidenza la disarmonia nella vigente normativa. Ferma restando l esclusività della costruzione delle protesi ed ortesi, si richiama l attenzione sulla definizione di un profilo professionale che riconosca senza contraddizione: competenze nell ambito della progettazione tecnica della protesi od ortesi da realizzare; competenze di complemento nelle fasi di ottimizzazioni e prove tecniche delle protesi ed ortesi a contatto diretto del portatore delle stesse nell ambito del ristabilimento delle funzioni interessate. Inoltre, in relazione alla direttiva europea 93/42/CEE recepita dalla legislazione italiana, sulla responsabilità civile del produttore concernente i dispositivi medici, non potrà che affermarsi un riconoscimento di competenza anche di carattere merceologico, in quanto l odontotecnico (impresa-laboratorio) è diventato soggetto responsabile in qualità di produttore-fornitore. Tali considerazioni non possono che portare all indicazione di un itinerario scolastico che superi l attuale ordinamento (cinque anni di scuola professionale), che affronti adeguatamente la preparazione sia in termini culturali che professionali per l abilitazione all esercizio dell attività professionale dell odontotecnico. Resta valido un curriculum scolastico che veda dopo il biennio propedeutico dato dall innalzamento della scuola dell obbligo, un triennio per la formazione di un professionista specializzato in odontotecnica ed un successivo biennio post-scuola secondaria superiore per l abilitazione all attività professionale odontotecnica. Si ritiene opportuno legare la programmazione dell accesso alla formazione dell odontotecnico in riferimento al numero chiuso per la formazione odontoiatrica. L attività professionale dell odontotecnico esprime l esigenza che interventi precisi siano posti in essere a salvaguardia dell utenza e dell attività stessa attraverso la costituzione di un collegio nazionale con articolazioni territoriali, che potrà consentire l autogoverno della categoria che regolamenti la certificazione ed il controllo dei requisiti di qualità in base ad uno standard definito da norme precise in grado di disciplinare l attività.
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2331 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Profilo professionale degli odontotecnici). 1. L odontotecnico è abilitato in via esclusiva allo svolgimento delle seguenti attività: a) partecipazione alla progettazione tecnica delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici su prescrizione del medico odontoiatra o dell odontoiatra; b) realizzazione delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici esclusivamente all interno dell impresa odontotecnica. 2. È esclusiva competenza dell odontotecnico la produzione protesica ed ortesica, nonché la progettazione tecnica accessoria alla produzione del manufatto ed alla prestazione dei relativi servizi. Egli esercita la sua attività sia in forma autonoma sia all interno di una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata. L odontotecnico ha competenza in ordine all attività legata alla realizzazione delle protesi dentarie ove richiesto e sotto la responsabilità del medico odontoiatra o dell odontoiatra per interventi di carattere tecnico a diretto contatto con il portatore della protesi od ortesi al fine di migliorare il manufatto protesico ed odontoiatrico con esclusione di qualsiasi intervento cruento. 3. Le competenze complementari dell odontotecnico che prevedono un rapporto diretto con il portatore di protesi od ortesi devono essere espletate nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e sotto la responsabilità ed alla presenza del medico odontoiatra o dell odontoiatra. 4. L odontotecnico svolge altresì attività didattica nei confronti degli odontotecnici e di consulenza professionale nei confronti delle imprese odontotecniche e dei medici
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2331 odontoiatri e su richiesta del perito medico legale esprime pareri tecnici sulle protesi dentarie e sugli apparecchi ortodontici. ART. 2. (Collegio nazionale degli odototecnici). 1. Per il governo e la disciplina dell attività professionale di cui alla presente legge è istituito il collegio nazionale degli odontotecnici. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, approva con proprio decreto la disciplina concernente le competenze deontologiche, tariffarie e disciplinari del collegio. 2. L attività odontotecnica può essere esercitata da professionisti odontotecnici, singoli od associati. 3. L impresa odontotecnica progetta e realizza esclusivamente protesi dentarie ed apparecchi ortodontici. 4. L odontotecnico responsabile dell impresa odontotecnica deve rilasciare un certificato di qualità e garanzia per ogni protesi dentaria ed ogni apparecchio ortodontico prodotto destinato al portatore della stessa. La garanzia si intende riferita al rispetto della documentata prescrizione del medico odontoiatra o dell odontoiatra, all utilizzazione dei materiali idonei ed alla corretta costruzione dei manufatti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia in ambito nazionale e comunitario. 5. L impresa odontotecnica deve essere iscritta nell apposito albo delle imprese odontotecniche presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ART. 3. (Formazione professionale). 1. Il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, un corso biennale successivo alla scuola media superiore e provvede alla
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2331 definizione del piano formativo del biennio medesimo ed alla disciplina dell esame finale di abilitazione all attività odontotecnica. 2. L accesso al corso biennale di cui al comma 1 è subordinato al possesso del titolo di maturità professionale conseguito a seguito della frequenza di corsi disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno ART. 4. (Norme transitorie). 1. Al collegio nazionale degli odontotecnici possono chiedere l iscrizione coloro che siano in possesso di un diploma di odontotecnico e siano iscritti all albo delle imprese artigiane di cui all articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1943, n Possono altresì chiedere l iscrizione al collegio nazionale degli odontotecnici i soggetti in possesso di diploma universitario di odontotecnico i quali siano stati per almeno dieci anni alle dipendenze di un impresa odontotecnica, o siano titolari di impresa da meno di cinque anni. Tali soggetti, ai fini dell iscrizione al collegio, devono sostenere un apposito esame di abilitazione. 3. Il Ministro della sanità ed il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative degli odontoiatri e degli odontotecnici, con decreto, stabiliscono il termine entro il quale è possibile chiedere l iscrizione all esame abilitante di cui al comma 2.
6 PAGINA BIANCA
7 PAGINA BIANCA
8 DDL Lire 500
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1260 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori DE CAROLIS e DUVA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1996 Norme
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 993 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, MATTEO BRA- GANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, FEDRIGA,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RUVOLO, GIANNI, PISACANE, ROMANO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3899 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RUVOLO, GIANNI, PISACANE, ROMANO Disposizioni in materia di attività professionali dei laureati
DettagliS E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 486 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore VELTRI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996 Sull ordinamento
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APREA, GELMINI, SACCANI JOTTI, CASCIELLO, MARIN, MARROCCO, PALMIERI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1342 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI APREA, GELMINI, SACCANI JOTTI, CASCIELLO,
Dettagliche abbiano conseguito un titolo di studio all esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle
ACCORDO FRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERNI L Università
DettagliIL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' SEZIONE XLIV SEZIONE II Seduta del 30 Ottobre - 14 Novembre 2001 IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' SEZIONE Il
IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' SEZIONE XLIV SEZIONE II Seduta del 30 Ottobre - 14 Novembre 2001 IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' SEZIONE Il Vista la relazione del Dipartimento per l'ordinamento sanitario,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE SIMONE. Disciplina della professione di odontotecnico
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1155 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DE SIMONE Disciplina della professione di odontotecnico Presentata il 23 maggio 1996 ONOREVOLI
DettagliDecreto legislativo n. 276/03 artt. 47-53
Decreto legislativo n. 276/03 artt. 47-53 Titolo VI Apprendistato e contratto di inserimento Capo I Apprendistato Art. 47 Definizione, tipologie e limiti quantitativi 1. Ferme restando le disposizioni
DettagliLEGGE REGIONALE N. 18 DEL 25-10-2004 REGIONE LIGURIA NORME REGIONALI SULLE DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 25-10-2004 REGIONE LIGURIA NORME REGIONALI SULLE DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10 del 17 novembre 2004 Il Consiglio
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disciplina della professione di ottico-optometrista N. 399 FOTI, LISI. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 399 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FOTI, LISI Disciplina della professione di ottico-optometrista Presentata il 3 maggio 2006
DettagliLEGGE 5 marzo 1990, n. 46 (Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). Norme per la sicurezza degli impianti.
LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 (Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). Norme per la sicurezza degli impianti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
DettagliArt. 2. Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Art. 2 Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati
DettagliL 5 marzo 1990, n Norme per la sicurezza degli impianti pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59
1 L 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59 1. Ambito di applicazione. 1. Sono soggetti all applicazione della presente legge i seguenti
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2102 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BASILE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2003 Ordinamento dell esercizio della medicina legale in Italia
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2032 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori RUVOLO, CARRARA, OGNIBENE, D AMBROSIO e SALZANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2003 Norme in materia
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 549 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori PEDRIZZI, MACERATINI, BATTAGLIA, V A L E N T I N O, N A P O L I R o b e
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 429 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013 Disciplina della medicina omeopatica TIPOGRAFIA DEL SENATO
Dettaglid iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 720 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2008 Disciplina della professione
DettagliSicurezza degli impianti
Sicurezza degli impianti Decreto legge del 5 marzo 1990 n.46 Art. 1. - Ambito di applicazione. - 1. Sono soggetti all applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti
DettagliPERCORSI FORMATIVI DI MASSAGGIATORE E DI CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI
ALLEGATO 1) PERCORSI FORMATIVI DI MASSAGGIATORE E DI CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI 1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione
DettagliVISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1; VISTA la legge
Dettagli8473 - INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) (L)
Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8473 - INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) (L) Titolo: INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI. Disciplina dell attività di riparazione degli elettrodomestici
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3851 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI Disciplina dell attività di riparazione degli elettrodomestici Presentata
DettagliAllegati A.4. (SPEC) Scuole di specializzazione
Allegati A.4. (SPEC) Scuole di specializzazione 188 LA LAUREA NON FA L'ARCHEOLOGO SPEC - ALLEGATO 1. Estratti e sunti dalla legislazione D.P.R. 10 marzo 1982, n.162 - Riordinamento delle scuole dirette
DettagliFACOLTA DI GIURISPRUDENZA
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA REGOLAMENTO DIDATTICO SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI Articolo 1 L Università di Lecce istituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi degli
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2159 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BETTONI BRANDANI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI
DettagliSCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO
Giurisprudenza SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO Art. 1 L Università di Bari istituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi degli articoli 4, comma 1, legge
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARCUCCI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, PROCACCI, VITA DISEGNO DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5613 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI SENATORI MARCUCCI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, PROCACCI, VITA E DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO
DettagliDECRETA. Art. 1 Oggetto e finalità
Decreto sull armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale adottato ai sensi dell articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60. Vista la legge 21 dicembre 1999, n.
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4531 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO Disciplina dell attività agromeccanica Presentata il 9 febbraio 1998 ONOREVOLI
DettagliPOSITION PAPER. Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Il profilo professionale dell odontotecnico
POSITION PAPER Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Il profilo professionale dell odontotecnico CNA SNO, all interno di CNA (Confederazione Nazionale dell artigianato
DettagliRISOLUZIONE N. 14/04/2016
RISOLUZIONE N. /E del RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa 14/04/2016 OGGETTO: S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale Rilascio del visto di conformità da parte del professionista socio
DettagliS E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 851 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori SARTORI e BONAVITA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996 Istituzione
DettagliCOSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ESERCENTI L'AGOPUNTURA, LA FITOTERAPIA E L'OMEOPATIA
COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ESERCENTI L'AGOPUNTURA, LA FITOTERAPIA E L'OMEOPATIA L'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina ha recepito l'accordo sancito
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1896. Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1896 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BUGNANO, LANNUTTI e MASCITELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2009 Nuove norme in materia di discipline
DettagliALLEGATO Alla Delibera di giunta regionale n.
ALLEGATO Alla Delibera di giunta regionale n. ad oggetto: PUNTO A) CRITERI E REQUISITI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI Si definisce tecnico abilitato ai fini dello
DettagliDISEGNO DI LEGGE ART. 1. (Definizione)
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, APPROVATO CON MODIFICHE (IN ROSSO) DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 15/12/2005 E CON L INSERIMENTO DI DUE O.D.G. PER IL GOVERNO (IN BLU, ALLA FINE) DISEGNO DI
DettagliConvenzione. tra. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze
Convenzione tra Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
DettagliRelazione della V Commissione permanente SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della V Commissione permanente SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE) (Seduta del 22 ottobre 2013)
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4328 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori LO CURZIO, LAVAGNINI e ZILIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE
DettagliMinistero della Salute
Roma, 1 giugno 2004 Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE N.. DGRUPS/VI/18266/P.F.5.b.c.2. Risposta al Foglio del.... N...
DettagliRegolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)
Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) 1 Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, - visto l articolo 6
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia aziendale
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA Corso di laurea in Economia aziendale Classe di laurea n. L-18 Scienze dell economia e della gestione aziendale DM 270/2004 (trasformata),
DettagliOGGETTO COMPUTO DELL ANZIANITÀ DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA
1 OGGETTO COMPUTO DELL ANZIANITÀ DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA QUESITO (posto in data 28 aprile 2014) Ho 37 anni, 6 anni di contratto libero-professionale presso
DettagliIl Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DI CONCERTO CON
Oggetto: schema di decreto recante linee guida in materia di semplificazione e promozione dell istruzione tecnico professionale a norma dell articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTE. Istituzione dell albo professionale dei consulenti informatici
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1088 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTE Istituzione dell albo professionale dei consulenti informatici Presentata il 21 maggio
DettagliRegolamento della Scuola Nazionale Dirigenti
Regolamento della Scuola Nazionale Dirigenti Istituzione e finalità 1. La Scuola Nazionale Dirigenti (SNAD) del CSI ha il compito di formare i dirigenti dell Associazione secondo quanto previsto dal Progetto
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1194 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BEDIN, MANCINO, COVIELLO, GAGLIONE, BATTISTI, LIGUORI e BASTIANONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO
DettagliDisegno di legge provinciale ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL OPERATORE DI DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE PSICOFISICO
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE Bolzano - via Perathoner, 10 Tel. 0471/94.62.57 Merano via Roma, 27 Tel. 0473/21.22.33 XIII legislatura Disegno di legge Disegno di legge provinciale ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DettagliOrdinanza esame Dottore Commercialista
Ordinanza esame Dottore Commercialista 09/03/2017 Pubblicato il DM 136 dell 8.3.2017 per le sessioni di esame da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2017 n. 136 Esami
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
DettagliIl ministro del lavoro e della previdenza sociale
Regolamento IFTS approvato dalla Conferenza Unificata il 4 aprile 2000 Il ministro della pubblica istruzione Il ministro del lavoro e della previdenza sociale Il ministro dell università e della ricerca
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BACCINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 7679 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BACCINI Istituzione del registro nazionale dei consulenti di infortunistica stradale presso
DettagliLe sfide di un Professionista Ordinato A.GALUPPINI
Le sfide di un Professionista Ordinato A.GALUPPINI Il Tecnico Ortopedico PROFILO PROFESSIONALE 14/09/1994 con D.M. 665/94. È individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo:
DettagliStandard dei corsi di Qualificazione Professionale per l attività di Carrozziere e Gommista
Standard dei corsi di Qualificazione Professionale per l attività di Carrozziere e Gommista l 12 giugno luglio è stato sottoscritto l Accordo in Conferenza Stato Regioni (Atto n. 124/CSR) sugli standard
DettagliMinistro dell istruzione, dell università e della ricerca
Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TOTARO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 769 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TOTARO Delega al Governo per la separazione dell Ordine dei dottori commercialisti e degli
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria Classe di laurea magistrale
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 3/2007 (Atti del Consiglio) Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
DettagliIL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 26 maggio 2009, n. 87 Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle
Dettagliwww.regione.puglia.it AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E L INNOVAZIONE SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI
Data21/01/2015 AOO_160/0000644 Trasmissione a mezzo posta certificata ai sensi dell art. 47 del D.lgs n. 82/05 Al Conservatore del Registro delle Imprese Camere di Commercio di Bari Brindisi Foggia Lecce
Dettaglid iniziativa dei senatori COMAROLI, MUNERATO e CONSIGLIO
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 218 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori COMAROLI, MUNERATO e CONSIGLIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013 Modifiche all articolo 11 del decreto
DettagliPianezza (TO) 20 maggio 2006
Pianezza (TO) 20 maggio 2006 Ordini e albi delle professioni sanitarie, il Codice Deontologico: la rivoluzione. dott. Carlo Oriani D. M. 17.01,1997, n 58 1. obbligatorietà del possesso del Diploma universitario
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2249 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori LOMBARDI SATRIANI, DI ORIO, BRUNO GANERI, MICELE, VELTRI e PAGANO COMUNICATO
DettagliRiconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2005/36/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 Relativa al riconoscimento delle
Dettagli2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.
Decreto Legislativo n.112 Roma, 31 marzo 1998 Oggetto: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
DettagliTavolo di concertazione sulle professioni sociali
Tavolo di concertazione sulle professioni sociali Prima riunione Bari, 12 aprile 2006 I riferimenti normativi I riferimenti normativi - La l. n. 328/2000 (artt. 9 e 12) - La l. n. 251/2000 e s.m. (servizio
DettagliArt. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
L.R. 10 Agosto 2006, n. 9 Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato (1) SOMMARIO Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione Art. 2 Definizione dei profili formativi Art. 3 Piano Formativo
DettagliREGISTRO NAZIONALE ERBORISTI PROFESSIONISTI REGOLAMENTO
FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI 00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2 tel. 06 55280704-065866345 305 fax 065812750 e-mail: feiroma@tin.it - fei@confcommercio.it feiconfcommercio@gmail.com www.feierboristi.org
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2003 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZANOTTI, BARANI, CANCRINI, LO MONTE, PELLEGRINO, BAFILE, BIANCHI, BUCCHINO, BURTONE, DI GIROLAMO,
DettagliBOZZA di Decreto attuativo del comma 632 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007)
BOZZA di Decreto attuativo del comma 632 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) VISTA la Legge, art. 1, comma 632, riguardante la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti
DettagliCNA SNO ODONTOTECNICI LEGITTIMO RICONOSCIMENTO TRA LE CATEGORIE TECNICO-SANITARIE Roma, Presidenza 21 novembre
CNA SNO ODONTOTECNICI LEGITTIMO RICONOSCIMENTO TRA LE CATEGORIE TECNICO-SANITARIE Roma, Presidenza 21 novembre riapriremo il confronto con le forze parlamentari ed istituzionali e metteremo in campo iniziative
DettagliDisposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi del Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
DettagliPRATICANTATO FURFARO LUCA
PRATICANTATO E il periodo obbligatorio di pratica professionale necessario per l accesso all esame di stato abilitante all esercizio della professione di consulente del lavoro. Presso ogni consiglio provinciale
DettagliModalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica. Art. 1 Procedura di erogazione
Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ALLEGATO 12 Art. 1 Procedura di erogazione 1. La procedura di erogazione dell assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: formulazione
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1269 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI) e dal Ministro delle comunicazioni (GENTILONI SILVERI)
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2118 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BETTAMIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2003 Disciplina della professione di ottico optometrista e delega
DettagliLEGGE 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli Impianti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
la seguente legge: LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli Impianti La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Art.1. Ambito
DettagliAtto suddiviso in articoli Stampa. Nuova Ricerca Indietro. LEGGE 8 dicembre 1956, n.1378
Atto suddiviso in articoli Stampa Nuova Ricerca Indietro LEGGE 8 dicembre 1956, n.1378 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. (G.U. n. 321 del 21 dicembre 1956) La Camera dei deputati
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Banca e Finanza
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Corso di laurea magistrale in Banca e Finanza Classe di laurea magistrale LM-77 Dipartimento di riferimento DIES DM 270/2004,
DettagliTITOLO ABILITANTI/NON ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DEL TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
ABILITANTI/NON ABILITANTI ALLA PROFESONE DEL TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO 1 (1). La formazione del Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico è suddivisa in relazione al tipo di formazione:
DettagliRiconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2005/36/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 Relativa al riconoscimento delle
DettagliTesto estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione
Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione LEGGE 8 DICEMBRE 1956, n. 1378 (GU n. 321 del 21/12/1956) ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI.
DettagliPROTOCOLLO D INTESA. Alternanza Scuola lavoro
PROTOCOLLO D INTESA tra Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona e Ufficio per l Ambito Territoriale VII Verona dell Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Alternanza Scuola
DettagliMAGGIOLI EDITORE Ufficio Commercio. Legge 4/1/1990 n. 1 (G.U. 5/1/1990 n. 4) Disciplina dell'attività di estetista
MAGGIOLI EDITORE Ufficio Commercio Legge 4/1/1990 n. 1 (G.U. 5/1/1990 n. 4) Disciplina dell'attività di estetista Articolo 1 Attività di estetista 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Matematica. Classe di laurea n. L-35 Scienze Matematiche
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA Corso di laurea in Matematica Classe di laurea n. L-35 Scienze Matematiche DM 270/2004, art. 12 R.D.A. art. 5 1 Art. 1 Finalità
DettagliSCHEDA SINTETICA DEL CORSO
SCHEDA SINTETICA DEL CORSO Numero corso 19193 Titolo corso Corso di formazione per l'abilitazione di tecnici certificatori esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della figura professionale del medico stomatologo
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1436 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DE LILLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2009 Istituzione della figura professionale del medico stomatologo
DettagliCONTINUA. VISTO l art. 23, comma 1, lett. c) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce al Consiglio nazionale dell Ordine dei Consulenti del
REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA VISTO l art. 23, comma 1, lett. c) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce al Consiglio nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliOrdinanza Ministeriale per Esami di Stato 2018 Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
Prot. n. 45 del 26 gennaio 2018 Ordinanza Ministeriale per Esami di Stato 2018 Dottore Commercialista ed Esperto Contabile il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante
DettagliPROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI
PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SOPPRESSIONE DEL CNEL REVISIONE
DettagliSCHEMA DI RAFFRONTO SIND.IN.AR.3 E C.U.P.3 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DLG 163/06
SCHEMA DI RAFFRONTO SIND.IN.AR.3 E C.U.P.3 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DLG 163/06 Stralcio Regolamento vigente Proposta di modifica Commento Art. 3 Definizioni aa) laureato, laurea, laurea breve:
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1378 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa e DI LELLO FINUOLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 MARZO 2007 Disciplina della professione
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati Classe di laurea L-14 DM 270/2004, art. 12 R.D.A. art. 5 RIDD
DettagliVISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;
IL RETTORE D.R. 1026 VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; VISTA VISTA VISTO VISTE VISTO la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011; la legge 28 giugno
DettagliGuida accompagnata: decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 123.
Guida accompagnata: decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 123. Nella gazzetta ufficiale del 23 dicembre 2011 n. 298, è stato pubblicato il decreto del ministero delle
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Mediazione culturale. Classe di laurea n.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA Corso di laurea in Mediazione culturale Classe di laurea n. 12 DM 270/2004, art. 12 R.D.A. art. 5 1 Art. 1 Finalità 1. Il presente
Dettagli