Legge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria

Documenti analoghi
Legge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria

Legge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria

Legge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria

Legge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria

Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina

del 4 ottobre 1991 (Stato 14 ottobre 2003)

Legge federale concernente il finanziamento e l ampliamento dell infrastruttura ferroviaria

C Legge federale concernente il finanziamento e l ampliamento dell infrastruttura ferroviaria

Decreto federale concernente l iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»

Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Disposizioni esecutive dell ordinanza sull accesso alla rete ferroviaria

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Disposizioni esecutive dell ordinanza sull accesso alla rete ferroviaria

Legge federale sulle finanze della Confederazione

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

FAIF: i miglioramenti della rete ferroviaria

Avvio della consultazione sul progetto FAIF

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

Messaggio sul decreto federale concernente il credito aggiuntivo e la liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Collegamenti da Basilea e Olten

Considerazione «locomotiva pubblicitaria» Pubblicità FFS Giugno 2016

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Ferrovia transalpina svizzera

Alptransit e corridoio Reno-Alpi

Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Legge federale sulla ricerca

Corridoio 4 metri. Proposta ATA novembre 2012

Legge federale sul programma di stabilizzazione

Decreto federale. Art. 1 1

concernente l approvazione e l attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera

Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell infrastruttura ferroviaria

Collegamenti da Zurigo, Zugo, Arth-Goldau

La nuova galleria del San Gottardo la Svizzera per eccellenza.

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Messaggio concernente l ampliamento della rete delle FFS mediante il nuovo collegamento ferroviario Mendrisio confine nazionale( Varese)

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

del 20 marzo 1998 (Stato 1 dicembre 2011)

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Messaggio. dell 8 settembre Onorevoli presidenti e consiglieri,

La galleria di base del San Gottardo

del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)

Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

Decreto federale sul programma di legislatura

Legge federale sul programma di consolidamento

Ordinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria

Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione

SC 6.2 Lugano-Chiasso

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Parità salariale nel settore pubblico

SC 6.2 Lugano-Chiasso

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale concernente il finanziamento e l ampliamento dell infrastruttura ferroviaria

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Accordo. Testo originale

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Esame della capacità del traffico merci transalpino su rotaia

Decreto federale. Disegno

LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI TRANSALPINO

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Offerta FFS al San Gottardo da dicembre FFS Viaggiatori Christoph Kölble Biasca, settembre 2016

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Punti strategici e Infrastrutture-chiave per un asse multifunzionale del San Gottardo

Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)

Realizzazione del cavalcavia sull`autostrada A2 a servizio della nuova ferrovia transalpina (N.F.T.A.)

[Signature] Il Consiglio federale disciplina l utilizzo dei ricavi così ottenuti.

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Il progetto Alptransit. Un corridoio attraverso le Alpi

Sachplan Verkehr Teil Infrastruktur Schiene Anpassungen und Fortschreibungen 2018 Konzeptteil

A Legge federale sul programma di consolidamento

Stazioni di smistamento Infrastutura Esercizio. Orari di apertura. Gennaio 2013

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Decreto federale. del 13 giugno 2008

Decreto federale. Avamprogetto

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sul trasporto pubblico

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria

Allegato al Network Statement 2020 di FFS Infrastruttura, Thurbo, Ferrovia del Sensetal e Hafenbahn Schweiz Versione 1.0

Transcript:

Legge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale (Cost.) 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 2, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Obiettivi Lo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria ha gli scopi seguenti: a. potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci; b. aumento del numero di nodi principali; c. riduzione dei tempi di percorrenza sull asse est ovest; d. eliminazione delle carenze di capacità sull asse nord sud. Art. 2 Oggetto La presente legge disciplina lo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria e il suo finanziamento mediante il fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP). Art. 3 Definizioni Nella presente legge si intende per: a. potenziamento delle capacità: misure edili finalizzate all eliminazione di una carenza di capacità come pure al potenziamento dell offerta di traffico ferroviario su una determinata tratta; b. aumento delle prestazioni: misure elettroniche finalizzate al potenziamento dell offerta di traffico ferroviario su una determinata tratta; c. misura di accelerazione: misure edili ed elettroniche finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni; 1 RS 101 2 FF 2007... 1

d. intensificazione della successione dei treni: riduzione degli intervalli di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione; e. separazione dei flussi di traffici: misura edile applicata in un nodo e finalizzata a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo. Sezione 2: Misure Art. 4 2 Misure relative ai grandi progetti ferroviari 1 Le misure per lo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria comprendono: a. sulle tratte NFTA: 1. Basilea San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea Brugg Altdorf/Rynächt, 2. San Gottardo Sud Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca Bellinzona Chiasso, potenziamento delle capacità sulla tratta Balerna Mendrisio, 3. Bellinzona Luino: aumento delle prestazioni, 4. Zugo Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth- Goldau e potenziamento delle capacità, 5. regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna Thun, 6. asse del Lötschberg e del San Gottardo: misure volte a garantire l approvvigionamento in corrente di trazione e misure di protezione contro l inquinamento fonico (in caso di aumento del volume di traffico); b. sulle altre tratte: 1. regione di Ginevra: aumento delle prestazioni, 2. regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna Renens, aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna, 3. Losanna Brig Iselle: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 4. Losanna Bienne Zurigo: misure di accelerazione, 5. Losanna Berna: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 6. regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, aumento delle prestazioni nei nodi di Berna, 7. Belp Thun (Gürbetal): potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, 8. Spiez Interlaken Ovest: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,

9. Bienne Delsberg Basilea: misure di accelerazione, 10. Basilea Olten: separazione dei flussi di traffico Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, 11. regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord/Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten, 12. Olten Aarau: potenziamento delle capacità Olten Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken Däniken, galleria dell Eppenberg, 13. regione di Rupperswil Gruemet/Mellingen: potenziamento delle capacità Rupperswil Gruemet (nuova tratta del Chestenberg), 14. regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito, potenziamento delle capacità sull accesso sud Altstetten Zurigo, 15. Thalwil Lucerna: potenziamento delle capacità Cham Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil, 16. Zurigo Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorfnest, incl. potenziamento delle capacità: separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, 17. regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle Winterthur, aumento delle prestazioni nodo di Winterthur, 18. Winterthur San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 19. Winterthur Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 20. Bellinzona Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità, 21. valle del Reno: potenziamento delle capacità, 22. Neuhausen Sciaffusa: aumento delle prestazioni, 23. sulle altre tratte: misure volte a garantire l approvvigionamento in corrente di trazione, misure di protezione contro l inquinamento fonico (in caso di aumento del volume di traffico) e costruzione di impianti di ricovero. Art. 5 Misure di compensazione per il traffico regionale Se le misure elencate nell articolo 4 creano inconvenienti per il traffico regionale, possono essere realizzate misure edili per ovviarvi. Art. 6 Progettazione e costruzione 1 I gestori dell infrastruttura progettano e costruiscono le misure per lo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria. 3

2 La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni vengono fissati in dettaglio le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l organizzazione. 3 Le convenzioni sottostanno all approvazione del Consiglio federale. Art. 7 Assegnazione di mandati I gestori dell infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici. Art. 8 Ottimizzazione costante dei lavori Nello sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell ottimizzazione economica e aziendale, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell evoluzione nel traffico viaggiatori e merci. Art. 9 Nuovo progetto Il Consiglio federale sottopone all Assemblea federale entro il 2016 un progetto di utilizzazione delle risorse del Fondo FTP non ancora attribuite. Il progetto indicherà segnatamente la possibilità e le modalità di realizzazione della galleria di base del Zimmerberg, della galleria del Wisenberg e delle [opzioni di ampliamento]. Sezione 3: Finanziamento Art. 10 Crediti d impegno L Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4 e 5. Può liberare i crediti in fasi successive. Art. 11 Modalità di finanziamento 1 Mediante il Fondo FTP la Confederazione mette a disposizione le risorse liberate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso. 2 Le misure di cui all articolo 4 capoverso 1 lettera a sono finanziate conformemente all articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere a c ed e Cost. 3 Le misure di cui all articolo 4 capoverso 1 lettera b e all articolo 5 sono finanziate conformemente all articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere a, b ed e Cost. I progetti concreti saranno stabiliti nel messaggio del Consiglio federale al Parlamento. 4

Sezione 4: Vigilanza, rendiconto e procedure Art. 12 Vigilanza e controlli Il Consiglio federale esegue la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria. Art. 13 Rendiconto Il Consiglio federale informa annualmente l Assemblea federale circa: a. lo stato dei lavori per lo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria; b. le spese effettive in base ai crediti d impegno stanziati; c. gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4 e 5 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi. Art. 14 Procedura e competenze La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 1957 3 sulle ferrovie. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 15 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Art. 16 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell allegato. Art. 17 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 3 RS 742.101 5

Allegato (art. 16) Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 19 dicembre 1986 4 concernente il progetto FERROVIA 2000: Art. 2 lett. a, c e d A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti: a. Vauderens Siviriez; c. Muttenz Liestal (escl. la stazione di Liestal); d. abrogata. 2. Decreto del 4 ottobre 1991 5 sul transito alpino: Titolo Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino; LNFTA) Ingresso, primo comma visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale 6 ; Art. 5 bis lett. c Il finanziamento previsto dall articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA: c. Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo; a tale scopo realizza un ampliamento parziale della tratta tra San Gallo e Arth-Goldau. Art. 8 bis cpv. 1 lett. a 1 La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio 7. Nel piano dovranno figurare almeno: 4 RS 742.100 5 RS 742.104 6 RS 101 7 RS 700 6

a. i collegamenti tra la galleria di base del San Gottardo, la galleria di base del Ceneri e la galleria di Thalwil (Nidelbad); Art. 10 bis cpv. 1 lett. b 1 La NFTA di cui agli articoli 3 9 è realizzata in due fasi: b. la seconda fase comprende la realizzazione dei progetti di cui all articolo 5 bis. Art. 10 ter titolo e frase introduttiva Altri grandi progetti ferroviari previsti dall articolo 196 numero 3 della Costituzione federale Per mezzo di singole legge federali sono definite le modalità di realizzazione dei seguenti grandi progetti ferroviari previsti dall articolo 196 numero 3 della Costituzione federale: Art. 17 cpv. 1 1 Le FFS e la BLS tengono contabilità separata per l allestimento dei progetti, la costruzione e l esercizio delle linee del San Gottardo e del Lötschberg. 7

8