CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra: Cus Roma Tor Vergata Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede a Roma in via Orazio Raimondo n. 18, codice fiscale e partita iva 13257721004, indirizzo PEC custorvergata@pec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Manuel Onorati, nato a Frascati il 20/05/1988, codice fiscale NRTMNL88E20D773L, residente a Roma in via Luca Domenico Capozi n. 142, identificato a mezzo documento di identità PATENTE DI GUIDA n. U19340361C rilasciato da Motorizzazione in data 06/07/2010, scadenza 20/01/2017, di seguito denominata Associazione ; e Altran Italia Spa, con sede a Roma in via Tiburtina 1232, codice fiscale e partita iva 03932470010, indirizzo PEC mafesas@legalmail.it, - l Associazione persegue la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche, nonché l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive e la relativa partecipazione; - l Associazione è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presso il CONI, al n. 243652; - lo Sponsor ha identificato nell Associazione quelle caratteristiche idonee alla promozione commerciale ed alla diffusione della propria immagine e dei propri servizi; si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 PREMESSE 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Articolo 2 OGGETTO 2.1 Con la sottoscrizione del presente contratto ed in conformità ai termini ed alle condizioni del medesimo, l Associazione si impegna ad apporre il marchio dello Sponsor (così come fornito dallo Sponsor stesso) sull'abbigliamento sportivo dei propri tesserati, e nello specifico sulla giacca della tuta ufficiale e sulla maglia della divisa da gara, che verrà indossato nell ambito della seguente manifestazione: 36* campionato invernale tenuto a Fiumicino (RM). 2.2 L Associazione si impegna altresì ad inserire sul sito internet www.cusromatorvergata.it il marchio dello Sponsor. 1
2.3 Resta espressamente inteso tra le Parti che gli obblighi in capo all Associazione derivanti dal presente contratto non potranno in alcun modo ostacolare né condizionare l attività dell Associazione stessa. Articolo 3 DURATA 3.1 Il presente accordo avrà decorrenza dalla sottoscrizione del contratto medesimo fino al 30 giugno 2017. E espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo. Articolo 4 COMUNICAZIONI 4.1 Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe. 4.2 Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana ed in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata o altra forma equipollente che consenta la prova dell avvenuta ricezione. 4.3 Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e/o della PEC. Articolo 5 CORRISPETTIVI 5.1 A fronte degli impegni assunti dall Associazione, lo Sponsor corrisponderà all Associazione la somma di Euro 4.000,00 (MILLE/00) oltre IVA come per legge. 5.2 Tale predetto importo verrà corrisposto all Associazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 61 Y 02008 05168 000103631923. A seguito del versamento del corrispettivo l Associazione emetterà relativa fattura, ai sensi della vigente normativa. 5.3 Le parti convengono espressamente che le spese relative all esecuzione del presente contratto quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, l'apposizione del marchio e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto, saranno a carico dello Sponsor. Articolo 6 DIRITTO DI ESCLUSIVA 6.1 Le Parti espressamente convengono che l Associazione ha diritto di stipulare ulteriori contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità con altri soggetti, anche nello stesso settore in cui opera lo Sponsor. 2
Articolo 7 LIMITI DI RESPONSABILITA 7.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata a quanto previsto nell art. 2 ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità tra l Associazione e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell altro. Articolo 8 CESSIONE DEL CONTRATTO 8.1 Le Parti convengono espressamente il divieto di cessione, a qualsivoglia titolo e sotto qualsivoglia forma, del presente contratto e dei crediti da esso derivanti. Articolo 9 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 9.1 Le Parti riconoscono che i termini del presente contratto sono strettamente confidenziali e rivestono particolare importanza per le rispettive attività societarie e, pertanto, le Parti manterranno la massima confidenzialità sui termini del contratto medesimo e su ogni informazione relativa all attività inerente lo svolgimento e l adempimento degli impegni assunti. 9.2 Le Parti, inoltre, non diffonderanno nel corso e successivamente alla cessazione del presente contratto, anche tramite il proprio personale dipendente e/o consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, il contenuto dei termini del presente contratto senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dall altra Parte. 9.3 Eventuali comunicazioni dello Sponsor rivolte al pubblico e concernenti le finalità, le caratteristiche strutturali, l organizzazione e l attività dell Associazione, dovranno essere preventivamente concordate per iscritto con l Associazione medesima. 9.4 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, riguardante La tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti convengono che i dati personali che vengono acquisiti nell ambito del presente contratto saranno raccolti e trattati dalle Parti medesime per le finalità connesse alla stipula ed alla gestione dello stesso. Al riguardo, pertanto, le Parti precisano che: - l acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; - i dati suddetti non saranno oggetto di diffusione e comunicazione fuori dei casi consentiti dalla legge; 3
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003. Articolo 10 FORO COMPETENTE 10.1 Per qualsivoglia controversia relativa alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma anche in deroga agli ordinari criteri di competenza. Articolo 11 REGISTRAZIONE 11.1. Le Parti convengono che le eventuali spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della Parte eventualmente richiedente. Articolo 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 12.1 Le Parti convengono espressamente che tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico contesto talché, per patto espresso delle Parti, la violazione o il mancato adempimento secondo le modalità stabilite nel contratto medesimo delle obbligazioni di cui agli articoli art. 2 (oggetto), art. 5 (corrispettivi), art. 6 (diritto di esclusiva), art. 8 (cessione del contratto), art. 9 (riservatezza e tutela dei dati personali), art. 10 (foro competente), darà diritto alle parti di intimare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 cod.civ. Articolo 13 NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO 13.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente tra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse, e pertanto non trova applicazione l art. 1341 del codice civile. 13.2 Per quanto all occorrenza le Parti dichiarano di conoscere ed approvare le clausole di seguito specificate, le quali sono state oggetto di specifica trattativa, di cui agli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L Associazione Lo Sponsor _ Articolo 14 DISPOSIZIONI FINALI 4
14.1 Il presente contratto rappresenta la manifestazione integrale della volontà delle Parti, sia per quanto riguarda ogni sua singola clausola sia per quanto riguarda tutte le clausole nel loro insieme, pertanto, qualora una o più delle clausole dovesse essere ritenuta nulla o comunque inefficace tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte del contratto. 14.2 Il presente contratto è novativo di ogni eventuale e precedente accordo, scrittura ed intesa tra le Parti relativi all oggetto del contratto medesimo. 14.3 Qualsiasi modifica del presente contratto potrà essere effettuata e provata esclusivamente per iscritto. 14.4 L interpretazione e l esecuzione del presente contratto saranno regolate dal diritto italiano; per quanto non espressamente previsto le Parti richiamano le disposizioni del Codice Civile e la specifica normativa vigente in materia. 14.6 Il presente contratto è redatto in lingua italiana ed è composto da 14 articoli. L Associazione Lo Sponsor Roma, 13/03/2017 5