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IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Telecom Italia xxx

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IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

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Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

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Transcript:

DELIBERA N. 95/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MUCCI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio ) del 10.10.2013; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori); VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTO l Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AgCom ), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche; VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010; VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il Regolamento ); VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481 e l Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, Regolamento Indennizzi ); VISTA l istanza pervenuta in data 27 luglio 2012, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/484/2012, con cui la sig.ra XXX Mucci ha chiesto l intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Sky Italia XXX (di seguito, per brevità, Sky ); 1

VISTA la nota del 8 agosto 2012 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del Regolamento, l avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione; VISTA la nota del 20 settembre 2012 con la quale l istante ha presentato la memoria di replica e i documenti; VISTA la nota del 26 marzo 2013 con la quale veniva fissata l udienza di discussione del 15 aprile 2013; UDITE le parti all udienza del 15 aprile 2013; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento. L istante, all esito negativo del tentativo di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue: Il 18 gennaio 2012 Sky sospendeva improvvisamente i servizi, asserendo a causa di una intervenuta modifica dei dati bancari; Effettuate le verifiche bancarie che confermavano l assenza di qualsivoglia variazione, l istante svolgeva reclami telefonici al numero 199 a pagamento, e un reclamo scritto, senza ottenere riscontro; L operatore addebitava i canoni per il periodo di mancata fruizione del servizio ed inviava, anche tramite società di recupero crediti, solleciti di pagamento; Con l istanza di conciliazione, l utente chiedeva il rimborso delle telefonate al numero a pagamento 199, la cancellazione anticipata del contratto senza oneri, il rimborso delle spese legali; l udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione si concludeva con esito negativo per mancata comparizione di Sky; con l istanza di definizione, l utente chiedeva un congruo indennizzo, la cancellazione del contratto senza spese, la restituzione del decoder e della Card a spese di Sky, la sospensione dei solleciti di pagamento; con memoria del 20 settembre 2012, l istante chiedeva i seguenti indennizzi: a) Euro 100,00 per carenza informativa e di trasparenza; b) Euro 50,00 per mancata risposta al reclamo; c) Euro 150,00 per spese di procedura. Oltre la chiusura del contratto senza addebiti né per le somme non dovute dal 29 novembre 2011, né per la chiusura anticipata del contratto; all udienza di discussione le parti si riportavano ai propri scritti. 2. Motivi della decisione. 2.1. Osservazioni in rito. Preliminarmente, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. 2

Si premette che l operatore non ha svolto alcuna attività difensiva, e che non ha presentato memorie e documenti, applicandosi pertanto quanto disposto dall art. 115, c. 1, c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. 2.2. Nel merito. 2.2.1. Sulla sospensione del servizio L utente lamenta l illegittima sospensione del servizio a partire dal 18 gennaio 2012. La sospensione sarebbe stata effettuata dall operatore a seguito del mancato pagamento di alcune fatture, per non validi dati bancari forniti. L istante contesta la circostanza, producendo documentazione bancaria da cui risultano i dati identificativi del conto corrente su cui venivano addebitate le fatture di Sky e gli estratti del conto corrente con gli addebiti effettuati in pagamento delle fatture Sky sino al 28 novembre 2011. Ciò premesso, in base ai principi generali sull onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l onere di dimostrare l avvenuto esatto adempimento o che l inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Nella fattispecie, l istante ha fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto, ed ha altresì provato il regolare addebito mensile delle fatture di Sky sul proprio conto corrente bancario. Viceversa, nulla è stato dedotto dall operatore, e la lettera di Sky del 5 gennaio 2012, prodotta dall utente, con cui Sky comunicava la non validità dei dati bancari forniti ed il conseguente mancato pagamento dei canoni riporta un numero di conto corrente e di coordinate bancarie non corrispondenti in alcun modo a quello dell istante. Risulta peraltro che l utente informò immediatamente l operatore dell inesattezza dei dati bancari indicati nella comunicazione del 5 gennaio 2012, senza ottenere riscontro. Deve pertanto concludersi che il mancato pagamento delle fatture, e la conseguente morosità, non sia in alcun modo imputabile all istante, e che la sospensione del servizio sia stata attuata illegittimamente, con conseguente diritto dell utente alla liquidazione di un indennizzo dal 18 gennaio 2012 al 2 marzo 2012, data in cui l istante ha comunicato la sua volontà di risolvere il contratto. 3

Considerato quanto sopra, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 4.1 dell Allegato A del Regolamento Indennizzi, si riconosce quindi un indennizzo di Euro 330,00. Considerato inoltre che la risoluzione del contratto è stata determinata dall inadempimento di Sky consistito nella ingiustificata mancata fornitura del servizio, nulla può essere addebitato all utente a titolo di penale per recesso anticipato, né di recupero di sconti o promozioni fruiti, né di costi sostenuti per il recupero del decoder e della Card, che dovranno essere restituiti dall utente a cura e spese di Sky. L operatore è inoltre tenuto a provvedere alla regolarizzazione contabile della posizione dell utente, effettuando lo storno di tutte le fatture rimaste insolute a partire dalla data di sospensione/mancata fruizione del servizio ed al ritiro della pratica di recupero crediti. 2.2. Sulla mancata risposta ai reclami L utente lamenta la mancata risposta ai numerosi reclami svolti al numero Sky 199 a pagamento, nonché al reclamo scritto del 2 marzo 2012. Sul punto, nulla è stato dedotto dall operatore. Rileva, allora, il disposto dell articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera e dell art. 8 della Carta Servizi Sky), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto. Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita in forma scritta, per l evidente fine di dare all utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato. Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo da mancata risposta al reclamo, anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP. Per la determinazione dell indennizzo, considerato l orientamento dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( Del. nn. 32/12/CIR, 97/12/CIR, 101/12/CIR), ai sensi dell art. 11, comma 1 e comma 2 dell Allegato A del Regolamento Indennizzi, considerato che il primo reclamo scritto è stato svolto il 2 marzo 2012, considerato il tempo previsto per la risposta (30 giorni ex art. 8.2 Carta Servizi Sky) e la data dell istanza di definizione, non essendo Sky comparsa all udienza di conciliazione (27 luglio 2012), si riconosce all utente un indennizzo di Euro 117,00. 3. Sulle spese del procedimento. La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l espletamento della procedura, 4

liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte, nonché della mancata comparizione dell operatore all udienza di conciliazione, si ritiene congruo liquidare l importo di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione. *** ** *** Per tutto quanto sopra esposto, IL CORECOM LAZIO CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla sig.ra XXX Mucci nei confronti dell operatore Sky sia da accogliere; RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest Autorità, sia equo liquidare all istante un importo onnicomprensivo di Euro 100,00, quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura; RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall Autorità all esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità e pertanto tenere indenne l istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento DELIBERA L accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell istanza presentata dalla sig.ra XXX Mucci in data 27 luglio 2012. La società Sky Italia XXX è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione: a) Euro 330,00 a titolo di indennizzo per la sospensione del servizio oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. b) Euro 117,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta ai reclami oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. c) Euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura. La società Sky Italia XXX è inoltre tenuta a: 5

a) provvedere alla regolarizzazione contabile della posizione dell istante, effettuando lo storno di tutte le fatture rimaste insolute a decorrere dalla data di sospensione del servizio; b) ritirare a propria cura e spese il Decoder e la Card; c) ritirare a propria cura e spese la pratica di recupero crediti. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/cons il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259. La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom Lazio. Roma, 10 ottobre 2013 Il Presidente Francesco Soro Fto Il Dirigente Responsabile del Procedimento Livio Sviben Fto 6