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quelli già annunciati nelle informazioni complementari trasmesse, in una nuova deliberazione che avrebbe costituito la base giuridica su cui si sarebbe pronunciata la Commissione 5. Con lettera in data 23 gennaio 2003, protocollata in data 24 gennaio 2003, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione la nuova deliberazione in questione (deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002), conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 6. Con lettera in data 10 marzo 2003 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane informazioni complementari sul contenuto della nuova deliberazione. 7. Dette informazioni sono state trasmesse dalla Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea con lettera in data 6 giugno 2003, protocollata in data 10 giugno 2003. 8. In seguito ad ulteriori contatti informali, le autorità italiane hanno inviato nuove informazioni complementari attraverso la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea, con lettera in data 14 luglio 2003, protocollata il 16 luglio 2003, e in data 29 agosto 2003, protocollata il 1 settembre 2003. Nella lettera del 29 agosto 2003 le autorità italiane annunciavano la prossima adozione di una deliberazione che avrebbe modificato la deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002. 9. Con lettera in data 7 ottobre 2003, protocollata in data 13 ottobre 2003, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha trasmesso alla Commissione il testo della deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, che modifica la deliberazione n. 3423. 10. La presente decisione riguarda quindi le modalità di concessione degli aiuti definite nella deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003. 11. Mi pregio di comunicarle che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti previsti dalla deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003. 12. Nel prendere tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni esposte di seguito. Descrizione 13. La deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002 integra la deliberazione n. 1114 del 28 marzo 2000, definendo le nuove modalità di applicazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 13, 15 e 16 della legge regionale 18.1.1994 n.2. Gli aiuti previsti dagli articoli succitati sono stati inizialmente approvati dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto NN 177/95 2 Le nuove modalità di applicazione stabilite dalla deliberazione n. 3423, modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, sono intese a rendere gli aiuti compatibili con le disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Esse modificano il tenore degli articoli della legge 18.1.1994 n.2 in oggetto nel modo seguente: 2 Lettera SG(95) D/037512 del 14.11.1995. 2

Articolo 5 della legge 18.1.1994 n.2 14. Nella versione analizzata nell'ambito del fascicolo NN 177/95, questo articolo prevedeva sussidi fino alla misura massima dell'85% per gli interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione, la viabilità rurale e le linee telefoniche effettuati nelle zone svantaggiate. 15. Con le nuove modalità di applicazione, l'aiuto sarà modulato nel modo seguente: a) Approvvigionamento idrico ed elettrificazione al servizio dell'impresa: contributo fino ad un massimo del 50% nelle zone svantaggiate individuate al capitolo 6.3 del Piano di sviluppo rurale del Veneto approvato dalla Commissione 3 ; tale percentuale può essere elevata al 55% se gli interventi sono effettuati da giovani agricoltori (di età inferiore ai 40 anni) entro 5 anni dall'insediamento, b) Approvvigionamento idrico ed elettrificazione finalizzati al consumo umano: contributo fino ad un massimo del 75% nelle zone montane particolarmente svantaggiate (individuate dal «Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna» di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1), c) viabilità rurale: contributo fino ad un massimo del 75% per la viabilità interpoderale e/o sentieri ad uso collettivo nelle zone montane particolarmente svantaggiate. Articolo 6 della legge 18.1.1994 n.2 16. Nella versione analizzata nell'ambito del fascicolo NN 177/95, questo articolo prevedeva dei contributi per la salvaguardia del patrimonio edilizio rurale (riattamento e ampliamento di fabbricati). Questi contributi potevano ammontare ad un massimo del: - 75% della spesa per i coltivatori diretti singoli od associati, gli imprenditori agricoli a titolo principale e le cooperative agricole, gli enti territoriali e gli altri enti pubblici, nonché le comunioni familiari; - 40% per gli imprenditori agricoli non a titolo principale (inclusi quelli a tempo parziale). 17. Con le nuove modalità di applicazione, l'aiuto sarà modulato nel modo seguente: a) contributo fino ad un massimo del 75% delle spese ammissibili a favore dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli a titolo principale e delle cooperative agricole nel caso di: 3 Decisione C/2000/2904 del 29.9.2000. 3

- investimenti di capitali per la conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole di interesse storico, - investimenti di capitali per la conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole di interesse storico o archeologico, senza aumento della capacità produttiva, effettuati in zone montane; - quota degli investimenti in zona montana svantaggiata necessaria per superare i requisiti minimi comunitari in materia di ambiente, igiene, benessere degli animali definiti dal Piano di sviluppo rurale della regione approvato dalla Commissione e/o per conformarsi a nuovi requisiti minimi più restrittivi, senza aumento della capacità produttiva; b) contributo fino ad un massimo del 40% delle spese ammissibili per gli interventi precitati effettuati da imprenditori agricoli non a titolo principale; c) in tutti gli altri casi, contributo massimo del 50% nelle zone svantaggiate individuate al capitolo 6.3 del Piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione, elevabile al 55% se gli interventi sono effettuati da giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni entro cinque anni dall'insediamento. Articolo 7 della legge 18.1.1994 n.2 18. Nella versione analizzata nell'ambito del fascicolo NN 177/95, questo articolo prevedeva un contributo fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili per la realizzazione di investimenti riguardanti la produzione, il magazzinaggio e la distribuzione del foraggio. I beneficiari previsti erano le associazioni di produttori e le cooperative. 19. Con le nuove modalità di applicazione, il contributo ammonterà ad un massimo del 50% nelle zone svantaggiate, elevabile al 55% se gli interventi sono effettuati da giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni entro cinque anni dall'insediamento. 20. Fra le spese ammissibili figurano: - interventi fondiari e di sistemazione idraulica per il miglioramento qualitativo e nutrizionale dei prati e pascoli, - acquisti di macchine ed attrezzature per la gestione agronomica dei prati e dei pascoli, il trasporto e la distribuzione al bestiame dei foraggi, - acquisto ed installazione di impianti per l'essiccazione o altri sistemi di condizionamento e stoccaggio del foraggio. 21. Non sono ammissibili a finanziamento l'acquisto di sementi, concimi ed altri prodotti per la semina, nonché le relative operazioni. 4

Articolo 13 della legge 18.1.1994 n.2 22. Nella versione analizzata nell'ambito del fascicolo NN 177/95, questo articolo prevedeva al comma 1, lettera a) un contributo pari al 45% della spesa ammissibile per la realizzazione di investimenti riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei ricoveri nonché per l'acquisto di strutture, impianti ed attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e la distribuzione delle deiezioni zootecniche. I beneficiari di questa misura potevano essere imprenditori agricoli, singoli o associati, loro cooperative e associazioni di produttori. Gli investimenti, per essere ritenuti ammissibili, dovevano essere conformi alle disposizioni della direttiva 91/676/CEE e non comportare un incremento della capacità produttiva, salvo qualora fosse stato precedentemente acquisito un quantitativo di riferimento supplementare o un trasferimento a norma del regolamento (CEE) n. 857/84. 23. Le nuove modalità di applicazione non prevedono modifiche dell'aiuto in questione. Articolo 15 della legge 18.1.1994 n.2 24. Nella versione analizzata nell'ambito del fascicolo NN 177/95, questo articolo prevedeva un contributo (per i tassi relativi vedi di seguito articolo 17) a favore dell'introduzione di colture alternative, per l'acquisto di materiale vegetale e per il relativo impianto nonché per gli investimenti relativi alla trasformazione e alla vendita dei prodotti ricavati. Le colture in questione comprendevano le produzioni di frutti di sottobosco, le specie frutticole minori, le piante officinali, le specie pregiate per la produzione di legno, le conifere e latifoglie a rapido accrescimento nonché gli arboreti specializzati per la produzione di semi e la conservazione del patrimonio genetico. 25. Con le nuove modalità di applicazione non è più ammesso a finanziamento l'acquisto di piante, semi e tuberi di specie a ciclo vegetativo annuale o biennale. Articolo 16 della legge regionale 18.1.1994 n.2 26. Nella versione analizzata nell'ambito del fascicolo NN 177/95, questo articolo prevedeva dei contributi (per i tassi vedi di seguito l'articolo 17) per permettere alle piccole aziende di effettuare investimenti nel settore dell'allevamento di conigli, ovini, caprini, ungulati ed equini, dell'acquacoltura e dell'apicoltura. Il tasso previsto era del 45% per gli investimenti in beni immobili e del 30% per gli altri investimenti, elevabili del 25% per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori successivamente al loro insediamento. 27. Con le nuove modalità di applicazione le spese ammissibili comprendono solo le seguenti voci: a) costruzione, riattamento e ammodernamento di strutture zootecniche e relativi impianti; b) attrezzature per la gestione dell'allevamento; c) primo acquisto di bestiame e/o di riproduttori di qualità pregiata iscritti nei libri genealogici od equivalenti, finalizzati al miglioramento del patrimonio zootecnico. 5

Articolo 17 della legge regionale 18.1.1994 n.2 28. Nella versione analizzata nell'ambito del fascicolo NN 177/95, gli aiuti di cui agli articoli 15 e 16 potevano essere concessi nella misura massima del 45% della spesa ammissibile per i beni immobili e del 30% per gli altri investimenti, con una maggiorazione del 25% per gli investimenti effettuati dai giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio. 29. Con le nuove modalità di applicazione, l'aiuto sarà modulato nel modo seguente: - per gli investimenti in beni immobili: contributo massimo del 45%, - per gli altri investimenti: contributo massimo del 30%, con possibilità di maggiorazione massima del 25%, senza tuttavia superare un'intensità di aiuto del 55%, per i giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni che effettuino gli investimenti entro cinque anni dall'insediamento. 30. Lo stanziamento destinato al regime in oggetto, per la durata prevista (un anno), ammonta a 1 549 370,7, così ripartiti: 1 032 913,80 per l'insieme degli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 15 e 16 e 516 456,90 per gli interventi di cui all'articolo 13. Valutazione 31. A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L'aiuto in oggetto corrisponde a questa definizione in quanto favorisce alcune produzioni (produzioni agricole) e può incidere sugli scambi, tenuto conto della posizione che l'italia occupa nel settore considerato (per fare solo un esempio, nel 2000 l'italia era il terzo produttore di carni bovine dell'unione europea, con una produzione pari al 15,6% della produzione comunitaria di questo tipo di carni). 32. Tuttavia, nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 87 del trattato, alcune misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune, in deroga al principio generale sopra enunciato. 33. Nella fattispecie, tenuto conto della natura degli aiuti previsti dalla deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, la sola deroga applicabile è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, secondo la quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 34. Per poter beneficiare di tale deroga, gli aiuti di cui trattasi devono essere conformi alle pertinenti disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (denominati di seguito "gli orientamenti") 4. 4 Cfr. nota 1. 6

35. La Commissione osserva innanzi tutto che beneficeranno degli aiuti solo le zone montane individuate al capitolo 6.3 del Piano di sviluppo rurale della regione approvato dalla Commissione, altrimenti dette zone svantaggiate. 36. Per quanto riguarda la conformità degli aiuti previsti con le disposizioni degli orientamenti, la Commissione osserva quanto segue: Articolo 5 della legge 18.1.1994 n.2 37. Dalle nuove modalità di concessione degli aiuti, definite dalla deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, si evince che l'analisi deve essere effettuata a più livelli. 38. Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico e l'elettrificazione al servizio dell'impresa, i tassi di aiuto proposti corrispondono a quelli fissati al punto 4.1 degli orientamenti. 39. Inoltre, secondo le informazioni complementari fornite dalle autorità italiane: - le aziende beneficiarie dovranno risultare redditive sulla base di una valutazione delle loro prospettive e dovranno essere dirette da un conduttore che dal momento della presentazione della domanda possiede le competenze richieste (la valutazione sarà fatta sulla base dei criteri definiti nel piano di sviluppo rurale della regione approvato dalla Commissione), nonché soddisfare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali indicati nel suddetto piano. - l'esistenza di sbocchi sul mercato per i prodotti interessati dagli investimenti sarà verificata sulla base delle indicazioni contenute nel piano di sviluppo rurale della regione, - le spese ammissibili saranno quelle indicate nella misura 1 del piano di sviluppo rurale della regione (rientrano tutte fra quelle elencate al punto 4.1.1.5. degli orientamenti), (tutti questi impegni valgono per l'insieme delle misure esaminate nella presente decisione). 40. Tenuto conto di queste indicazioni, le condizioni di cui al punto 4.1 degli orientamenti possono essere considerate soddisfatte e gli aiuti relativi all'approvvigionamento idrico e all'elettrificazione possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 41. Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico e l'elettrificazione finalizzati al consumo umano, la Commissione constata che gli investimenti previsti non sono connessi ad un'attività economica e non rischiano quindi di falsare la concorrenza. Gli 7

aiuti relativi non costituiscono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. 42. Per quanto riguarda la viabilità rurale, le autorità italiane hanno dichiarato che potranno beneficiare degli aiuti solo i sentieri ad uso collettivo che servono almeno tre aziende. 5 Stando così le cose, gli investimenti previsti riguardano infrastrutture generali di pubblico interesse e i relativi aiuti non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Articolo 6 della legge 18.1.1994 n.2 43. Dalle nuove modalità di concessione degli aiuti, definite dalla deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, si evince che l'analisi deve essere effettuata a più livelli. 44. Gli aiuti di cui al punto 1, primo trattino, della descrizione, relativi agli investimenti per la conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, sono disciplinati dal punto 4.1.2.2 degli orientamenti, che stabiliscono al riguardo un tasso di aiuto del 100%. Dal momento che il tasso previsto nella fattispecie (75%) è inferiore al tasso massimo ammissibile, le condizioni di cui al punto 4.1.2.2 degli orientamenti possono considerarsi soddisfatte. 45. Gli aiuti di cui al punto 1, secondo trattino, della descrizione, relativi agli investimenti per la conservazione di elementi produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, senza aumento della capacità produttiva, effettuati in zone montane svantaggiate, sono disciplinati dal punto 4.1.2.2 degli orientamenti, che per questo tipo di interventi stabiliscono un tasso di aiuto del 75 %. Dal momento che il tasso previsto nella fattispecie (75%) corrisponde al tasso massimo ammissibile, le condizioni di cui al punto 4.1.2.2 degli orientamenti possono considerarsi soddisfatte. 46. Gli aiuti di cui al punto 1, terzo trattino della descrizione, relativi alla quota degli investimenti in zona montana svantaggiata necessaria per superare i requisiti minimi comunitari in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e/o per conformarsi a nuovi requisiti minimi più restrittivi, senza aumento della capacità produttiva, sono disciplinati dal punto 4.1.2.4 degli orientamenti il quale stabilisce che nel caso in cui gli investimenti perseguano i fini indicati nella fattispecie, i tassi di aiuto del 40 e del 50% previsti per gli investimenti nelle aziende agricole possono essere aumentati rispettivamente del 20% e del 25%, precisando però che tale maggiorazione deve essere tassativamente limitata ai costi aggiuntivi ammissibili per conseguire l'obiettivo in questione e che non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. Dal momento che il tasso maggiorato previsto nella fattispecie (75%) corrisponde a quello fissato per le zone svantaggiate e che le limitazioni a cui è soggetta la maggiorazione sono rispettate, le condizioni di cui al punto 4.1.2.4 degli orientamenti possono considerarsi soddisfatte. 47. L'aiuto di cui al punto 2 della descrizione è più limitato di quelli analizzati sopra ai punti 44, 45 e 46, perché è destinato ad imprenditori agricoli non a titolo principale. Dal momento che il tasso previsto (40%) non è mai superiore ai tassi massimi ammissibili a 5 Questo criterio è stato già utilizzato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto N 49/2000 (cfr. lettera SG(2000) D/109219 del 13.12.2000. 8

norma del punto 4 degli orientamenti, le condizioni definite dal punto suddetto possono considerarsi soddisfatte. 48. L'aiuto dei cui al punto 3 della descrizione riguarda i casi di applicazione dei punti 4.1.2.2 e 4.1.2.4 degli orientamenti che non rientrano fra quelli analizzati sopra dal punto 40 al punto 45. Dal momento che il tasso di aiuto relativo agli aiuti in questione (50% elevabile al 55% per gli interventi effettuati da giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni entro cinque anni dall'insediamento) corrisponde al tasso fissato per le zone svantaggiate nei principi generali del punto 4 degli orientamenti, e più precisamente al punto 4.1.1.2, le condizioni di quest'ultimo punto possono considerarsi soddisfatte. 49. Alla luce di tutte queste considerazioni, gli aiuti da concedere a norma dell'articolo 6 della legge 18.1.1994 n.2, secondo le modalità definite nella deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Articolo 7 della legge 18.1.1994 n.2 50. Nelle informazioni complementari da loro fornite le autorità italiane hanno precisato che gli aiuti relativi agli interventi fondiari e di sistemazione idraulica riguardavano unicamente l'acquisto delle attrezzature necessarie ai lavori e che le attrezzature destinate al trasporto e alla distribuzione dei foraggi erano semplici carri utilizzati all'interno dell'azienda. 51. Con queste precisazioni, dall'elenco delle spese ammissibili si evince che gli aiuti previsti riguardano investimenti nelle aziende ai sensi del punto 4.1 degli orientamenti. 52. Dal momento che il tasso di aiuto previsto (50% elevabile al 55% per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni entro cinque anni dall'insediamento) corrisponde al tasso fissato per le zone svantaggiate al punto 4.1.1.2 degli orientamenti, le condizioni del punto suddetto possono considerarsi soddisfatte e gli aiuti da concedere a norma dell'articolo 7 della legge 18.1.1994 n.2, secondo le modalità definite nella deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Articolo 13 della legge 18.1.1994 n.2 53. La Commissione osserva che il tasso di aiuto previsto (45%) è inferiore a quello fissato per le zone svantaggiate al punto 4.1.1.2 degli orientamenti. Inoltre, nelle informazioni complementari da loro fornite, le autorità italiane hanno precisato che le misure dovranno essere applicate non solo nel rispetto della direttiva 91/676/CEE, ma anche conformemente alle prescrizioni relative ai siti «Natura 2000» e che dovrà essere presentata una relazione di impatto per tutti gli interventi riguardanti le zone di conservazione e i siti di importanza comunitaria definiti ai sensi della direttiva 79/409/CEE (direttiva «uccelli») e della direttiva 92/43/CEE (direttiva «habitat»). 9

54. Alla luce di tutte queste considerazioni, gli aiuti da concedere a norma dell'articolo 13 della legge 18.1.1994 n.2, secondo le modalità definite nella deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Articoli 15, 16 e 17 della legge 18.1.1994 n.2 55. Questi articoli devono essere esaminati insieme, dal momento che l'articolo 17 fissa i tassi di aiuto applicabili per gli interventi previsti dagli articoli 15 e 16. 56. Per quanto riguarda le spese che potranno beneficiare degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, dalle esclusioni operate dalle autorità italiane rispetto agli aiuti ammessi nell'ambito del fascicolo N 177/95 (non sono più ammessi a finanziamento gli acquisti di piante, semi e tuberi di specie a ciclo vegetativo annuale o biennale) si evince che le sole voci di spesa che resteranno ammissibili per i prodotti dell'allegato I del trattato (per l'agricoltura e la pesca, vedi di seguito) rientreranno fra le spese elencate al punto 4.1.1.5 degli orientamenti. Dall'entità dei tassi previsti dall'articolo 17 (dal 30 al 45%, a seconda dei casi, elevabili del 25%, ma comunque senza superare un massimale del 55%, per gli interventi effettuati da giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni entro cinque anni dall'insediamento) si evince che, qualunque sia la fattispecie considerata, saranno soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.1 degli orientamenti. 57. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti che figurano nell'allegato I del trattato, dalle indicazioni contenute nel fascicolo relativo all'aiuto N 177/95 risulta che l'articolo 15 riguarda essenzialmente gli investimenti realizzati all'interno dell'azienda agricola. Sotto tale profilo essi vanno considerati investimenti volti a promuovere la diversificazione delle attività agricole ai sensi del punto 4.3 degli orientamenti, che rinvia a sua volta al punto 4.1 degli stessi qualora l'importo degli investimenti non superi globalmente i limiti previsti per azienda nel piano di sviluppo rurale della regione (come appunto nel caso in esame, tenuto conto dello stanziamento disponibile indicato nella descrizione e del fatto che la spesa massima ammissibile per ogni singola azienda prevista nel piano di sviluppo rurale è di 360 000 euro). Dal momento che dall'analisi effettuata al punto precedente risulta che i tassi previsti dall'articolo 17 sono conformi al punto 4.1 degli orientamenti, le condizioni stabilite dal suddetto punto 4.1 per quanto riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione effettuati nelle aziende agricole possono considerarsi soddisfatte. 58. Nelle informazioni complementari da loro fornite le autorità italiane hanno inoltre precisato che gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sarebbero limitati al 40% delle spese ammissibili nei casi in cui gli investimenti fossero realizzati da enti collettivi (imprenditori associati, cooperative ed associazioni di produttori) e che non sarebbero applicate le maggiorazioni per i giovani agricoltori previste dall'articolo 17. Dal momento che il tasso di aiuto del 40% corrisponde a quello previsto dal punto 4.2 degli 10

orientamenti per le regioni fuori obiettivo 1 (tra le quali rientra il Veneto), le condizioni del punto suddetto possono considerarsi soddisfatte. 59. Per quanto riguarda la silvicoltura, è prassi della Commissione accettare aiuti fino al 100% delle spese per le operazioni di impianto, dal momento che gli orientamenti non sono applicabili a questo tipo di intervento. Il tasso previsto nella fattispecie dall'articolo 15 per l'acquisto di materiale vegetale può essere pertanto accettato. Inoltre, per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione del legno, le autorità italiane si sono impegnate a concedere aiuti nell'ambito di un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"). 60. Per quanto concerne infine il settore della pesca e dell'acquacoltura, le autorità italiane hanno precisato che gli aiuti riguarderebbero l'acquacoltura in acqua dolce e che sarebbero concessi nel rispetto del punto 2.8 delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura 6. 61. Alla luce di tutte queste considerazioni, gli aiuti da concedere a norma degli articoli 15, 16 e 17 della legge 18.1.1994 n. 2, secondo le modalità definite nella deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato nei casi in cui riguardano la trasformazione e la commercializzazione del legno e in tutti gli altri casi possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Decisione 62. Sulla base dell'analisi effettuata nei punti precedenti, la Commissione ha deciso di considerare quanto segue: - gli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 18.1.1994 n.2, che saranno concessi secondo le modalità definite nella deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, a sua volta modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato quando non riguardano attività economiche o quando riguardano infrastrutture pubbliche di interesse generale, - gli aiuti previsti dall'articolo 15 (in collegamento con l'articolo 17) della legge regionale 18.1.1994 n.2, che saranno concessi secondo le modalità definite nella deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, a sua volta modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato quando riguardano la trasformazione e la commercializzazione del legno, 6 GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7. 11

- gli altri aiuti previsti dagli articoli 5 e 15, nonché quelli previsti dagli articoli 6, 7, 13, 16 e 17, della legge regionale 18.1.1994, n. 2, che saranno concessi secondo le modalità definite nella deliberazione n. 3423 del 29 novembre 2002, a sua volta modificata dalla deliberazione n. 2675 del 12 settembre 2003, sono compatibili con il mercato comune. 63. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il temine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Agricoltura Direzione H. Legislazione agricola Unità: H.2. Condizioni di concorrenza Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax : +32-2-2967672 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 12