5(*2/$0(1723(5,/5,/$6&,2', /,&(1=(3(56$/$*,2&+, ART. 1 DEFIN IZION E DI SALA GIOCH I E sala gioco, il locale con più d i sei apparecchi d i pu ro trattenim ento e svago. ART. 2 N UMERO MASSIMO DI SALE GIOCH I Il numero massimo di sale giochi autorizzate è di 5 per tutto il territorio comunale delle quali non più di 2 nel capoluogo. ART. 3 SUPERFICIE DELLA SALA GIOCO 1) La superficie di ogni sala giochi non potrà essere inferiore a 50 mq. né superiore a 100 mq. 2) Nella superficie minima ed in quella massima non deve essere compresa quella dei bagni, dei ripostigli e di quanto altro richiesta d alla ASL e d agli altri Enti com petenti a qu alu nqu e titolo, od au torizzare l attività oggetto d el presente Regolam ento. 1
3) Il locale dovrà essere distante almeno 80 metri, misurati per la distanza pedonale più breve da ospedali, scuole, chiese, case di cura e d i riposo alberghi, pensioni e sim ili. 4) Il locale dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui sopra anche a qu ello d ella sorvegliabilità d i cu i all Art. 153 d ella legge d i P.S. ART. 4 DISTAN ZA FRA SALE GIOCO La distanza fra una sala giochi l altra dovrà essere non inferiore a 400 m. misurati, per la via pedonale più breve, fra gli spigoli esterni, fra loro più vicini, d elle rispettive porte d i ingresso. ART. 5 N UMERO MASSIMO DI APPARECCH I O GIOCH I Il numero massimo di apparecchi o giochi da inserire in una sala giochi è fissato come segue: superficie in mq. numero massimo attrazioni 50 12 dai 51 a 60 15 da 61 a 70 18 da 71 a 80 21 da 81 a 90 24 da 91 a 100 25 ART. 6 2
MODALITÀ PER APERTURA ED ESERCIZIO SALA GIOCH I 1) Per l apertu ra e l esercizio d i u na sala giochi d ovrà essere presentata d om and a d i licenza al Sind aco, in bollo, con l ind icazione: a) generalità, resid enza e stato d i fam iglia d el richied ente b) d el Cod ice Fiscale c) della sede dell esercizio d) della superficie del locale e) del numero e del tipo dei giochi f) d el titolo d i god im ento d el locale (proprietà, locazione ecc...) g) della distanza dagli edifici di cui al comma 3 dell Art. 3 h) della distanza di quella che si vuole aprire da quello più vicino e/ o che non ci sono altre sale gioco aperte i) di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso, d i non essere stato sottoposto a m isu re d i prevenzione; 2) N el caso il soggetto richied ente sia u na Società invece d elle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dovrà essere indicato: a) d enom inazione, sed e e ragione sociale; b) nom inativi, generalità, resid enza, carica ricoperta d i chi rappresenta legalm ente la Società. 3) Alla domanda dovrà essere allegato: - regolam ento d ei giochi, sottoscritto per accettazione, con ind icate le modalità di funzionamento degli apparecchi, compresi i sistemi d i relativa alim entazione e d i sicu rezza, - fotografia dei giochi - relazione tecnica sottoscritta d a tecnico abilitato nella qu ale d ovrà essere d escritta la d estinazione u rbanistica d el locale e la situ azione igienico sanitaria d ello stesso - planim etria d el locale, in scala 1:100; 3
4) Dopo l accoglimento della domanda il soggetto richiedente dovrà presentare, con le modalità, termini e condizioni di cui al presente Regolamento e/ o con quelle indicate nella nota scritta con la quale il Responsabile del procedimento ha comunicato l accoglimento della domanda: - marca da bollo per il rilascio della licenza; - atto o documento attestante la disponibilità dell immobile per l uso richiesto; - certificato di tecnico abilitato, iscritto all Albo, attestante che l impianto elettrico della sala giochi è a norma CEI e antinfortu nistica; - d ichiarazione d el possesso d ella tessera sanitaria. 5) Il Com u ne si riserva la facoltà d i chied ere all interessato d i esibire e/ o d i acqu isire d irettam ente tu tta la u lteriore documentazione necessaria per il rilascio della licenza ivi compreso il parere d ei requ isiti igienico sanitari. ART. 7 VERIFICA DELLE DICH IARAZION I 1) Ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia il Comune si riserva d i verificare, a insind acabile giu d izio la verid icità d elle d ichiarazioni rese e la rispond enza al vero d ella d ocu m entazione presentata. ART. 8 LICEN ZA ESERCIZIO DELLA SALA GIOCH I Al soggetto in possesso d ei requ isiti soggettivi ed oggettivi ind icati nel presente e negli altri Regolamenti comunali nonché dei requisiti 4
soggettivi previsti dal TULPS e dalle norme di Legge in materia, verrà rilasciata licenza d ell esercizio sala giochi nella qu ale potranno essere ind icati eventu ali term ini, m od alità e cond izioni per l esercizio medesimo. ART. 9 COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1) E responsabile del procedimento il soggetto al quale, ai sensi del Regolam ento su i proced im enti am m inistrativi, è affid ata la com petenza su lla m ateria oggetto d el presente Regolam ento. 2) Al responsabile del procedimento è attribuita la competenza per il rilascio, la sospensione, la revoca d ella licenza nonché ad ad ottare gli atti previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi, per tale figu ra e qu elli che il presente regolam ento e gli altri regolamenti comunali gli assegnano. 3) Il responsabile d el proced im ento potrà chied ere per tu tta la d ocu m entazione prevista in qu esto Regolam ento, integrazioni, atti istru ttori, chiarim enti e inform azioni, e potrà altresì accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte con le modalità dalle norme di Legge in materia. 4) Se verrà accertato che vi sono difformità tra le dichiarazioni fatte e qu elle reali e/ o se è stata presentata d ocu m entazione non rispond ente al vero, il responsabile d el proced im ento, con provvedimento motivato potrà non concedere le autorizzazioni di su a com petenza allo svolgim ento d ella m anifestazione e/ o sospend erle e/ o revocarle se sono state già concesse e potrà se su ssistono gli estrem i, proced ere penalm ente. ART. 10 ORARIO DI APERTURA E CH IUSURA E GIORN O DI CH IUSURA 5
1) IL Sind aco d eterm inerà l orario d i apertu ra e d i chiu su ra d ell esercizio. 2) La sala giochi d ovrà osservare alm eno u n giorno d i chiu su ra settim anale. 3) dovrà essere preventivamente comunicato il giorno di chiusura e le su e eventu ali variazioni. ART. 11 SOSPEN SION E E REVOCA DELLA LICEN ZA 1) N el caso d i inserim ento nella sala d i u n nu m ero d i giochi superiore a quello indicato all Art. 5 comma 1 il titolare della licenza verrà diffidato. Quest ultimo dovrà, nei termini e con le modalità e le condizioni indicate dal responsabile del procedimento nell atto di d iffid a, ripristinare la situ azione conform e a qu anto previsto nel presente regolam ento. 2) Nel caso la violazione di cui al comma 1 venga accertata per più di tre volte nello stesso anno solare, la licenza verrà sospesa fini a un massimo di 60 giorni. 3) N el caso d i non ottem peranza alla d iffid a anche per u na sola volta la licenza potrà essere sospesa per un massimo di 30 giorni. 4) Per reiterate violazini alle norm e d el presente Regolam ento la licenza può essere sospesa fino ad un massimo di 60 giorni. 5) Dopo d u e sospensioni nello stesso anno solare la licenza sarà revocata e potrà essere nuovamente concessa dal responsabile del procedimento su decisione della G.M. 6
6) Ogni sospensione d eve essere preced u ta d a u na d iffid a nella quale dovranno essere indicate le modalità, i termini e condizioni per il ripristino d ella legittim ità. ART. 12 VARIAZIONE DEI GIOCHI 1) Nel caso in cui vengono variati il numero e la tipologia dei giochi il gestore d ella sala d ovrà com u nicare, per scritto al Com u ne la variazione, allegando: - il Regolamento sottoscritto per accettazione, dei nuovi giochi con indicate le modalità di funzionamento degli apparecchi compresi i sistemi di alimentazione e di sicurezza - la fotografia - i giochi dismessi ART. 13 N ORME GEN ERALI 1) E vietata la partecipazione diretta ai giochi ai minori degli anni 14 se non accom pagnati d a genitori o esercenti la patria potestà; 2) E vietato installare e far fu nzionare, in u na sala giochi, apparecchi non in regola con la legislazione vigente, anche sotto il profilo d ella sicu rezza e non preventivam ente au torizzati; 3) E vietato aprire e far fu nzionare sale gioco nei locali o vani sem interrati o a piano d iversi d al piano terra. 7
ART. 14 SANZIONI Per le violazioni al presente Regolam ento, oltre a qu anto previsto d all Art. 11 si applicheranno le sanzioni d isposte nel Regolam ento d i Polizia Mu nicipale. ART. 15 RINVIO AD ALTRE NORME Per qu anto non previsto d al presente Regolam ento si rinvia alle norme di Legge ed altri Regolamenti comunali in materia. 8