CITTA DI MONTECCHIO MAGGIORE

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CITTA DI MONTECCHIO MAGGIORE - Provincia di Vicenza - 36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241 E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it http:/ / www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/ EN ISO 9001 (2008) IQ - 1001 )- 05 Disciplinare per lo svolgimento in via sperimentale del Mercato Agricolo di Montecchio Maggiore riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ( Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il Mercato Agricolo di MONTECCHIO MAGGIORE riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli viene istituito in forma sperimentale in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché della L.R. 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, nonché all educazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, nell ottica della promozione di modelli di sviluppo sostenibile. Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti. Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci. Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell ambito del mercato si persegue l obiettivo di diffondere l educazione alimentare, l informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell economia locale. 1. Finalità del disciplinare 1) La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. 2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati: a. Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare ( trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari). b. Fornire a coloro che utilizzano l area per la vendita dei prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe. 2. Caratteristiche, tipologia di mercato, giornate, orari, posteggi, concessioni 1) Tipologia di mercato

Il mercato agricolo di Montecchio Maggiore ha carattere sperimentale è di tipologia settimanale, si svolge nella giornata di mercoledì di ogni settimana, è specializzato nella vendita di prodotti agricoli di stagione ed è ubicato in Piazza Carli come da planimetria allegata. 2) Giornate e orari di svolgimento Il mercato agricolo ha luogo nella giornata di Mercoledì di ogni settimana: dalle ore 8.30 nel periodo invernale (ottobre-marzo) e dalle ore 16.30 nel periodo estivo (aprile- settembre). Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con un giorno festivo, il mercato, quella settimana, non si svolgerà. L accesso all area mercatale è consentito dalle ore 7.30 con inizio dell attività di vendita alle ore 8.30 nel periodo invernale, dalle ore 15.30 con inizio dell attività di vendita alle ore 16.30 nel periodo estivo. La cessazione dell attività di vendita è fissata alle ore 13.30 nel periodo invernale e alle ore 20.30 nel periodo estivo, con sgombero dell area entro le ore 14.30 nel periodo invernale ed entro le ore 21.00 nel periodo estivo. 3) Localizzazione e numero posteggi L area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente disciplinare. La localizzazione del mercato è : Piazza Carli. Il numero massimo di posteggi previsti è di 20, con possibilità di modifica con apposito provvedimento di Giunta. Le dimensioni dei posteggi possono essere pari a : mq 9, mq 10, mq 13,5, mq. 18 ciascuno, dei quali n. 2 di mq 16 ciascuno riservato ad Associazioni o enti individuati dal Comune per fini promozionali delle rispettive attività. Per i periodi di mancato utilizzo da parte delle associazioni dei 2 posteggi riservati ne sarà consentito l utilizzo da parte degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato. 4) Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature I banchi, gli autoservizi, le attrezzature dovranno essere collocati nello spazio assegnato ed appositamente indicato nella planimetria. 3. Gestione La gestione del mercato, sulla base di apposita convenzione per regolamentare i reciproci rapporti, è affidata alla Associazione degli agricoltori Mercato di Campagna Amica di Vicenza, d ora innanzi indicata come soggetto gestore. Il gestore assume la titolarità della concessione per l uso del suolo pubblico e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Al soggetto gestore sono attribuiti i seguenti compiti: a) l organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento, senza oneri per il Comune;

b) la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione; c) il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l ULSS di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati. Al Comune ed alla Associazione in collaborazione tra loro è attribuita la promozione dell iniziativa nel suo complesso. 4. Soggetti ammessi alla vendita 1. Sono ammessi alla vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all art. 2135 del codice civile singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, ed i coltivatori diretti iscritti al Registro Imprese in quanto piccoli imprenditori agricoli, che vendono esclusivamente prodotti agricoli, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, derivanti dall esercizio dell attività agricola da parte di imprese agricole con sede nel territorio della provincia di Vicenza. Tali prodotti agricoli devono provenire esclusivamente dalla propria azienda agricola o dall azienda di soci imprenditori agricoli, e devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi. 2. L attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all art. 1 comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. L impresa agricola deve avere sede aziendale nell ambito territoriale della Provincia di Vicenza. Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza nell ordine, a favore delle aziende: a) La tipologia economica, compresa la loro eventuale certificazione, dei prodotti offerti in vendita dagli imprenditori agricoli che hanno richiesto di partecipare al mercato e avrà priorità l impresa agricola che offre prodotti che non sono presenti sul mercato stesso; b) Vicinanza della sede aziendale rispetto al Comune di Montecchio Maggiore; c) La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ( CD/4 Inps); d) La diversificazione dei prodotti agricoli venduti al mercato; e) La priorità di presentazione della domanda al protocollo comunale. 3. Ogni imprenditore agricolo per partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune la comunicazione di cui all art. 4, comma 4, del D.Lgs 228/2001; la comunicazione avrà efficacia immediata. 4. Per l occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione, considerato che l area interessata dalla vendita, nel suo complesso, è concessa al soggetto gestore che in ragione della stagionalità della vendita potrà alternare le presenze dei singoli operatori. 5. Prodotti in vendita 1) I prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda agricola o dall azienda di soci imprenditori agricoli, devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi.

2) I prodotti agroalimentari posti in vendita, freschi o trasformati a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche: a. provenire interamente dalla propria azienda agricola ammessa al mercato come previsto al punto 6 del presente disciplinare b. i prodotti per la cura della persona devono essere interamente realizzati con sostanze vegetali provenienti dalla stessa azienda agricola. Non è consentita la commercializzazione di prodotti non provenienti dall azienda agricola, neanche in minima parte. 3) I prodotti agricoli devono essere conformi alla disciplina in materia di Igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato Agricolo è soggetta alle limitazioni diversificate secondo le strutture utilizzate; 4) I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l indicazione del luogo di origine. Il luogo di origine dovrà essere indicato in relazione al comune di provenienza del prodotto; 5) L imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell impresa produttrice. 6) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto. 6. Vendita ed altre attività consentite Nell ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse: a) la degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell attività produttiva; b) le attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l ente comunale; Non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli ammessi al mercato. 7. Modalità di vendita 1) Nell area mercatale la vendita può avvenire utilizzando, preferibilmente, gazebo delle dimensioni 3 x 3 3 x 4,5 5 x 2-3 x 6 con banchi di vendita omogenei per struttura e materiali utilizzati. I gazebo impiegati dovranno essere di colore unico, scelto dal produttore fra i seguenti: bianco, verde, giallo. E vietato agli operatori: occupare uno spazio più esteso di quello concesso, usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora, disturbare il pubblico con grida, schiamazzi o con insistenti offerte di merci. 2) Una volta completato l allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci devono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato.

3) I banchi/ gazebo, ferma restando l osservanza delle norme generali di igiene devono avere i seguenti requisiti: a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; b) Avere banchi di esposizione costruiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne; c) La disposizione di cui al punto precedente non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo; d) Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando materiali facilmente riciclabili. Gli imprenditori che pongono in vendita prodotti freschi, dovranno privilegiare nel rapporto con la clientela, l uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o riciclabile; e) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate dal suolo in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale di altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. f) Sotto l aspetto igienico sanitario, le attività di vendita di cui ai precedenti punti 7 ed 8 del presente disciplinare devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell allegato 2 al Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e relativi atti di recepimento e con l osservanza di quanto indicato dall Azienda ULSS 6 titolare del servizio di vigilanza igienico-sanitaria. g) Il negozio mobile, con il quale viene esercitata la vendita, deve rispettare i requisiti igienico sanitari di cui all Ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002. Nell interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. h) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni. i) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre nel Mercato Agricolo i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante norme a tutela del consumatore. j) L imprenditore agricolo partecipante al mercato agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta. 8. Disciplina amministrativa e controlli L esercizio dell attività di vendita nell ambito del mercato, secondo quanto previsto dall art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina del commercio. Il Comune, tramite gli uffici preposti a la Polizia Locale, ha facoltà di accertare il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente disciplinare, avvalendosi, per quanto attiene la provenienza dei prodotti posti in vendita, anche della consulenza tecnica di qualificati soggetti esterni. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite, ai sensi dell art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell articolo 16, comma 2, della Legge 689/81 così come modificato dall art. 6 bis D.L. 92/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2008, e ferme restando le ulteriori diverse sanzioni previsti da altre norme di legge, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

Coloro che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente disciplinare, o che perdano i requisiti e le condizioni che legittimano l attività, possono essere esclusi dalla partecipazione da parte del Comune. La violazione di una o più delle disposizioni del presente disciplinare reiterata per più di due volte o l assenza dal mercato non giustificata per n. 3 edizioni comportano l esclusione dell operatore dal mercato stesso. In caso pervengano al Comune segnalazioni in ordine alla violazione degli obblighi specificatamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli operatori che partecipano al mercato agricolo, il Comune ne dà notizia al soggetto gestore autorizzato che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo, di effettuare le verifiche anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie.