Comune di Bozzolo. Piazza Europa, BOZZOLO ( Mantova) SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE

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1 Comune di Bozzolo Piazza Europa, BOZZOLO ( Mantova) SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE DISCPLINARE PER LA GESTIONE DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 0

2 Articolo 1 Obblighi del soggetto gestore del mercato 1. Il servizio è svolto in ottemperanza dei principi e secondo le modalità operative del Decreto delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20/11/2007, in base al regolamento comunale del mercato approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 23 maggio 2012, al presente disciplinare, oltre a tutte le norme che regolano espressamente la materia. 2. Il soggetto gestore sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell area sulla quale si svolge il mercato. 3. Il soggetto gestore opererà in relazione e collaborazione con l Amministrazione Comunale ed avrà l obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente disciplinare avuto riguardo a: a) Garantire l organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato; b) Predisporre la graduatoria delle aziende partecipanti, curandone tutti i connessi adempimenti burocratici; c) Gestire i rapporti con gli operatori; d) Predisporre un piano razionale e funzionale dei posteggi allegando una planimetria indicante la loro dislocazione; e) Controllare la qualità delle produzioni; f) Registrare e controllare i prezzi; g) Promuovere il mercato contadino; h) Organizzare iniziative collaterali di carattere culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. 4. Il soggetto gestore si impegna a fornire agli uffici comunali ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria. 5. La durata della concessione è di anni DUE (2). Articolo 2 Caratteristiche dei prodotti ammessi alla vendita Il soggetto gestore dovrà verificare le seguenti condizioni relativamente ai prodotti posti in vendita: 1. Nel mercato agricolo devono essere posti in vendita prodotti alimentari derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione delle materie prime provenienti dai cicli produttivi agricoli (coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali) e dalle attività connesse di manipolazione, conservazione e trasformazione; 2. Deve essere garantito il rispetto del ciclo di conservazione per i prodotti sottoposti alla catena del freddo; 3. Le aziende agricole che vendono ortofrutta possono porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% della loro capacità produttiva aziendale, di cui alla domanda di partecipazione, a condizione che si tratti di prodotti acquistate da altre aziende agricole ubicate nell ambito territoriale di cui all art. 4 comma 1 lettera a) del regolamento e che il ricorso abbia carattere stagionale, limitato nel tempo, per le stesse tipologie di prodotto per le quali l azienda ha presentato domanda di partecipazione al mercato, al fine, comunque, di assicurare la continuità del servizio al mercato; 4. I prodotti trasformati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell impresa. 5. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l origine aziendale della materia prima; 1

3 6. Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l assenza di farine animali nell alimentazione degli animali; 7. Nell organizzazione del mercato si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche; 8. L eventuale aggiunta di altri prodotti, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, dovranno essere autorizzati dal soggetto gestore; 9. Nell ambito dello spazio riservato al mercato potranno essere allestiti spazi collettivi di vendita per favorire la presenza dei piccoli produttori (anziani coltivatori, giovani con microaziende, cultori di produzioni di pregio, ecc.); 10. Devono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l indicazione del luogo di origine territoriale e dell impresa produttrice. Articolo 3 Presentazione delle domande 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato contadino, dovranno presentare domanda al soggetto gestore entro il 30 Novembre di ogni anno; 2. Le domande dovranno essere formulate secondo le modalità contenute nell art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228; 3. La domanda di partecipazione implica da parte dell operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato contadino e l accettazione integrale delle norme di cui al relativo regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 23 maggio 2012 e del presente disciplinare; 4. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,contenente le seguenti informazioni: Ragione sociale del/i richiedente/i; Dichiarazione inerente il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali previsti dal comma 6 dell art. 4 del D. Lgs. 228/2001; L indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione; La stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità; I periodi dell anno in cui l azienda è disponibile a partecipare al mercato (nel caso in cui non intenda parteciparvi per tutto l anno); Eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita diretta dei propri prodotti, nell ultimo anno; L impegno di porre in vendita i prodotti della propria azienda nel rispetto del limite di prevalenza; Numero di anni di iscrizione presso il Registro delle Imprese di cui all art. 8 della Legge n Le domande dovranno essere corredate da: Copia del fascicolo aziendale SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia); Copia visura camerale dell azienda; Copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010 n. 122 o di precedenti DIAP o autorizzazioni sanitarie possedute; Copia di eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta; Copia di eventuali certificazioni qualità conseguiti dall azienda o dai prodotti posti in vendita; 2

4 Copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e/o responsabilità prodotti; Copia di documento d identità in corso di validità. 5. Il gestore valuterà le caratteristiche delle singole aziende e le condizioni della loro partecipazione in base ai criteri descritti nell allegato A del presente disciplinare, redigendo una graduatoria delle aziende che hanno presentato la domanda; 6. La graduatoria sarà presentata alla Giunta Comunale per la sua validazione nel rispetto dei termini di cui all art. 8 del Regolamento, sarà resa pubblica a cura del Comune e sarà valida per l intero anno successivo. Le aziende riceveranno dal gestore, la comunicazione di conferma dell accoglimento della domanda di partecipazione. 7. Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze della graduatoria di cui al precedente punto Saranno possibili assegnazioni di posteggi a rotazione nel caso di produzioni stagionali; 9. La partecipazione al mercato contadino è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D. Lgs. n. 24/2002, dalla legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004 e 853/2004 e ss.mm.ii. 10. Le assegnazioni decorrono dal 1 gennaio dell a nno successivo a quello di rilascio. Si fa eccezione per il periodo intercorrente tra le prime assegnazioni ed il termine dell anno in cui queste sono avvenute. Articolo 4 Monitoraggio dei prezzi 1. Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l indicazione dei prezzi e modo chiaro e ben esposti, fornendo anche sulle etichette, indicazioni utili e corrette, finalizzate a facilitare la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte dei consumatori, I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni mensili del Gestore. Ogni azienda, entro il giorno di ogni mese, dovrà trasmettere al Gestore la lista dei prodotti posti in vendita con i relativi prezzi. Articolo 5 Disposizioni Igienico Sanitarie 1. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti. 2. All interno del mercato, è ammesso l esercizio dell attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Articolo 6 Sistemazione delle attrezzature di vendita e degli automezzi 1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere collocate esclusivamente nello spazio appositamente assegnato, dovranno garantire una cura particolare nell allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore; 2. Nell ambito dello spazio riservato al mercato potranno essere allestiti spazi collettivi di vendita per favorire la presenza dei piccoli produttori (anziani coltivatori, giovani con microaziende, cultori di produzioni di pregio, ecc.); 3. Viene data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende o gazebo al fine di riparare le merci e gli operatori; 4. Le merci non potranno essere depositate al suolo ma dovranno essere utilizzati appositi banchi o altri manufatti di altezza non inferiore al metro; 3

5 5. Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati al di fuori dell area di mercato subito dopo lo scarico delle merci, fatti salvi i casi di utilizzo di mezzi attrezzati. Articolo 7 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita 1. Ciascun operatore, fruitore di posteggio, è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi; 2. L occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi, derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell attività; 3. Ogni operatore partecipante al mercato ha inoltre l obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, fornito dal Gestore, con l indicazione del logo del mercato, della denominazione dell azienda agricola e della località da cui proviene, recante l identificazione dell azienda agricola stessa; 4. E consentito l utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, a condizione che il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe; 5. Ciascun operatore partecipante è tenuto alla scrupolosa osservanza del regolamento del mercato. Articolo 8 Canone per l occupazione del suolo pubblico ed altri oneri. 1. E fatto obbligo agli operatori del mercato di versare il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sulla base delle tariffe vigenti anno per anno ed in relazione allo spazio occupato. 2. Gli operatori, nel caso di allacciamento alla fornitura elettrica, dovranno corrispondere annualmente il costo del relativo consumo, calcolato, ove non fosse possibile diversamente, in via forfettaria. Articolo 9 Calendario del mercato e orari 1. Il mercato sarà ubicato in piazza Europa, nella porzione prescelta dal Comune e si svolgerà con cadenza settimanale in giorno diverso rispetto al mercato ordinario. 2. Il mercato osserverà i seguenti orari: a. Dalle ore 6,30 alle ore 7,30 per le operazioni di scarico e approntamento banco di vendita; b. Dalle ore 07,30 alle ore 13,00 per le operazioni di esposizione e vendita; c. Dalle ore 13,00 alle ore 14,00 per le operazioni di sgombero dell area; 3. In occasioni di particolari festività e di manifestazioni promozionali o culturali, l attività del mercato potrà essere svolta durante l intera giornata ed in giorno diverso da quello fissato, previo nulla osta del responsabile del servizio. 4. Gli operatori del mercato non potranno smontare la loro struttura o lasciare il posteggio prima dell orario stabilito. Articolo 10 Attività collaterali 1. All interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati; 2. In tali occasioni sarà consentita la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell iniziativa particolare. 3. Potranno partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio provinciale e caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, Produzioni DOP e IGP, associazioni, ecc.); 4

6 4. E prevista la possibilità di partecipare al mercato contadino da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, operanti al di fuori dell ambito provinciale, al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione di terreni confiscati o sequestrati ai sensi della Legge 109/ Le aziende partecipanti dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell azienda stessa, al fine di constatare di persona le modalità di produzione di quanto posto in vendita. 5

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