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Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 129 82468 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 dicembre 2012, n. 2741 Articolo 74, comma 1, del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., recante "Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti". Approvazione del nuovo elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani Il Relatore comunica: La normativa nazionale vigente che sovrintende alla gestione dei rifiuti, il cui cardine è rappresentato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, riflette i principi ed è strutturata in recepimento delle relative direttive europee in materia. Allo scopo di regolarne correttamente la gestione e monitorarne i flussi, l articolo 184 del citato decreto suddivide i rifiuti in urbani e speciali. Tra i rifiuti urbani sono annoverati: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione ma ad essi assimilati per qualità e quantità sulla base del regolamento comunale o del gestore del servizio pubblico di raccolta, ai sensi dell articolo 198, comma 2, lettera g), dello stesso d.lgs. 152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Tra i rifiuti speciali sono invece annoverati: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall articolo 184-bis in materia di sottoprodotti; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. L articolo 74 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti (di seguito TULP), approvato con d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., regola a livello provinciale i criteri per l assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini sia dello svolgimento del servizio pubblico di raccolta e trasporto che di quello di smaltimento finale nelle discariche provinciali. In particolare il comma 1 del suddetto articolo 74 del TULP nella sua versione attuale, introdotta dall articolo 47, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e modificata dall articolo 42, comma 3, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, stabilisce che i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, possono essere conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Questi rifiuti sono individuati in un apposito elenco dalla Giunta provinciale, sentita l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, in relazione alle modalità di raccolta o agli impianti in cui sono conferiti. Il comma 4 dell articolo 42 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, stabilisce tuttavia che fino all adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 continua ad applicarsi quanto previsto dall articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, nel testo previgente alle modifiche apportate da questo articolo.

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 130 Nella versione dell articolo 74 del TULP precedente all attribuzione alla Giunta provinciale delle competenze per la determinazione dell assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, queste spettavano alla Commissione per la tutela dell ambiente dagli inquinamenti (di seguito CTAI), istituita presso l allora Servizio Protezione Ambiente sotto varie denominazioni a seconda degli argomenti trattati. Attualmente la disciplina provinciale relativa all assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è regolata in via principale dalla delibera n. 8/c di data 10 marzo 1987 della specifica Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, così come modificata con delibera n. 109 di data 10 novembre 1990 della CTAI. Essa reca in allegato due elenchi di rifiuti assimilabili. Il primo, mutuato dal paragrafo 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 di cui all articolo 5 del D.P.R. 915/1982, comprende quei rifiuti derivanti da attività non domestiche aventi le caratteristiche di composizione merceologica analoga a quelli prodotti dalle utenze domestiche. Il secondo, specifico invece della norma provinciale, comprende una serie di rifiuti per i quali è stata riconosciuta a priori dalla CTAI l assenza di fattori di pericolosità per l uomo e per l ambiente (es. materiali assorbenti, fanghi inerti, fanghi di depurazione, residui di griglie e dissabbiatori delle fognature). Nella realtà l atto più recente, peraltro comunemente assunto a riferimento da parte sia dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente (di seguito APPA) nella stesura dei suoi provvedimenti autorizzatori (es. Autorizzazione integrata ambientale delle discariche) che dei gestori delle discariche e dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti, è rappresentato dal provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico scientifico e dell informazione dell APPA di data 6 aprile 2000, prot. n. 830/2000-U221. Con tale provvedimento la disciplina provinciale è stata conformata e adeguata alla normativa nazionale nel frattempo radicalmente evolutasi con l entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Applicando infatti quando stabilito dall articolo 57 Disposizioni transitorie dello stesso d.lgs. 22/1997 e dall articolo 2 del d.p.g.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a sua volta applicativo dell articolo 59, comma 7, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è stata introdotta in particolare l attribuzione dei codici europei ai vari rifiuti (CER) sulla base di un elenco recepito nel d.lgs. 22/1997 in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi. L intervento di codifica dei vari rifiuti assimilabili agli urbani all interno del citato provvedimento del 6 aprile 2000 è stato attuato dapprima con l attribuzione ad ogni tipologia indicata nelle deliberazioni della CTAI del codice italiano dei rifiuti (cd. CIR) desunto dall elenco approvato dal Ministero dell Ambiente il 26 aprile 1989 in sede di istituzione del Catasto nazionale dei rifiuti e successivamente attraverso un operazione di mera transcodifica applicando quanto disposto dallo stesso Ministero con decreto del 4 agosto 1998, n. 372. Dal 1 gennaio 2002 l elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani conformato secondo il provvedimento del 6 aprile 2000 del Dirigente deve essere letto in termini aggiornati secondo le disposizioni introdotte dalla Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio, in relazione al nuovo elenco dei rifiuti introdotto nella comunità europea con la Decisione 2000/532/CE, così come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE. La Direttiva 9 aprile 2002 fornisce uno schema di trasposizione dai codici CER riportati negli allegati al d.lgs. 22/1997 ai nuovi codici dell elenco dei rifiuti di cui alla citata Decisione. L elenco dei nuovi codici CER è stato da ultimo confermato con l entrata in vigore del vigente d.lgs. 152/2006. A tale contesto regolamentare si affianca quello relativo ai rifiuti non pericolosi che possono essere collocati nelle discariche provinciali destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani senza preventiva caratterizzazione analitica, ossia la cosiddetta lista positiva. L elenco è inserito nel regolamento recante Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), dapprima approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 3 luglio 2009 e successivamente emanato dal Presidente della Provincia con decreto del 14 luglio 2009, n. 13-15/Leg. Con tale decreto sono state apportate alcune modifiche sostanziali al regolamento provinciale sulle discariche, tra le quali emerge appunto l elenco dei rifiuti che possono essere smaltiti nelle discariche provinciali per i rifiuti urbani senza caratterizzazione analitica. L articolo 3, comma 2, del citato decreto stabilisce peraltro che la suddetta lista positiva trova applicazione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni ministeriali di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 6 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), ora da intendersi riferite alla lettera b) del comma 1 dell articolo 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 che ha sostituito il D.M. 3 agosto 2005. L elenco della lista positiva annovera alcune tipologie di rifiuti che non appaiono nelle delibere della CTAI e nel provvedimento del 6 aprile 2000 del Dirigente del Settore Tecnico scientifico e

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 131 dell informazione ed alle quali quindi non è nemmeno possibile applicare la transcodifica con la Direttiva ministeriale del 9 aprile 2002. Essi sono in particolare: - i rifiuti non specificati altrimenti dalla lavorazione di pelli e pellicce (CER 04.01.99); - i rifiuti non specificati altrimenti dall industria tessile (CER 04.02.99); - la parte di rifiuti urbani e simili non compostata (CER 19.05.01); - i rifiuti solidi non pericolosi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni (CER 19.13.02); - i rifiuti ingombranti (CER 20.03.07). Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti è necessario precisare che attualmente essi, non essendo elencati nel provvedimento del 6 aprile 2000 del Dirigente del Settore Tecnico scientifico e dell informazione, entrano nelle discariche provinciali solamente in quanto rifiuti urbani propriamente detti, ossia quelli prodotti dalle utenze domestiche oppure quelli prodotti dalle utenze non domestiche ma raccolti nell ambito del servizio pubblico entro le soglie quantitative definite con regolamento dal soggetto gestore del servizio medesimo. Non possono essere smaltiti nelle discariche provinciali invece i rifiuti ingombranti prodotti dalle attività non domestiche che, esuberando i quantitativi ammessi per regolamento dal servizio pubblico di raccolta, devono essere conferiti in altri impianti di smaltimento a totale carico del produttore. La trasposizione della lista positiva nell elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani apre implicitamente la possibilità, come sotteso dalla lettura dell articolo 14, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., di estendere lo smaltimento in discarica anche ai rifiuti ingombranti prodotti e conferiti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico di raccolta, andando così incontro alle esigenze di grandi produttori quali le strutture ricettive turistiche (materassi, mobili, ecc). Vista la complessità della regolamentazione sopra descritta, allo scopo di rendere un quadro chiaro e certo delle disposizioni vigenti alle quali sia i produttori di rifiuti che i gestori delle discariche possano fare riferimento per una corretta gestione delle rispettive attività, si rende necessario approvare il nuovo elenco ricognitivo dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ai sensi dell articolo 74, comma 1, del TULP, armonizzando quello originario approvato dalla CTAI con delibera n. 8/c di data 10 marzo 1987 della specifica Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, così come modificata con delibera n. 109 di data 10 novembre 1990, con quello approvato con d.p.p. 14 luglio 2009, n. 13-15/Leg., cosiddetta lista positiva e aggiornandolo con i nuovi codici CER entrati in vigore il 1 gennaio 2002 in applicazione della Decisione 2000/532/CE e successive modifiche. Al medesimo fine si dà atto che la Giunta provinciale, nell approvare la deliberazione n. 1677 del 3 luglio 2009 con la quale ha dato mandato al Presidente della Provincia di adottare il decreto 14 luglio 2009, n. 13-15/Leg., di approvazione della lista positiva (rifiuti che non necessitano di verifiche analitiche ai fini dello smaltimento) ha implicitamente dichiarato gli stessi rifiuti speciali come assimilabili. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la nota dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente di data 22 agosto 2012, prot. n. 473198, concernente la Approvazione del nuovo elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani ; - visti gli atti citati in premessa; - visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.; - visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale ; - visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso in data 21 novembre 2012 e comunicato con nota di data 27 novembre 2012, prot. n. 1138; - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di individuare, ai sensi dell articolo 74, comma 1, del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. - Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti il nuovo elenco dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilabili ai rifiuti urbani, riportato in allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 132 2) di stabilire che le autorizzazioni all assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani rilasciate ai sensi dell articolo 74, comma 3, del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall articolo 47, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, così come aggiornato dall art. 42 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, rimangono valide fino a 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige; 3) di dare atto che, fatta salva l applicazione delle specifiche norme di settore in ragione della loro natura, i rifiuti urbani non pericolosi così come classificati all articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sempre conferibili nelle discariche provinciali per rifiuti non pericolosi urbani e pertanto essi sono esclusi dall elenco di cui al punto 1); 4) di stabilire che rimangono valide le convenzioni stipulate tra i produttori dei rifiuti e i soggetti gestori del servizio pubblico, ai sensi dell articolo 74, comma 4, del TULP, in essere alla data della presente deliberazione; 5) di rimandare al regolamento provinciale in materia di discariche, adottato ai sensi dell art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, la definizione dei casi nei quali i rifiuti assimilabili agli urbani possono essere conferiti in discarica senza caratterizzazione; 6) di dare atto che la lettura coordinata espressa in premessa relativa alle disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di discariche, e di quelle adottate ai sensi dell articolo 74 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, in materia di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei rispettivi atti; 7) di stabilire che la presente deliberazione sostituisce la delibera n. 8/c di data 10 marzo 1987 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, la delibera n. 109 di data 10 novembre 1990 della Commissione per la tutela dell ambiente dagli inquinamenti e il provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico scientifico e dell informazione dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente di data 6 aprile 2000, prot. n. 830/2000-U221; 8) di stabilire conseguentemente che tutti i riferimenti al provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico scientifico e dell informazione dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente di data 6 aprile 2000, prot. n. 830/2000-U221, presenti nei vari provvedimenti autorizzatori devono intendersi sostituiti con il riferimento alla presente deliberazione; 9) di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI GIOVANNI GARDELLI

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 133 Allegato parte integrante ELENCO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ELENCO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI A USI DIVERSI DA QUELLI DI CIVILE ABITAZIONE, ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI articolo 74, comma 1, del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti C.E.R. DESCRIZIONE NOTE 01 01 04 01 04 12 01 04 13 02 02 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 01 02 scarti di tessuti animali 02 01 03 scarti di tessuti vegetali 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 02 01 07 rifiuti della silvicoltura 02 01 10 rifiuti metallici 02 02 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 02 02 scarti di tessuti animali 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Pag. 1 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D334-00130

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 134 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 03 02 03 01 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 04 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 02 04 01 terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 02 05 Rifiuti dell industria lattiero-casearia 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 06 Rifiuti dell industria dolciaria e della panificazione 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 07 02 07 01 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 03 03 01 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 scarti di corteccia e sughero Pag. 2 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D334-00130

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 135 03 01 05 03 01 99 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti dalla produzione di isolanti termici e acustici a base di legno) 03 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone esatta descrizione del rifiuto nel formulario 03 03 01 scarti di corteccia e legno 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 03 03 10 03 03 11 04 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHÉ DELL INDUSTRIA TESSILE 04 01 Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 04 01 09 rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti di cuoio non conciato, pelle, similpelle e ritagli di manifattura) esatta descrizione del rifiuto nel formulario 04 02 Rifiuti dell industria tessile 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti esatta descrizione del rifiuto nel formulario 06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 06 13 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti Pag. 3 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D334-00130

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 136 06 13 03 nerofumo 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 07 02 07 02 99 07 05 07 05 99 08 08 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a gomma e caucciù, polvere e ritagli e camere d aria) Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai residui animali e vegetali provenienti dall estrazione di principi attivi) RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 09 RIFIUTI DELL INDUSTRIA FOTOGRAFICA 09 01 Rifiuti dell industria fotografica 09 01 07 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell argento carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell argento 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 10 01 10 01 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19) ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104) 10 01 02 ceneri leggere di carbone 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 10 01 15 10 01 17 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116 10 02 Rifiuti dell industria del ferro e dell acciaio Pag. 4 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D334-00130

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 137 10 02 10 scaglie di laminazione 10 11 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 10 12 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 10 12 03 polveri e particolato 10 13 10 13 13 12 12 01 Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai nastri abrasivi) 15 15 01 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno Pag. 5 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D334-00130

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 138 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL ELENCO 16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608) 16 01 03 pneumatici fuori uso 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 16 01 16 serbatoi per gas liquido 16 01 17 metalli ferrosi 16 01 18 metalli non ferrosi 16 01 19 plastica 16 01 20 vetro 16 01 22 componenti non specificati altrimenti (limitatamente alle parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli quali sedili, tappezzerie, imbottiture, ) 16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 16 02 14 16 02 16 17 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Pag. 6 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D334-00130

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 139 17 01 03 mattonelle e ceramica 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 17 02 Legno, vetro e plastica 17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica 17 04 Metalli (incluse le loro leghe) 17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 17 06 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 17 08 Materiali da costruzione a base di gesso 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 17 09 Altri rifiuti dell attività di costruzione e demolizione 17 09 04 19 rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 19 01 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti Pag. 7 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D334-00130

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 140 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 19 05 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 19 05 03 compost fuori specifica 19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 19 08 01 vaglio 19 08 02 rifiuti dell eliminazione della sabbia 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane * 19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 19 09 04 carbone attivo esaurito 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite 19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 10 04 fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 19 12 03 metalli non ferrosi 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 Pag. 8 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D334-00130

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 141 19 13 19 13 02 20 20 02 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 20 03 Altri rifiuti urbani 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 20 03 02 rifiuti dei mercati 20 03 03 20 03 06 residui della pulizia stradale (limitatamente ai residui derivanti dalla pulizia delle strade e aree private non soggette ad uso pubblico) rifiuti della pulizia delle fognature (esclusivamente provenienti dalla manutenzione delle griglie a presidio della rete fognaria) 20 03 07 rifiuti ingombranti NOTE: * In caso di comprovata necessità, riconosciuta con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di depurazione. Copia del provvedimento deve essere comunicata dall Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente (vedi nota D.P.G.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.) Pag. 9 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D334-00130