ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA. Il dieci marzo duemilaotto (10.3.2008) in Roma, Via Nomentana n.



Documenti analoghi
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Articolo 3 Durata La durata dell Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell assemblea straordinaria dei soci.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. COLZATESE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

" Lyceum Roma XIII Associazione Polisportiva Dilettantistica "

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

AARCH-MI. Associated Architects Milan Italy. associazione culturale STATUTO ASSOCIATIVO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA DART CLUB REVOLUTION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. della. Federazione Italiana di Aquilonismo Acrobatico. (Sport Team And Competitive Kiting) Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L ARTERÌA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

ATTO COSTITUTIVO. 1. Marina Manuzzi, professione studentessa, nata a Ravenna, il 14/02/1980, residente a Ravenna, via Claudia n.4, C.F.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

E' - 33, TERMINILLO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO FAMILIARI DISAGIATI PSICHICI ONLUS ***** ***** COSTITUZIONE SEDE SCOPI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

Associazione Culturale Enrico De Stefani

Statuto dell'associazione Culturale MIDE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

A - FAD FACSIMILE Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica

(FAC-SIMILE) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

Atto costitutivo di una associazione dilettantistica polisportiva

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

Statuto tipo di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO ASSOCIAZIONE Bitonto Runners

STATUTO della PER - PROMOTING ENVIRONMENTAL RESOURCES. ART. l - COSTITUZIONE E DURATA. E' costituita in Roma, l'associazione PER - PROMOTING RESOURCES

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Articolo 1 Denominazione e sede

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO Art. 1 Costituzione E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata... L Associazione ha sede in..., non ha fini di lucro,

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LOVEG

STATUTO Art. 1. Denominazione e sede Art. 2. Scopo

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. ORANGEPROTON. Articolo 1 Denominazione e sede

Atto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

LABORATORIO 41 ASSOCIAZIONE CULTURALE STATUTO. 1. E' costituita l'associazione culturale LABORATORIO 41 con sede

STATUTO Art.1 Costituzione e sede Art.2 Oggetto e scopo Art.3 Patrimonio ed entrate dell Associazione

STATUTO DI QUILTING TUSCIA

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

ASSOCIAZIONE CULTURA INFORMATICA

I Briganti Articolo 1 - Denominazione e sede Articolo 2 - Scopo Articolo 3 - Durata

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede E costituita a Milano, in Via Ezio Biondi1, cap.20154, l Associazione denominata Milano Loves You.

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO SOCIALE. Art.1 (Denominazione) E costituita a carattere nazionale l associazione denominata ACCADEMIA DEL

Transcript:

Repertorio n. 212733 Raccolta n. 20637 ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA Il dieci marzo duemilaotto (10.3.2008) in Roma, Via Nomentana n. 126, avanti a me Giovanni Vicini, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i Signori: - Marika MASSARA, nata a Bari il 29 gennaio 1977, residente in Bari, località Torre a Mare, Via Bari n. 79, codice fiscale MSS MRK 77A69 A662A; - Oliviero ROSSI, nato a Roma il 4 giugno 1953, residente in Roma, Via Costantino Morin n. 24, codice fiscale RSS LVR 53H04 H501I; - Fiammetta NUZZI, nata a Roma il 19 maggio 1973, residente in Roma, Via Antonio Pacinotti n. 73, codice fiscale NZZ FMT 73E59 H501D. I comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, stipulano e convengono quanto segue. 1. Tra i comparenti viene costituita una associazione con la denominazione "NUOVA ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LE ARTI TERAPIE". 2. L'associazione ha sede legale in Roma, attualmente in Via Lucania n. 13. 3. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli Associati, che delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di due terzi degli

Associati. 4. L'associazione ha come scopo quanto previsto dall'art. 3 dello statuto, che si riporta in calce al presente atto, onde formarne parte integrante e sostanziale. 5. L'associazione è un organismo autonomo ed apartitico, e non ha fini di lucro. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi. 6. Sono organi dell'associazione: - l'assemblea generale dei soci; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo. Nessuna carica associativa dà diritto ad alcuna remunerazione, salvo soltanto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, per il primo quadriennio, viene nominato come segue: - Oliviero ROSSI - Presidente; - Marika MASSARA - Vice Presidente; - Fiammetta NUZZI - Segretario; 7. Le regole che riguardano la struttura ed il funzionamento

dell'associazione, convenute tra le parti, sono contenute nello Statuto, che si riporta in calce al presente atto. Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nello Statuto, si fa espresso riferimento alle leggi in materia. 8. Per l'osservanza di quanto sopra, i comparenti si obbligano a norma di legge ed eleggono domicilio, confermando quello da ciascuno dichiarato in comparsa. 9. Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione. STATUTO ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E' costituita un'associazione denominata "NUOVA ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LE ARTI TERAPIE". ARTICOLO 2 - SEDE Essa ha sede legale in Roma, attualmente in Via Lucania n. 13. L'Associazione, tramite i suoi Organi, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sezioni, filiali, rappresentanze, in Italia ed all'estero. ARTICOLO 3 - SCOPO L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e ha come scopo ed attività istituzionale il miglioramento della qualità della vita e la promozione del benessere psico-sociale dell individuo, della coppia, della famiglia, del gruppo, degli organismi sociali, delle organizzazioni e della comunità, anche rivolgendosi a particolari situazioni di disagio psicologico e sociale.

L Associazione, per attuare concretamente i propri scopi, potrà: - elaborare iniziative di studio e progetti, istituire o partecipare a gruppi di studio, partecipare e/o organizzare convegni, incontri e rassegne, contribuire alla diffusione e/o pubblicare opuscoli, libri, giornali, periodici, con esclusione di quotidiani, utilizzare tutti i mezzi di comunicazione e di espressione possibili, promuovendo e svolgendo, anche in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e/o privati: 1) l'istituzione e la gestione di attività di orientamento, di ricerca, di sperimentazione e di formazione, in specie con riferimento ai servizi socio-sanitari, di corsi di attività formativa nel settore socio sanitario, anche con frequenza a distanza, a domicilio ed anche a mezzo di sistemi di audio e/o video conferenza (a tal proposito, l associazione potrà convenzionarsi con enti pubblici e privati, italiani e non, Università pubbliche e private italiane e non); 2) la gestione di corsi per la preparazione tecnico-pratica, specifica e specialistica, di quanti operano, a vari livelli, anche nell ambito del recupero e del sostegno di soggetti affetti da minorazioni fisiche e psichiche; 3) la promozione di studi, conferenze, dibattiti, inchieste, ricerche, curando anche la pubblicazione di testi e manuali; 4) la realizzazione e la pubblicazione in qualità di editore di giornali (esclusi i quotidiani), periodici, riviste, cd-rom ed

editoria elettronica in genere, pubblicazioni comunque connesse agli scopi perseguiti dall Associazione, collegamento a reti telematiche, costruzione di siti Internet, fornitura di accessi alle reti telematiche e servizi connessi, diffusione di stampa e bollettini, realizzazione di seminari di studio, corsi di formazione ed alfabetizzazione sul funzionamento e l'utilizzazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali, creazione di una rete di comunicazione tra soggetti, con simili finalità sociali e culturali; 5) l effettuazione di ricerche di mercato; 6) la promozione di contatti con altri organismi di pubblica utilità, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione, in specie con altre Associazioni, Enti similari, Università, Istituti di Ricerca, Enti Pubblici e privati, secondo modalità da stabilirsi in apposite convenzioni; l'associazione potrà richiedere, eventualmente, finanziamenti agevolati. L'Associazione potrà, inoltre, perseguire le proprie finalità, attraverso: attività di sostegno psicologico e psicoterapia, Gestalt counseling e psicoterapia della Gestalt; la promozione e lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione e di intervento sul territorio; l organizzazione e lo svolgimento di attività culturali,

ludiche, ricreative, creative, espressive, artistiche e teatrali; la promozione, in conformità alle esigenze degli Associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere le proprie attività; l attività di ricerca, sperimentazione e didattica in ambito psicologico e delle terapie a mediazione artistica. L'Associazione, nell ambito di dette attività, potrà preminentemente svolgere l applicazione delle terapie a mediazione artistica e delle arti terapie arte, danza, musica, teatro, video, fotografia, telematica - per l attuazione degli scopi Istituzionali, essendo le arti terapie portatrici di molteplici applicazioni nell ambito sanitario, nell istruzione, nella formazione, nella riabilitazione, nella rieducazione, nel sociale e nella prevenzione nell ambito della salute mentale, nel miglioramento della qualità della vita e nella promozione del benessere nel senso più ampio. L Associazione si propone, inoltre le seguenti finalità: valorizzare l arte terapia ed il ruolo dell arte terapeuta, in Italia e all estero; far sì che il ruolo dell arte terapeuta abbia un riconoscimento legislativo in Italia; far sì che le scuole di formazione in arte terapia in Italia siano

riconosciute legalmente, e che i criteri per il loro riconoscimento siano giuridicamente definiti, al fine di garantire la qualità degli interventi d'arte terapeutici per gli utenti, nonché per garantire la professionalità degli arte terapeuti; organizzare, sovrintendere e far riconoscere le discipline arte terapeutiche e gli iter formativi specifici; operare affinché, tra le varie realtà formative, si raggiunga un omogeneità, a livello nazionale, nel pieno rispetto della libertà d orientamento culturale, scientifico e metodologico delle scuole; stabilire un codice etico e deontologico al quale, per garanzia degli utenti, gli arte terapeuti si debbano adeguare; tutelare la professionalità e l immagine degli arte terapeuti; organizzare, sovrintendere e far riconoscere l Associazione come albo o organizzazione di tutela qualitativa della professione e della categoria. La testata del periodico "Nuove Artiterapie" è lo strumento stampa di immagine e rappresentanza per la divulgazione alle istituzioni pubbliche e private interessate, sia in Italia che all Estero, di studi, ricerche, esperienze che si presenteranno nel campo della salute mentale, del disagio psico-fisico e sociale e nel campo psicologico in genere. Ai fini del perseguimento dello scopo sociale, l'associazione potrà svolgere tutte le altre attività connesse, strumentali o

utili al raggiungimento dello scopo. ARTICOLO 4 - DURATA E SCIOGLIMENTO La durata dell'associazione è a tempo indeterminato ed essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci. ARTICOLO 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti la potestà dei genitori. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos. ARTICOLO 6 - DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del

diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. ARTICOLO 7 - DECADENZA DEI SOCI I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: - dimissioni volontarie; - morosità protrattasi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta; - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso. ARTICOLO 8 - ORGANI Gli organi sociali sono: - l'assemblea generale dei soci; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo. Nessuna carica associativa dà diritto ad alcuna remunerazione, salvo soltanto il rimborso delle spese sostenute in ragione

dell'incarico, previa approvazione del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. ARTICOLO 10 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. ARTICOLO 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà, almeno otto giorni prima della riunione, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione. ARTICOLO 12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima

convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. ARTICOLO 15 - DIMISSIONI Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti; i nuovi nominati resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a decadere la maggioranza dei suoi componenti. ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità. ARTICOLO 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. ARTICOLO 18 - IL BILANCIO Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione ed ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea. ARTICOLO 19 - IL PRESIDENTE Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante, in ogni evenienza. ARTICOLO 20 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. ARTICOLO 21 - IL SEGRETARIO Il Segretario, se nominato, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle

riunioni, attende alla corrispondenza e, come Tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 22 - ANNO SOCIALE L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. ARTICOLO 23 - PATRIMONIO I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi. ARTICOLO 24 - SEZIONI L'Associazione opererà sull'intero territorio nazionale; il Consiglio Direttivo potrà costituire sezioni, filiali, rappresentanze, nei luoghi che riterrà più opportuni, sia in Italia che all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. ARTICOLO 25 - COMMISSIONI Il Consiglio Direttivo può nominare, istituire e organizzare commissioni, quali, a titolo puramente esemplificativo, la Commissione etica, la Commissione scientifica, la Commissione didattica, la Commissione valutativa dei curricula per l ammissione, e per gli altri scopi che riterrà utili per

l attuazione degli scopi sociali. La Commissione scientifica può essere anche composta da membri non soci. ARTICOLO 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie, insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi, eccetto quelle non compromettibili per Legge, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e, in difetto, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. L'arbitrato avrà sede in Roma ed il collegio giudicherà ed adotterà

il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale. ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi dei soci. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, nominerà uno o più liquidatori e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione; devoluzione che sarà attuata dai liquidatori. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 28 - REGOLAMENTI Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato da un Regolamento, che verrà redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea. ARTICOLO 29 - NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni. Richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me su diciassette pagine di cinque fogli; ne ho dato

lettura ai comparenti, che lo approvano e sottoscrivono alle ore 10,15 (dieci e quindici). F.to Marika Massara " Oliviero Rossi " Fiammetta Nuzzi