CORSO DIRIGENTI Accompagnatore / Addetto agli Arbitri LA GIUSTIZIA SPORTIVA TORINO, 22 settembre 2018 NOVARELLO, 23 settembre 2018
PRINCIPI GENERALI: LEALTA' E CORRETTEZZA (FAIR PLAY)
RIFERIMENTI NORMATIVI - Carta Olimpica - Codice di Etica Sportiva del C.d.E. - Codice di Comportamento Sportivo del Coni - Regolamento di Giustizia della Fip
Art. 4 Carta Olimpica SPIRITO OLIMPICO: SPIRITO DI AMICIZIA, SOLIDARIETA E FAIR PLAY Codice di Etica Sportiva del C.d.E. - Obiettivi FAIR PLAY ELEMENTO ESSENZIALE IN OGNI ATTIVITA SPORTIVA Art. 2 Codice di Comportamento Sportivo Coni I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.
Art. 2 - Regolamento di Giustizia Fip [1]Tutti i tesserati, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle Società affiliate, gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutti gli associati in genere si comportano con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale e alla pallacanestro in particolare; si oppongono, altresì, a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.
[2] I soggetti di cui al comma precedente non esprimono pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale, non fanno comunicati, non concedono interviste né danno comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso indagini della Procura Federale o siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di giustizia federale.
AMBITO SOGGETTIVO -l'obbligo di osservanza dei precetti investe proprio tutti gli attori della scena, non solo quelli che nel pensiero comune vengono maggiormente identificati come gli operatori di questo sport (giocatori, arbitri ecc). -L'atto tipico del tesseramento o dell'affiliazione è idoneo ad attribuire la soggettività sportiva ai fini dell'inclusione nel mondo dei soggetti protagonisti della pallacanestro.
[3] I tesserati osservano il codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.
FAIR PLAY Osservanza delle regole dello sport in generale e della pallacanestro in particolare e rispetto delle situazioni tipizzate nel R.G. (artt. 2, 44 tra i principali). Rispetto dello spirito sportivo e delle finalità dello sport: amicizia, rispetto di sé stessi e degli altri e dello spirito sportivo. Il principio di Fair Play è preesistente rispetto all'ordinamento sportivo.
Art. 44 Violazione dei principi di lealtà e correttezza [1] Si applica l inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata.
L'ORDINAMENTO SPORTIVO Autonomo nella scelta delle regole di comportamento, di organizzazione e tecniche vincolanti per i propri associati/tesserati/affiliati. Transnazionale in quanto le norme generali a fondamento dell'ordinamento sportivo italiano si sono formate a partire dalle più generali norme dell'ordinamento sportivo internazionale.
GIURISDIZIONE AUTONOMA Competenza esclusiva dell'organo di Giustizia (primo e secondo grado)
ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 1) GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (GST) 2) CORTE SPORTIVA DI APPELLO (CDA)
TIPI DI RICORSO 1) In primo grado: ISTANZA - presentata al GST contro il risultato di gara. Non sono ammesse istanze fondate su presunti errori tecnici di arbitri e ufficiali di campo. 2) In secondo grado: RECLAMO presentato alla CDA contro i provvedimenti assunti dal GST in primo grado.
Art. 94 ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DI GARA - preannunciata al termine della gara con firma del capitano nell'apposita casella in fondo al referto - Istanza + motivi inoltrati entro le ore 12 del giorno successivo allo svolgimento della gara tramite mail spes al GST
- istanza deve essere sottoscritta - no presunti errori tecnici di arbitri e/o ufficiali di campo. Eccezione: errata attribuzione del punto ad una squadra l' errore deve essere indicato dal capitano in sede di firma della casella in fondo al referto - autorizzato addebito su scheda contabile societaria - contro omologazione è ammesso reclamo alla CDA
ART. 96 R.G. - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO - entro 7 giorni dal provvedimento - dettagliatamente motivato - indicazione ulteriori mezzi di prova e/o testimoni di cui si chiede escussione
- dichiarazione autorizzazione all'addebito della tassa di reclamo sulla scheda contabile societaria - firma del soggetto avente poteri di rappresentanza - inviato via mail spes alla mail della CdA (reperibile sul sito) e anche alla mail del giudice di primo grado
Art. 97 RG RECLAMO D'URGENZA - entro ore 14 del giorno successivo al provvedimento - esplicita richiesta motivata nel reclamo - autorizzazione ad addebito della tassa del reclamo + autorizzazione ad addebito tassa d'urgenza su scheda contabile societaria.
CORTE D'APPELLO - fissa udienza che viene comunicata agli interessati - decide sulle istanze istruttorie - si riunisce a porte chiuse per l'adozione della pronuncia - la pronuncia della CdA può revocare o modificare in tutto/in parte (sia in un senso che nell'altro) o confermare il provvedimento del giudice di primo grado - la pronuncia è comunicata tramite mail spes
NOTA BENE - Non sono ammessi, per alcun motivo, ricorsi avverso i provvedimenti irrogati nei campionati giovanili under maschili e femminili. - Eccezione: consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare
CASISTICA GENERALE - rinuncia a disputare un campionato cui si ha diritto sanzioni di cui all'art. 44, cui può aggiungersi un'ammenda che può variare a seconda del momento in cui è effettuata la rinuncia - ritiro dal campionato in corso ammenda + sanzioni art. 44 - violazione delle disposizioni in tema di efficienza del campo di gioco - dirigente addetto agli arbitri non in lista se obbligatorio o che non adempia ai compiti prescritti dal suo ruolo
CASISTICA IN TEMA DI LISTA R - inserimento in lista di giocatore non in regola con il tesseramento e/o con gli obblighi previsti per il campionato in oggetto - cancellazione dalla lista di giocatore under (vedasi doa regionali per le età di riferimento) - inserimento in lista di sponsor non dichiarato o per cui non è stata effettuata la procedura di abbinamento - inserimento/cancellazione di personale di panchina non in regola con il tesseramento e/o con gli obblighi previsti per il campionato in oggetto
GRAZIE PER L ATTENZIONE