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Transcript:

IT ECFIN/294/00-EN

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 3 maggio 2000 COM(2000) 274 finale Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato per l adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1.1.2001 (presentata dalla Commissione)

RELAZIONE Proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato Il 3 maggio 1998 il Consiglio ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'irlanda, l'italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'austria e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1 gennaio 1999. La Danimarca e il Regno Unito si sono avvalsi delle loro possibilità di esenzione e non sono state quindi oggetto della valutazione del Consiglio. La Grecia e la Svezia sono state considerate dal Consiglio "Stati membri con deroga". L'articolo 122, paragrafo 2 del trattato stabilisce la procedura per l abolizione delle deroghe. La procedura va messa in atto ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga. Secondo tale procedura, la Commissione e la Banca centrale europea devono presentare relazioni al Consiglio in conformità all articolo 121, paragrafo 1. Le relazioni in questione devono essere ora presentate poiché sono ormai trascorsi due anni da quando il Consiglio ha deciso, nel 1998, quali Stati membri soddisfacevano le condizioni per l'adozione della moneta unica; inoltre, il 9 marzo 2000 la Grecia ha presentato una richiesta formale affinché vengano presentate le relazioni stesse. La Commissione è dunque tenuta a presentare al Consiglio una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria; successivamente, sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione deve sottoporre al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio per abolire la deroga degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie. La relazione della Commissione sulla convergenza è stata adottata dal Collegio il 3 maggio 2000. La BCE ha adottato la sua relazione il 27 aprile. Le relazioni della Commissione e della BCE si concentrano sui progressi realizzati dalla Grecia e dalla Svezia e non valutano la posizione della Danimarca e del Regno Unito, in quanto questi ultimi due paesi continuano ad avvalersi delle rispettive possibilità di esenzione. Le relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno degli Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, e gli articoli 108 e 109 del trattato nonché lo statuto del SEBC. Le relazioni esaminano anche il raggiungimento di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto da parte di ciascuno Stato membro dei criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della BCE tengono inoltre conto di una serie di altri fattori elencati nell'ultimo comma dell'articolo 121, paragrafo 1. Nella sua relazione sulla convergenza la Commissione conclude che non vi è motivo di modificare l'attuale posizione di Stato membro con deroga della Svezia. La Commissione conclude invece che un alto grado di convergenza sostenibile è stato raggiunto in Grecia. Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione ha adottato l'allegata proposta di decisione del Consiglio che abolisce la deroga della Grecia con efficacia al 1 gennaio 2001. 2

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, vista la relazione della Commissione 1, vista la relazione della Banca centrale europea 2, visto il parere del Parlamento europeo, viste le deliberazioni del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, (1) considerando che la terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM) è iniziata il 1 gennaio 1999; che il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'irlanda, l'italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'austria e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1 gennaio 1999 3 ; (2) considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 25 del trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intende passare alla terza fase dell'uem il 1 gennaio 1999; che tale notifica non è stata revocata; che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 26 del trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'uem; che la Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2; (3) considerando che la Grecia e la Svezia beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato; (4) considerando che la Banca centrale europea (BCE) è stata istituita il 1 luglio 1998; che il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio la cui istituzione è stata decisa con risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 4 ; che le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 1 2 3 4 COM (.) Riferimento Decisione 98/317/CE del Consiglio, GU L 139 dell'11.5.1998. GU C 236 del 2.8.1997. 3

1 settembre 1998 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro 5 ; (5) considerando che la procedura per l'abolizione della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell'articolo 122, paragrafo 2; che, ai sensi di detto articolo, almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità alla procedura dell'articolo 121, paragrafo 1; che le relazioni in questione devono essere presentate nel 2000; che il 9 marzo 2000 la Grecia ha presentato una richiesta in tal senso; (6) considerando che la legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC; che le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Grecia e della Svezia con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC; (7) considerando che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 21 del trattato il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, primo trattino significa che uno Stato membro ha un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1½ punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; che ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio; che per valutare la stabilità dei prezzi l'inflazione di uno Stato membro è stata misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica degli indici di dodici mesi rispetto alla media aritmetica degli indici dei dodici mesi precedenti; che nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2000 i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati la Francia, l'austria e la Svezia, con tassi di inflazione, rispettivamente, dello 0,9%, 0,9% e 0,8%; che nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi più 1,5 punti percentuali; che, su tale base, il valore di riferimento per il periodo di dodici mesi fino al marzo 2000 è pari al 2,4%; (8) considerando che, a norma dell'articolo 2 del protocollo n. 21 del trattato, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino significa che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell articolo 104, paragrafo 6 del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo; (9) considerando che, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 del trattato, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame; e che in particolare, nello stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa 5 GU C 345 del 13.11.1998. 4

il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro; che dal 1 gennaio 1999 è il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) che fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio; che nel valutare il rispetto di questo criterio nelle loro relazioni la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni avente termine nel marzo 2000; (10) considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 del trattato, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino del trattato significa che il tasso medio d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; che ai fini del criterio della convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato; che, per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi più due punti percentuali; che, su tale base, il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2000 è pari al 7,2%; (11) considerando che, a norma dell'articolo 5 del protocollo n. 21 del trattato, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione; che la Commissione ha fornito dati per l'elaborazione della presente proposta; che i dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle cifre comunicate dagli Stati membri entro il 1 marzo 2000 ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 475/2000 del Consiglio; (12) considerando che in Grecia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con lo statuto del SEBC; Per quanto riguarda il rispetto da parte della Grecia dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 122, paragrafo 1 del trattato, primo, secondo, terzo e quarto trattino: il tasso medio di inflazione in Grecia nei dodici mesi fino al marzo 2000 è stato del 2,0%, vale a dire inferiore al valore di riferimento; il 17 dicembre 1999 6 il Consiglio ha abrogato la sua precedente decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia e la Grecia non è quindi oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo; 6 GU L 12 del 18.01.2000. 5

la Grecia ha fatto parte del meccanismo di cambio dello SME (ERM) e successivamente del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) negli ultimi due anni; in detto periodo la dracma greca (GRD) non ha conosciuto gravi tensioni e la Grecia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro fino al 1 gennaio 1999 e nei confronti dell'euro dopo tale data; nei dodici mesi fino al marzo 2000 il tasso medio di interesse a lungo termine della Grecia è stato del 6,4%, vale a dire inferiore al valore di riferimento; La Grecia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri. Di conseguenza la Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica; (13) considerando che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. La deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1 gennaio 2001. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a [ ] Per il Consiglio Il Presidente 6