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COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA BIENNALE R.C.A. ED A.R.D. DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO. IMPORTO A BASE D ASTA 1.041.850,00. Premessa Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che, nel testo della polizza, siano eventualmente contrastanti. A - DEFINIZIONI Nel testo che segue, s intendono per: - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - POLIZZA: il documento che prova l assicurazione; - CONTRAENTE: il soggetto che stipula l assicurazione, denominato altresì Amministrazione e/o Comune ; - SOCIETÀ: l impresa assicuratrice; - PREMIO: la somma dovuta alla società; - SINISTRO: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l assicurazione e dal quale è derivato un danno; - INDENNIZZO: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro, che non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra i massimali di polizza ed eventuali scoperti o franchigie; - COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali; - FRANCHIGIA: parte del danno risarcibile, espressa in importo, che rimane a carico dell assicurato. B NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 1 Durata dell assicurazione e proroga. La durata dell assicurazione è fissata in anni due decorrenti dalle ore 0,00 del giorno 01/01/2017 e fino alle ore 24,00 del giorno 31/12/2018. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti. È facoltà dell Amministrazione chiedere alla società la proroga semestrale del servizio nelle more della definizione della nuova procedura di gara, fermo restando le condizioni in corso e i premi che, in questo caso, verranno calcolati in misura proporzionale senza alcuna maggiorazione e/o sovrapprezzo per la durata della garanzia. Art. 2 Modifiche all assicurazione. Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all atto della stipulazione della polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all indennizzo,

né riduzione dello stesso, né cessazione dell assicurazione in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., sempre che il contraente o l Assicurato non abbiano agito con dolo. A parziale deroga dell art. 1897 c.c. nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione del premio sarà immediata. La società rimborserà la corrispondente quota del premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione e rinuncerà al relativo diritto di recesso di cui all art. 1897 c.c. La società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto delle circostanze non note a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all ultima scadenza di premio. Art. 4 Altre assicurazioni. Il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva, per iscritto, alla società, dell esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Le prestazioni della presente polizza sono cumulabili con quelle di altre eventuali assicurazioni prestate per gli stessi rischi. Art. 5 Pagamento del premio. Il pagamento del premio avverrà in via anticipata previa emissione di fattura elettronica, fermo restando che l effetto della copertura rimarrà comunque operante, entro il 31/1/2017 per la prima annualità o, comunque, entro trenta giorni dalla data di attivazione della copertura assicurativa. Il pagamento della seconda annualità avverrà entro il 31/1/2018. Il pagamento del premio relativo all annualità verrà determinato in base allo sconto ed alla tariffa offerti in sede di gara e rapportato all elenco aggiornato dei mezzi, consegnato prima della decorrenza della polizza. I pagamenti avverranno con le modalità ed entro i vigenti termini di legge. Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste dall art. 30 comma 5 del D.Lgs.n.50/16. Le spese scaturenti dai suddetti bonifici, ove previste, saranno esclusivamente a totale carico dei beneficiari. L Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all Amministrazione. Art. 6 Libro Matricola Inclusioni ed esclusioni L Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purché intestati al contraente presso il P.R.A. Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verifichino variazioni al numero dei mezzi, l Ente contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando in questi ultimi casi, le caratteristiche dei nuovi veicoli. La Società assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e/o esclusi dall assicurazione e ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio. I veicoli acquistati nel corso della validità del contratto verranno inseriti in garanzia alle stesse condizioni.

L Ente può chiedere l esclusione dall assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria purché ciò comporti almeno un mese di mancata circolazione e sia restituito il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la loro reintegrazione nell assicurazione. In tal caso sarà riconosciuto all Ente il premio non goduto. Art. 7 Regolazione del premio. Alla fine di ogni annualità assicurativa, e comunque, entro il 28 febbraio di ogni anno, la Società assicuratrice emetterà appendice contrattuale contenente l elenco dei mezzi inclusi ed esclusi con il conteggio del premio attivo o passivo che ne scaturisce. L Amministrazione procederà alla eventuale regolazione del premio PASSIVO entro trenta giorni dalla data in cui perverrà la relativa fattura elettronica che dovrà essere intestata al Comune di Palermo Ufficio Contratti e Approvvigionamenti C.U.U. PD8VFN. In caso di premio attivo all Amministrazione dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dall emissione della suddetta appendice il relativo rimborso. Art. 8 Consegna contrassegni. Entro il 19 dicembre di ogni anno la Società assicuratrice aggiudicataria dovrà consegnare all Ente i certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo annotati in apposito elenco. Dopo la celebrazione della gara, L Ente Contraente, ai fini della gestione del servizio, si riserva di produrre alla società un elenco aggiornato dei mezzi. Sulla base di quanto sopra, la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà al calcolo della prima rata, applicando le tariffe, i tassi ed i premi dichiarati in sede di offerta. Art. 9 Obblighi del contraente in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, deve darne avviso scritto alla Società. Qualora questa ritenga un sinistro denunciato non rientrante nella copertura assicurativa, dovrà darne tassativamente comunicazione scritta entro 15 giorni, indicandone i motivi. Art. 10 Obblighi della società. La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, semestralmente, il dettaglio dei sinistri così impostato, per ciascuna garanzia: - elencazione dei sinistri denunciati; - sinistri riservati, con indicazione dell importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che su documentazione cartacea, che ad avvenuta liquidazione o ad annullamento senza seguito dei sinistri stessi; - sinistri liquidati, con indicazione dell importo liquidato; - sinistri respinti, con indicazione delle relative cause. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data dell accadimento dei sinistri denunciati, tipologia dell evento, e data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Art. 11 Recesso. Dopo ogni sinistro, e fino al 30 giorno dal pagamento, la Società e/o l Amministrazione possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In caso di sinistro con rifiuto d indennizzo, la società si impegna a non recedere dal contratto fino alla sua naturale scadenza, fermo restando il diritto del contraente ad esercitare il recesso nei termini e con le modalità di preavviso anzidette. Alla scadenza annuale entrambe le parti con preavviso di sessanta giorni hanno comunque facoltà di recedere. Art. 12 Oneri Fiscali. Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente, fatto salvo quanto indicato nel bando di gara. Art. 13 Foro competente. Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art. 14 Rinvio alle norme di legge. Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché ogni altra disposizione di legge. La ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Palermo. <><><><><><><><><> Sezione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) Art. 15 Oggetto dell Assicurazione: La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell autoparco comunale di cui all allegato elenco, con il rischio della responsabilità civile autoveicoli, in base a quando disposto dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. La garanzia di responsabilità civile auto dovrà essere prestata, per tutti i veicoli indicati nell allegato tabulato, con massimale unico di 6.000.000,00 (elevato ad 7.000.000,00 limitatamente agli autobus ed ai minibus indicati in detto allegato) per sinistro, compresa la garanzia dei terzi trasportati (a qualsiasi titolo) a bordo dei veicoli. Inoltre la garanzia dovrà essere operante: - sia all esterno che all interno delle aree cortilizie dell Ente; - durante il carico e scarico senza utilizzo di mezzi meccanici; - durante la circolazione su aree pubbliche, così come definibili nella più ampia accezione dell attuale giurisprudenza, compresi i danni provocati da avarie dei mezzi (anche se con allestimento speciale) o derivanti dalle perdite dei liquidi, fluidi lubrificanti e carburanti, anche se costituenti carico e/o rifornimento; - per la circolazione dei veicoli in aree private; - anche nei confronti di dipendenti dei dipendenti e/o addetti in genere alle attività comunali (escluso il conducente) considerati terzi a tutti gli effetti; - per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguiti con

mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell ambito di questa garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddetto e operazioni e le persone trasportate durante il loro svolgimento; La presente garanzia copre anche la responsabilità civile dei trasportati a bordo, per i danni involontariamente cagionali ai terzi durante la circolazione dei veicoli. La presente garanzia copre inoltre gli infortuni subiti dagli autisti delle autovetture blindate marca Volkswagen Passat BITDI HIGHLINE 240 CV targate FB273WF e FB274WF di proprietà dell amministrazione comunale nella previsione che le stesse autovetture verranno affidate all ufficio scorte della Questura di Palermo per la tutela della sicurezza del Sindaco di Palermo. Per tale garanzia è previsto un massimale caso morte di 80.000,00 per autista, un massimale caso infermità permanente di 80.000,00, una diaria di ricovero di 50,00 e un massimale di rimborso spese di cura di 15.000,00. Art. 16 Tariffa Ai fini della formulazione dell offerta economica, le Società Assicuratrici partecipanti dovranno allegare, all offerta, copia completa della tariffa scontata da applicare a tutti gli automezzi comunali di cui all allegato elenco, nonché ad eventuali altri automezzi che potranno essere utilizzati, e quindi assicurati ai sensi della vigente normativa. La suddetta tariffa, comprensiva di oneri e tasse, dovrà rimanere invariata per tutta la durata del contratto e dovrà essere pari al premio ottenuto sottraendo lo sconto offerto dall importo a base di gara. Per tutti gli autoveicoli, motoveicoli, motocicli, ecc. la tariffa applicata dovrà essere quella in forma bonus/malus ovvero per tutti gli altri mezzi a tariffa fissa con o senza applicazione del pejus in caso di sinistri e le condizioni del presente capitolato si intenderanno integrate dalle condizioni speciali a tal uopo utilizzate dall impresa assicuratrice. Art. 17 - Rivalsa: L impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell Ente, dei veicoli dati in uso ai dipendente o collaboratori, anche occasionali: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato, abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; - nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza d sostanze stupefacenti quando il fatto sia sanzionato ai sensi degli att. 186, 187 del D.Lgs 30/4/1992, n. 285 Art. 18 - Elenco Dei Veicoli: Prima della stipula del contratto il contraente fornirà alla Società assicuratrice l elenco aggiornato dei mezzi e gli attestati di rischio per l attribuzione delle classi di merito di appartenenza; quest ultima procederà al ricalcolo del premio complessivo offerto, sulla basa delle evidenze degli attestati di rischio o di altro documento equipollente. Le differenze attive e passive rispetto all offerta, risultanti dall anzidetto ricalcolo, verranno conteggiate nel pagamento della rata di premio alla firma del contratto.

Art. 19 Trasferimento: In caso di trasferimento della proprietà di uno o più veicoli che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente ed il cessionario son tenuti a darne immediata comunicazione all assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie al rilascio del nuovo certificato di assicurazione, e ove occorre, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la società provvederà con impegno della contraente alla restituzione di quelli sostituiti. <><><><><><><><><> Sezione Assicurazione Rischi Diversi (A.R.D.) Art. 20 - Oggetto dell Assicurazione: La copertura assicurativa A.R.D. dovrà riguardare soltanto gli automezzi immatricolati da meno di dieci anni, o per quelli immatricolati da più di dieci anni qualora, in seno all elenco allegato, essa sia richiesta esplicitamente. La copertura assicurativa dovrà avvenire sulla base del valore assicurato indicato a fianco di ciascun mezzo inserito nell elenco. Il predetto valore, e il relativo premio, in caso di ripetizione del contratto, sarà aggiornato dalla Società Assicuratrice, in base alle quotazioni riportate sulle riviste Quattroruote e Motociclismo. Per i mezzi il cui valore non sia previsto come quotazione ovvero non sia individuabile sulle predette riviste, si procederà, automaticamente, all aggiornamento della svalutazione pari al 20% sul valore iniziale. In ogni caso, qualora il valore assicurato per effetto dei predetti aggiornamenti dovesse scendere al di sotto di 2.000,00 non si procederà alla copertura ARD, salvo eventuali diverse indicazioni fornite dal Contraente. La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura dei danni materiali, diretti totali e parziali, subiti dagli automezzi di cui all elenco allegato, in conseguenza dei seguenti accadimenti: - incendio, azione del fulmine, esplosione e scoppio (senza alcuna franchigia e /o scoperto); - atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio, sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni intenzionalmente - connessi contro l Ente in genere, o contro i suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti, tentati o consumati) (senza alcuna franchigia e /o scoperto); - eventi naturali, uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine ed alluvioni (senza alcuna franchigia e /o scoperto); - furto, rapina, estorsione tentati o consumati - (senza alcuna franchigia e /o scoperto); - danni in genere ai vetri dei mezzi (senza alcuna franchigia e /o scoperto); Art. 21 - Tassi Promille: I tassi promille, comprensivi delle imposte in vigore, saranno quelli indicati nella tabella allegata, parte integrante del presente capitolato e rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale.

Art. 22 - Danno Da Perdita Del Mezzo: In caso di sinistro con danno da perdita totale del mezzo assicurato dovrà essere garantito il valore a nuovo dello stesso, almeno per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Poi l indennizzo sarà liquidato tenendo conto del valore assicurato secondo quanto stabilito dal precedente articolo 20. <><><><><><><><><>