0.975.229.4 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti



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Traduzione 1 0.975.229.4 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 28 giugno 1996 Entrato in vigore mediante scambio di lettere il 7 novembre 1997 (Stato 24 agosto 1999) Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1).Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) ogni persona fisica che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, ha la cittadinanza della medesima; (b) ogni persona giuridica, costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che effettua importanti operazioni commerciali sul territorio di questa stessa Parte contraente; (c) ogni persona giuridica che non è costituita conformemente alla legislazione di detta Parte contraente qualora: (i) oltre il 50 per cento del suo capitale sociale appartenga in proprietà integrale a persone di questa Parte contraente; o (ii) persone di questa Parte contraente abbiano la capacità di nominare una maggioranza degli amministratori o siano abilitate altrimenti in diritto a dirigerne le operazioni. (2).Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; RU 1999 2135 1 Il testo originale si trova sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presenta Racolta. 1

0.975.229.4 Protezione degli investimenti (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell autorità, conformemente alla legge. Una modifica della forma d investimento degli averi non ne pregiudica il carattere d investimento. (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, le plusvalenze patrimoniali, i dividendi, i canoni e gli onorari. (4).Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, vale a dire la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, in quanto questo Stato possa esercitare su di esse diritti sovrani o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale. Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell altra, conformemente alla sua legislazione, prima o dopo l entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia, non si applica alle divergenze o controversie sorte anteriormente all entrata in vigore del medesimo. Art. 3 Promozione, ammissione (1).Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni relative a tali investimenti comprese quelle per l esecuzione di contratti di licenza, d assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, nonché le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di esperti. Art. 4 Protezione, trattamento (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell altra Parte contraente e beneficiano in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l uso, il godimento, l estensione o l alienazione di tali investimenti. 2

Promozione e protezione reciproche degli investimenti - Acc. con Cuba 0.975.229.4 (2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, fermo restando che il trattamento più favorevole per l investitore interessato è determinante. (3) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di un qualunque Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un unione doganale, di un mercato comune o di un organizzazione regionale analoga, o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è costretta ad accordare tali privilegi agli investitori dell altra Parte contraente. (4) Per quanto concerne il principio di trattamento nazionale di cui al paragrafo (2) del presente articolo, si intende che il trattamento delle imprese statali cubane o altri enti nazionali cubani funge da termine di paragone unicamente in quanto questi enti agiscano da investitori, vale a dire, conformemente alla legislazione attualmente applicabile, come parte a un impresa congiunta oppure a un associazione economica internazionale. Art. 5 Libero trasferimento (1).Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei pagamenti relativi a detti investimenti, in particolare: (a) i redditi; (b) i rimborsi di prestiti; (c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti; (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo; (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo degli investimenti; (f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese le eventuali plusvalenze. (2) Salva diversa disposizione dell investitore e della Parte contraente interessata, i trasferimenti si effettuano al tasso di cambio valevole alla data del trasferimento, conformemente alle norme di cambio della Parte contraente dove l investimento è stato effettuato. Tutte le formalità di trasferimento sono realizzate senza indugio. (3) Per togliere qualsiasi ambiguità, si conferma che il diritto dell investitore di trasferire liberamente gli importi legati al proprio investimento lascia impregiudicato qualsiasi obbligo fiscale che gli incombe. 3

0.975.229.4 Protezione degli investimenti Art. 6 Espropriazione (1).Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte contraente sul territorio dell altra non sono oggetto di alcun provvedimento di nazionalizzazione o di espropriazione o avente un effetto analogo (qui di seguito «espropriazione»), tranne ch esso sia preso per ragioni pubbliche legate alle necessità interne di detta Parte contraente, non sia discriminatorio e implichi un indennizzo immediato, adeguato ed effettivo. La compensazione corrisponde al valore reale dell investimento immediatamente prima dell espropriazione o prima che la sua imminenza sia divenuta di pubblica ragione, fermo restando che il primo di questi eventi è determinante. Essa include un interesse al tasso commerciale normale fino alla data del pagamento, è versata senza indugio ed è effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile. L investitore interessato ha diritto, in conformità della legislazione della Parte contraente che procede all espropriazione, a un rapido esame della questione e della stima dell investimento da parte di un autorità giudiziaria o di un altra autorità indipendente di questa Parte contraente secondo i principi fissati nel presente paragrafo. (2) Se una Parte contraente espropria i beni di una società registrata o costituita in qualunque parte del suo territorio conformemente alla legislazione in vigore, nella quale gli investitori dell altra Parte contraente hanno azioni in proprietà, essa, per quanto necessario e in conformità della sua legislazione, fa in modo che la compensazione di cui al paragrafo (1) del presente articolo sia messa a disposizione di questi investitori. Art. 7 Compensazione delle perdite (1).Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti nel territorio dell altra Parte abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, stato di emergenza, rivolta, insurrezione o sommossa sopraggiunti sul territorio dell altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest ultima, per quanto concerne la restituzione, l indennizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione, di un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, fermo restando che il trattamento più favorevole all investitore è determinante. I pagamenti che ne derivano sono liberamente trasferibili. (2) Impregiudicato il paragrafo (1) del presente articolo, gli investitori di una Parte contraente che in una delle situazioni di cui al menzionato paragrafo subiscono sul territorio dell altra Parte contraente perdite dovute: (a) alla confisca dei loro beni da parte delle forze pubbliche o delle autorità di quest ultima, o (b) alla distruzione dei loro beni da parte delle forze pubbliche o delle autorità di quest ultima Parte senza che tale distruzione risulti da un conflitto oppure sia resa necessaria dalla situazione, ottengono la restituzione dei beni oppure ricevono una compensazione adeguata. I pagamenti che ne derivano sono liberamente trasferibili. 4

Promozione e protezione reciproche degli investimenti - Acc. con Cuba 0.975.229.4 Art. 8 Altri obblighi (1) Se disposizioni della legislazione di una Parte contraente o accordi internazionali accordano agli investimenti degli investitori dell altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tali disposizioni o accordi prevarranno su quest ultimo in quanto siano più favorevoli. (2) Ciascuna Parte contraente si conforma a qualsiasi altro obbligo da essa assunto nei confronti degli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori dell altra Parte contraente. Art. 9 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell altra Parte, quest ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia. Art. 10 Controversie tra un investitore e uno Stato di accoglienza (1).Le controversie tra un investitore di una Parte contraente e l altra Parte contraente in merito a un obbligo che incombe su quest ultima in virtù del presente Accordo e concerne un investimento del detto investitore potranno, se non saranno composte in via amichevole, essere sottoposte all arbitrato internazionale dall investitore in causa dopo un periodo di tre mesi a decorrere dalla notificazione di una pretesa. (2).Se una controversia è sottoposta all arbitrato internazionale, l investitore e la Parte contraente in causa possono decidere insieme di sottoporre la controversia: (a) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (considerate le disposizioni, quando sono applicabili, della Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington DC il 18 marzo 1965 2, come pure il Meccanismo supplementare per l amministrazione delle procedure di conciliazione, di arbitrato e di accertamento dei fatti; o (b) alla Corte di arbitrato della Camera internazionale di commercio; o (c) ad un arbitro internazionale o a un tribunale arbitrale ad hoc nominato tramite accordo speciale o costituito secondo le Norme d arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale. (3).Se dopo un periodo di tre mesi a decorrere dalla notificazione della pretesa non è stato raggiunto alcun accordo in una delle procedure summenzionate, la controversia sarà sottoposta, su richiesta scritta dell investitore in causa, all arbitrato secondo le Norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commer- 2 RS 0.975.2 5

0.975.229.4 Protezione degli investimenti ciale Internazionale in vigore. Le parti in causa possono convenire per scritto di modificare queste Norme. (4). Qualora le due Parti contraenti avessero aderito alla Convenzione di Washington menzionata al paragrafo (2) lettera (a) qui sopra, le controversie ai sensi del presente articolo potranno essere sottoposte dall investitore in causa sia al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti sia alla procedura di cui al paragrafo (3) qui sopra. Art. 11 Controversie tra Parti contraenti (1).In caso di controversia in merito al presente Accordo e relativa a questioni d interpretazione o di applicazione, le Parti contraenti decidono insieme di consultarsi e di negoziare. Partecipano alle consultazioni e ai negoziati con la necessaria comprensione. (2).Se le consultazioni e i negoziati non sfociano in un intesa entro i sei mesi successivi alla domanda di avvio e salvo che le Parti contraenti non dispongano altrimenti, l una o l altra Parte può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. Il terzo arbitro, presidente del tribunale arbitrale e cittadino di uno Stato terzo, è nominato di comune intesa dagli altri due. Se uno degli arbitri è impedito di esercitare il suo mandato, gli sarà designato un sostituto conformemente al presente articolo. (3).Se una Parte contraente non designa il proprio arbitro nei due mesi successivi alla sottomissione della controversia all arbitrato e alla designazione dell arbitro da parte dell altra Parte contraente, l arbitro, a richiesta di quest ultima Parte, è nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Se quest ultimo è impedito o è cittadino di una Parte contraente, la nomina è fatta dal Vicepresidente o dal membro più anziano della Corte. (4).Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del terzo arbitro nei due mesi successivi alla loro designazione, quest ultimo è nominato, a richiesta dell una o dell altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Se quest ultimo è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o dal membro più anziano della Corte. (5).Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. Emana le proprie decisioni conformemente al presente Accordo, agli altri pertinenti accordi tra le Parti contraenti e alle norme del diritto internazionale. Considera appropriatamente le leggi nazionali applicabili. Decide a maggioranza dei voti. Le decisioni sono definitive e vincolanti per le due Parti contraenti. (6) Ogni Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale nonché della propria rappresentanza nella procedura d arbitrato. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti. 6

Promozione e protezione reciproche degli investimenti - Acc. con Cuba 0.975.229.4 Art. 12 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo che le Parti contraenti si sono notificato l adempimento delle formalità costituzionali richieste per l entrata in vigore. Art. 13 Durata e estinzione dell Accordo (1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Oltre questo termine, rimane applicabile fino alla scadenza di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte contraente ne notifica la denunzia all altra Parte contraente. (2) Le disposizioni del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di venti anni, a decorrere dalla data di estinzione, agli investimenti effettuati prima di questa data. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a La Havana, in doppio esemplare, il 28 giugno 1996, in lingua francese, spagnola e inglese, ogni testo facente parimenti fede. Per il Consiglio federale svizzero: Nicolas Imboden Per il Governo della Repubblica di Cuba: Ibrahim Ferradaz Garcia 7

0.975.229.4 Protezione degli investimenti 8