STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICA E CULTURALE PRIMAVERA POLITICA *** PRINCIPI GENERALI ART. 1



Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

Associazione Culturale Enrico De Stefani

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMUNE DI ESCALAPLANO

L'associazione ha sede in Via della Salute 81, Bologna e ha durata illimitata.

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)


STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

Statuto dell' Associazione S. Lorenzo ONLUS

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTI. ARTICOLO 1 - E costituita l associazione di promozione sociale di

Statuto Associazione Nazionale culturale e Professionale Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANI IN GIRO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SCANDINAVISTICA MILANO FIRENZE

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO. Articolo 2 - L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare ha come obiettivo:

Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale - ONLUS

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

AMICI DELLA LUCANIA STATUTO

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

Allegato A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIEVE

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICA E CULTURALE PRIMAVERA POLITICA *** PRINCIPI GENERALI ART. 1 E' costituita l'associazione non riconosciuta PRIMAVERA POLITICA. PRIMAVERA POLITICA è un'associazione politica e culturale costituita da giovani e adulti che hanno deciso di impegnarsi nella cosiddetta carità politica, a favore del bene comune e desiderosi di fare qualcosa per il bene delle persone che vivono nelle loro amate città. ART.2 - I VALORI Il fondamento di questo cammino sono la dignità della persona umana e la sua centralità, l attenzione alla persona, in particolare al più debole e più fragile. Gli aderenti all'associazione pensano che la politica debba essere un servizio all uomo, a tutto l uomo, a ogni uomo. Questa associazione riconosce nell uomo una natura trascendente, spirituale e non solo fisica. Questo significa che l uomo ha necessità e bisogni non solo materiali, sebbene importanti, ma anche culturali, educativi, affettivi, relazionali, spirituali, religiosi. L'associazione crede nei seguenti principi :dignità della persona umana, bene comune, sussidiarietà e solidarietà; e nei seguenti valori: verità, libertà, giustizia e carità/amore. La dignità della persona umana e la sua centralità devono essere sempre promosse e tutelate in tutti i momenti e in tutti gli ambiti di vita: lavoro, famiglia, istruzione, economia, ambiente, etc. L'associazione condivide una particolare attenzione su principi che non sono negoziabili. Fra questi ultimi, oggi emergono particolarmente i seguenti: - tutela della vita in tutte le sue fasi, dal primo momento del concepimento fino alla morte naturale; - riconoscimento e promozione della struttura naturale della famiglia, quale unione fra un uomo e una donna basata sul matrimonio, e sua difesa dai tentativi di renderla giuridicamente

equivalente a forme radicalmente diverse di unione che, in realtà, la danneggiano e contribuiscono alla sua destabilizzazione, oscurando il suo carattere particolare e il suo insostituibile ruolo sociale; - tutela del diritto dei genitori di educare i propri figli; - il diritto alla libertà religiosa. ART. 3 LO STILE di CONCORDIA E AMICIZIA Per la crescita delle nostre città l'associazione crede che sia necessario mettere da parte protagonismi, interessi personali e invidie e cercare di lavorare insieme davvero, in uno spirito di concordia autentica; per realizzare ciò non sono necessari soldi ma solo buon senso e passione per il bene comune. E necessario lavorare insieme per rimuovere gli ostacoli all innovazione, all impresa, alla creatività, alla novità. L'associazione vuole invitare tutti coloro che amano il nostro Paese a sedersi intorno ad un tavolo, solidali, concordi, con un solo cuore, e decidere per la gioia di tutti. L'associazione ritiene importante ricostruire le relazioni tra le persone, favorire gli incontri e i luoghi per stare insieme. L'associazione pensa alla città come a una comunità, una famiglia, una famiglia di famiglie ; solo ricreando il tessuto umano e sociale delle nostre città riusciremo ad affrontare insieme tutti i problemi più concreti, (dai buchi nelle strade alle infrastrutture, alla disoccupazione, alla sanità ecc ). Richiamando anche l art. 54 della Costituzione Italiana, l'associazione è consapevole che i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con sacrificio, impegno, disinteresse personale, misura, sobrietà, disciplina e richiede ai suoi aderenti tale comportamento. ART. 4 L'associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta anticipatamente nei modi previsti dallo Statuto o dalla Legge. ART. 5 L'associazione non ha finalità di lucro e la sua attività si basa sull'aiuto volontario degli associati. La sede dell'associazione è in Genova. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà

istituire sezioni o sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni sia in Italia che all'estero. ART. 6 Al fine di conseguire gli scopi associativi, l'associazione: partecipa a competizioni elettorali, campagne o consultazione referendarie; organizza convegni, corsi di studio e formazione, manifestazioni, dibattiti e incontri; promuove e gestisce iniziative editoriali; partecipa a eventi organizzati da terzi; L'associazione svolge e compie qualsiasi operazione e attività connesse e affini alle sue finalità e utili al raggiungimento degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi; l'associazione può concludere qualsiasi operazione di natura mobiliare o immobiliare utile per le sue finalità. ART. 7 Le attività dell'associazione possono essere finanziate da: quote associative; contributi volontari di soci e di terzi (donazioni, erogazioni liberali, contributi); contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative; contributi pubblici; sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta di finanziamenti ammessa dalla legge; proventi derivanti da attività commerciali non prevalenti, svolte nel perseguimento delle finalità sociali (ad esempio iniziative editoriali). ART. 8 Il patrimonio sociale è costituito da: quote sociali; donazioni, erogazioni liberali, contributi; beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo; ogni altra entrata. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio del movimento è devoluto a fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 3 della L. 662/1996 e salvo diversa disposizione di legge. Durante la vita del movimento è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, riserve, capitale, fondi o avanzi di gestione, salvo diversa disposizione di legge. I SOCI ART. 9 Sono soci dell'associazione i cittadini europei di età maggiore di 14 anni che, condividendo lo Statuto e l'eventuale programma politico dell'associazione, vi abbiano formalmente aderito secondo le disposizioni del presente statuto. L'adesione all'associazione comporta l'assunzione dell'impegno a collaborare all'attività dell'associazione al fine di perseguirne finalità e obiettivi. Ai soci spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi elettivi del movimento. La domanda di adesione all'associazione può essere presentata in qualsiasi forma, contestualmente al versamento di un'offerta libera. La domanda di iscrizione è incompatibile con l'iscrizione ad altri movimenti o associazioni politiche. L'adesione al movimento può avvenire anche da parte di soggetti collettivi aventi la più diversa natura (politica, culturale, sociale, associativa, ecc).. Sulla domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo che ne decreta l'ammissione; qualora la domanda di ammissione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta dalla data di accoglimento. La qualità di socio presuppone la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e dell'eventuale programma politico. ART. 10

I soci partecipano alle attività dell'associazione in tutte le sue espressioni ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello statuto.. Il diritto di voto può essere esercitato da tutti isoci. I soci sono tenuti alla massima lealtà e dignità di condotta, sia verso l'associazione sia verso gli altri soci. ART. 11 La qualità di iscritto si perde per: recesso; esclusione deliberata, in presenza di gravi motivi, dall'assemblea su proposta motivata del Consiglio direttivo; mancato rinnovo dell'adesione; condanna anche non definitiva per reati non colposi. La qualità di associato non è trasmissibile e l'offerta versata al momento dell'iscrizione non è rivalutabile. GLI ORGANI DEL MOVIMENTO ART.12 Sono organi del Movimento: l'assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Segretario generale; il Tesoriere. ART. 13 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e rappresenta la totalità degli iscritti e a essa possono partecipare tutti gli iscritti.. Essa viene convocata ordinariamente almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura

dell'esercizio precedente, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Essa può essere convocata: dal Presidente; dal Consiglio Direttivo; su richiesta al Consiglio Direttivo da parte di un numero di iscritti pari ad 1/5 del totale; in caso di richiesta degli iscritti, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della richiesta. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno; l'avviso, redatto su qualsiasi supporto, deve essere trasmesso, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea, a tutti i soci e ai revisori, se esistenti, con qualsiasi sistema di comunicazione prescelto. In caso di necessità la convocazione può essere effettuata mediante pubbliche affissioni ovvero tramite la stampa locale quotidiana almeno quindici giorni prima della data fissata. L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal segretario generale. L'assemblea è valida qualsiasi sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza semplice, salvo i casi specifici in cui lo Statuto o la legge richiedano una maggioranza qualificata. L'assemblea vota a scrutinio segreto qualora la delibera riguardi l'elezione di organi sociali o comunque di una persona. Ogni iscritto manifesta un voto. Non sono ammesse deleghe. ART. 14 Compiti dell'assemblea sono: costruire e proporre il dibattito politico e culturale utile al confronto interno all'associazione ed alla crescita della societa civile; esprimere pareri, orientamenti e criteri per la partecipazione di rappresentanti istituzionali del movimento a maggioranze ed esecutivi; approvare il rendiconto economico e finanziario;

approvare la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo; deliberare con voto favorevole dei due terzi dei presenti, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione. In quest'ultimo caso l'assemblea determina, comunque a finalità di utilità pubblica, la destinazione del patrimonio sociale residuo; decidere sull'esclusione degli iscritti nonché su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione non esplicitamente attribuiti alla competenza di altri organi. In caso di liquidazione essa nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. ART. 15 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea con voto segreto, non delegabile, dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto all'assemblea ed è composto da tre a dodici membri, di età uguale o maggiore ai 18 anni, scelti tra gli iscritti. Il consiglio uscente decide il numero di consiglieri del nuovo consiglio. Per i primi tre anni dalla fondazione dell'associazione i soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. Nei tre anni successivi sono membri di diritto la metà meno uno del numero dei componenti del nuovo Consiglio, scelti dal Consiglio uscente. Il Consiglio dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili per due mandati. L'eccezione di un terzo mandato è ammessa per gravi motivi soltanto nel caso che la situazione lo richieda e la decisione venga presa dall'assemblea sulla base di una maggioranza qualificata, cioè dei quattro quinti dei presenti con diritto di voto. In caso di dimissioni o altri impedimenti facciano mancare contemporaneamente più della metà dei membri del Consiglio esso automaticamente decade e l'assemblea deve essere convocata senza indugio per l'elezione di un nuovo Consiglio. ART. 16 Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni inerenti all'attività dell'associazione, nonché sull'ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle linee generali deliberate dall'assemblea; inoltre:

definisce le strategie e le scelte elettorali; istituisce e organizza forum tematici; decide sul funzionamento delle sue riunioni, sulle contribuzioni degli aderenti e sull'utilizzo di eventuali rimborsi elettorali o di altre entrate a qualsiasi titolo. Esso inoltre fissa le quote di adesione annuali. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: il Presidente dell'associazione,il Segretario generale dell'associazione, il Tesoriere dell'associazione Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. ART. 17 Il Presidente è il responsabile politico e il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Presiede i lavori dell'assemblea e coordina l'attività del Consiglio Direttivo. Adotta inoltre i deliberati di urgenza, riferendo alla prima adunanza del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali impegnativi per l'associazione, comprese le operazioni bancarie, il rilascio di quietanze e le funzioni di legge previste in caso di presentazione elettorale, sulla base di specifiche indicazioni dell'assemblea. In caso di impedimento del Presidente o di assenza temporanea dello stesso, ne assume la carica il Segretario generale, con gli stessi poteri e attribuzioni. Esso viene eletto, tra i componenti del consiglio direttivo di età maggiore ai 25 anni, a maggioranza dal Consiglio Direttivo e, in caso di più candidature, qualora nessuno dei candidati abbia superato, alla prima votazione, il 50% più uno dei voti, è individuato in una votazione di ballottaggio tra i due candidati alla carica che hanno riportato il maggior numero di voti nella prima votazione. Modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente e modalità di svolgimento delle fasi elettorali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto per due mandati. L'eccezione di un terzo mandato è ammessa per gravi motivi soltanto nel caso che la situazione lo richieda e la decisione venga presa dal Consiglio sulla base di una maggioranza qualificata, cioè dei quattro quinti dei presenti. Può farsi assistere da altri membri del Consiglio Direttivo nella sua attività di rappresentanza politica del Movimento ovvero può delegare tale specifico compito in caso di impedimento, informandone preventivamente il Consiglio stesso. ART. 18 Il Segretario generale esercita tutte le funzioni organizzative e cura l esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'associazione. Il Segretario resta in carica 3 anni e può essere rieletto per due mandati. L'eccezione di un terzo mandato è ammessa per gravi motivi soltanto nel caso che la situazione lo richieda e la decisione venga presa dal Consiglio sulla base di una maggioranza qualificata, cioè dei quattro quinti dei presenti. Per il disbrigo del lavoro di segreteria e per le attività più complesse intersociali o di indole editoriale e organizzativa si può avvalere anche dell'opera di persone estranee all'associazione. i cui compiti e le cui eventuali retribuzioni saranno deliberati dal Consiglio Direttivo. ART. 19 Il Tesoriere resta in carica 3 anni e può essere rieletto per due mandati. L'eccezione di un terzo mandato è ammessa per gravi motivi soltanto nel caso che la situazione lo richieda e la decisione venga presa dal Consiglio sulla base di una maggioranza qualificata, cioè dei quattro quinti dei presenti. Il Tesoriere è incaricato di: redigere il rendiconto economico e finanziario del movimento, consuntivo e preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo il quale lo presenta all'assemblea per l'approvazione; curare l'esazione delle quote e dei contributi associativi e di quanto altro derivante al movimento in ragione della sua attività;

tenere la contabilità del movimento, avvalendosi eventualmente anche di consulenti esterni; tenere l'inventario aggiornato dei beni mobili ed eventualmente immobili del movimento CLAUSOLE GENERALI ART. 20 L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario del movimento deve essere redatto annualmente e deve essere approvato dall'assemblea degli iscritti entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Al rendiconto economico e finanziario deve essere allegata la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'esercizio e la Nota integrativa, con l'analisi delle singole componenti del rendiconto e delle variazioni intervenute rispetto al precedente rendiconto. ART. 21 L'Assemblea può nominare un Collegio dei revisori, composto da tre membri Revisori contabili anche non iscritti al Movimento, di cui è Presidente il membro che ha riportato più voti o in caso di parità il più anziano. Il Collegio dei Revisori esplica la funzione di controllo dei conti. Esso può inviare messaggi all'assemblea e al consiglio direttivo e presenta una relazione sul rendiconto economico finanziario annuale all'assemblea chiamata ad approvarlo. Esso può essere investito dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo di determinate singole questioni sulle quali emettere parere non vincolante. Il Collegio dura in carica tre anni. ART. 22 L'Assemblea può nominare un Collegio dei probiviri, composto da tre membri iscritti all'associazione, di cui è Presidente il membro che ha riportato più voti o in caso di parità il più anziano. Il Collegio vigila sulla corrispondenza dell'attività del movimento alle finalità statutarie e alle norme

di legge e il rispetto dei diritti e doveri degli iscritti. Esso può essere investito dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo di determinate singole questioni sulle quali emettere parere non vincolante. Il Collegio dura in carica tre anni. ART. 23 Eventuali controversie che dovessero sorgere tra associazione e iscritti o tra iscritti in relazione all'attività dell'associazione saranno devolute in via esclusiva a un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Genova ART. 24 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme del Codice civile e alle altre disposizioni di legge in materia. Firmato