STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONTROLACRISI. Articolo 1: Costituzione. E costituita, con sede in Roma, Viale del Policlinico 131, l Associazione Culturale



Documenti analoghi
STATUTO Art.1 Costituzione e sede Art.2 Oggetto e scopo Art.3 Patrimonio ed entrate dell Associazione

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Associazione Musicale Coro Polifonico Andrea Gabrieli STATUTO

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

CANTIERI CULTURALI CREATIVI

STATUTO dell Associazione Centro di Formazione e di Iniziativa sulla Cooperazione e l Etica d Impresa Titolo I - Denominazione, sede, scopo, durata.

Statuto dell Associazione Banda Cittadina di Palmanova

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Statuto Associazione Vivi il Montestella

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO Il Sole Onlus

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

MODELLO STATUTO ONLUS. scarica in formato word usobollo

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell Associazione Culturale Europea Francesco Orioli. ART 1) E costituita l Associazione Culturale Europea Francesco Orioli.

STATUTO Professioni Intellettuali Unite (PIU )

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

Ibex Fotonatura Piemonte STATUTO. TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO Articolo 1. Articolo 2

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE. Titolo I. Costituzione e scopi. E' costituita, con sede in Vignola, Via Papa Giovanni Paolo II, l Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO. PHILOSOPHY KITCHEN Laboratorio di idee

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO. Denominazione Sede Durata

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO G.F. IL CUPOLONE DLF-BFI. Approvato Dall Assemblea dei soci in data

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO'

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

L associazione ha sede in Ancona, via Brecce Bianche, presso il Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra dell Università.

1. E costituita l Associazione denominata Voci Gastronomiche Centro Culturale ed Artistico.

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONTROLACRISI Articolo 1: Costituzione E costituita, con sede in Roma, Viale del Policlinico 131, l Associazione Culturale senza fini di lucro denominata CONTROLACRISI L Associazione ha durata illimitata. Articolo 2: Scopi dell Associazione L Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione culturale in Italia e all Estero. L Associazione promuove e favorisce attività di studio, ricerca, informazione, formazione, aggiornamento sui temi dell economia, del sociale, dell ambiente, della scuola, del lavoro, del tempo libero. In particolare, l Associazione persegue i seguenti obiettivi: - lo sviluppo di una libera informazione, democratica e senza censura in conformità alla Costituzione della Repubblica Italiana; - la promozione e il sostegno di esperienze di giornalismo e comunicazione dal basso, partecipate e accessibili a tutti i cittadini; - la ricerca e l utilizzo di nuove tecnologie digitali per perseguire gli scopi associativi e aumentare il grado di diffusione e partecipazione dell informazione in rete; - la promozione del diritto al libero accesso all informazione, anche attraverso la rete internet;

- la creazione e la crescita di una comunità di persone che producono, condividono e scambiano informazioni, contenuti, documenti su un piano orizzontale in rete e non solo; - la facilitazione dell accesso di tutte e tutti alle potenzialità e opportunità che offrono le nuove tecnologie, compreso il web, per favorire dinamiche di autorganizzazione dell informazione libera e dal basso; - il contrasto di ogni forma di censura, omologazione, espulsione delle voci critiche dal mondo della comunicazione e dell informazione tradizionale e multimediale; - la collaborazione con analoghe associazioni che condividono scopi e obiettivi; Articolo 3: Attività dell Associazione Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e per la divulgazione della propria attività e di quella dei soci l Associazione CONTROLACRISI promuove, senza alcuna finalità lucrativa ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti e di altri collaboratori anche non soci impegnati in progetti comuni e formalizzati attraverso appositi accordi, attività quali ad esempio: - attività editoriale curando la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione di materiale audio visivo, di periodici, bollettini di informazione, blog, siti internet rivolti anche ai non soci; - la realizzazione di corsi di formazione, qualificazione ed istruzione su temi quali ad esempio le nuove tecnologie, l attività giornalistica e di comunicazione, la cittadinanza attiva, la democrazia informatica; - lo studio, la ricerca, la formazione e lo sviluppo di progetti, in particolare nei settori dei nuovi media, delle web-tv e web-radio, dei blog, dei social network,

delle forme di comunicazione multimediale e punto a punto sulle reti materiali e immateriali; - l organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti, campagne di sensibilizzazione; di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, feste popolari, concorsi e premi, proiezioni; di momenti di socializzazione; di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale; - lo sviluppo di relazioni e collaborazioni con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati; - la promozione di comitati scientifici di progetto aperti anche a non iscritti; - attività commerciali e produttive marginali funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. L Associazione potrà quindi svolgere ed organizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: a) Attività di formazione: corsi professionali, di preparazione, di perfezionamento, di aggiornamento nonché momenti di studio o ricerca, attività didattiche di varia natura. b) Attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, proiezioni di film o documentari, presentazioni di libri o riviste. c) Attività e iniziative sociali che siano ritenute idonee al raggiungimento degli scopi sociali dell Associazione. Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell Associazione Il Patrimonio dell Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l adempimento dei suoi compiti l Associazione dispone delle seguenti entrate : a) i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all Associazione; b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio ;

c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività ; d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all Associazione. L adesione all Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E comunque facoltà degli aderenti all Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte. Per il conseguimento dei propri scopi, l Associazione, in concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà comunque promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Articolo 5: Soci dell Associazione 1. L iscrizione all Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità. 2. L adesione all Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. 3. L adesione all Associazione comporta per l associato maggiore di età il diritto di voto nell assemblea per l approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell Associazione. 4. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l Associazione si propone e l impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti. 5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. 6. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Gruppi di lavoro locali Su base locale si possono costituire gruppi di lavoro, previa autorizzazione e salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo. I gruppi di lavoro, che comunque hanno lo scopo di attuare le finalità dell Associazione, devono coordinarsi con le attività e gli indirizzi determinati dal Consiglio Direttivo. Tutti i gruppi di lavoro locali adottano la comune denominazione "Gruppo CONTROLACRISI" seguito dall indicazione della località in cui opera. Ogni gruppo di lavoro, nel proprio ambito, è responsabile del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria sede, dei contratti e/o impegni assunti con società, associati o soggetti terzi di carattere economico e/o finanziario. Articolo 7: Organi dell'associazione 1. Sono organi dell'associazione: - l Assemblea degli aderenti all Associazione - il Consiglio Direttivo - il Presidente del Consiglio Direttivo L'elezione degli Organi dell Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Lo svolgimento delle attività relative agli organi dell Associazione deve intendersi a titolo gratuito.

Articolo 8: Assemblea 1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. 2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che lo richieda un terzo degli iscritti. a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; b) delinea gli indirizzi generali dell attività dell Associazione; c) delibera sulle modifiche al presente Statuto; d) approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell attività dell Associazione; e) delibera su ogni altro argomento all ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente; f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto; g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio. 3. L Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti. 4. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell avviso di convocazione con l indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. 5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 7. Ogni Aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposita in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. 8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. 9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati. 10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua mancanza da un Consigliere nominato dall'assemblea per l occasione. Articolo 9: Il Consiglio Direttivo 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre consiglieri eletti dall'assemblea dei soci e integrabili per cooptazione. 2. I consiglieri devono essere Aderenti all'associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. 4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica

fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. 5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso. 6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni: a) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti; b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'associazione; c) l'ammissione all'associazione di nuovi Aderenti; d) la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo. 7. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. 8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Consigliere più anziano di età. 9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. 10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. 11. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro cinquemila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 10: Il Presidente 1. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. 2. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Art. 11 - Esercizio di bilancio L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo di ogni anno deve essere predisposto dal consiglio direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell esercizio ed essere approvato dell assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 12 - Utili ed avanzi di gestione E fatto assoluto divieto all Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o proventi, anche derivanti dalle attività accessorie o da altre forme di autofinanziamento, durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni o ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell Associazione o di quelle direttamente ad esse connesse. Art. 13 - Regolamento interno L Assemblea può procedere alla approvazione di un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo. Art. 14 - Durata e scioglimento L Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può avere luogo o per deliberazione dell assemblea o per inattività dell assemblea protratta per oltre due anni. In caso di scioglimento, l assemblea nomina uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa, l eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell assemblea e ad opera dei liquidatori, a favore di altra associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.