STATUTO DELL "ASSOCIAZIONE CULTURALE I LUOGHI DELLA SCRITTURA"



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STATUTO DELL "ASSOCIAZIONE CULTURALE I LUOGHI DELLA SCRITTURA" DENOMINAZIONE SEDE DURATA ART. 1) E costituita un associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE I LUOGHI DELLA SCRITTURA". ART. 2) L Associazione ha sede in San Benedetto del Tronto (AP), in Viale Trieste n. 40. ART. 3) La durata dell Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell assemblea dei soci. SCOPO FONDO COMUNE ESERCIZI SOCIALI ART. 4) L Associazione si prefigge l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed opera per favorire, divulgare e realizzare iniziative idonee a promuovere, diffondere e valorizzare la cultura e l arte. In particolare l Associazione persegue i seguenti scopi: - diffondere la cultura letteraria; - ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinchè sappiano trasmettere l amore per la cultura letteraria ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l ideale dell educazione permanente; - porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nel leggere e nello scrivere forme di espressione che siano di sollievo al proprio disagio; - divulgare il patrimonio culturale, le tradizioni e la storia di contesti territoriali locali. L Associazione pur non svolgendo attività diverse da quelle istituzionali previste dall oggetto sociale, si propone, per il miglior raggiungimento dello stesso, di: 1) promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l opinione pubblica sui problemi inerenti la cultura e l arte; 2) collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, Enti locali e forze pubbliche per il raggiungimento di migliore risultato;

3) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiamo le stesse finalità; 4) gestire attività di formazione ed attività integrative scolastiche; 5) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, convegni, eventi culturali, incontri, dibattiti, borse di studio, manifestazioni a premi, concorsi, mostre, viaggi culturali, anche all estero, e ogni attività in genere, tra cui a titolo di esempio non esaustivo iniziative editoriali, pubblicazione libri, giornali e riviste anche in forma multimediale; 6) promuovere ogni attività di ricerca ed analisi inerente alla "cultura del territorio". Nell esercizio delle proprie attività istituzionali l Associazione potrà deliberare l affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell oggetto sociale. ART. 5) Il fondo comune dell Associazione è costituito: - dai versamenti delle quote associative annuali; - da eventuali donazioni, elargizioni, lasciti testamentari, acquisti a qualunque titolo; - da eventuali contributi di enti pubblici e privati; - dal ricavato di iniziative; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente. Poichè l Associazione non ha scopo di lucro, gli eventuali utili di gestione devono essere accantonati ed il patrimonio deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi di cui al precedente articolo e per le spese di gestione ordinaria. E espressamente vietata ogni distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di ogni genere. In caso di scioglimento, l organo di liquidazione ha l obbligo di devolvere il patrimonio dell Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. ART. 6) L esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura verranno predisposti dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo dell esercizio appena chiuso e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all Assemblea dei soci per l approvazione, come meglio precisato in seguito.

ASSOCIATI ART. 7) L Associazione è offerta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità statutarie ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli associati è illimitato. Possono divenire membri dell Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti che s impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell associazione e ad osservare il presente statuto. I membri dell Associazione si suddividono in: a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci onorari. SOCI FONDATORI I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell Associazione. I soci fondatori pagano le quote annuali come gli altri soci. I soci fondatori sono costituiti in un comitato di soci fondatori, il quale è il garante dei principi ispiratori dell associazione e provvede a: a) nominare i 2/3 (due terzi) dei membri del Comitato Direttivo; b) formulare proposte, mozioni, ordini del giorno, da sottoporre all Assemblea o al Comitato direttivo; c) richiedere al Presidente la convocazione del Comitato Direttivo o effettuarla direttamente in caso di sua inerzia. SOCI ORDINARI Sono soci ordinari le persone che partecipano personalmente alla vita dell Associazione fornendo un contributo fattivo di lavoro e idee per il raggiungimento degli scopo sociali. Per diventare socio ordinario dell Associazione è necessario presentare domanda al Comitato Direttivo con l osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni; a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, b) dichiarare di accettare integralmente lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Il Comitato Direttivo delibera l ammissione del socio entro novanta giorni dalla data della richiesta e la domanda di iscrizione si intenderà accolta qualora il Comitato non si sia pronunciato entro detto termine. L iscrizione diviene definitiva solo dopo l iscrizione dell associato nel libro dei membri dell Associazione, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dalla ratifica della domanda di iscrizione da parte del Comitato Direttivo. L iscrizione potrà essere negata per

indegnità morale od obiettiva incompatibilità dell attività e degli interessi del socio con gli ideali e/o gli scopi e/o l attività dell Associazione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l Assemblea nella sua prima convocazione. L adesione all Associazione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta dal socio almeno tre mesi prima di ogni scadenza. L anno sociale scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. All atto della iscrizione i soci ordinari versano una quota annuale fissata, di anno in anno, dal Comitato Direttivo. La quota annuale va versata entro il 20 (venti) gennaio di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro detto termine, il socio non può partecipare all Assemblea con diritto di voto. Trascorso il termine del 31 (trentuno) marzo di ciascun anno senza che il socio abbia regolarizzato il pagamento della quota annuale, lo stesso verrà dichiarato moroso ed escluso dall Associazione. Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso. I soci ordinari hanno diritto di: a) essere membri dell Assemblea; b) partecipare, alle Assemblee con diritto di intervento e di voto, se in regola col versamento delle quote associative; c) eleggere i membri del Comitato Direttivo in numero pari a quello dei posti loro riservati. Il diritto di voto nell Assemblea spetta al socio effettivo in regola con il pagamento delle quote sociali, il cui nominativo sia stato trascritto sul libro dei soci. SOCI ONORARI Sono soci onorari coloro che siano nominati tali dal Comitato Direttivo per meriti conseguiti nel settore artistico e letterario. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCI La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Comitato Direttivo. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di settembre dell anno in corso al Comitato Direttivo, si perde per esclusione deliberata da quest ultimo in caso di: a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni; b) violazione delle norme etiche o statutarie; c) interdizione, inabilitazione, o condanna dell associato

per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; d) condotta contraria alle leggi ed all ordine pubblico. L apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l hanno determinata. In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE ART. 8) Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea degli associati; b) il Comitato Direttivo; c) il Presidente; d) il Comitato Tecnico-Scientifico. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ad esse possono accedere tutti i membri dell Associazione. ART. 9) L Associazione è retta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto da tre sino ad un massimo di nove membri, nominati per 1/3 (un terzo) dall Assemblea degli associati e per 2/3 (due terzi) dal Comitato dei soci fondatori; essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Il primo Comitato Direttivo è nominato dai soci fondatori. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il primo in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario. L Assemblea nomina, ove lo ritenga opportuno, un Presidente Onorario, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione o di rappresentanza dell Associazione. Qualora venissero a mancare uno o più componenti del Comitato gli altri provvedono a sostituirli. I componenti così nominati restano in carica sino alla scadenza del Comitato che li ha eletti. La carica di componente del Comitato è gratuita. Il Comitato è convocato con lettera raccomandata, posta elettronica o telefax da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, contenente l indicazione di data, ora, luogo della riunione ed indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di

parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Comitato si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. E fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Comitato. Qualora un componente non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, è considerato dimissionario. Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell Associazione lo ritenga necessario, con cadenza comunque almeno di novanta giorni, o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente dell associazione od, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell associazione, compresi fra gli altri quelli di: a) assicurare il conseguimento degli scopi dell Associazione; b) convocare le Assemblee; c) deliberare sull ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione; d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi; e) acquistare ed alienare beni immobili e mobili, accettare eredità e legati; determinare l impiego delle quote, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell Associazione; f) stabilire l ammontare delle quote associative per i singoli esercizi; g) sottoporre all Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto; h) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all Assemblea o ad altri organi. ART. 10) Il Comitato Direttivo potrà nominare un Comitato Tecnico Scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. E componente di diritto di tale Organo, e lo presiede, il Presidente del Comitato Direttivo o persona da lui designata. Detto Organo dell Associazione ha il compito precipuo di presentare programmi e proposte in relazione agli scopi dell Associazione ed esprimere parere consultivo su programmi e proposte formulate dal Comitato direttivo. ART.11) Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione

nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio) e può essere riconfermato una o più volte. Il Presidente presiede l Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e partecipa a quelle del comitato scientifico. Egli cura l esecuzione delle deliberazioni adottate dai vari organi ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell Associazione. In caso di assenza o d impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. ART. 12) L Assemblea è composta da tutti gli associati (purchè in regola con il pagamento della quota annuale), qualunque sia il tempo della loro ammissione (purchè deliberata almeno otto giorni prima di quello fissato per l adunanza), rappresenta l universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. E espressamente esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Nell Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. Spetta al Presidente dell Assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea. Ciascun associato è tenuto alla partecipazione reale e fisica alla vita dell Associazione. Pertanto, è vietato agli stessi farsi rappresentare in Assemblea da altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta. L Assemblea degli associati deve essere convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta all anno entro il 30 (trenta) aprile per l approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei componenti il Comitato Direttivo. L Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Comitato Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. Le Assemblee sono convocate con avviso contenente l indicazione del giorno, dell ora, del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri la ricezione almeno otto giorni prima della data fissata. L avviso di convocazione fisserà anche la data per l eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Spetta inoltre all Assemblea l approvazione e/o la modifica di regolamenti e norme per l organizzazione ed il funzionamento dell Associazione, eventualmente elaborate dal Comitato Direttivo. Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. Non sono ammessi voti per corrispondenza. L Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un Segretario eletto dall Assemblea e, se del caso, da due scrutatori. Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. BILANCIO - UTILI ART. 13) L esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Comitato Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l approvazione, unitamente al programma dell attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Dalla data dell avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli. E, come già ribadito dal superiore articolo 5, vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. E fatto, pertanto, obbligo d impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. SCIOGLIMENTO ART. 14) In caso di scioglimento dell Associazione l Assemblea

nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso d impossibilità di regolare costituzione dell Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà esaurita la liquidazione, come già ribadito nel superiore articolo 5, verrà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa d utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall Assemblea. RINVIO Art. 15) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni. F.to: Massacci Filippo - Cinzia Carboni - Lucilio Santoni - Domenico Minuto - Bugari Gabriella - Franco Zazzetta - Pietro Caserta Notaio