ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO A CAPO. Statuto



Documenti analoghi
TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO dell'associazione "XXXXXXXXX"

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO dell Associazione Murmuris. Articolo 1

Statuto dell Associazione Culturale Fatti d Arte

STATUTO dell'associazione Scientifico-Culturale ACCADEMIA MEDICA PISTOIESE "FILIPPO PACINI" - ONLUS **************************** SEDE, COSTITUZIONE,

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Statuto GL-Como (Gruppo Linux Como)

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE FALDUS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Centro di Ricerca e Intervento Sociale"

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Statuto Associazione Cane Sicuro

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

ATTO COSTITUTIVO. L anno 2007, il giorno 13 del mese di Febbraio si conviene e stipula quanto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

AMICI DELLA LUCANIA STATUTO

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO. Articolo 2 - L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare ha come obiettivo:

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Statuto di Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

Statuto dell Associazione Culturale Porte Aperte al Benessere

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE...

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE O.DI.S.SE.A. ONLUS SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE. Articolo 1. E' costituita un'associazione artistica e culturale denominata Associazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE. ARTICOLO N. 1 COSTITUZIONE DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE STRIE

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

Allegato A STATUTO SOCIALE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO. c) beneficenza; d) istruzione; e) formazione; f) sport dilettantistico;

STATUTO. Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPI

Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Transcript:

ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO A CAPO Titolo I : Disposizioni generali Statuto Art. 1 E' costituita, con sede in Calolziocorte, via San Carlo 19, l'associazione culturale denominata Punto a capo, quale libera associazione di praticanti ed appassionati del teatro, della musica e della cultura in genere ed affiliata alle Federazioni od Enti nazionali e/o Sopranazionali in cui l'associazione possa riconoscersi o rivestire interesse. Art. 2 L'Associazione non ha fini di lucro e la sua attività è rigorosamente estranea ad ogni influenza politica, di razza e/o religione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge. Art. 3 L'Associazione ha per scopo la propaganda, la promozione, la diffusione e la pratica del teatro, della musica e della cultura in genere. L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività: a) l'allestimento di spettacoli teatrali e/o musicali munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; b) la promozione della pratica teatrale e musicale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, musicista, tecnico, regista, scenografo, costumista, ecc.); c) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, cinematografica, radiofonica e musicale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale; d) la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificatamente l'attività teatrale e musicale;

e) lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre; f) l'affiancamento ad Enti e Istituzione che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale; g) la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni; h) la promozione di attività di animazione ed aggregazione a bambini e a ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e di scambio intergenerazionale; i) la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale. Per queste attività l'associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto. L'Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ee internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione del teatro, della musica e della cultura in genere. Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, consulenti e ogni altro esperto e personale specializzato. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente attinente ai medesimi. Art. 4 L'Associazione ha durata fino a che ne sia deliberato lo scioglimento in seno all'assemblea Straordinaria dei Soci e comunque fino a che sia compiuta l'intera liquidazione del fondo comune.

Art. 5 L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con: a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; b) eventuali contributi da parte di Enti Pubblici o Privati: c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche; d) proventi di gestione; e) ogni altro provento comunque conseguito. Art. 6 Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei conti; il Collegio dei Garanti. Titolo II : I Soci Art. 7 Possono far parte dell'associazione tutti coloro che condividendone le finalità e desiderando impegnarsi direttamente nella loro attuazione, facciano domanda d'ammissione e la stessa sia accettata dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale della validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale d'associazione. La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso o radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando si rendono morosi della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo; c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri. Il socio, al momento della cessazione del rapporto, non ha diritto ad alcun rimborso. Titolo III : Organi dell'associazione Art. 8 L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa. L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo. La comunicazione delle convocazioni deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione e altra comunicazione, anche verbale, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un Segretario verbalizzante. Le riunioni dell'associazione sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei socie, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, 2 comma, del Codice Civile.

Le decisioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi: a) per le modifiche dello Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà dei soci più uno; b) per lo scioglimento dell'associazione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti. Art. 9 Sono compiti dell'assemblea sovrana dei soci: a) approvare le linee guida generali del programma di attività per l'anno sociale; b) deliberare sul bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso; c) eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica per due anni, designandone le singole funzioni (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Consiglieri); d) eleggere tra i propri soci o, se iscritto ad apposito albo professionale tra persone esterne all'associazione, numero due membri del Collegio dei Revisori dei conti che resteranno in carica per un periodo di un anno; e) eleggere tra i propri soci numero tre membri del Collegio dei Garanti (Probiviri) che resteranno in carica per un periodo di un anno; f) deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Garanti; g) deliberare sulle modifiche dello Statuto; h) deliberare sullo scioglimento dell'associazione. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali dell'assemblea dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Art. 10 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra i propri soci, ad eccezione dei primi che sono nominati in seno all'atto Costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica per due anni, salvo revoca per giusta causa da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo. In cado di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto in ordine di voti; a parità di voti prevale l'anzianità all'interno dell'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Dalle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto a fine seduta da chi presiede e dal Segretario. Art. 11 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni. Esso procede pure circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione. Redige il resoconto economico annuale nel quale dovranno risultare i beni e i contributi, e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Art. 12 La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vice Presidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo su delibera dell'organo amministrativo stesso può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti. Il Presidente e, in sua assenza il Vice Presidente, hanno il compito di: convocare l'assemblea; convocare o presiedere il Consiglio Direttivo; sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il registro dei verbali dell'assemblea, il registro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo; firmare tutti gli atti relativi all'associazione.

Art. 13 La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei conti costituito da due membri eletti annualmente dall'assemblea in base alle loro competenze in campo contabile e fiscale. I Revisori dei conti hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora riscontrassero delle irregolarità, hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri. I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono rieleggibili. Art. 14 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Garanti (Probiviri). Questo giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti dall'assemblea fra i propri soci e dura in carica un anno. I membri del Collegio dei Garanti sono rieleggibili. Titolo IV : Patrimonio dell'associazione Art. 15 Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione, dai contributi annuali e straordinari dei soci, da contributi, erogazioni e lasciti diversi da enti pubblici e privati e da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento di o il supporto dell'attività istituzionale. Art. 16 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione dell'associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

Titolo V : Rendiconto Economico-Finanziario Art. 17 Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali dell'assemblea dei soci, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Titolo VI : Scioglimento dell'associazione Art. 18 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione. Titolo VII : Disposizioni finali Art. 19 Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto Costitutivo si rimanda alle norme vigenti in materia. Calolziocorte, lì 10 Giugno 2003