All. A Statuto dell associazione culturale di promozione sociale Orti Sonori (seminiamo suoni) 1. Costituzione e Sede E' costituita l'associazione Culturale di Promozione Sociale denominata Orti Sonori (Seminiamo suoni)" con sede in Vicopisano (PI), Loc. Noce n.42; essa è retta dal presente statuto, dal codice civile, dalla Legge 7 dicembre 2000, n.383 e dalla legge regionale Toscana 9 dicembre 2002 per le associazioni di promozione sociale. Potranno essere istituite sedi secondarie sia in Italia che all'estero. 2. Carattere dell'associazione L'Associazione non ha scopi di lucro, ha carattere volontario, apartitico, democratico e internazionale, potendo svolgere la propria attività ovunque lo ritenga opportuno in Italia e all estero. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e del regolamento interno. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi o affini al proprio. 3. Durata dell'associazione La durata dell'associazione è illimitata. 4. Scopi dell'associazione L'Associazione ha lo scopo di promuovere e divulgare la musica; di sperimentare e ricercare nuovi approcci didattici e metodologia e diffonderli con tutti i mezzi a disposizione delle vecchie e nuove tecnologie. A tale scopo l'associazione potrà coordinare i rapporti degli associati con Enti, Istituzioni Pubbliche e Private, Comitati ed Associazioni. Essa potrà promuovere attività di studio, formazione e ricerca, sperimentazione, produzione e pubblicazioni; organizzare convegni, concerti, incontri e manifestazioni culturali atti a stimolare gli interessi dei cittadini e delle istituzioni verso le arti creative, la musica ed il suo insegnamento, anche predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale e corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado, prevedendo anche la possibilità di ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato nel settore artistico, non solamente musicale, estraneo all associazione per il compimento degli obiettivi statuari. L associazione vuole porsi come punto di riferimento per quanti, bambini, adolescenti e adulti, svantaggiati o diversamente abili, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia in sollievo al proprio disagio. Essa potrà, altresì, svolgere qualsiasi attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli scopi sociali, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana della persona, anche attraverso l organizzazione di laboratori e manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell emarginazione, del disagio e dell handicap. Essa potrà, inoltre, stipulare accordi e convenzioni, avanzare istanze e petizioni presso enti ed Istituzioni sia pubbliche che private. Nel perseguimento del fine associativo l'associazione potrà contrarre negozi giuridici e/o categorie di negozi giuridici di qualunque fattispecie contrattuale - sia tipica che atipica, nel rispetto delle leggi vigenti ed - esclusa ogni forma connessa con ipotesi di raccolta del risparmio - con persone giuridiche, enti di diritto pubblico e privato, amministrazioni dello Stato sia a livello centrale che regionale, provinciale e comunale. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse. 5. Requisiti dei soci Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamento democratici. Potranno inoltre essere soci associazioni, persone giuridiche, onlus, comitati, fondazioni e circoli aventi attività e scopi
non in contrasto con quelli dell'associazione. La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'associazione e alle manifestazioni/iniziative dalla stessa organizzate. I soci possono essere: fondatori, ordinari e sostenitori. Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse. Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all assemblea con diritto di voto. Possono iscriversi alle iniziative istituzionali promosse dall Associazione tutti i soci e i loro famigliari. Tutti i Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. Per le prestazioni svolte in favore dell'associazione sarà corrisposto un effettivo rimborso spese per i costi sostenuti. E fatta salva la possibilità per l Associazione, nei limiti stabiliti dalla legge, di avvalersi della collaborazione di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali. 6. Ammissione dei soci L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, indirizzata al Consiglio direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'assemblea dei soci. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'associazione e annualmente al versamento di un contributo; la quota o contributo associativo, non può essere trasmessa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata. 7. Doveri dei soci L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. 8. Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) per delibera di esclusione dell'assemblea dei soci per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo l'assemblea dei soci procederà entro il primo mese dì ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci; d) per ritardato pagamento dei contributi o delle quote per oltre un anno. 9. Organi dell'associazione Gli Organi dell'associazione sono: - l'assemblea; - il Consiglio direttivo; - il Presidente. 10. Partecipazione all'assemblea
L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 Dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci. 11. Convocazione dell'assemblea. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante avviso affisso presso la sede a cura della presidenza oppure mediante comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo e-mail ordinaria; in casi di urgenza il termine dì preavviso può essere ridotto a 3 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma oppure Posta Elettronica Certificata. 12. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza per la seconda convocazione può essere indetta nello stesso giorno previsto per la prima convocazione ma almeno due ore dopo. L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei due membri del Consiglio direttivo ed in assenza anche di questi dal Socio più anziano fra i presenti. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. 13. Forma di votazione dell'assemblea L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. 14. Compiti dell'assemblea L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni: a) approva gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; b) approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo; d) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati; e) modifica lo statuto; f) approva il regolamento; g) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dallo statuto; h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio; i) revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati; l) autorizza il Presidente alla stipula degli atti e contratti inerenti l'attività sociale; m) determina l ammontare delle quote annue associative; n) determina il limite massimo dei rimborsi spese ai soci. 15. Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni: a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; c) redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; d) disciplina le modalità di versamento delle quote determinate dall'assemblea; e) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. 16. Composizione del Consiglio direttivo II Consiglio direttivo è formato da 3 a 7 membri nominati dall Assemblea ordinaria di cui: - Il Presidente eletto tra i membri del consiglio direttivo; - Il Vicepresidente eletto tra i membri del consiglio direttivo; - Il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'associazione, nonchè della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo; - Gli altri membri eletti dall Assemblea dei Soci tra i soci stessi. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario - salvo ratifica di quanto deliberato a tal proposito nella prima assemblea utile. Il Consiglio Direttivo nomina, se necessari, anche tra i non soci: un Direttore Artistico; un Direttore Didattico, stabilendone in apposito verbale le mansioni. Il Direttore Artistico e il Direttore Didattico partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Esprimono parere obbligatorio e non vincolante in merito alle materie artistiche e didattiche. Tutte le cariche associative sono gratuite e su base volontaria. 17. Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o con e-mail inviata almeno tre giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Consiglieri scelto dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. 18. Compiti del presidente Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l ordinaria amministrazione dell Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull attività svolta. E autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. 19. Elezione del Presidente II Presidente è eletto dal Consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Dura in carica un quinquennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali qualora il quinquennio scada oltre tale data. In caso di dimissioni o di impedimento grave, le funzioni del Presidente vengono
svolte da uno dei consiglieri secondo le necessità. 20. Entrate dell'associazione Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea; b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo; c) dalle quote libere dei soci sostenitori; d) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; e) da versamenti volontari degli associati; f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere nazionali e sovranazionali; g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati; h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto. 21. Divieto di distribuzione degli utili Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo, consuntivo ed il rendiconto annuale da sottoporre all approvazione dell Assemblea. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale sia durante la vita dell'associazione, sia in caso di suo scioglimento salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. 22. Esercizi sociali L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 23. Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento dell Associazione deve essere deliberato dall Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione. In caso di scioglimento l Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell Associazione, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3 della L. 662/ 96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. 24. Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvare dall'assemblea dei Soci. I soci aderenti all'associazione sono tenuti in ogni caso al rispetto del regolamento. 25.Sedi periferiche Su richiesta di un significativo numero di soci o la dove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica. L ambito territoriale è mondiale. Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l approvazione del consiglio direttivo. Organi della sede periferica sono l Assemblea Territoriale dei Soci e il Consiglio Territoriale Direttivo. Il Consiglio Territoriale Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente.
26. Rinvio Il presente statuto strutturato in complessivi 26 articoli è integralmente accettato dai soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni di promozione sociale. A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Pisa.