Statuto dell Associazione ALUMNI UNIVDA



Documenti analoghi
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO Il Sole Onlus

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

IL RETTORE. VISTO il vigente Regolamento Associazione Laureati del Politecnico di Bari emanato in data 13/2/2003 con DR n. 91;

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ToscanaSpazio TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Allegato A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIEVE

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO della SOCIETA ITALIANA DI CHEMIOTERAPIA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto. Art. 1 - Costituzione. Art. 2 - Sede. Art. 3 - Scopi dell Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI BOCCONI ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE. E' costituita tra i comparenti una Associazione senza fini di lucro denominata ARTICOLO 2 - SEDE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani STATUTO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

STATUTO. dell Associazione Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di. Automatica (SIDRA) TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

Associazione Culturale Enrico De Stefani

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LAUREATI DELLA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO ALUMNICAM

Associazione. Amici dell Archivio Fotografico Lucchese STATUTO. Amici dell. Archivio Fotografico Lucchese

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

Allegato "A" al Rep. Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

Come già comunicato, lʹassemblea straordinaria del CUIA ha approvato il nuovo Statuto del Consorzio cui è

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

STATUTO. Articolo 1. Articolo 2

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

STATUTO. Art. 1 Denominazione e sede E costituita l Associazione Obiettivo Cultura. La sede sociale è sita in Napoli alla Piazza Garibaldi, 26.

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

AESA. Associazione Esperti in Scienze Amministrative STATUTO

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

ASSOCIAZIONE. Contatto - onlus STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO DEL FONDO FONDITALIA. Articolo 1 Denominazione Soci

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Transcript:

Statuto dell Associazione ALUMNI UNIVDA Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata 1. E costituita in Aosta, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, un Associazione denominata Associazione Alumni Univda. 2. L Associazione ha sede legale ad Aosta, in strada Cappuccini n. 2/A. Il Consiglio dell Associazione potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all estero. 3. L Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta secondo le modalità di cui all art. 13. Art. 2 - Scopo e oggetto 1. L Associazione, apolitica e aconfessionale, persegue finalità culturali che svolge in stretta collaborazione con l Università della Valle d Aosta-Université de la Vallée d Aoste. In particolare, l Associazione: contribuisce allo sviluppo e alla diffusione della cultura e della scienza; concorre all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio, anche con particolare riguardo alle specificità linguistico-culturali della Regione Valle d Aosta; promuove la cooperazione culturale e scientifica in particolare con i paesi appartenenti all area francofona; favorisce l integrazione europea delle associazioni culturali universitarie; diffonde i valori e i principi propri dell Università della Valle d Aosta-Université de la Vallée d Aoste come sanciti nel codice etico di Ateneo. 2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa: realizzare iniziative scientifiche, culturali, sportive, artistiche, ricreative, editoriali, formative e professionali, al fine di diffondere i valori tradizionali dell Università della Valle d Aosta- Université de la Vallée d Aoste come sanciti nel codice etico di Ateneo; sviluppare il networking tra gli alumni e fra questi e l Ateneo, con particolare riguardo all implementazione dei servizi di orientamento, tutoring, stage e placement, compresi i servizi informativi di raccolta, catalogazione, gestione e diffusione delle informazioni per studenti, laureati e aziende; collaborare con l Università della Valle d Aosta-Université de la Vallée d Aoste per favorire e sostenere lo sviluppo dell Ateneo, anche mediante l organizzazione e la realizzazione congiunta di convegni, congressi, seminari, giornate di studio, iniziative di promozione socio-culturale, mostre, premi studi e ricerche, pubblicazioni, attività formative, attività e servizi nella materia del diritto allo studio e del diritto al lavoro svolti in favore degli studenti e dei laureati; organizzare viaggi e scambi culturali in Italia e all estero; promuovere e curare direttamente servizi esclusivi per i propri associati. 3. L Associazione potrà inoltre acquistare, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali e, più in generale, svolgere qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie. 4. L Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell imposizione tributaria.

Art. 3 Ambito di attività e affiliazioni 1. L Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all estero. 2. L Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, anche di altre Università, purché apolitici e aconfessionali. Art. 4 Soci 1. I soci sono distinti in: a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci sostenitori; d) soci onorari. 2. Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato all Atto di costituzione dell Associazione, nonché il Rettore pro tempore, il Direttore generale pro tempore, i Direttori dei Dipartimenti pro tempore, il Delegato rettorale all orientamento pro tempore dell Università della Valle d Aosta-Université de la Vallée d Aoste. 3. Sono soci ordinari tutti i laureati, diplomati master o diplomati alle scuole di specializzazione o di altri corsi normativamente previsti e attivati dall Ateneo, che abbiano versato la quota associativa annuale così come determinata dal Consiglio direttivo. 4. Sono soci sostenitori i soci ordinari che, oltre alla quota associativa annuale, versano annualmente all associazione contributi aggiuntivi nella misura minima definita dal Consiglio direttivo. 5. Sono soci onorari le persone fisiche, anche non laureate/diplomate presso l Università della Valle d Aosta-Université de la Vallée d Aoste, e le persone giuridiche che abbiano versato la quota associativa annuale così come determinata dal Consiglio direttivo e che condividano i valori e i principi dell Associazione e si impegnino per darne concreta attuazione. 6. I soci sono ammessi a seguito di apposita delibera del Consiglio direttivo. La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Il recesso da parte del socio può intervenire in qualsiasi momento e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo. L esclusione di un socio è disposta dal Consiglio direttivo in presenza di giustificati motivi, sentito previamente il socio interessato. In caso di recesso o di esclusione le quote versate non vengono restituite. Art. 5 Diritti e doveri dei soci 1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività dell Associazione, di partecipare alle sedute dell Assemblea, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall appartenenza all Associazione secondo i criteri e le modalità disposti all art. 4, comma 6. 2. I soci hanno l obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente Statuto, di versare le quote sociali nei termini e nell ammontare stabilito dal Consiglio direttivo e di garantire le prestazioni concordate. 3. Tutti gli associati operano per il consolidamento e lo sviluppo dell Associazione con generosità, solidarietà, trasparenza, non discriminazione e nel pieno rispetto delle diverse matrici politiche, religiose, sociali e culturali.

Art. 6 Organi dell Associazione 1. Gli organi dell Associazione sono: a) l Assemblea dei soci b) Il Presidente c) il Vice Presidente d) Il Consiglio Direttivo e) Il Collegio dei Revisori 2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo onorifico e svolte a titolo gratuito, fatto salvo il mero rimborso spese per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Art. 7 Assemblea dei soci 1. L Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati. Può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano. 2. L Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata, in via ordinaria, almeno due volte all anno e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. 3. In prima convocazione l Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita con i soci presenti, in proprio o per delega. 4. L Assemblea ordinaria: a) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il programma annuale dell Associazione e i regolamenti di funzionamento della stessa; b) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo; c) approva i regolamenti di funzionamento dell Associazione; d) elegge i componenti di sua competenza del Consiglio direttivo; e) delibera su eventuali argomenti indicati dal Consiglio direttivo e dal Presidente. 5. L Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un ventesimo dei soci. 6. L assemblea straordinaria: a) approva le modifiche dello Statuto; b) delibera in ordine allo scioglimento dell Associazione. 7. Le sedute dell Assemblea sono convocate dal Presidente e sono verbalizzate a cura di un segretario di volta in volta a ciò designato in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti. 8. Ogni socio può essere delegato, per iscritto, da non oltre due altri soci. 9. Le deliberazioni sono validamente assunte: a) per l assemblea ordinaria a maggioranza semplice dei presenti; b) per l assemblea straordinaria a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8 Consiglio direttivo 1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto da altri sei componenti eletti, tra i soci, nel modo seguente: a) due dall Assemblea; b) due dal Consiglio dell Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste; c) due dai soci fondatori. 2. Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle competenze riservate dallo Statuto ad altri organi dell Associazione. 3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all anno. Le sedute sono regolarmente costituite con almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con la metà più uno dei voti dei presenti. Art. 9 Presidente e Vicepresidente 1. Il Presidente è nominato dal Consiglio dell Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste nell ambito di una terna proposta dai soci fondatori. 2. Il Presidente è titolare della firma sociale e rappresenta l Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le sedute dell Assemblea e del Consiglio direttivo; in caso di comprovate necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente. 3. Il Vicepresidente è nominato dai soci fondatori nell ambito dei componenti del Consiglio direttivo. Art. 10 Collegio dei Revisori 1. L attività contabile dell Associazione è sottoposta ad un Collegio dei Revisori. 2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall Assemblea su proposta del Consiglio direttivo tra soggetti iscritti all ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Art. 11 Durata delle cariche sociali 1. Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale e possono essere riconfermate per non più di un ulteriore mandato consecutivo per la stessa carica. Le sostituzioni di persone effettuate rispetto ad una carica nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Art. 12 Bilancio 1. L esercizio sociale coincide con l anno solare. 2. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio di previsione e il consuntivo, da sottoporre all esame e all approvazione dell Assemblea.

Art. 13 Scioglimento dell Associazione 1. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea che determina le relative modalità. 2. In ogni caso, l Assemblea: a) nomina uno o più liquidatori ai quali vengono conferiti i necessari poteri per procedere con lo scioglimento dell Associazione; b) delibera in merito alla devoluzione dell eventuale saldo attivo e del patrimonio residuo non dismesso una volta esaurita la liquidazione. Art. 14 Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, debbono intendersi applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.