COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia



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Transcript:

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia Protocollo Nr. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Originale Nr. 29 del 31/05/2006 OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA VENEZIA ORIENTALE PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PEREQUATIVO PER LE SPESE DI RICOVERO MINORI. L'anno duemilasei, addì trentuno del mese di maggio alle ore 21.00, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco, dr. Gaetano Loris Merli, il Consiglio Comunale. Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 1 MERLI dr. Gaetano Loris SI 10 MAGNOLATO Loris SI 2 VOLTAREL Graziano SI 11 ORNELLA Moro SI 3 BENETTA Augusto SI 12 FREGONESE Gualtiero SI 4 DE LORENZI Remigio SI 13 PILLA Italo SI 5 BORIN Layla SI 14 FRANCO Zorzetto SI 6 NARDESE Alessandro SI 15 NARDESE Claudio SI 7 VIDOTTO Paolo SI 16 SFERA Simone SI 8 PERISSINOTTO Graziano SI 17 AGNOLON Odone SI 9 BUFFOLO Stefano Maria SI PRESENTI: 14 ASSENTI: 3 Partecipa all adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale,. Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. Il Sindaco nomina a scrutatori i seguenti Consiglieri:

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA VENEZIA ORIENTALE PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PEREQUATIVO PER LE SPESE DI RICOVERO MINORI. Il Sindaco espone la proposta di deliberazione precisando che è intendimento dell Amministrazione Comunale procedere alla stipula della convenzione anche in caso di non unanime adesione da parte dei Comuni della Venezia Orientale, con l auspicio che i comuni incerti aderiscano successivamente all iniziativa. INDI IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: La L. 17.07.1890, n. 6972, art. 72, ha introdotto nell ordinamento il concetto di domicilio di soccorso, ponendo a carico dell ultimo Comune di residenza (a certe condizioni) il pagamento degli oneri di ricovero dei bisognosi; La L. 08.11.2000 n. 328 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all art. 6, comma 4, stabilisce che per i soggetti (minori compresi) per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica; Il RDL 8 maggio 1927 n. 798 prevedeva che le spese per i fanciulli illegittimi (intendendo come tali i fanciulli abbandonati figli di ignoti rinvenuti in un luogo qualsiasi del territorio provinciale ed i bambini non riconosciuti nati nei Comuni della Provincia) fossero assunte per un terzo a carico della Provincia e per due terzi fossero ripartite tra tutti i Comuni, in ragione della popolazione. La LR Veneto 13 aprile 2001 n. 11, in attuazione del D.Lgs 112/98, art. 130, attribuisce ai Comuni, salvo alcune eccezioni specificamente descritte, la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, ed in particolare, tra gli altri, quelli relativi ai minori (di cui all art. 132, comma 1, lett. a) del Dlgs 112/98), mentre attribuisce alle Province (art. 131, come autenticamente interpretato con l art.34 della L 17 gennaio 2002 n. 2) compiti di promozione e coordinamento, nonché di realizzazione degli interventi sociali per non vedenti, audiolesi, minori riconosciuti dalla sola madre,e per l integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole. L art. 17 bis della L. 4 maggio 1983 n. 184 stabilisce che al minore straniero che si trova nello Stato in condizione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza. Consistenti, variabili ed imprevedibili sono gli oneri che i singoli Comuni si trovano talvolta a sostenere per il ricovero di minori, sia perché, per effetto della normativa sopra richiamata, l ente tenuto ad assumersi gli oneri assistenziali per gli interventi in favore dei minori viene individuato nel Comune di ultima residenza del minore prima dell intervento, facendo riferimento alla residenza dei soggetti esercenti la potestà genitoriale (o la tutela) nell ipotesi di minore degli anni quattordici, ovvero alla residenza del minore nel caso in cui quest ultimo abbia un età compresa tra i 14 e i 18 anni, sia perché al Comune è fatto carico anche dei costi di ricovero dei minori abbandonati figli di ignoti o stranieri non accompagnati rinvenuti nel territorio di competenza. Detti oneri sono solo in parte coperti da contributi regionali o da finanziamenti regionali o statali per progetti specifici. I Comuni della Venezia Orientale ritengono opportuno raggiungere un intesa volta a dare stabilità, prevedibilità e sostenibilità alle spese che i singoli Comuni sono chiamati a sostenere per il mantenimento dei minori, sia residenti, che abbandonati figli di ignoti o stranieri non accompagnati, in apposite strutture (gruppo famiglia, comunità alloggio, casa famiglia, struttura di accoglienza madre bambino,istituto), attraverso un sistema di

compensazioni da realizzarsi sulla base dei costi medi per residente sostenuti annualmente dal complesso dei Comuni dell area; Ia spesa complessiva, sostenuta dai Comuni della Venezia Orientale per le finalità sopra descritte, al netto dei contributi regionali assegnati ed escluse le spese per i minori in affido, in base agli ultimi dati disponibili (2004) può essere stimata in euro 498.555,26 circa, pari ad euro 2,43 per abitante (popolazione residente al 31.12.04); DATO ATTO Che in data 29/05/2006 la competente commissione consiliare ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento; Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai competenti responsabili di posizione organizzativa; Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario Comunale; Con voti unanimi e palesi dei 14 consiglieri presenti. Approva la bozza di convenzione allegata sub A) al presente atto, demandando alla Giunta Comunale gli eventuali adeguamenti al testo della convenzione che dovessero rendersi necessari, l individuazione del Comune Capofila (in accordo con glia altri Comuni aderenti), nonché la effettiva decorrenza temporale della convenzione ed il reperimento in bilancio delle risorse necessarie.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA VENEZIA ORIENTALE PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PEREQUATIVO PER LE SPESE DI RICOVERO MINORI. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. Il Responsabile di P.O. Donatella Maschietto PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Il Responsabile di P.O. Economico Finanziaria rag. Ivo Biancotto PARERE DI CONFORMITÀ Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco dr. Gaetano Loris Merli Il ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il [ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. [ ] Ai sensi dell art. 134, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.