Legge 7 febbraio 1979, n. 29 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.



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Legge 7 febbraio 1979, n. 29 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. Art. 1. 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall INPS o che abbiano dato luogo all esclusione o all esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell assicurazione generale obbligatoria predetta l ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge. 2. Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 3. Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l ammontare dei contributi trasferiti e l importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [1]. 4. La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria. Art. 2. 1. In alternativa all esercizio della facoltà di cui all articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all esclusione o all esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all articolo 1, quarto comma. 2. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione l ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

3. La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [1], necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. La Corte costituzionale, con la sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 764, ha dichiarato l illegittimità dell art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che il calcolo della riserva matematica, ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile. 4. Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. 5. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall INPS. 6. Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali. Art. 3. Gli oneri residui eventualmente derivanti dall applicazione delle norme di cui all articolo 1, primo e terzo comma, e all articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione. Art. 4. La facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa. Art. 5. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione dell assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all interessato l ammontare dell onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla

ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all articolo 2, quarto comma, s intende che l interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2. Il versamento, anche parziale, dell importo dovuto determina l irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto all articolo 2, ultimo comma. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al secondo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri: 1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento; 2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente; 3) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta. Art. 6. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d ufficio presso la gestione previdenziale dell ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all articolo 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2. Art. 7. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.

Per i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano oggetto di ricongiunzione in uno dei regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si prendono in considerazione le retribuzioni corrispondenti alla classe di contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti. Art. 8. Ai fini dell applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell articolo 1, gli importi dei versamenti volontari sono restituiti agli interessati. Qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi dell articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vanno a scomputo dell onere a carico del richiedente di cui all articolo 2, terzo comma. Art. 9. In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 [2], a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato luogo a pensione, è dovuta l indennità premio di fine servizio erogata dall INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità. Art. 10. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti. Art. 11...omissis ========================== [1] Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti). Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell art. 55 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all attribuzione a favore dell interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti..omissis. [2] Legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali). Art. 2. Indennità premio di servizio - Conseguimento del diritto. A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l iscritto all Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennità premio di servizio: a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell eventuale più basso limite di età previsto dal regolamento oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione; b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione: 1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio; 2) per inabilità fisica, incapacità, scarso rendimento; 3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico; 4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale; 5) per altre cause purché comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilità a riassumere servizio; 6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative; c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b); d) qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non è richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all Istituto di cui al primo comma del presente articolo. Ai fini dell applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. La Corte costituzionale, con la sentenza 21-30 giugno 1988, n. 763, ha dichiarato l illegittimità dell art. 2, primo comma, lettere a), b) e c), nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all INADEL consegue il diritto all indennità premio di servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo. Con il comma 10 dell art. 22 del DL 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, è stato disposto che: In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all interessato o ai superstiti l indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati. Art. 3. Indennità premio di servizio nella forma indiretta. A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il diritto all indennità di servizio spetta, nell ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di superstiti dell iscritto che muoia in attività di servizio ovvero entro il triennio dalla cessazione senza aver conseguito, in quest ultimo caso, l indennità premio nella forma diretta, purché lo iscritto stesso, in entrambe le ipotesi, abbia maturato una anzianità di almeno 15 anni utili ai fini della pensione indiretta a carico degli istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro ed un periodo di iscrizione, agli effetti del trattamento di previdenza dell INADEL, non inferiore a due anni completi.

Le categorie di superstiti aventi diritto, ai sensi del precedente comma, alla indennità premio di servizio nella forma indiretta sono: a) la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa, oppure, nel caso di morte di iscritta che abbia contratto il matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lui colpa purché, alla data di morte della moglie, risulti a carico di questa e sia inabile a proficuo lavoro ovvero abbia compiuto il 65 anno di età; b) la prole minorenne ed, in concorso con questa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente ed a carico dell iscritto alla data del decesso del medesimo; per le orfane è, inoltre, richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova. I limiti minimi di 15 anni di servizio e di due anni di iscrizione, di cui al primo comma del presente articolo, non sono richiesti qualora i superstiti conseguano il diritto alla pensione indiretta di privilegio. Nel caso in cui l iscritto, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, deceda entro il triennio dalla data di cessazione, i superstiti, indicati nel secondo comma, che abbiano ottenuto per tale motivo la concessione della pensione indiretta, conseguono il diritto all indennità premio di servizio. L eventuale assegno vitalizio nel frattempo concesso è revocato e le relative rate corrisposte vengono imputate sull importo dell indennità premio di servizio. Ai fini dell applicazione del presente articolo sono equiparati ai figli legittimi i legittimati per matrimonio o per decreto del Presidente della Repubblica sempreché la legittimazione sia anteriore alla cessazione dal servizio, nonché i figli naturali volontariamente riconosciuti o giudizialmente dichiarati anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati e gli adottivi sempreché il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell iscritto. La Corte costituzionale: - con la sentenza 25 luglio-6 agosto 1979, n. 115, ha dichiarato la illegittimità dell art. 3, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell iscritto; - con la sentenza 7 maggio25 giugno 1981, n. 110, ha dichiarato l illegittimità dell art. 3, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l ordine di precedenza indicato dall art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell iscritto; - con la sentenza 4-14 luglio 1988, n. 821, ha dichiarato l illegittimità dell art. 3, nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell iscritto all INADEL all erogazione dell indennità premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilità a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell iscritto stesso; - con la sentenza 19-31 luglio 1989, n. 471, ha dichiarato l illegittimità dell art. 3, comma 2, nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre per testamento dell indennità premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa; - con la sentenza 8-10 luglio 1991, n. 319, ha dichiarato l illegittimità dell art. 3, nella parte in cui non prevede la possibilità, per la indennità premio di servizio, della successione ex lege, qualora manchino le persone indicate nella stessa norma; - con la sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 63, ha dichiarato l illegittimità dell art. 3, secondo comma, lett. b), nella parte in cui subordina il diritto della prole maggiorenne dell iscritto deceduto in attività di servizio alla erogazione nella forma indiretta della indennità premio di servizio alla condizione di essere permanentemente inabile al lavoro proficuo, nullatenente e a carico dell iscritto alla data del decesso del medesimo; e per le orfane all ulteriore condizione dello stato di nubile o di vedova; - con la sentenza 18-18 luglio 1997, n. 243, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 3, secondo comma, nella parte in cui prevede che, nell assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del de cuius siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi. Art. 4. Indennità premio di servizio - Misura. Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall entrata in vigore della presente legge, l indennità premio di servizio, prevista dagli artt. 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell 80 per cento ai sensi

del successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate. Ai fini della misura della indennità premio di servizio sono anche computabili: a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1 luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall impiego o di aspettativa senza assegni; b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché posteriori al 1 gennaio 1925 per gli impiegati, al 1 gennaio 1930 per i sanitari ed al 1 luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare. I criteri per la determinazione della misura dell indennità premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1 marzo 1966 in poi. Il consiglio di amministrazione dell INADEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, disciplinerà le modalità di riliquidazione dell indennità premio già corrisposta al personale di cui al precedente comma. La Corte costituzionale, con la sentenza 18-22 novembre 1991, n. 421, ha dichiarato l illegittimità del primo comma dell art. 4, nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell ammontare dell indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale.