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Organo: INAIL Documento: Circolare n. 37 del 28 giugno 1990 Oggetto: Determinazione per l'anno 1990 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali. La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è stata determinata per l'anno 1990 nella misura del 6,50%; fermo restando il dispositivo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, tale percentuale va assunta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale da valere per il 1990. Tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, 2 comma, del predetto decreto-legge n. 338/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 46.028 (pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio 1990 che è stato determinato nella misura di L. 484.500). Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal comma 19 dell'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, risulta, per il 1990, pari a L. 24.225, valore che va peraltro sostituito da quello di L. 24.810, ai sensi della legge n. 537/1981. Tale minimo risulta applicabile anche ai lavoratori a tempo parziale, di cui al comma 9 del citato articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Infatti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato in merito, ha espresso l'avviso che la retribuzione prevista dal citato comma 9 sia configurabile come medio-convenzionale. Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 del citato articolo 5 (part-time senza la stipula di contratto di lavoro per particolari settori) il limite minimo di retribuzione giornaliera - determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% - è pari, per l'anno 1990, a L. 19.380 che risulta superiore a quello calcolato in base alla sopracitata legge n. 537/1981. Peraltro, ove i lavoratori di cui ai citati commi 16 e 17 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera e quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1990, cioè pari a L. 46.028. Come precisato nella circolare n. 13/1987 si segnala che, per quanto disposto dal comma 20 del medesimo articolo 5 della citata legge n. 863/1984, nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'articolo 7, 1 comma, della legge n. 638/1983. Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981. Ne consegue che i limiti minimi per l'anno 1990 per i lavoratori occupati nel settore sopra indicato - indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori stessi siano occupati a tempo pieno o ad orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere - risultano i seguenti: 1) Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 47.260 2) Impiegati docenti e non docenti L. 21.830 3) Operai L. 17.450 Le retribuzioni annue per i predetti lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per trecento le cifre sopra indicate. Poiché la particolare disposizione del citato comma 20, art. 5, della legge n. 863/1984 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex lege n. 537/1981 e quelli di cui all'art. 7 della legge n. 638/1983. Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'art. 22 della legge n. 843/1978, rimanendo soggette alla disciplina di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del citato art. 19 della legge n. 153/1969, a loro volta maggiorate dal 1 gennaio 1985, in virtù dell'art. 10 della legge n. 887/1984, di un importo pari al 50% delle misure vigenti a tale data.

Si conferma quanto comunicato a pag. 10 della circolare n. 25/1985 relativamente agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti ed internati, agli allievi dei corsi di istruzione professionale nonché alle retribuzioni medie convenzionali a carattere locale fissate a norma dell'art. 118 del Testo unico n. 1124/1965. Queste ultime peraltro dovranno essere adeguate, se inferiori, al minimale di L. 24.810. Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1990 ed i relativi premi di assicurazione. I - SETTORE INDUSTRIALE a) Generalità dei lavoratori dipendenti: b) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana: Di conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a L. 13.808.400 (46.028 x 300) ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti: Classi di rischio Retribuzione minima annua L. 13.808.400 I L. 78.200 II L. 175.500 III L. 326.900 IV L. 515.400 V L. 714.600 VI L. 921.000 VII L. 1.139.500 VIII L. 1.281.800 IX L. 1.417.600 X L. 1.680.300 Per tutte le posizioni assicurative in vigore al 1 gennaio 1990, l'aggiornamento della retribuzione minima imponibile avrà luogo con la elaborazione dei dati anagrafici validati entro il 15 aprile c.a. Tutte le segnalazioni relative al nucleo artigiano decorrenti dal 1 gennaio 1990 in poi, proposte con riferimento a retribuzione di importo inferiore al nuovo minimale, elaborate dopo l'aggiornamento della retribuzione minima imponibile, saranno automaticamente ricondotte al predetto minimale di legge. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio magnetico, relativamente alle posizioni assicurative memorizzate nell'archivio sequenziale, cioè secondo la procedura in corso di modificazione, le Unità periferiche devono operare in base ai seguenti criteri: 1) - In digitazione la retribuzione minima deve essere proposta nel formato "0138" che in elaborazione viene convertita in: - 13808 quale retribuzione visualizzabile in consultazione dell'archivio; - 13.808.400 ai fini delle stampe e del calcolo del premio speciale unitario. 2) - Per effetto della modificazione del minimo imponibile la tabella di codifica delle retribuzioni di importo maggiore al minimale di legge è stata modificata come da allegato n. 1. c) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Pertanto, le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti: I settore L. 83.900 1) Facchini II settore L. 170.800 2) Barrocciai L. 177.300 d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: - retribuzione giornaliera dal 1 gennaio 1990 L. 25.00 Le misure minime di premio a persona, per il 1 trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti: I settore L. 54.200 1) Facchini II settore L. 108.300 2) Barrocciai L. 97.700 Si precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, le misure degli stessi sono determinate prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile. e) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250: retribuzione giornaliera L. 24.810 Pertanto, la misura minima del premio a persona, per mese o per frazione di mese, e di L. 29.700. f) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive: Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1990/1991, i premi minimi saranno i seguenti: 1) Frantoi di tipo A - per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 175.800 - per l'intera campagna olearia L. 553.500 2) Frantoi di tipo B - per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 242.300 - per l'intera campagna olearia L. 675.900 g) Lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: retribuzione giornaliera L. 25.000 Per il calcolo del premio relativo a tali lavoratori (tassisti, carrellisti, trattoristi, ecc.) si applicano le istruzioni vigenti in materia di tariffa ordinaria, tenendo presente sia la retribuzione giornaliera convenzionale sia il periodo occupazionale mensile fissati dal decreto del 4 aprile 1989 (cfr. circ n. 22/1990 - pag 3). h) Lavoratori a domicilio: i) Addetti a servizi domestici e familiari:

le retribuzioni sono modificate come da tabella all. n. 2. l) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico- scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro. Tenuto conto di quanto sopra precisato circa i criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori della istruzione pre-scolare e scolare, e necessario che le Sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (pre-scolare e scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta all'insegnamento nonché a quanto stabilito dai commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge numero 863/1984. Nel rammentare che il premio speciale unitario pro-capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico, che decorre dal 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, prendendo come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 15 luglio 1987 (circolare n. 62/1987), si riportano qui di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue nonché i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro-capite validi per l'anno scolastico 1989/1990. Detti premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1989 e dieci dodicesimi di quello 1990. A) Insegnamento pre-scolare: 1989 1990 1) Insegnanti con funzioni direttive: - retribuzione giornaliera 44.370 47.260 - retribuzione annua 13.311.000 14.178.000 - premio corrispospondente 57.200 60.900 - premio dovuto 60.300 2) Insegnanti: - retribuzione giornaliera 20.490 21.830 - retribuzione annua 6.147.000 6.549.000 B) Insegnamento scolare: 1) Insegnanti con funzioni direttive: con più di 4 ore - retribuzione giornaliera 45.520 48.480 - retribuzione annua 13.656.000 14.544.000 - premio corrispondente 58.600 62.500 - premio dovuto 61.900 fino a 4 ore - retribuzione giornaliera 23.290 24.810 - retribuzione annua 6.987.000 7.443.000 ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984 - retribuzione giornaliera 45.520 48.480 - retribuzione annua 13.656.000 14.544.000 - premio corrispondente 58.600 62.500 - premio dovuto 61.900 2) Insegnanti: con più di 4 ore - retribuzione giornaliera 42.969 46.028 - retribuzione annua 12.890.700 13.808.400 - premio corrispondente 55.400 59.300

- premio dovuto 58.700 fino a 4 ore - retribuzione giornaliera 23.290 24.810 - retribuzione annua 6.987.000 7.443.000 ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984 - retribuzione giornaliera 20.490 21.830 - retribuzione annua 6.147.000 6.459.000 II - SETTORE AGRICOLO Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato: retribuzione giornaliera 39.770 (per effetto della indicizzazione annuale prevista dall'art. 1 della legge n. 537/1981). Sotto il profilo risarcitivo, si precisa che: - per quanto concerne l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1 gennaio 1990, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico in questione. - per ciò che riguarda le rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, i nuovi limiti retributivi, risultando per gran parte delle categorie interessate superiori al minimale fissato per il settore industriale nel periodo 1 luglio 1989-30 giugno 1991 (L. 12.766.000 : 300 = L. 42.553), dovranno essere assunti per la liquidazione delle prestazioni in parola relative ad eventi verificatisi dal 1 gennaio 1990. Allegato n. 1 alla circ. n. 37/1990 CODICE IMPORTO RETRIBUZIONE DA DIGITARE RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE N O T E 0100 10.000.000 Valida da 1.1.82 a 31.12.88 0105 10.500.000 Valida da 1.1.82 a 31.12.88 0110 11.000.000 Valida da 1.1.82 a 31.12.88 0115 11.500.000 Valida da 1.1.82 a 31.12.88 0120 12.000.000 Valida da 1.1.82 a 31.12.88 0125 12.500.000 Valida da 1.1.82 a 31.12.88 0128 12.890.700 Valida solo per anno 1989 0130 13.000.000 Valida da 1.1.82 a 31.12.89 0135 13.500.000 Valida da 1.1.82 a 31.12.89 0138 13.808.400 Valida da 1.1.1990 in poi 0140 14.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0145 14.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0150 15.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0155 15.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi

0160 16.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0165 16.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0170 17.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0175 17.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0180 18.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0185 18.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0190 19.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0195 19.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0200 20.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0205 20.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0210 21.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0215 21.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0220 22.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0225 22.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0230 23.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0235 23.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0240 24.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0245 24.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0250 25.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0255 25.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0260 26.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0265 26.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0270 27.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0275 27.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0280 28.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0285 28.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0290 29.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0295 29.500.000 Valida da 1.1.1982 in poi 0299 30.000.000 Valida da 1.1.1982 in poi Allegato n. 2 alla circ. n. 37/1990 ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI Ore lavorative prestate giornalmente Classe di retribuzione oraria convenzionale 3.560 5.050 7.570 a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere 5.340 7.580 11.340 b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere c) oltre n.4 ore e fino a n.6 ore di lavoro giornaliere d) oltre n. 6 ore e fino a n.8 ore di lavoro giornaliere 12.430 17.650 26.440 19.540 27.740 41.530 26.630 37.810 56.620 e) oltre le n. 8 ore di lavoro giornaliere 35.500 50.410 75.500