STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. PETTENI



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STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. PETTENI Articolo 1 - COSTITUZIONE 1.1 E costituita un Associazione di promozione sociale denominata Associazione Genitori I.C. Petteni, in seguito, per brevità chiamata Associazione Genitori, con sede in Bergamo (BG), presso i locali della Direzione della Scuola Petteni in via Buratti, n 2. 1.2 L'associazione non ha fini di lucro. Le sue fonti di finanziamento sono costituite da contributi volontari degli associati e di eventuali altri, versati per finalità coerenti con quello dello statuto e ad esse finalizzate, nonché dal ricavato da attività sociali e dalla presentazione di progetti coerenti con le finalità statutarie. Eventuali proventi delle attività non possono in ogni caso essere divisi dagli associati. 1.3 L Associazione Genitori adotta come riferimento la disciplina delle associazioni di promozione sociale L. 383/2000 e la L.R. sull associazionismo n. 1/2008 e loro eventuali variazioni. 1.4 L Associazione Genitori è un associazione indipendente, apartitica democratica e aconfessionale con durata illimitata nel tempo. Articolo 2 - FINALITA ED OBIETTIVI 2.1 Le finalità dell Associazione sono le seguenti: tutela dei diritti del fanciullo; promozione del diritto allo studio; supporto alle attività scolastiche; valutazione delle attività scolastiche attraverso partecipazione a luoghi istituzionali della scuola. 2.2 Tra le modalità con cui si realizzano tali finalità in particolare si indica in via esemplificativa e non tassativa: organizzazione di iniziative volte alla promozione del diritto allo studio ed alla tutela dei diritti del fanciullo; sostegno organizzativo alle attività didattiche dei Genitori in collaborazione con il Corpo Docente; sviluppo proposte attività socio-culturali dei genitori complementari al percorso didattico della Scuola; promuovere momenti di aggregazione tra Genitori stessi e tra Genitori e comunità locale; raccolta ed elaborazione di proposte provenienti dai genitori e sottoporle agli organi competenti; promozione di iniziative volte a raccogliere fondi per le attività sopra elencate; partecipazione di rappresentanti dell Associazione alle Commissioni della Scuola e promuovere nuove forme di rappresentanza nel Consiglio d Istituto. 2.3 L Associazione Genitori per il raggiungimento dei suoi fini potrà avvalersi di diversi strumenti quali: convegni, seminari, conferenze, workshop, proiezione film, presentazione di libri, documentari, concerti, lezioni personalizzate per singoli fruitori, corsi di aggiornamento, stage, pubblicazione di atti di convegni, brochure di corsi, volantini di diffusione delle iniziative. Articolo 3 AMMISSIONE DEI SOCI 3.1 Sono soci dell Associazione, coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. 3.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all organizzazione

3.3 L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il Consiglio direttivo deciderà sull accoglimento o il rigetto dell ammissione dell aspirante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 3.4 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo che determinerà anche il termine entro il quale andrà versata, ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. 3.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. 3.6 Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Articolo 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 4.1 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all elettorato attivo e passivo. 4.2 Gli associati hanno uguali diritti e doveri. All attività dell Associazione possono partecipare anche gli Insegnanti e il Corpo non Docente, salvo espressa volontà contraria. 4.3 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. 4.4 Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. 4.5 L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 4.6 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Articolo 5 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO 5.1 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. 5.2 Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi: a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto, b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. 5.3 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata per iscritto all interessato. 5.4 Il socio sottoposto al provvedimento può ricorrere chiedendo che sia posta all ordine del giorno della successiva assemblea l esame dei motivi che hanno determinato l esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell Assemblea che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. 5.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 6 - ORGANI DELL ASSOCIAZIONE 6.1 Gli organi dell'associazione sono: 1) l'assemblea dei soci, 2) il Consiglio Direttivo, 3) il Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Articolo 7 - L'ASSEMBLEA 7.1 L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. 7.2 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. 7.3 Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. 7.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l ora e la sede ove si tiene la riunione. 7.5 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. 7.6 L'assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; trascorsa un ora dalla prima convocazione, sia l assemblea ordinaria che straordinaria, saranno validamente costituite in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 7.7 Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni: a) elezione del Presidente, b) elezione del Consiglio direttivo, c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi, d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo, e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione, f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, g) approvazione del programma annuale dell'associazione, h) ratifica dei provvedimenti di competenza dell Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza. 7.8 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. 7.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. E' ammesso un voto di delega.

7.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. 7.11 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. 7.12 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni: a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti; b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci. 7.13 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Articolo 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a 7 membri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. 8.2 La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. 8.3 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 8.4 Il Consiglio Direttivo: a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo; d) ammette i nuovi soci; e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea. 8.5 Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. 8.6 Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso), 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso). 8.7 L ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Articolo 9 IL PRESIDENTE 9.1 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. 9.2 E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

9.3 Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa. 9.4 Convoca e presiede le riunioni dell Assemblea e del Comitato Direttivo. Articolo 10 IL VICE PRESIDENTE 10.1 Il Vice presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento. Articolo 11 IL SEGRETARIO 11.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. Articolo 12 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE 12.1 Il patrimonio dell Associazione è costituito da: a. beni mobili ed immobili; b. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c. erogazioni, donazioni e lasciti. 12.2 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella misura di euro 200,00 cadauno per complessivi euro 1.400,00. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento al fondo di dotazione iniziale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. 12.3 Le risorse economiche dell Associazione sono costituite da: a. quote associative; b. utile derivante dall organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali; c. contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall Associazione; d. contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati; e. interessi attivi ed altre rendite patrimoniali; f. altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche; g. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale. 12.4 E in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13 RENDICONTO ECONOMICO 13.1 L esercizio sociale decorre dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno, salvo modifiche da parte dell assemblea soci. 13.2 Il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. 13.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. 13.4 L eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. E in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell associazione. Articolo 14 SCIOGLIMENTO 14.1 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l estinzione e quindi la liquidazione dell organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. 14.2 Lo scioglimento dell associazione viene deciso dall assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni di promozione sociale. 14.3 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. Articolo 15 - REVISIONE DELLO STATUTO 15.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all assemblea dal Consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Articolo 16 NORME INTEGRATIVE 16.1 Il presente Statuto verrà distribuito a tutti i Genitori degli alunni frequentanti l anno scolastico in corso e, annualmente, ai nuovi iscritti al momento dell iscrizione. 16.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.