L associazione ha sede in Ancona, via Brecce Bianche, presso il Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra dell Università.



Documenti analoghi
STATUTO. dell ASSOCIAZIONE GABRIELLA DE MAIO ONLUS

STATUTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO.

STATUTO Art.1 Costituzione e sede Art.2 Oggetto e scopo Art.3 Patrimonio ed entrate dell Associazione

MODELLO STATUTO ONLUS. scarica in formato word usobollo

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO Il Sole Onlus

Statuto dell Associazione Banda Cittadina di Palmanova

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

ATTO COSTITUTIVO. Presidente - Il Vicepresidente

ASSOCIAZIONE OCEANOMARE- DELPHIS ONLUS STATUTO. Articolo 1 (Denominazione) Articolo 2 (Sede) Articolo 3 (Scopo)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE ASSOLO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

- Sig. Pasquale Di Carlo nato a Sante Marie (AQ)il 20/04/1953 residente a Roma Via Giusto Fontanini 5 codice fiscale dcrpql53d20i326d;

STATUTO. Sede. 2) L Associazione ha sede legale in Varese.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED

Ibex Fotonatura Piemonte STATUTO. TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO Articolo 1. Articolo 2

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA S T A T U T O

STATUTO G.F. IL CUPOLONE DLF-BFI. Approvato Dall Assemblea dei soci in data

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

AMICI DEI MONTI DI URIO

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

EURISCO trova chi cerca

E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in

STATUTO ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LE CURE PALLIATIVE, Onlus

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Statuto di associazione non riconosciuta. 1. È costituita l associazione CONOSCI FIRENZE, d ora in poi chiamata Associazione.

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

TITOLO II. ADERENTI ARTICOLO 3. Ammissione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AIASPORT ONLUS

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

STATUTO Professioni Intellettuali Unite (PIU )

STATUTO. della associazione denominata SULLA STRADA - Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale composta unicamente di volontari.

STATUTO ASSOCIAZIONE IL FILO DI ARIANNA ONLUS

STATUTO dell Associazione Centro di Formazione e di Iniziativa sulla Cooperazione e l Etica d Impresa Titolo I - Denominazione, sede, scopo, durata.

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL - IN FORMA D ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EVEREST VOLLEY

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CO.GE TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE RASMUS. E costituita l Associazione culturale denominata RASMUS con sede

STATUTO ASSOCIAZIONE Sui passi di Pollicino - ONLUS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

A.I.D.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE INGEGNERI E ARCHITETTI Statuto

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO SOCIALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

ASSOCIAZIONE NEXTO. Sede in Torino (TO) Via Ottavio Assarotti, 10. Codice fiscale n STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

"VARESE PER L ONCOLOGIA L ONCOLOGIA PER VARESE" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominata anche come ONLUS.

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO SOCIALE Art. 1 - Costituzione Art. 2 - Sede Art. 3 Oggetto e scopo Art. 4 - Patrimonio ed entrate dell associazione

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Kayak Club Gallipoli STATUTO TITOLO I. Costituzione e scopo dell Associazione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE JESUS CARITAS ONLUS. L Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Transcript:

STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E costituita l associazione denominata SOCIETA ITALIANA CRISTALLI LIQUIDI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE ed anche, in breve, S.I.C.L. O.N.L.U.S. Art. 2 SEDE L associazione ha sede in Ancona, via Brecce Bianche, presso il Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra dell Università. Art. 3 OGGETTO e SCOPO 1) L associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini scientifico-culturali per la promozione delle conoscenze nel settore dei cristalli liquidi. La sua attività principale consiste: - nella promozione, come detto, delle conoscenze dei cristalli liquidi nei vari aspetti multidisciplinari, scientifici, tecnico-applicativi e socio economici; - nel favorire la diffusione delle conoscenze acquisite tra i ricercatori, i produttori e gli utilizzatori dei materiali liquido-cristallini e dei sistemi da essi derivati; - nello stabilire relazioni e rapporti culturali con gruppi aventi interesse nel campo dei materiali liquido-cristallini afferenti alle singole discipline, con analoghe associazioni di altri paesi e con la Società Internazionale dei Cristalli Liquidi. L associazione, per perseguire questi scopi si avvarrà dei mezzi sottoindicati: - organizzazione e partecipazione a convegni nazionali ed internazionali dedicati alla scienza dei materiali liquido-cristallini nei suoi vari aspetti; - organizzazione e partecipazione a riunioni, seminari ed incontri, con particolare riguardo a quelli interdisciplinari; - organizzazione e partecipazione a commissioni per lo studio di problemi specifici; - promozione di iniziative scientifiche di comune accordo con Istituti e Consorzi nazionali che svolgono attività nei settori di interesse dell associazione. 2) L associazione potrà svolgere, altresì, ogni attività connessa direttamente alla finalità suindicata nonché quelle per natura accessorie ad essa e di essa integrative. Art. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell associazione è costituito: - dai beni mobili ed immobili che ad essa pervengono a qualsiasi titolo; - dalle elargizioni e dai contributi da parte di enti pubblici, enti privati e persone fisiche; - dagli avanzi netti di gestione. 2. Il fondo di dotazione iniziale dell associazione è costituito dai versamenti effettuati da coloro che hanno partecipato all atto costitutivo. 3. Per l adempimento dei suoi compiti l associazione dispone delle entrate sotto elencate: - versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all associazione; - redditi derivanti dal patrimonio; - introiti realizzati nello svolgimento dell attività. 4. Il consiglio direttivo stabilisce, annualmente, la quota di versamento minimo da effettuarsi all atto dell adesione all associazione da parte di chi intende aderirvi. 5. L adesione all associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. E comunque facoltà degli aderenti all associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. 6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, quindi, né in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. 7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, sia per successione a titolo particolare sia per successione a titolo universale. Art. 5 SOCI 1. I soci dell associazione si dividono in soci individuali, vale a dire persone fisiche, e soci collettivi, vale a dire persone giuridiche, enti e società, associazioni ed organismi collettivi in genere. 2. L adesione all associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. 3. L adesione all associazione comporta per l associato maggiore di età il diritto di voto nell assemblea per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell associazione.

4. Chi intende aderire all associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l associazione si propone e l impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. 5. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. 6. Chiunque aderisca all associazione può, in qualsiasi momento, notificare, a mezzo lettera raccomandata a.r., la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la dichiarazione della volontà di recesso da comunicare come è stato detto sopra. 7. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l esclusione è stata deliberata. Nel caso che l escluso non condivida le ragioni dell esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. Art. 6 ORGANI DELL ASSOCIAZIONE 1. Sono organi dell associazione: - l assemblea degli aderenti all associazione; - il presidente del consiglio direttivo; - il consiglio direttivo; - il segretario del consiglio direttivo; - il tesoriere; - il collegio dei probiviri. Art. 7 ASSEMBLEA 1. L assemblea è composta da tutti gli aderenti all associazione, è costituita regolarmente, in prima convocazione, con la presenza della metà degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di associati presenti e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti. Sono ammesse le deleghe per la partecipazione alle assemblee e per l espressione del voto. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

Le modificazioni dello statuto e del regolamento interno attuativo di esso, ove adottato, esigono il voto favorevole del sessanta per cento degli associati. 2. L assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro il 31 marzo e delibera, normalmente, a maggioranza dei presenti, essa inoltre: - provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del collegio dei probiviri; - delinea gli indirizzi generali dell attività dell associazione; - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell attività dell associazione; - delibera sull eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque determinati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell associazione e la devoluzione del suo patrimonio; 3. L assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno trenta aderenti o da almeno quattro consiglieri oppure dal collegio dei probiviri. L assemblea deve essere convocata anche fuori della sede sociale purché sul territorio nazionale. Art. 8 Il Consiglio Direttivo 1. L associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto di SETTE membri, compreso il presidente. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i membri ne sono rieleggibili ed è convocato dal Presidente al quale compete l esecuzione delle deliberazioni adottate. Il Consiglio direttivo può, su argomenti specifici, indire referendum per lettera ed anche per posta elettronica. 2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell ufficio ricoperto ed autorizzate dal Presidente. L assemblea generale in sede straordinaria ha facoltà di revocare il mandato al Consiglio Direttivo purché questo sia previsto nell ordine del giorno della convocazione. Il Consiglio Direttivo uscente mantiene le funzioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo consiglio. Art. 9 Il presidente 1. Il presidente del Consiglio Direttivo è il presidente dell associazione ed a lui spetta la rappresentanza dell associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell associazione anche ad estranei al consiglio stesso. 2. Al presidente dell associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l attività compiuta, l ordinaria amministrazione dell associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. 3. Il Presidente convoca e presiede l assemblea ed il consiglio direttivo, cura l esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell associazione, verifica l osservanza dello statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 4. Il presidente svolge le funzioni di tesoreria dell associazione, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l approvazione al consiglio direttivo e poi all assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Art. 10 Il Segretario del consiglio direttivo 1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell amministrazione dell associazione. 2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo nonché del libro degli aderenti all associazione. Art. 11 Libri dell associazione 1. Oltre alla tenuta dei libri eventualmente prescritti dalla legge, l associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell assemblea, del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri nonché il libro degli aderenti all associazione. Art. 12 Il Tesoriere 1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile. Art. 13 Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche fra non soci (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). 2. L incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nell associazione. 3. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. 4. I probiviri attendono a dirimere le questioni comunque insorte fra i soci, fra essi e gli appartenenti agli organi associativi, all interpretazione delle norme di questo statuto e curano, altresì, la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell assemblea, del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci. Art. 14 Bilancio consuntivo e preventivo 1. Gli esercizi dell associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all approvazione dell assemblea. 3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Art. 15 Avanzi di gestione 1. All associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. 2. L associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 16 Scioglimento 1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l Associazione ha l obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Clausola compromissoria 1. Qualunque controversia insorgente in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ricade la sede dell Associazione. Art. 18 Legge applicabile 1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile. F.TI: FRANCESCO SIMONI UGO SALVATORE NOTAIO. Download dello Statuto in formato pdf