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Cons.Naz.Periti Agrari e P.A.L. Segreteria N.0002468/U 29/12/2014 HNIINIIIIII IIIIIH 11 Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati presso il Ministero della Giustizia Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Ai Consiglieri Nazionali Loro Sedi Circolare n. 24/2014 Oggetto: 1) Sentenza TAR Sardegna n. 1104/2014; 2) Formazione Continua; 3); Expo 2015; 4) Pregeo 10.6.0 Circolare 30/E Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Catasto. 1) Sentenza TAR Sardegna n. 1104/2014: Il 22 Dicembre 2014 il TAR Sardegna ha reso sentenza sul ricorso presentato da un Perito Agrario in ordine alla revoca disposta dal Comune di Teulada dell' affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e affidamento del servizio tecnico in relazione a "lavori di ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi PSR 2007/2013, Misura 226 - Azionel". Nel giudizio è intervenuto il Collegio Nazionale a tutela degli interessi della Categoria rappresentata. Nella decisione, il TAR Sardegna, nel pronunciarsi in relazione alle competenze della Categoria professionale, nel richiamare l'art. 2 della Legge 434/68 e s.m.i., precisa come le lett. b), d) e o) dell'articolo menzionato riconoscano la competenza della Categoria con riferimento alle piccole e medie aziende. Ovvero quelle entità che, ai sensi dell'allegato 1 al Regolamento CE n.800 del 6 agosto 2008, in vigore all'epoca degli atti, hanno individuato il "numero degli impiegati" ed il "fatturato". Ribadendo quanto già affermato dal medesimo TAR (con la pronuncia n. 44/2013) con la quale era stata riconosciuta la competenza professionale dei "Periti Agrari" in materia di "ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" (inerente la stessa Misura 226), il T AR Sardegna ribadisce che "ciò che va considerato ai fini della classificazione dell'impresa/azienda non è dunque l'estensione territoriale, ma la consistenza economica della stessa ed il numero dei relativi occupati"... (ben definita dal Regolamento 800/2008 e s.m.i. di cui si riporta l'allegato : I riferimenti normativi per individuare la classe dimensionale sono l'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, relativo alla definizione di PMI e gli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2007-2013 del 27 dicembre 2006 (2006/C 319/01) che introducono l'impresa intermedia. Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; Piccola: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 1 O milioni di euro; Media: impresa che occupa meno di 250 persone il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; Intermedia: impresa con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 milioni euro; Grande: impresa con più di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo superiore a 200 milioni euro.)... In tale ottica viene riconosciuta, così, la competenza dei Periti Agrari per la realizzazione di "un intervento di limitata entità, il cui obiettivo era quello di effettuare contenuti interventi colturali (sul soprassuolo boschivo esistente apportandovi i necessari miglioramenti) e di prevenzione incendi (decespugliamento delle specie iefestanti). In caso di progettazione di opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nell'ambito delle piccole e medie aziende, sussiste la competenza dei Periti Agrari (...) anche quando gli Presidenza e Segreteria Via Principe Amedeo 23-00185 Roma tel. 06.48906713 - fax 06.4882150

interventi da progettare abbiano ad oggetto la cura, valorizzazione e miglioramento di boschi". Di talché, il TAR ribadisce che "la linea di confine tra le competenze delle due professioni (Periti e Dottori Agronomi) deve essere individuata in riferimento alla dimensione aziendale sulla quale vanno ad incidere gl i interventi di miglioramento fondiario progettati. E nell'ambito delle piccole e medie aziende sussiste anche la competenza del Perito Agrario". Si allega estratto della motivazione e del dispositivo finale della sentenza. 2) Formazione Continua: Si comunica che il Consiglio Nazionale ha adottato, nella seduta di Consiglio del 28 Novembre 2014, le "Linee di indirizzo Formazione Continua edizione 2" (illustrate in occasione del seminario tenutosi lo scorso 11 Dicembre). Al fine di riassumere il contesto normativo e regolamentare del processo che porterà nei prossimi anni al completamento delle attività di Formazione Continua si ricordano di seguito le regole che dovranno essere seguite ed adottate: a) Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria del 16 Ottobre 2013 (in vigore dal 1 Gennaio 2014); b) Linee di indirizzo Formazione Continua edizione 1 del 28 Marzo 2014; c) Linee di indirizzo Formazione Continua edizione 2 del 28 Novembre 2014; d) Manuale di inserimento eventi Formazione Continua del 28 Novembre 2014; e) Scheda di valutazione evento formativo; f) Autocertificazione aggiornamento informale. Tutta la documentazione sopra elencata è disponibile sul portale Istituzionale www.peritiagrari.it nella sezione dedicata alla voce ATTIVITA' DI FORMAZIONE-FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA. Si raccomanda la massima attenzione agli adempimenti di inserimento delle attività svolte nell'anno 2014 che dovranno essere effettuate, per questa fase di avviamento, entro il prossimo 31 Marzo 2015. 3) Expo 2015: Il Consiglio Nazionale sta valutando le opportunità e le modalità di partecipazione ad eventi diretti e collaterali al prossimo Expo 2015. In particolare saranno analizzati gli aspetti formativi caratterizzanti la Professione in stretta connessione con i temi dell'evento "Nutrire il Pianeta" e le capacità progettuali e di consulenza che la Categoria dei Periti Agrari ha saputo mettere in campo in questo ambito. Si prevede di realizzare l'annuale Assemblea dei Presidenti, in collaborazione con i Collegi Territoriali della Lombardia, in località idonea a garantire sia l'ospitalità che la prossimità con la sede espositiva di Expo. Nelle prossime settimane verranno definiti i dettagli delle attività sopra richiamate. Sono ovviamente gradite proposte e suggerimenti. 4) Pregeo 10.6.0 Circolare 30/E Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Catasto: Si comunica che in data odierna è stata pubblicata sul sito dell'agenzia delle Entrate la Circolare avente per oggetto "Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio censuario. Circolare di accompagnamento alla procedura Pregeo 10 versione 10.6.0.". La documentazione è reperibile sul sito istituzionale www.peritiagrari.it - sezione CIRCOLARI CNP A. Colgo l'occasione per Augurare un Felice e Sereno Anno Nuovo. Presidenza e Segreteria Via Principe Amedeo 23-00185 Roma tel. 06.48906713 - fax 06.4882150

DIRITTO L'art. 2 della L. 21.2.1991 n. 54 "Ordinamento della professioni del perito agrario", -che ha modificato la precedente L. 28.3.1968 n. 434, ed in particolare le lettere b), d), o)-, definisce la figura professionale del "perito agrario" assegnando specifiche competenze nell'ambito delle <piccole e medie aziende> agricole. In particolare l'art. 2 dispone che "Formano oggetto della professione di "perito agrario": b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, <LIMITATAMENTE ALLE MEDIE AZIENDE>, il tutto 1n struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi; d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, <INERENTI LE PICCOLE E MEDIE AZIENDE> e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano; o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo <LIMITATAMENTE ALLE MEDIE AZIENDE>." https://www.gi ustizia-amm inistrativa.it/cdsavvocati/ucm Proxy 7/14

22/12/2014 N. 00695/2014 REG.RIC. L'Allegato 1 al Regolamento CE n. 800 del 6.8.2008 (concernente gli aiuti in favore alle piccole e medie imprese -PMI-) all'art. 2 concretizza la "definizione" di <microimpresa>, <piccola impresa> e <media impresa>, utilizzando parametri riferiti (solo) al "NUMERO DEGLI IMPIEGA TI" e al "FATTURATO". In particolare il Regolamento comunitario sub art. 2 dell'allegato I, rubricato "Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le CATEGORIE DI IMPRESE" stabilisce: -"all'interno della categona delle PMI, s1 definisce <MICROIMPRESA> un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/ o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; -"all'interno della categoria delle PMI, si definisce <PICCOLA IMPRESA> un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/ o un totale di bilancio annuo non superiori a 1 O milioni di euro"; -"alle <MEDIE IMPRESE> (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i SO milioni di euro e/ o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro". Il Documento (doc. 10 fascicolo ricorrente) chiarisce (cfr. "legenda") che "i riferimenti normativi per individuare la classe dimensionale sono l'allegato 1 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6.8.2008, relativo alla definizione di PMI e gli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato PER IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013 del 27.12.2006 (2006/C 319/01) che introducono l'impresa intermedia". Anche a livello nazionale il D.L. 24-1-2012 n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 8/14

22/12/2014 N. 00695/2014 REG.RIC. delle infrastrutture e la competitività", all'art. 7 riprende, al comma 1, per le "microimprese" la medesima definizione (d-bis: "microimprese: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003 / 361 / CE della Cornmissione, del 6 maggio 2003"). E' vero che il Regolamento n. 800/2008 è stato abrogato con il recente Regolamento della Commissione n. 651 del 17.6.2014 (art. 57), ma le sue disposizioni sono rimaste in vigore fino al 1 luglio 2014 (cfr. art. 59 Reg. 651/2014). Quindi, ai nostri fini, l' efficacia del Regolamento 800/2008 permane, essendo questo ancora vigente al momento del conferimento dell'incarico di progettazione al ricorrente (avvenuto il 6.3.2014). Già in passato questo TAR (con la pronuncia n. 44/2013) ha affrontato la questione sulle competenze professionali dei "periti agrari", accogliendo il ricorso da tale categoria formulato in materia di "ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" (inerente la stessa Misura 226, oggetto anche dell'odierna causa). Nel caso di specie l'intervento di progettazione si riferisce all'esecuzione di lavori concernenti un numero di occupati inferiore a 1 O. Tale quantitativo di dipendenti, m applicazione del Regolamento comunitario surrichiamato, del 2008, fa rientrare il progetto nell'ambito della "microimpresa" e come tale la competenza del "Perito agrario" risulta ammissibile, secondo quanto previsto dalla legge professionale (competenze specifiche, surrichiamate, nell'ambito della piccola e media impresa). https ://www.gi ustizia-am mi nistrativa.it/cdsavvocati/ucm Proxy 9/14

22/12/2014 N. 00695/2014 REG.RIC. Ciò che va considerato ai fini della classificazione dell'impresa/ azienda non è dunque l'estensione territoriale, ma la consistenza economica della stessa ed il numero dei relativi occupati. Il Comune di,._ intendeva realizzare un intervento di limitata entità, il cui obiettivo era quello di effettuare contenuti interventi colturali (sul soprassuolo boschivo esistente apportandovi i necessari miglioramenti) e di prevenzione incendi (decespugliamento delle specie infestanti). In caso di "progettazione di opere di trasformazione e di miglioramento fondiario", nell'ambito delle piccole e medie aziende, sussiste la competenza dei "periti agrari" ( come dei dottori agronomi e forestali), anche quando gli interventi da progettare abbiano ad oggetto la "cura, valorizzazione e miglioramento di boschi". La linea di confine tra le competenze delle due professioni (periti e dottori agronomi) deve essere individuata 1n riferimento alla "dimensione aziendale" sulla quale vanno ad incidere gli interventi di miglioramento fondiario progettati. E nell'ambito delle piccole e medie aziende sussiste anche la competenza del "perito agrario". Si segnala, infine, che con il comma 16 dell'art. 1 bis del D.L 24.6.2014 n.91, conv. in L. 11 agosto 2014 n. 116, è stata fornita una "interpretazione estensiva" per le competenze professionali della minore categoria (affine) degli "agrotecnici", disponendo che: "L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986 n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, si interpreta nel senso che < sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 10/14

22/12/2014 N. 00695/2014 REG.RIC. opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale>. Con riconoscimento, in favore degli "agrotecnici", anche di competenza in materia "forestale". Inoltre la medesima norma all'art. 1 bis al comma 3 espressamente richiama il Regolamento CE 800/2008, in riferimento al settore agricolo: "PER LE IMPRESE AGRICOLE, definite come <PICCOLE E MEDIE> AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete,..." Il ricorso promosso avverso la disposta revoca per incompetenza professionale del "perito agrario" va quindi accolto. ~ RISARCIMENTO....,.~ OMJ S~i ~ ~ 00

Le spese e gli onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Pritna) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto accoglie il ricorso per illegittimità della revoca, e per l'effetto condanna ARGEA: - al pagamento del risarcimento dei danni, come da motivazione; - al pagamento di euro 3.000 per spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso dei contributi unificati versati per ricorso e motivi aggiunti; spese compensate nei confronti delle altre parti (Comune e Collegio). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Caro Lucrezio Monticelli, Presidente Grazia Flaim, Consigliere, Estensore Gianluca Rovelli, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/12/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc amm.) https://www.giustizia-amministrativa. it/cdsavvocati/ucm Proxy 13/14

CIRCOLARE N. 30/E Direzione Centrale Catasto e Cartografia Roma, 29 dicembre 2014 Allegati: 1 OGGETTO: Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell archivio censuario. Circolare di accompagnamento alla procedura Pregeo 10 versione 10.6.0..

INDICE 1 PREMESSA... 4 2 CRITERI PER LA SCELTA DELLA MACRO CATEGORIA... 4 3 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CENSUARI... 6 3.1 Generalità... 6 3.2 Tipo Mappale con Stralcio di Corte e Tipo Misto... 6 3.3 Utilizzo dello Schema Ausiliario... 7 3.4 Atti di aggiornamento senza libretto delle misure... 7 3.5 Formazione dei lotti... 7 4 REGOLE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PARTICOLARI ATTI DI AGGIORNAMENTO... 8 4.1 Tipo Mappale con Stralcio di Corte... 8 4.2 Tipo Mappale con Conferma di Mappa... 8 4.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale)... 8 4.4 Riposizionamento di un fabbricato... 9 4.5 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati... 9 5 GESTIONE DELLE PARTICELLE CON SUPERFICIE REALE... 9 6 UTILIZZO DEL PUNTO AUSILIARIO.... 9 7 PUBBLICAZIONE DELLE MONOGRAFIE DEI VERTICI TRIGONOMETRICI DELLA RETE CATASTALE... 10 8 DECORRENZA... 10 9 DISPOSIZIONI FINALI... 10 10 ALLEGATO TECNICO... 11 10.1 Scelta della Macro Categoria... 11 10.2 Criteri per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari... 12 10.2.1 Atti di aggiornamento senza libretto delle misure... 12 10.2.2 Formazione dei lotti... 14 10.3 Regole per la predisposizione di particolari atti di aggiornamento... 17 10.3.1 Tipo Mappale con Stralcio di Corte... 17 10.3.2 Atti di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi... 18 2

10.3.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale)... 18 10.3.4 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati... 19 10.4 Gestione delle particelle con superficie reale... 21 3

1 PREMESSA Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia del Territorio 1 ottobre 2009, è stata attivata la procedura Pregeo 10 con lo scopo di conseguire l approvazione automatica degli atti di aggiornamento ed il contestuale aggiornamento dell archivio cartografico e dell archivio censuario del Catasto Terreni (CT). Al fine di disciplinare le attività connesse con il nuovo sistema di aggiornamento, sono state impartite disposizioni con la Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, successivamente con la Circolare n. 1 del 28 maggio 2010, con la Circolare n. 2 del 10 marzo 2011 e con la Circolare n. 1 del 28 giugno 2012. La procedura Pregeo 10, finora in uso nella versione 10.5.0, realizzata su un modello concettuale basato sull uso di tipologie codificate, permette la predisposizione di atti di aggiornamento, idonei per la trattazione automatica, solo nel 50% dei possibili casi di variazione del CT. Al fine di consentire la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici è stato realizzato un nuovo sistema di aggiornamento che adotta un modello concettuale diverso da quello precedentemente utilizzato. La nuova procedura riconosce automaticamente le variazioni catastali e, conseguentemente, la natura dell atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari. La nuova versione di Pregeo 10, versione 10.6.0, comprende sia tutti i controlli, formali e sostanziali, implementati e correttamente consolidati nelle precedenti versioni, sia quelli che è stato necessario implementare per l adeguamento al nuovo modello concettuale. Di seguito si riportano le modalità e le prassi operative per la corretta predisposizione di alcune specifiche tipologie di atti di aggiornamento.. 2 CRITERI PER LA SCELTA DELLA MACRO CATEGORIA Come citato in premessa, il nuovo modello concettuale non si basa più sull utilizzo delle tipologie codificate, ma sul riconoscimento automatico della variazione catastale richiesta. L innovazione introdotta nella nuova versione della procedura ha reso necessaria una riclassificazione delle casistiche di atti di aggiornamento del CT. Gli atti di aggiornamento sono stati raggruppati in tre Macro Categorie: Ordinaria, Semplificata e Speciale, sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti (cfr. paragrafo 10.1 dell allegato tecnico). Nella Macro Categoria Ordinaria rientrano tutti gli atti di aggiornamento di seguito riportati. a) Atti di aggiornamento che devono essere predisposti con rilievo appoggiato ai punti fiduciali: 4

Tipo di Frazionamento; Tipo Mappale per Nuova Costruzione con superficie del fabbricato maggiore di 20 m 2 ; Tipo Mappale per Ampliamento con incremento di superficie coperta maggiore del cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente; Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale); Tipo Mappale con Stralcio di Corte. b) Atti di aggiornamento che non utilizzano l estratto di mappa rilasciato dall Ufficio e per i quali non è obbligatoria la fornitura del libretto delle misure: Tipo Mappale con Conferma di Mappa; Tipo Mappale per Soppressione di subalterni rurali. c) Atti di aggiornamento che utilizzano l estratto di mappa rilasciato dall Ufficio e per i quali non sono necessarie misure: Tipo di frazionamento per l attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle con qualità Ente Urbano; Tipo Mappale per l attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni; Tipo Mappale per la fusione di particelle. Nella Macro Categoria "Semplificata" rientrano tutti i Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni di scarsa rilevanza cartografica 1, di seguito elencati: a) Tipi Mappali per la denuncia di unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m 2 ; b) Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente; c) Tipi Mappali per la denuncia di manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica. Nella Macro Categoria "Speciale" rientrano gli atti di aggiornamento di seguito elencati: 1 Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 2 gennaio 1998 5

a) Tipo Particellare; b) Atto di aggiornamento a rettifica di un atto precedente, per il quale risultano errate alcune misure significative 2. Con riferimento alla precedente classificazione, la scelta dell atto di aggiornamento deve essere effettuata secondo le modalità indicate al paragrafo 10.1 dell allegato tecnico. 3 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CENSUARI 3.1 Generalità Come già indicato nella premessa, la nuova procedura riconosce, ordinariamente, in automatico, la tipologia dell atto di aggiornamento. Se il riconoscimento automatico dell atto di aggiornamento non è univocamente desumibile dalla componente grafica della proposta di aggiornamento, in relazione al nuovo modello concettuale, la procedura Pregeo 10 predispone comunque un modello per il trattamento dei dati censuari, adottando una delle soluzioni possibili. Per alcuni particolari atti di aggiornamento, la procedura non è in grado di discriminare in modo automatico i dati che devono essere riportati nel modello. Nel caso in cui il modello per il trattamento dei dati censuari, generato automaticamente dalla procedura, non dovesse risultare coerente con la variazione catastale che si intende eseguire, il professionista dovrà modificare i dati censuari coerentemente con la variazione catastale, rispettando, comunque, i criteri già definiti per le casistiche codificate nell allegato n. 2 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009. Si precisa che il modello per il trattamento dei dati censuari, generato automaticamente dalla procedura, fino al suo perfezionamento, continua a rimanere una utility a disposizione dei professionisti; la responsabilità della corretta compilazione del modello rimane esclusivamente del tecnico redattore dell atto di aggiornamento. 3.2 Tipo Mappale con Stralcio di Corte e Tipo Misto Nel caso di Tipo Mappale con Stralcio di Corte, la procedura non è in grado di discriminare tale fattispecie dal Tipo Frazionamento + Tipo Mappale, in quanto la componente grafica della proposta di aggiornamento risulta identica in entrambi i casi. In questo particolare caso, il modello per il trattamento dei dati censuari non viene generato automaticamente dalla procedura; conseguentemente sarà cura del professionista la compilazione manuale del modello per il trattamento dei dati censuari. 2 Circolare n. 8 del 1 agosto 2005. 6

3.3 Utilizzo dello Schema Ausiliario Come è noto, gli schemi del modello per il trattamento dei dati censuari, Schema di Tipo Mappale e Schema di Frazionamento, permettono di registrare nella banca dati catastale censuaria del CT sia le informazioni relative alle variazioni delle particelle interessate dall aggiornamento, comprese le eventuali fusioni (preliminari o successive), sia le annotazioni per l introduzione di ulteriori informazioni sulla natura delle variazioni. Tuttavia, esistono ancora dei casi particolari in cui gli schemi sopra citati non consentono la completa registrazione delle informazioni nelle banche dati catastali; in tali casi il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere integrato anche con lo Schema Ausiliario. Si riporta di seguito l elenco di alcuni casi particolari per i quali è necessario far ricorso allo Schema Ausiliario per il trattamento dei dati censuari: Frazionamento di Acque; Frazionamento di Strade; Tipo Particellare; Tipo Mappale per variazione della qualità di subalterni rurali; Tipo di Frazionamento o Tipo Mappale con variazione della natura della superficie da nominale SN a reale SR, nel caso di particelle derivate da particelle soppresse dopo una loro preliminare fusione. Si evidenzia infine che è necessario fare ricorso allo Schema Ausiliario in tutti i casi in cui deve essere cancellata nell archivio censuario un annotazione già esistente sulla particella. 3.4 Atti di aggiornamento senza libretto delle misure Nel caso di atti di aggiornamento predisposti senza il libretto delle misure, ma sulla base dell estratto di mappa rilasciato dall Ufficio, il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato con le modalità operative descritte nel paragrafo 10.2.1 dell allegato tecnico. 3.5 Formazione dei lotti Con riferimento alla formazione dei lotti nell ambito dei Tipi Mappali, sono state individuate le seguenti due fattispecie: formazione di un lotto generato da una particella già censita al Catasto Edilizio Urbano; formazione di un lotto generato da una particella non ancora censita al Catasto Edilizio Urbano. Le regole per la compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari sono riportate nel paragrafo 10.2.2 dell allegato tecnico. 7

4 REGOLE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PARTICOLARI ATTI DI AGGIORNAMENTO 4.1 Tipo Mappale con Stralcio di Corte Qualora si debba eseguire una variazione catastale in cui sono presenti contemporaneamente operazioni di ampliamento di fabbricati già esistenti e costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni (cfr. paragrafo 10.3.1 dell allegato tecnico), l atto di aggiornamento da utilizzare è il Tipo Mappale con Stralcio di Corte ; conseguentemente, per la redazione dell atto di aggiornamento, l opzione di scelta è il Tipo Mappale con Stralcio di Corte presente nella Macro Categoria Ordinaria. E appena il caso di evidenziare che, per questa tipologia di atto di aggiornamento, è necessario il deposito presso il Comune territorialmente competente. 4.2 Tipo Mappale con Conferma di Mappa Per la redazione di un atto di aggiornamento che contempla la conferma di mappa, il professionista deve selezionare, nella maschera dei Dati Statistici (riga 0) la Macro Categoria Ordinaria e successivamente l opzione Tipo Mappale con Conferma di Mappa. Così operando, nel libretto delle misure verrà apposta in modo automatico una Riga di tipo 6 riportante la dicitura Conferma (cfr. paragrafo 10.3.2 dell allegato tecnico). L atto di aggiornamento di che trattasi deve essere predisposto senza l utilizzo dell estratto di mappa, anche nel caso in cui si debba attribuire un nuovo identificativo catastale alla particella originaria trattata. 4.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) Si forniscono di seguito le regole per la corretta predisposizione di un atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) (cfr. paragrafo 10.3.3 dell allegato tecnico): 1. nel modello per il trattamento dei dati censuari deve essere presente sia lo schema di Frazionamento e sia lo schema di Tipo Mappale ; 2. nel modello per il trattamento dei dati censuari lo schema di Frazionamento deve precedere lo schema di Tipo Mappale ; 3. con il Tipo di Frazionamento è possibile formare lotti solo attraverso la fusione di particelle appartenenti alla stessa proprietà e aventi stessa qualità, classe e deduzioni; non possono essere inoltre formati lotti utilizzando lo schema di Frazionamento con particelle aventi qualità Ente Urbano (282) e Fabbricato Promiscuo (278); 4. con il Tipo Mappale è possibile formare lotti solo attraverso l accorpamento di particelle aventi qualità Ente Urbano (282) e/o Fabbricato Promiscuo (278); 5. nel Tipo Mappale deve essere presente almeno una particella derivata dal Tipo di Frazionamento; 6. nel Tipo Mappale almeno una particella variata o costituita deve avere qualità Ente Urbano (282) e/o Fabbricato Promiscuo (278). 8

4.4 Riposizionamento di un fabbricato Qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento con lo scopo di modificare la posizione di un fabbricato già presente in mappa, devono essere osservate, in sequenza, le seguenti istruzioni durante la compilazione della proposta di aggiornamento: 1. operare la demolizione del fabbricato esistente; 2. definire compiutamente il contorno del fabbricato da inserire in mappa. Si precisa che, se il fabbricato da inserire in mappa ha una superficie maggiore di 20 m 2,, l atto di aggiornamento da predisporre è il Tipo Mappale per Nuova Costruzione presente nella Macro Categoria Ordinaria ; qualora invece il fabbricato da inserire in mappa ha una superficie minore di 20 m 2, l atto di aggiornamento da predisporre è il Tipo Mappale presente nella Macro Categoria Semplificata. Si precisa, inoltre, che le operazioni di demolizione di un fabbricato già presente nella mappa e l inserimento di un nuovo fabbricato, devono essere effettuate all interno dello stesso atto di aggiornamento. 4.5 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato al quale è necessario attribuire un numero di particella autonomo, devono essere osservate le modalità operative riportate nel paragrafo 10.3.4 dell allegato tecnico. 5 GESTIONE DELLE PARTICELLE CON SUPERFICIE REALE Se una particella rilevata interamente deve essere definita con superficie reale SR, è necessario osservare le modalità operative riportate nel paragrafo 10.4 dell allegato tecnico. 6 UTILIZZO DEL PUNTO AUSILIARIO. Come riportato nella Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento, approvata con Decreto del Direttore Generale prot. n 4A/322 del 19 gennaio 1988, l uso del punto ausiliario è limitato al caso in cui il collegamento di un punto fiduciale agli altri due richieda una complessità di operazioni topografiche tali per cui la determinazione delle reciproche posizioni tra i punti stessi risulterebbe poco affidabile. Per quanto sopra, è evidente che il punto ausiliario deve essere utilizzato soltanto in occasione della redazione di atti di aggiornamento appartenenti alla Macro Categoria Ordinaria, per i quali è obbligatorio l appoggio del rilievo ai punti fiduciali. Al fine di accertare il corretto utilizzo del punto ausiliario, nella procedura Pregeo 10, versione 10.6.0, è stato implementato un opportuno controllo che impedisce la trattazione dell atto di aggiornamento, qualora appartenente ad una Macro Categoria diversa da quella Ordinaria. 9

7 PUBBLICAZIONE DELLE MONOGRAFIE DEI VERTICI TRIGONOMETRICI DELLA RETE CATASTALE Come è noto, dal mese di luglio 2003, sul sito dell Agenzia, sono disponibili per il download, a titolo gratuito, le monografie informatizzate dei Punti Fiduciali ordinari ad esclusione dei vertici trigonometrici. In considerazione dell importanza che la documentazione in argomento riveste per le attività professionali di aggiornamento della banca dati cartografica dell Agenzia, le monografie informatizzate dei Punti Fiduciali riguardanti i vertici trigonometrici appartenenti alla rete catastale (Punti Fiduciali con attendibilità planimetrica compresa tra 1 e 9), che sono state predisposte con la procedura Pregeo nel formato.pdf, sono adesso disponibili ai tecnici professionisti, con le forme già in essere, sia presso il front-office degli Uffici provinciali - Territorio, sia sul sito istituzionale dell Agenzia. 8 DECORRENZA A far data dal 2 gennaio 2015, gli atti di aggiornamento cartografici devono essere predisposti con la procedura Pregeo 10 versione 10.6.0. La procedura Pregeo 10, versione 10.5.1, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata da Sogei fino alla data del 31 marzo 2015. Oltre tale data non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi alle specifiche di elaborazione della procedura Pregeo 10, versione 10.6.0, o di successive versioni, che saranno pubblicate sul sito dell Agenzia. 9 DISPOSIZIONI FINALI Gli Uffici provinciali - Territorio, nello spirito della fattiva collaborazione con gli Ordini e i Collegi professionali interessati, avranno cura di dare la massima diffusione a livello locale del contenuto della presente circolare, provvedendo a fornire ogni utile indirizzo operativo ed informativo. Quanto sopra anche al fine di sensibilizzare i professionisti ad adottare la nuova versione della procedura, che consente la semplificazione delle modalità operative interne ed esterne all Agenzia. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare siano puntualmente osservati dagli Uffici provinciali - Territorio dipendenti. IL DIRETTORE DELL AGENZIA Rossella Orlandi 10

10 ALLEGATO TECNICO 10.1 Scelta della Macro Categoria Con riferimento al paragrafo 2, per la scelta della variazione catastale in luogo della tipologia codificata, il professionista deve eseguire le seguenti operazioni (rif. fig. 1): scegliere la Macro Categoria tra le possibili opzioni disponibili nella sezione Categoria presente nella maschera di compilazione dei Dati Statistici (riga 0) che può essere: Ordinaria, Semplificata e Speciale ; Fig. 1 Scelta della Macro Categoria - Compilazione della Riga di tipo 0 tra i possibili atti di aggiornamento compresi nella Macro Categoria selezionata, scegliere quello di interesse, come esemplificato nelle seguenti figure 2, 3 e 4. Fig. 2 Scelta di un atto di aggiornamento che rientra nella Macro Categoria Ordinaria - Compilazione della Riga di tipo 9 11

Fig. 3 Scelta di un atto di aggiornamento che rientra nella Macro Categoria Semplificata - Compilazione della Riga di tipo 9 Fig. 4 Scelta di un atto di aggiornamento che rientra nella Macro Categoria Speciale - Compilazione della Riga di tipo 9 10.2 Criteri per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari 10.2.1 Atti di aggiornamento senza libretto delle misure Qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento senza libretto delle misure ma sulla base dell estratto di mappa rilasciato dall Ufficio, si riportano di seguito tre casi esemplificativi di corretta compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari. 12

Caso a) - Tipo Mappale per la fusione di particelle. Con riferimento alla figura 5, alla particella 23, già ente urbano, viene accorpata la particella 24, corte del fabbricato censito all N.C.E.U. in essa presente. Fig. 5 Atto di aggiornamento rientrante nella Macro Categoria Ordinaria Fusione di particelle Caso b) - Tipo di Frazionamento per l attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle. Nell esempio di figura 6, dalla particella 23 viene scorporato il fabbricato in essa presente, che assume un identificativo letterale provvisorio autonomo AAA. 13

Fig. 6 Atto di aggiornamento rientrante nella Macro Categoria Ordinaria Attribuzione di un identificativo letterale provvisorio autonomo a fabbricati graffati alle particelle Caso c) - Tipo Mappale per l attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni. Nell esempio di figura 7, dalla particella 23 viene scorporato il fabbricato in essa presente, che assume un identificativo letterale provvisorio autonomo AAA. Fig. 7 Atto di aggiornamento rientrante nella Macro Categoria Ordinaria Attribuzione di un identificativo letterale provvisorio autonomo a fabbricati graffati alle particelle 10.2.2 Formazione dei lotti Per la definizione di lotti nell ambito dei Tipi Mappali, si riportano di seguito due casi esemplificativi per la corretta compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari. Caso a) - Formazione di un lotto definito da una particella già censita al Catasto Edilizio Urbano 14

Fig. 8 Formazione di lotti. Caso a) Nell esempio della figura 8, la particella 403 viene soppressa e vengono generate le particelle con identificativo letterale provvisorio AAA e BBB mentre la particella 406 viene soppressa e vengono generate le particelle con identificativo letterale provvisorio CCC e DDD; le particelle AAA e CCC confluiscono nel lotto definitivo, identificato dalla particella 139 già con qualità Ente Urbano (282). La sequenza delle operazioni, come rappresentata nella figura, deve essere: Variazione della particella n. 139 che forma il lotto definitivo di destinazione; Soppressione delle particelle originali e costituzione delle particelle derivate, che in parte formeranno il lotto precedentemente definito. 15

Caso b) Tipo Mappale con successiva formazione di lotti. Fig. 9 Formazione di lotti. Caso b) Nel caso in cui si debba formare un lotto a partire da particelle costituite a seguito della soppressione di particelle originali, al lotto deve essere attribuito uno degli identificativi definitivi delle particelle costituite. Con riferimento all esempio della figura 9, le particelle 403 e 406 vengono soppresse e vengono generate le particelle con identificativo letterale provvisorio AAA, BBB, CCC e DDD; al lotto definitivo che si è formato è stato attribuito l identificativo letterale provvisorio AAA, generato dalla soppressione della particella 403. 16

10.3 Regole per la predisposizione di particolari atti di aggiornamento 10.3.1 Tipo Mappale con Stralcio di Corte Con riferimento all esempio di figura 10, qualora si debba eseguire una variazione catastale in cui sono presenti contemporaneamente operazioni di ampliamento di fabbricati già esistenti e costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni, per la redazione dell atto di aggiornamento il professionista deve selezionare il tipo di atto di aggiornamento Tipo Mappale con Stralcio di Corte presente nella Macro Categoria Ordinaria. Fig. 10 Atti di aggiornamento rientranti nella Macro Categoria Ordinaria Tipo Mappale con Stralcio di Corte 17

10.3.2 Atti di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi Come già descritto nel paragrafo 2, qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi, il professionista deve selezionare la Macro Categoria Ordinaria quindi il tipo di atto di aggiornamento Tipo Mappale con Conferma di Mappa. Così operando, nel libretto delle misure verrà apposta in maniera automatica una Riga di tipo 6 riportante la dicitura Conferma (rif. fig. 11). Fig. 11 Tipo Mappale con Conferma di Mappa Libretto delle misure 10.3.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 4.3, si fornisce di seguito un esempio di corretta predisposizione del Modello per il trattamento dei dati censuari con la nuova procedura Pregeo 10 versione 10.6.0 (rif. fig. 12). 18

Fig. 12 Tipo misto Modello per il trattamento dei dati censuari 10.3.4 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato cui è necessario attribuire un numero di particella autonomo, devono essere rispettate le seguenti istruzioni: il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato come descritto nella seguente figura 13; 19

Fig. 13 Creazione di una particella interrata; compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari nella redazione della Proposta di Aggiornamento le operazioni devono essere effettuate rispettando sequenzialmente le seguenti fasi: o con la funzione Modifica simboli Inserimento testo si inserisce l identificativo tra parentesi del fabbricato interrato (rif. fig. 14); Fig. 14 Creazione di una particella interrata; inserimento dell identificativo tra parentesi o successivamente si procede al frazionamento del fabbricato interrato (rif. fig. 15) 20

Fig. 15 Creazione di una particella interrata; frazionamento 10.4 Gestione delle particelle con superficie reale Nel caso in cui una particella viene rilevata interamente e deve essere definita con superficie reale SR, il professionista, durante la fase di vettorizzazione del poligono chiuso che definisce il contorno della particella, deve compilare correttamente i seguenti campi presenti nella sezione Poligoni chiusi Linea Continua della maschera Procedura per la formazione interattiva di Vettori (rif. fig. 16): Particella Derivata : identificativo letterale provvisorio della particella derivata che sarà definito nella Proposta di Aggiornamento; Particella Originale : identificativo della particella originale presente nell estratto di mappa; 21

Fig. 16 Vettorizzazione di poligoni chiusi, aventi superficie reale Operando nella maniera appena descritta, si conseguiranno i seguenti risultati: viene creata in maniera automatica, nel libretto delle misure, la riga di tipo 7 (rif. fig. 17) corrispondente alla particella derivata con identificativo provvisorio letterale BBB ; Fig. 17 Compilazione della Riga di tipo 7 22

il valore della superficie reale calcolato dinamicamente dalla procedura durante la vettorizzazione del poligono viene correttamente intercettato nella Proposta di Aggiornamento (rif. fig. 18) ed introdotto in automatico nel modello per il trattamento dei dati censuari (rif. fig. 19). Fig. 18 Gestione della particella con superficie reale nella Proposta di Aggiornamento Fig. 19 Inserimento automatico della particella con superficie reale nel modello per il trattamento dei dati censuari 23