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Presidenza Servizio Elettorale Regionale Prot. N. 9696 Cagliari, 08.06.2005 Risposta al foglio N. del Allegati N. Oggetto: Referendum popolare regionale del 12 e 13 giugno 2005. - Ammissione di elettori all esercizio del diritto di voto con procedura speciale. Comunicazione trasmessa solo via fax SOSTITUISCE L ORIGINALE Ai sensi dell art. 6, comma 2, L. 412/1991 Numero pagine trasmesse: 5 Ai Signori Sindaci e Commissari straordinari dei Comuni della Sardegna Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni della Sardegna LORO SEDI e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle Prefetture di: CAGLIARI SASSARI NUORO ORISTANO Con riferimento alla consultazione referendaria in oggetto, si ricorda che la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori la facoltà di esercitare il diritto di voto con procedura speciale, cioè non presso l Ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro Ufficio sezionale nell ambito dello stesso Comune di iscrizione elettorale o di altro Comune. Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler attendere con particolare scrupolo agli adempimenti necessari affinché le seguenti categorie di elettori possano esercitare il diritto di voto con la prevista procedura speciale.

2 a) Componenti dei seggi; rappresentanti dei partiti e gruppi politici e dei comitati promotori dei referendum; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi. (Art. 42 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7). Ai sensi della vigente normativa determinate categorie di elettori, in ragione dell ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione. In particolare: - il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti dei partiti e gruppi politici e dei comitati promotori del referendum e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della regione. I predetti elettori sono ammessi al voto, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale. b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (Art. 43 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7). I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del tessera elettorale, e sono iscritti, a cura del Presidente, in una lista aggiunta. Le amministrazioni comunali interessate sono invitate ad attivare ogni collaborazione all uopo necessaria con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia penitenziaria, Croce Rossa Italiana). c) Naviganti (marittimi e aviatori). (Art. 44 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7). I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano e, all atto della votazione, sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione della tessera elettorale, corredato dai seguenti documenti: - certificato del Comandante del porto o del Direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di

3 imbarco; limitatamente a questi fini il Direttore dell'aeroporto e il Comandante del porto vengono considerati autorità certificante; - certificato del Sindaco del Comune ove si trovano attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco. Sul punto si rammenta, inoltre, che il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del Comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto Comune, anche un certificato rilasciato dal Comandante (o dal Direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i motivi di imbarco prescritti dalla norma. Si fa, infine, presente che i Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato le tessere elettorali, sulla base della predetta notifica telegrafica, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione. d) Detenuti. (Artt. 45 e 48 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7). I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione. iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del Direttore dell Istituto, comprovante la detenzione dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del Direttore dell'istituto stesso.

4 I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell attestazione dell avvenuta inclusione negli appositi elenchi dei detenuti che richiedono la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione; attestazione che, a cura del Presidente del seggio, è ritirata e conservata. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua. Si precisa che, gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui al paragrafo b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali. e) Degenti in ospedali e case di cura. (Artt. 46, 47, 48, 49 e 50 della L.R. 6 marzo 1979, n.7). I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del Direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso. f) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità. Ai sensi della vigente normativa, i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un infermeria, e i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture

5 gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del Direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso. La raccolta del voto dovrà avvenire, in ogni caso, a cura dell Ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante). Il Direttore del Servizio Dr. Vincenzo Roggero