Allegato parte integrante SECONDO ATTO AGGIUNTIVO SECONDO ATTO AGGIUNTIVO alla Convenzione per l affidamento del servizio di tesoreria della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO n. di racc. 31832/25833 n. di rep. di data 11 aprile 2003 (registrata all Agenzia delle Entrate di Trento il 17 aprile 2003 al N. 1706, Vol. 69 Serie I, esatti 133,24), di seguito definita Convenzione di tesoreria, e primo atto aggiuntivo n. di racc. 34944/26440 n. di rep. data 20 ottobre 2005 (registrato all Agenzia delle Entrate di Trento il 27 ottobre 2005 al N. 4558, Vol. 69 Serie I, esatti 172,13). L anno duemilaotto, il giorno. del mese di a Trento presso.. tra i Sig.ri: - dott. LORENZO BERTOLI, nato a Trento il 19 luglio 1962 e domiciliato per la carica in Trento, che interviene ed agisce in rappresentanza della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione n. 7106 di data 19 giugno 1998; E., nato a il., e domiciliato per la carica in., che interviene ed agisce in rappresentanza dell Associazione temporanea di Imprese per la gestione associata del servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento ed Enti collegati, di seguito detta Associazione temporanea d Imprese costituita fra: UNICREDIT BANCA SPA CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA BANCO POPOLARE Soc. Cop. Pag. 1 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S016-00032
nella sua qualità di Procuratore speciale della Società UNICREDIT BANCA SPA capogruppo e mandataria della predetta Associazione temporanea di Imprese, come appare rispettivamente:. premesso che: 1) la lettera c bis) dell art. 60 della legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 dispone che le modalità di attivazione dell accreditamento su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi o strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall evoluzione tecnologica dei sistemi informativi siano stabilite dalla convenzione di tesoreria; 2) il capitolato speciale per l affidamento del servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, all articolo 5 comma 2, prevede l obbligo per il Tesoriere ad assumere, anche nel corso della gestione, il servizio di Tesoreria delle agenzie della Provincia, alle stesse condizioni e norme previste dal capitolato e dalla convenzione di tesoreria, in quanto compatibili, nonché tutti gli altri servizi riferiti alla Provincia; 3) la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell articolo 57 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4, ha istituito l Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura (APPAG) ai sensi dell articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165; 4) l APPAG, oltre al servizio di tesoreria per la gestione dell attività connessa al funzionamento, necessita di un separato e distinto servizio di cassa per la gestione delle risorse finanziare FEAGA e FEASR; 5) all APPAG si applica quanto previsto per gli enti di cui alla Tabella A della Legge n. 720 del 29 ottobre 1984 e successive modifiche e integrazioni; 6) l APPAG, sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, in qualità di organismo pagatore provinciale dispone il pagamento agli aventi diritto degli aiuti e contributi previsti dalla normativa comunitaria e statale; Pag. 2 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S016-00032
7) in base al regolamento CE n. 885 del 21 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni è previsto che le procedure da adottare per il pagamento degli aiuti e contributi di cui sopra garantiscano l erogazione esclusiva al richiedente avente diritto (o a un suo delegato) e che siano effettuate dal Cassiere dell organismo pagatore; 8) il Cassiere è tenuto al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la riservatezza dei dati ed il controllo degli accessi al sistema informativo dei pagamenti ordinati dall APPAG; 9) l APPAG è dotata di un proprio sistema informativo nell ambito del quale viene gestita l erogazione di aiuti e contributi comunitari, statali e provinciali ai beneficiari richiedenti aventi diritto; 10) nell ambito del citato sistema informativo sono operative apposite procedure che sovraintendono alla predisposizione di flussi di dati informatizzati destinati per l esecuzione dei pagamenti sopra menzionati, nonché all acquisizione degli esiti dei pagamenti emessi; 11) l APPAG ed il Cassiere definiranno un protocollo per la trasmissione dei flussi informativi inerenti le attività da espletare. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula il seguente SECONDO ATTO AGGIUNTIVO alla Convenzione per l affidamento del servizio di tesoreria della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO n. di racc. 31832/25833 n. di rep. di data 11 aprile 2003. ARTICOLO 1 Modalità innovative di esecuzione dei pagamenti Dopo l art. 10 (dieci) della Convenzione di tesoreria è aggiunto il seguente art. 10 bis (dieci bis): Pag. 3 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S016-00032
Articolo 10 bis PAGAMENTI CON MODALITÀ INNOVATIVE 1. Su richiesta della Provincia, il Tesoriere è tenuto all attivazione delle modalità di estinzione dei pagamenti previste dall articolo 60, comma 5, lettera c bis) della legge provinciale di contabilità. 2. In sede di prima attivazione, la Provincia ed il Tesoriere concordano le modalità tecniche per l estinzione dei pagamenti di cui al comma 1, nonché le eventuali forme di promozione delle stesse nei confronti dei beneficiari di pagamenti provinciali potenzialmente interessati. 3. Il Tesoriere è tenuto a garantire la completa sicurezza dei pagamenti estinti con le modalità previste dall articolo 60, comma 5, lettera c bis) della legge provinciale di contabilità ed attivate ai sensi del presente articolo. 4. Il Tesoriere deve documentare l avvenuto pagamento dei titoli di spesa, eseguiti secondo le modalità di cui al comma 1, con apposita dichiarazione recante gli estremi dell operazione. ARTICOLO 2 Servizio di Cassa Dopo l art. 19 (diciannove quater) della Convenzione di tesoreria è aggiunto il seguente art. 19 quinquies (diciannove quinquies): Articolo 19 quinquies SERVIZIO DI CASSA DELL APPAG 1. Il Tesoriere è tenuto ad assumere, anche nel corso della gestione, il servizio di cassa dell Agenzia Provinciale per i Pagamenti alle stesse condizioni e norme Pag. 4 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S016-00032
previste dal capitolato e dalla presente convenzione, in quanto compatibili, nonché tutti gli altri servizi riferiti alla Provincia. ARTICOLO 3 Servizio di cassa dell APPAG Dopo l art. 19 (diciannove quinquies) della Convenzione di tesoreria è aggiunto il seguente art. 19 sexies (diciannove sexies): Articolo 19 sexies SERVIZIO DI CASSA DELL APPAG 1. Il servizio di cassa dell APPAG consiste nello svolgimento delle seguenti attività: riscossione delle entrate dell APPAG con le stesse modalità previste per la Provincia, in quanto compatibili; esecuzione di pagamenti disposti dall APPAG con le stesse modalità previste per la Provincia, in quanto compatibili. Il pagamento agli aventi diritto degli aiuti e contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale e provinciale potrà avvenire esclusivamente con le modalità di cui al successivo art. 5; predisposizione di un sistema informatico per l acquisizione e la consultazione, tramite ordinativo informatico firmato digitalmente, dell iter dei pagamenti disposti dall APPAG; predisposizione di un giornale di cassa mensile e, alla fine di ciascun esercizio, elenco meccanografico delle quietanze di incasso e di pagamento; predisposizione alla fine di ogni esercizio finanziario del conto giudiziale da rendere nei modi e termini indicati all art. 70 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.. Pag. 5 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S016-00032
ARTICOLO 4 Riscossioni dell APPAG Dopo l art. 19 (diciannove sexies) della Convenzione di tesoreria è aggiunto il seguente art. 19 septies (diciannove septies): Articolo 19 septies RISCOSSIONI DELL APPAG 1. Costituiscono entrate afferenti al servizio di cassa dell APPAG quelle previste all articolo 11, comma 2, del Regolamento per l organizzazione ed il funzionamento dell APPAG. Le entrate relative ai finanziamenti dall Unione Europea, dallo Stato, dall AGEA e da altre amministrazioni pubbliche affluiscono direttamente su apposita contabilità speciale, intestata all APPAG, presso la sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato sede di Trento. I finanziamenti della Provincia, le entrate relative al reintroito di pagamenti non andati a buon fine, pagamenti pignorati a seguito di provvedimenti dell Autorità Giudiziaria, pagamenti sospesi a seguito di provvedimenti dell Autorità Giudiziaria e/o della stessa APPAG, nonché interessi, sanzioni ed ogni altra entrata connessa dovuta all APPAG affluiscono direttamente al conto di cassa dell APPAG. 2. Il Cassiere acquisisce giornalmente, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sede di Trento, le movimentazioni in entrata sulla contabilità speciale intestata all APPAG e le contabilizza sul conto di cassa dell APPAG. 3. Le somme incassate direttamente dal Cassiere sono accreditate, con riserva, sul conto dell APPAG, il quale rilascia in nome e per conto dell APPAG apposita quietanza liberatoria da trasmettere all APPAG entro il giorno successivo all incasso. ARTICOLO 5 Pagamenti dell APPAG Pag. 6 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S016-00032
Dopo l art. 19 (diciannove septies) della Convenzione di tesoreria è aggiunto il seguente art. 19 octies (diciannove octies): Articolo 19 octies PAGAMENTI DELL APPAG 1. Il pagamento agli aventi diritto degli aiuti e contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale e provinciale viene effettuato dal Cassiere, per conto dell APPAG, sulla base di ordinativi di pagamento informatici denominati pagamenti, firmati digitalmente dal Direttore Responsabile dell Unità competente (o da un Funzionario sostituto) secondo le modalità stabilite in un apposito protocollo relativo alle modalità di trasmissione degli ordinativi informatici con firma digitale. 2. I pagamenti, inviati al Cassiere entro le ore 12.30 di ogni giorno lavorativo, sono ammessi al pagamento entro il secondo giorno lavorativo di banca successivo a quello di trasmissione al Cassiere. 3. I pagamenti sono eseguiti dal Cassiere nei limiti della disponibilità complessiva di cassa dell APPAG. 4. I pagamenti sono effettuati esclusivamente secondo le seguenti modalità: accredito su conto corrente bancario; assegno di traenza quietanza inviato all indirizzo del beneficiario; eventuali altre modalità che dovessero essere introdotte dalla normativa comunitaria. E fatto divieto al Cassiere di applicare commissioni ai beneficiari per ogni tipologia di pagamento. Spetta al Cassiere il rimborso degli oneri fiscali sostenuti per l espletamento del servizio e delle spese di spedizione degli avvisi. Gli oneri, comprensivi delle spese postali, per l invio degli assegni di traenza quietanza ai beneficiari saranno rimborsati nella misura attualmente quantificabile in 1,00 Pag. 7 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S016-00032
(uno/00) per assegno. Gli oneri per la spedizione degli avvisi di cui al successivo comma 5 saranno rimborsati nella misura attualmente quantificabile in 0,60 (zero/60) per lettera. 5. Contestualmente all effettuazione dei pagamenti, il Cassiere invia ai beneficiari una comunicazione sulla base delle seguenti informazioni trasmesse dall APPAG: accredito effettuato in nome e per conto di APPAG numero della domanda data della domanda numero del pagamento data del pagamento causale di pagamento settore campagna importo dell aiuto al lordo importo dell eventuale recupero importo netto 6. Il Cassiere è tenuto a documentare i pagamenti mediante apposita quietanza informatica. 7. Nel caso di pagamenti non andati a buon fine, il Cassiere provvederà al loro reintroito sul conto di cassa dell APPAG per consentirne la riemissione. 8. Il Cassiere mette a disposizione dell APPAG il proprio sistema informativo al fine di consentire all APPAG di consultare lo stato dei singoli movimenti contabili. Tale consultazione avviene in collegamento telematico tra il sistema informativo del Cassiere e quello dell APPAG. Pag. 8 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S016-00032
Il sistema informativo deve garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nonché il controllo degli accessi e delle operazioni sulla base di quanto stabilito dalle norme contenute nella Legge n. 675/1996 e nel regolamento CE n. 885/2006. Ai fini della consultazione dei dati, devono essere realizzate e rese disponibili all APPAG le seguenti funzioni: consultazione dei dati tramite ricerca per beneficiario degli aiuti. Nel caso in cui per uno stesso beneficiario siano stati eseguiti più pagamenti, deve essere visualizzata una lista dalla quale poter selezionare il movimento contabile di interesse; consultazione dei dati relativi al beneficiario sulla base del numero (tramite riferimenti) dell ordine di pagamento. ARTICOLO 6 Rinvio ed altre disposizioni in relazione al servizio di cassa dell APPAG Dopo l art. 19 (diciannove octies) della Convenzione di tesoreria è aggiunto il seguente art. 19 novies (diciannove novies): Articolo 19 novies RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CASSA DELL APPAG 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme statutarie dell'appag in materia di funzionamento e compiti assegnati, nonchè tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari statali e comunitarie attinenti la materia del servizio, in quanto compatibili, vigenti o che venissero emanate nel corso della gestione, anche se più onerose per il Cassiere. Pag. 9 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S016-00032
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. ( ) UNICREDIT BANCA S.P.A. Un Procuratore (..) Pag. 10 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S016-00032