Allegato parte integrante SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 Allegato parte integrante SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO, MEDIANTE RINNOVO, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO DICEMBRE 2014 Pag. 1 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

2 L anno il giorno del mese di a Trento, in Via, presso il Servizio della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, avanti a me esercitante le funzioni di Ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia medesima, in qualità di, ai sensi dell art. 16 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche - - sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo: - dott. LORENZO BERTOLI, nato a Trento il 19 luglio 1962 e domiciliato per la carica in Trento, presso la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n , che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., e successive modifiche, e dalla deliberazione della Giunta provinciale n di data 19 giugno 1998; -, nato a il e domiciliato per la carica in Trento, che interviene ed agisce in rappresentanza dell Associazione temporanea di Imprese costituita fra: a) l Impresa capogruppo e mandataria UNICREDIT BANCA S.p.A., con sede in Bologna, Via Zamboni n. 20, numero Registro Imprese, codice fiscale e partita iva n , iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n del R.E.A.; b) l Impresa associata e mandante CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A., con sede in Trento, Via Segantini n. 5, codice fiscale e partita iva n , iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento al n del R.E.A.; c) l Impresa associata e mandante BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E S.PROSPERO S.p.A., con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2, codice fiscale n , iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento al n del R.E.A.; nella sua qualità rispettivamente di Procuratore speciale di UNICREDIT BANCA SPA, Impresa capogruppo e mandataria della predetta Associazione temporanea d imprese, come appare rispettivamente: - dall atto di PROCURA SPECIALE giusto atto di procura di data 03 novembre 2008, n di Rep., Fascicolo n , notaio in Bologna dott. Carlo Vico, - dall atto di ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON PROCURA, ricevuto nella forma di atto pubblico dal Notaio Dott. Proc. Mario Dolzani, con sede in Trento, al suo n. di repertorio /8.007 n. di raccolta di data 22 agosto 2002 (registrato all Ufficio del Registro di Trento il 23 agosto 2002 al N. 3643, Mod. 69, Vol. I, esatti Euro =). i quali: - in conformità alla determinazione n. di data del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito che ha autorizzato la stipulazione della presente Convenzione; - tenuto conto che la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 1, comma 2), lettera b), non è richiesta quando contraenti con l Amministrazione Pubblica sono soggetti (quali le Banche) i cui Organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di Pag. 2 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

3 sospensione, di decadenza o di divieto previste dall articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; premesso che: 1) il servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento è disciplinato dalla Legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4, dalla Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e dal D.P.P. 29 settembre 2005, n /Leg; 2) nello specifico l articolo 2, comma 3 bis, della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4, prevede che la Giunta provinciale possa rinnovare la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con il medesimo soggetto, per non più di una volta, alle condizioni generali contenute nel precedente capitolato - in quanto applicabili - qualora sia garantito il miglioramento delle condizioni economiche, prevedendo, in tal caso, che venga stipulata una nuova convenzione per la disciplina delle nuove condizioni economiche; 3) in data 2 dicembre 2002 il Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito, con propria determinazione n. 42, ha affidato il servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, per il periodo 1 gennaio dicembre 2008, all Associazione temporanea di imprese costituitasi fra UniCredit Banca S.p.A., in qualità di capofila, Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.A. e Banca Popolare del Trentino S.p.A.; a seguito di successivi cambi di denominazione e riassetti societari, gli obblighi contrattuali di cui al contratto di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento e all atto costitutivo dell Associazione temporanea di imprese sono stati integralmente assunti da UniCredit Banca S.p.A., da Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e da Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A.; 4) ai sensi dell articolo 2, comma 3 bis, della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4, la Giunta provinciale, con propria deliberazione n di data 17 ottobre 2008, ha disposto alla luce delle condizioni migliorative proposte - il rinnovo della predetta convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, sottoscritta con l associazione temporanea d imprese costituita fra UniCredit Banca S.p.A., in qualità di capofila, Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A., per il periodo 1 gennaio dicembre 2014; 5) con la medesima deliberazione la Giunta provinciale ha altresì disposto di provvedere, in conformità alla normativa sopra richiamata, alla stipula di una nuova convenzione con l associazione temporanea d imprese richiamata al punto 3), per la disciplina delle nuove condizioni economiche migliorative da applicare al servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, dando atto, nel contempo, che l approvazione dello schema di nuova convenzione di tesoreria e la sua sottoscrizione competono al Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito; 6) la Giunta provinciale ha infine autorizzato l inizio dell attività anche nelle more della sottoscrizione della Convenzione, al fine di garantire alla Provincia l operatività del servizio di tesoreria fin dal 1 gennaio 2009; 7) il Dirigente del Servizio Entrate Finanza e Credito, con propria determinazione n. 17 di data 28 aprile 2006, ha preso atto della scissione da UniCredit Banca S.p.A. e cessione ad UniCredit Banca d Impresa S.p.A. del ramo d azienda costituito dal settore corporate e che, pertanto, gli obblighi contrattuali assunti col vigente contratto rinnovato con la sopraccitata deliberazione - per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia Pag. 3 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

4 Autonoma di Trento nei confronti delle società a prevalente partecipazione della Provincia vengono onorati da UniCredit Banca d Impresa S.p.A.; 8) in data 20 ottobre 2008, con decorrenza 1 novembre 2008, è stato stipulato l atto a rogito del Notaio Prof. Dott. Giovanni Mariconda di Roma (numero di repertorio n e numero di raccolta ) di fusione per incorporazione di UniCredit Banca S.p.A. in UniCredit S.p.A.; 9) in data 20 ottobre 2008, con decorrenza 1 novembre 2008, è stato conferito con atto a rogito del Notaio Prof. Dott. Giovanni Mariconda di Roma (numero di repertorio n e numero di raccolta ) ad UniCredit Banca S.p.A., società di nuova costituzione (con sede legale e direzione generale a Bologna, in via Zamboni n. 20, capitale sociale ,00 iscrizione al registro delle imprese di Bologna, codice fiscale e partita iva n R.E.A. n cod. ABI 02008), il ramo d azienda qualificato come Retail Nord Italia, all interno del quale è ricompreso anche il contratto per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento; 10) con la citata determinazione del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito n. di data dicembre 2008, è stato approvato lo schema della presente Convenzione di Tesoreria e autorizzata la sua stipulazione; stipulano la seguente CONVENZIONE Articolo 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1. La Provincia autonoma di Trento (in seguito denominata "Provincia") affida in contitolarità all'associazione TEMPORANEA D'IMPRESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (in seguito denominata "Tesoriere"), costituita da UniCredit Banca S.p.A., in qualità di Impresa capogruppo e mandataria e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospero S.p.A. in qualità di Imprese associate e mandanti, la gestione del proprio servizio di Tesoreria, sotto le condizioni, con i doveri ed i diritti derivanti dalla presente Convenzione e sotto l'osservanza del Capitolato speciale, in seguito denominato "Capitolato", che viene allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante. Le disposizioni del Capitolato costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 2. Il Tesoriere dichiara di accettare formalmente l'affidamento del servizio di Tesoreria di cui sopra, le condizioni, i doveri ed i diritti derivanti dall affidamento medesimo. 3. Il Tesoriere è tenuto ad assicurare il servizio in qualsiasi località nel territorio dello Stato ed all'estero, anche avvalendosi, sotto la propria responsabilità ed a suo esclusivo rischio, degli altri soggetti di cui al comma 4 (quattro) dell articolo 7 (sette) del Capitolato. 4. Tutte le giacenze di cassa, comprese quelle eventualmente vincolate temporaneamente, di pertinenza della Provincia, nonché delle agenzie di cui al comma 2 (due) dell'articolo 5 (cinque) del Capitolato, dovranno essere depositate presso il Tesoriere. Pag. 4 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

5 Articolo 2 DEPOSITO CAUZIONALE l. Il Tesoriere è tenuto, ai sensi dell articolo 6 (sei) del Capitolato, a prestare una cauzione in titoli, emessi o garantiti dallo Stato, stabilita nell'importo di Euro ,32= (trentamilioninovecentoquarantaquattromilanoventocinquantottovirgolantrentadue), pari allo 0,7% (zerovirgolasettepercento) delle entrate del Bilancio di previsione assestato della Provincia per l'esercizio finanziario 2008 (duemilaotto). 2. I titoli dati in cauzione, valutati al loro valore effettivo al corso di Borsa ridotto di un decimo (risultante da idonea documentazione) devono essere liberi da qualsiasi altro vincolo. 3. Il Tesoriere, nella comunicazione alla Provincia dei titoli dati in cauzione, dichiara che la cauzione è prestata nell'interesse della Provincia e garantisce tutte le obbligazioni del Tesoriere derivanti dalla Legge, dal Capitolato e dalla presente Convenzione. 4. Il Tesoriere, nel rispetto del limite di cui al comma 1, è tenuto a sostituire gli eventuali titoli rimborsati prima dello svincolo della cauzione, dal momento del verificarsi del rimborso, con nuovi titoli che dovranno avere le caratteristiche previste dal presente articolo. Le sostituzioni di cui al presente comma dovranno essere comunicate alla Provincia. Articolo 3 GIACENZE DI CASSA l. Il Tesoriere applica sulle giacenze di cassa un tasso d'interesse, espresso a 3 (tre) cifre decimali, superiore di 1,320 (unovirgolatrecentoventi) punti percentuali rispetto alla media mensile dell'euribor 3 (tre) mesi (365 giorni), determinato all inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, con capitalizzazione trimestrale. 2. In caso di temporanea sospensione delle pubblicazioni dei dati dell'euribor, è assunto come dato utile l'ultimo dato pubblicato. 3. La Provincia e il Tesoriere, qualora venisse abolito il parametro di cui al comma 1 nel corso di vigenza della presente Convenzione, devono individuare di comune accordo un nuovo parametro per la determinazione del tasso attivo che garantisca le stesse condizioni. 4. Il Tesoriere è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme depositate a titolo d'indennità di espropriazione, ai sensi della vigente normativa provinciale, computati ad un saggio, in ragione d'anno, pari a quello tempo per tempo previsto per le giacenze di cassa della Provincia, unitamente al pagamento od alla restituzione delle somme ricevute in deposito ai rispettivi aventi diritto. Nel caso in cui le somme svincolate risultino insolute, il Tesoriere è tenuto a riprendere la corresponsione degli interessi secondo i modi e termini concordati con la Provincia. 5. Gli interessi maturati sui conti correnti postali gestiti dal Tesoriere per conto della Provincia spettano alla medesima. Pag. 5 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

6 Articolo 4 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA l. In caso di temporanea deficienza di cassa, il Tesoriere è tenuto ad assicurare, direttamente o tramite le banche associate, la concessione di anticipazioni di cassa, da utilizzare per pagamenti da eseguire allo scoperto, fino a concorrenza dei 3,5/10 dell'ammontare delle entrate da tributi propri e da devoluzioni di tributi erariali desunte dal bilancio di previsione dell'esercizio finanziario antecedente a quello in cui è concessa l'anticipazione di cassa. Nel suddetto limite si intendono comprese anche le anticipazioni concesse per pagamenti anticipati ai sensi dell'articolo 12, comma La richiesta di anticipazione è effettuata dalla Provincia con congruo preavviso e con l'indicazione dell ammontare massimo che la medesima ha facoltà di richiedere. Nella stessa richiesta la Provincia dà indicazione dell ammontare massimo di anticipazione o di apertura di credito che ognuna delle Agenzie, degli Enti Funzionali e delle Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler ha facoltà di richiedere ai sensi del successivo articolo 19 bis (diciannove bis), nonché dell ammontare massimo complessivo di aperture di credito spettanti alle società a prevalente partecipazione della Provincia ai sensi del successivo articolo 19 ter (diciannove ter). Sulla base della predetta richiesta il Tesoriere delibera la concessione dell ammontare massimo di anticipazione di cassa richiesta dalla Provincia e di quello che le Agenzie, gli Enti Funzionali e le Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler hanno facoltà di richiedere, nonché la concessione dell ammontare massimo complessivo di aperture di credito spettanti alle società a prevalente partecipazione della Provincia; il Tesoriere adotta inoltre tempestivamente gli ulteriori provvedimenti di propria competenza, al fine di garantire comunque alle Agenzie, agli Enti Funzionali, alle Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler e alle società a prevalente partecipazione della Provincia, la possibilità di utilizzare le suddette linee di credito alle condizioni di tasso passivo riconosciute alla Provincia, con decorrenza massima dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta da parte dei medesimi soggetti. 3. Il Tesoriere, su tali anticipazioni di cassa, applica un tasso d'interesse, espresso a 3 (tre) cifre decimali, inferiore di 1,120 (unovirgolacentoventi) punti percentuali rispetto alla media mensile dell'euribor 3 (tre) mesi (365 giorni), determinato all inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, con capitalizzazione trimestrale. 4. In caso di temporanea sospensione delle pubblicazioni dei dati dell'euribor, ovvero di abolizione di tale parametro, si applica quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo Non è ammessa la commissione di massimo scoperto. 6. Il Tesoriere è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 7 marzo 1996, n Il Tesoriere è obbligato a comunicare giornalmente al Servizio della Provincia competente in materia di Entrate, di seguito denominato Servizio Entrate, l'ammontare della somma scoperta e ad inviare trimestralmente l'estratto conto scalare. Articolo 5 Pag. 6 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

7 VALUTE l. Per le operazioni inerenti il servizio di cassa il Tesoriere applicherà le seguenti valute: RISCOSSIONI a) per i versamenti da conto corrente postale e con assegni bancari tratti su banche diverse da quelle facenti parte dell'associazione temporanea d'imprese per la gestione del servizio di Tesoreria della Provincia autonoma di Trento, nonché diverse da tutte le Casse Rurali Trentine: valuta quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell operazione; b) per tutti gli altri versamenti: valuta pari alla data dell operazione di incasso. Per l'incasso di assegni bancari e circolari la Provincia dovrà rilasciare al Tesoriere idonea lettera di manleva. PAGAMENTI a) per i pagamenti a scadenza (retribuzioni, indennità, pagamenti disposti con le modalità di cui all articolo 60-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e pagamenti per cui è indicata la scadenza sul titolo di spesa): valuta terzo giorno lavorativo per le banche antecedente la scadenza fissata, con obbligo per il Tesoriere di garantire al beneficiario, alla scadenza prefissata, oltre alla valuta anche l effettiva disponibilità della somma accreditata; b) per tutti gli altri pagamenti: valuta pari alla data dell operazione di pagamento; VALUTE AI BENEFICIARI Ai beneficiari dei titoli di spesa con accredito in conto corrente bancario verrà riconosciuta la seguente valuta: a) per accrediti su conti correnti bancari presso le banche facenti parte dell'associazione temporanea d'imprese per la gestione del servizio di Tesoreria della Provincia autonoma di Trento e tutte le Casse Rurali Trentine: valuta secondo giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione; b) per accrediti su conti correnti bancari presso altre banche: valuta quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione. La dicitura "giorno lavorativo" deve essere intesa come "giorno di apertura degli sportelli bancari". 2. In deroga alle condizioni di cui al comma 1 relative ai pagamenti, il Tesoriere, su specifica richiesta della Provincia, in casi di assoluta necessità applica sul pagamento dei titoli di spesa valute antergate rispetto a quelle previste dal medesimo comma 1; in tal caso spetta al Tesoriere il rimborso degli oneri finanziari relativi al recupero di interessi e al conteggio di eventuali penali, previsti dalle disposizioni del sistema interbancario e applicati tempo per tempo sui pagamenti con valuta antergata; il Tesoriere si impegna a comunicare tempestivamente tutte le modifiche alle suddette disposizioni che possono avere rilevanza per la Provincia. Articolo 6 CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI FONDI, DI TITOLI E DI VALORI GARANZIE PER L AMMORTAMENTO DI MUTUI Pag. 7 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

8 l. Al Tesoriere è affidata la custodia ed amministrazione dei fondi, titoli e valori di qualsiasi natura di proprietà della Provincia, delle agenzie di cui al comma 2 (due) dell'articolo 5 (cinque) del Capitolato, nonché di terzi, ivi compresi i depositi per indennità di espropriazione, con le modalità previste dall'articolo 9 (nove) del Capitolato medesimo. 2. Al ricevimento di fondi, titoli e valori di cui al comma 1 il Tesoriere consegna al depositante ricevuta e invia in giornata copia della stessa al Servizio Entrate. 3. Nel caso di depositi in amministrazione il Tesoriere provvede con la massima diligenza all'incasso degli interessi e dividendi, allo stacco delle cedole, all'incasso dei titoli estratti o rimborsati, nonché a tutte le operazioni connesse a tale servizio, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia ed ai terzi depositanti. 4. Per quanto previsto dal comma 5 (cinque) dell'articolo 10 (dieci) del Capitolato il Tesoriere si impegna, a richiesta della Provincia, a fornire le necessarie garanzie fideiussorie, senza alcun onere a carico della stessa. Articolo 7 ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 1. Il Tesoriere e la Provincia, in attuazione dell articolo 29 (ventinove), comma 4 (quattro), del Capitolato, concordano una revisione delle condizioni economiche di cui al punto A) del comma 3 (tre) dell articolo 2 (due) del Capitolato nel caso in cui venga rilevata una significativa diminuzione del costo di gestione del servizio di Tesoreria derivante dall introduzione di innovazioni tecnologiche o dall emanazione di nuove leggi. 2. La diminuzione del costo di gestione del servizio di Tesoreria è considerata significativa se risulta pari o superiore al 10 per cento rispetto al costo risultante dall ultimo prospetto riportante le risultanze del conto economico presentato ai sensi del comma Per i fini di cui al comma 1, il Tesoriere presenta, di norma entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio Entrate, un prospetto riportante le risultanze, alla fine dell esercizio finanziario, del conto economico della gestione del servizio di Tesoreria; il Tesoriere, inoltre, presenta entro i medesimi termini la documentazione atta a dimostrare l impatto sul costo di gestione del servizio di Tesoreria derivante dall introduzione di innovazioni tecnologiche o dall emanazione di nuove leggi. 4. Nel caso in cui le parti non si accordino sulla revisione delle condizioni economiche di cui al comma 1, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno designato dalla Provincia, uno designato dal Tesoriere ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento. Il collegio arbitrale decide ritualmente. Articolo 8 RISCOSSIONI Pag. 8 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

9 1. Il Tesoriere, per tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo e causa, rilascia in luogo e vece della Provincia quietanza liberatoria, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. 2. Il Tesoriere versa giornalmente alla cassa della Provincia le somme riscosse nello stesso giorno, dandone comunicazione al Servizio Entrate mediante invio di apposito elenco in via informatica e del relativo giornale di cassa entro il giorno successivo e trasmettendo, in caso di necessità e su richiesta del medesimo Servizio, copia delle quietanze rilasciate. 3. Al fine di favorire l'adozione di procedure di semplificazione e di snellimento per la riscossione delle entrate provinciali - con particolare riferimento alla riscossione di tributi, di sanzioni pecuniarie, di entrate patrimoniali o di altra natura - il Tesoriere si impegna ad adottare i programmi e le procedure che consentano l'esecuzione dei versamenti da parte del debitore mediante ricorso anche al sistema bancario e cioè mediante utilizzo, oltre che di contanti, anche dei mezzi di pagamento più diffusi o diversificati quali carte di credito, bancomat o altri strumenti informatici ed elettronici. A tal fine, entro i termini previsti dal comma 7 dell articolo 9 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono definite congiuntamente le modalità per l attivazione, mediante collegamento informatico dal portale della Provincia, di un servizio che consenta al cittadino di effettuare pagamenti a favore della Provincia per via telematica, nonché qualsiasi altro innovativo servizio idoneo a semplificare l esecuzione del pagamento di somme alla stessa dovute. 4. Poiché la gestione del servizio di Tesoreria avviene in contitolarità, tutti gli sportelli delle banche facenti parte dell'associazione di cui all'articolo l, nonché quelli delle Casse Rurali Trentine, sono abilitati a rilasciare quietanza liberatoria - emessa nelle forme previste dalla vigente normativa - ai soggetti che effettuano versamenti a favore della Provincia, a conferma dell'avvenuta riscossione dell'entrata e del versamento alle casse della Provincia medesima. Articolo 9 PAGAMENTI 1. La Provincia trasmette gli ordinativi informatici al Tesoriere secondo le modalità previste dal protocollo di interscambio per l esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti tramite ordinativi informatici, di cui all articolo 69 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n /Leg.. 2. Il Tesoriere è tenuto ad eseguire tempestivamente i pagamenti che gli sono ordinati, da farsi anche all'estero, in città o piazze diverse da quelle della sede del servizio di Tesoreria, di somme dovute dalla Provincia, senza alcun onere a carico della stessa, in conformità con quanto previsto dall articolo 13 (tredici), comma 13 (tredici), del Capitolato, 3. I pagamenti anticipati, previsti dall'articolo 12 (dodici), comma 4 (quattro), del Capitolato, sono eseguiti, salvo diversa disposizione di legge, su specifica richiesta scritta vistata dal Dirigente Generale del Dipartimento della Provincia competente in materia di affari finanziari. Il Tesoriere avrà copertura delle somme in tal modo anticipate nel momento dell'estinzione dei rispettivi titoli di spesa. 4 I pagamenti diretti di qualsiasi spesa disposta dalla Provincia a qualsiasi titolo sono effettuati, previo ritiro della necessaria sottoscrizione del Pag. 9 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

10 beneficiario, da tutti gli sportelli delle banche di cui al comma 4 (quattro) dell articolo 8 (otto). 5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 13 (tredici), comma 5 (cinque), del Capitolato, il Tesoriere, alla fine di ciascun esercizio finanziario, deve produrre una dichiarazione in ordine all'effettivo pagamento degli assegni circolari o altri titoli di credito a copertura garantita emessi per commutazione di titoli di spesa della Provincia, assumendosi tutti gli oneri derivanti da eventuali assegni non regolarmente estinti. 6. Il Tesoriere, ai sensi dell'articolo 12 (dodici), comma 3 (tre), e dell'articolo 13 (tredici), comma 10 (dieci), del Capitolato, a richiesta della Provincia, fornisce gli elementi in proprio possesso ai fini della verifica del rispetto dei tempi relativi all'esecuzione dei titoli di spesa e all'invio degli avvisi di pagamento ai beneficiari. Articolo 10 PAGAMENTI CON MODALITÀ INNOVATIVE 1. Su richiesta della Provincia, il Tesoriere è tenuto all attivazione delle modalità di estinzione dei pagamenti previste dall articolo 60, comma 5, lettera c bis) della legge provinciale di contabilità. 2. In sede di prima attivazione, la Provincia ed il Tesoriere concordano le modalità tecniche per l estinzione dei pagamenti di cui al comma 1, nonché le eventuali forme di promozione delle stesse nei confronti dei beneficiari di pagamenti provinciali potenzialmente interessati. 3. Il Tesoriere è tenuto a garantire la completa sicurezza dei pagamenti estinti con le modalità previste dall articolo 60, comma 5, lettera c bis) della legge provinciale di contabilità ed attivate ai sensi del presente articolo. 4. Il Tesoriere deve documentare l avvenuto pagamento dei titoli di spesa, eseguiti secondo le modalità di cui al comma 1, con apposita dichiarazione recante gli estremi dell operazione. Articolo 11 IRREGOLARITA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO l. Il Tesoriere è tenuto a dimostrare, a richiesta della Provincia, la situazione di cassa. Verificandosi un ammanco di cassa per qualsiasi motivo e per parte di chiunque, il Tesoriere sarà responsabile ed obbligato a ripianarla con propri mezzi finanziari, indennizzando la Provincia di ogni e qualsiasi somma e valore mancante; diversamente la Provincia si rivarrà sulla cauzione, restando poi sempre garante e responsabile il Tesoriere con tutti i suoi beni. Articolo 12 Pag. 10 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

11 ORARIO DEL SERVIZIO 1. Il servizio di Tesoreria viene disimpegnato nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle banche sono aperti al pubblico. Articolo 13 RIMBORSO SPESE l. Il rimborso al Tesoriere delle spese previste dall'articolo 8 (otto) del Capitolato è effettuato dalla Provincia trimestralmente dietro presentazione al Servizio Entrate della documentazione giustificativa delle spese sostenute, con applicazione alla Provincia di valuta pari all'ultimo giorno lavorativo del trimestre. Articolo 14 CONTO CONSUNTIVO 1. Il Tesoriere deve redigere alla fine di ogni esercizio finanziario, a sua cura e spese, il conto consuntivo dell'esercizio medesimo. Articolo 15 CONTO GIUDIZIALE 1. Il Tesoriere deve redigere alla fine di ogni esercizio finanziario, a sua cura e spese, il conto giudiziale dell'esercizio medesimo, da rendere nei modi e termini indicati all articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n /Leg.. Articolo 16 FORME E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 1. Il Tesoriere assicura alla Provincia gli interventi di collaborazione previsti dall'articolo 25 (venticinque) del Capitolato. 2. Per consentire l'effettiva realizzazione di tali interventi secondo le rispettive esigenze, la Giunta provinciale può costituire appositi Comitati misti composti da membri designati dal Presidente della Provincia e dal Tesoriere. La composizione, le funzioni, le modalità di costituzione e di funzionamento dei predetti Comitati saranno disciplinati con apposito provvedimento adottato dalla Giunta provinciale. 3. Sarà in ogni caso costituito un apposito Comitato paritetico, presieduto dal Dirigente del Servizio Entrate, avente la finalità di verificare la corretta applicazione del Capitolato e della Convenzione di Tesoreria. 4. Il Tesoriere si impegna a curare, a richiesta della Provincia, per conto e nell'interesse della stessa, ogni occorrenza bancaria, al di fuori dell'ordinario Pag. 11 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

12 servizio di Tesoreria. A dette operazioni saranno applicate le più favorevoli condizioni consentite dagli accordi interbancari vigenti, seguendone eventuali variazioni. 5. In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 17 (diciassette) e 25 (venticinque), comma 2 (due), lettera e), del Capitolato il Tesoriere mette a disposizione della Provincia dati ed elaborazioni necessari all'attuazione di programmi e progetti di spesa pubblica, di controlli di selezione e qualificazione della stessa, nonché del consolidamento dei conti pubblici. 6. Ai sensi dell'articolo 17 (diciassette) del Capitolato il Tesoriere si impegna a garantire il collegamento "on-line" in tempo reale tra il conto di tesoreria - compresi i relativi sottoconti intrattenuti a nome della Provincia - ed i conti intrattenuti dalle agenzie di cui al comma 2 (due) dell'articolo 5 (cinque) del Capitolato, nonché, previa autorizzazione dei medesimi, quelli degli enti destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, da un lato, ed i competenti uffici del Dipartimento della Provincia competente in materia di affari finanziari, dall'altro. 7. Allo scopo di agevolare ed ottimizzare l'interscambio di informazioni relative al servizio di Tesoreria con gli enti destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, la Provincia autorizza il Tesoriere ad utilizzare, senza alcun onere a suo carico, la rete informatica denominata "TELPAT" attualmente gestita da Informatica Trentina S.p.A.. 8. Nell'ambito della razionalizzazione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza il Tesoriere si impegna ad esaminare, su richiesta della Provincia e previa intesa con il comune interessato, le proposte per l'attivazione di appositi sportelli automatici presso le proprie sedi e dipendenze operative per l emissione di certificati d'interesse del cittadino. A tal fine il Tesoriere si impegna a predisporre, per l'eventuale messa in funzione dei predetti servizi, uno studio di fattibilità atto a quantificare il numero degli sportelli automatici e a garantirne la razionale distribuzione sul territorio provinciale, nonché a pianificare i necessari tempi di realizzo. 9. Il Tesoriere si impegna inoltre a gestire informaticamente il servizio abbonamento per trasporto studenti, nonché ad esaminare l'attivazione di ogni altra tipologia di servizi richiesti dalla Provincia medesima. 10. Il Tesoriere si impegna ad incentivare e sviluppare l informatizzazione nei rapporti con la Provincia. Articolo 17 MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI 1. Con riferimento all istituzione delle contabilità speciali previste dall articolo 21 (ventuno) del Capitolato, aperte presso il Tesoriere ed intestate alla Provincia con vincolo a favore di Enti destinatari di trasferimenti in via continuativa a carico del bilancio provinciale, il Tesoriere è tenuto a ripianare il disavanzo giornaliero di cassa di tali soggetti mediante il trasferimento dei fondi necessari dalle contabilità speciali ai rispettivi conti di Tesoreria. 2. Nel caso di formazione di interessi debitori sui conti di Tesoreria degli Enti di cui al comma l, non derivanti dall utilizzo delle anticipazioni di cassa ma originati dall'applicazione di particolari valute o dalla modalità di applicazione delle Pag. 12 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

13 stesse in relazione ai trasferimenti provinciali per il ripiano del disavanzo giornaliero di cassa, il Tesoriere è autorizzato ad addebitare sul conto di Tesoreria della Provincia gli oneri finanziari maturati. 3. A giustificazione delle movimentazioni effettuate il Tesoriere deve fornire idonea documentazione. Articolo 18 SERVIZI AGGIUNTIVI 1. Il Tesoriere garantisce alla Provincia le seguenti condizioni particolari: - dotazione gratuita, al personale individuato dalla Provincia, della carta di credito aziendale, con tutti i relativi servizi accessori assicurativi ed amministrativi; - servizio gratuito di remote banking per economi ed agenti contabili; - servizio gratuito di riscossione dei tributi provinciali attraverso le procedure MAV, Bollettino Bancario Freccia e RID; - evasione gratuita dei bonifici esteri; - evasione gratuita dei bonifici da economi e funzionari delegati, effettuati attraverso il prodotto di remote banking; - prestazione delle fideiussioni a favore di terzi senza alcun onere a carico della Provincia e disapplicazione di qualsiasi eventuale onere previsto a carico della Provincia sulle fideiussioni prestate a favore di terzi in data anteriore al 1 gennaio 2003; - prestazione gratuita dei servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo; - incasso dei bonifici dall estero, con commissione pari allo 0,125% con un massimo di 500,00 (cinquecento/00) per operazione e sino a quando previsto dal sistema interbancario; - attivazione del servizio BankPass Web alle seguenti condizioni: - canone annuo anticipato: 150,00 per negozio (fino a sei negozi); oltre 100,00 per negozio; - commissione CartaSì: 1,50% circuito Visa e Mastercard; - commissione PagoBancomat: 0,60%. Articolo 19 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 1. Il Tesoriere è tenuto ad estendere le condizioni di cui alle lettere a1) e a2) del comma 3 (tre) dell articolo 2 (due) del Capitolato, alle istituzioni scolastiche, compresi gli enti gestori convenzionati ai sensi dell articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, nonché alle società a prevalente partecipazione della Provincia ed alle Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler, qualora ne facciano richiesta. Nel caso di fondazioni di nuova istituzione la Provincia ed il Tesoriere concorderanno le condizioni da applicare alle stesse. Articolo 19 bis Pag. 13 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

14 CRITERI E MODALITÀ PER LA RICHIESTA E CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA ALLE AGENZIE ED AGLI ENTI FUNZIONALI ED ALLE FONDAZIONI DELLA PROVINCIA 1. Il Tesoriere è tenuto a concedere alle agenzie ed agli enti funzionali della Provincia, direttamente o tramite le banche associate, anticipazioni di cassa da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa per pagamenti da eseguire allo scoperto fino a concorrenza dei 3,5/10 delle assegnazioni provinciali, sia in conto gestione che in conto capitale, desunte dai bilanci di previsione delle agenzie e degli enti funzionali dell esercizio finanziario antecedente a quello in cui è concessa l anticipazione. 2. La concessione delle anticipazioni di cassa, di cui al comma 1, è subordinata alla formale richiesta da parte delle agenzie e degli enti funzionali, con durata allineata a quella dell anticipazione di cassa tempo per tempo spettante e concessa alla Provincia, con possibilità di rinnovo annuale fino alla scadenza della presente Convenzione. 3. Il Tesoriere è tenuto a concedere alle Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler, direttamente o tramite le banche associate, aperture di credito a breve termine da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa fino a concorrenza, per ciascuna fondazione, dei 3,5/10 delle assegnazioni provinciali, sia in conto gestione che in conto capitale, desunte dai bilanci di previsione delle Fondazioni dell esercizio finanziario antecedente a quello in cui è concessa l anticipazione. 4. Qualora le Banche facenti parte dell Associazione temporanea d Imprese lo richiedessero, la Provincia è tenuta al rilascio di apposita fideiussione, a garanzia degli affidamenti di cui al precedente comma 3 (tre). Articolo 19 ter CRITERI E MODALITÀ PER LA RICHIESTA E CONCESSIONE DEGLI AFFIDAMENTI ALLE SOCIETÀ A PREVALENTE PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA 1. Il Tesoriere è tenuto a concedere alle società a prevalente partecipazione della Provincia, direttamente o tramite le banche associate, aperture di credito a breve termine da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa fino a concorrenza, per ciascuna società, dei 3,5/10 delle assegnazioni provinciali, sia in conto gestione che in conto capitale, desunte dal bilancio di previsione della Provincia dell esercizio finanziario per cui sono richieste le aperture di credito stesse e comunque nel limite massimo di affidamento complessivo alle predette società fissato in 50 milioni di euro annui. Il predetto importo di 50 milioni di euro annui potrà essere rivisto previa successiva intesa. 2. Le aperture di credito, di cui al comma 1 (uno), sono concesse - a fronte di specifiche formali richieste - con durata allineata a quella dell anticipazione Pag. 14 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

15 di cassa tempo per tempo spettante e concessa alla Provincia, con possibilità di rinnovo annuale fino alla scadenza della presente Convenzione. 3. Qualora le Banche facenti parte dell Associazione temporanea d Imprese lo richiedessero, la Provincia è tenuta al rilascio di apposita fideiussione, a garanzia degli affidamenti di cui ai commi precedenti, ai sensi dell art. 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n La Giunta provinciale, con propria deliberazione, impartisce alle società a prevalente partecipazione della Provincia gli opportuni indirizzi volti ad evitare un utilizzo distorsivo delle aperture di credito di cui ai commi 1 (uno) e 2 (due), (quale la contemporanea sussistenza di posizioni di utilizzo del fido in conto corrente e di parallele disponibilità finanziarie presso la medesima Banca concedente o altra Azienda di credito o intermediario finanziario), e a garantire che l utilizzo dei fondi derivanti dalle medesime aperture di credito sia attuato presso la stessa Banca concedente, senza girofondi presso banche terze. Le Banche facenti parte dell Associazione temporanea d Impresa, nel perfezionare i finanziamenti di cui ai commi 1 (uno) e 2 (due), hanno titolo per chiedere alla società finanziata la formalizzazione degli indirizzi ricevuti in forma di impegno contrattuale verso la banca finanziatrice. 5. Eventuali ulteriori affidamenti richiesti dalle società a prevalente partecipazione della Provincia, ovvero utilizzi delle aperture di credito di cui ai commi 1 (uno) e 2 (due) non conformi a quanto previsto dal presente articolo 19 ter (diciannove ter), che vengano concessi o consentiti dalla banca concedente saranno trattati a condizioni primarie di mercato pattuite direttamente tra la banca medesima e la società. 6. Ad avvenuta approvazione della legge di bilancio ovvero di eventuale variazione della stessa legge, nonché a fronte della presentazione da parte delle società a prevalente partecipazione provinciale di domande di apertura di credito di cui ai commi precedenti del presente articolo, la Provincia comunica tempestivamente al Tesoriere l ammontare delle assegnazioni provinciali previste dal proprio bilancio, sia in conto gestione che in conto capitale, a favore delle predette società, comprese quelle di nuova costituzione, procedendo parimenti nell ambito dell importo massimo complessivo delle aperture di credito ottenibili ai sensi dell art. 19 ter e 19 quater della presente Convenzione all adeguamento periodico degli importi massimi degli affidamenti spettanti alle società a prevalente partecipazione provinciale ovvero alla quantificazione di quelli spettanti alle eventuali società di nuova costituzione. Articolo 19 quater AMMONTARE COMPLESSIVO DELL ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 1. Con riferimento a quanto disposto dalla legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4, articolo 5, comma 2, introdotto dalla legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, articolo 8, gli affidamenti concessi dalle Banche, facenti parte dell Associazione temporanea di Imprese per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia Pag. 15 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

16 Autonoma di Trento, a favore delle agenzie, degli enti funzionali, delle Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler e delle società a prevalente partecipazione provinciale, sono ricompresi nel limite massimo di anticipazione di cassa che può essere concesso alla Provincia ai sensi dell art. 16 del Capitolato Speciale per l affidamento del servizio di tesoreria, come modificato dall art. 4 della presente convenzione. 2. I criteri di attuazione del comma 1 (uno) sono stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Articolo 19 quinquies SERVIZIO DI CASSA DELL APPAG 1. Il Tesoriere è tenuto ad assumere, anche nel corso della gestione, il servizio di cassa dell Agenzia Provinciale per i Pagamenti alle stesse condizioni e norme previste dal capitolato e dalla presente convenzione, in quanto compatibili, nonché tutti gli altri servizi riferiti alla Provincia. 2. L'esercizio finanziario, per quanto concerne il servizio di cassa dell Agenzia Provinciale per i Pagamenti, inizia il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo. Articolo 19 sexies SERVIZIO DI CASSA DELL APPAG 1. Il servizio di cassa dell APPAG consiste nello svolgimento delle seguenti attività: riscossione delle entrate dell APPAG con le stesse modalità previste per la Provincia, in quanto compatibili; esecuzione di pagamenti disposti dall APPAG con le stesse modalità previste per la Provincia, in quanto compatibili. Il pagamento agli aventi diritto degli aiuti e contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale e provinciale potrà avvenire esclusivamente con le modalità di cui al successivo art. 19 octies; predisposizione di un sistema informatico per l acquisizione e la consultazione, tramite ordinativo informatico firmato digitalmente, dell iter dei pagamenti disposti dall APPAG; predisposizione di un giornale di cassa mensile e, alla fine di ciascun esercizio, elenco meccanografico delle quietanze di incasso e di pagamento; Pag. 16 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

17 predisposizione alla fine di ogni esercizio finanziario del conto giudiziale da rendere nei modi e termini indicati all art. 70 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n /Leg.. Articolo 19 septies RISCOSSIONI DELL APPAG 1. Costituiscono entrate afferenti al servizio di cassa dell APPAG quelle previste all articolo 11, comma 2, del Regolamento per l organizzazione ed il funzionamento dell APPAG. Le entrate relative ai finanziamenti dall Unione Europea, dallo Stato, dall AGEA e da altre amministrazioni pubbliche affluiscono direttamente su apposita contabilità speciale, intestata all APPAG, presso la sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato sede di Trento. I finanziamenti della Provincia, le entrate relative al reintroito di pagamenti non andati a buon fine, pagamenti pignorati a seguito di provvedimenti dell Autorità Giudiziaria, pagamenti sospesi a seguito di provvedimenti dell Autorità Giudiziaria e/o della stessa APPAG, nonché interessi, sanzioni ed ogni altra entrata connessa dovuta all APPAG affluiscono direttamente al conto di cassa dell APPAG. 2. Il Cassiere acquisisce giornalmente, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sede di Trento, le movimentazioni in entrata sulla contabilità speciale intestata all APPAG e le contabilizza sul conto di cassa dell APPAG. 3. Le somme incassate direttamente dal Cassiere sono accreditate, con riserva, sul conto dell APPAG, il quale rilascia in nome e per conto dell APPAG apposita quietanza liberatoria da trasmettere all APPAG entro il giorno successivo all incasso. Articolo 19 octies PAGAMENTI DELL APPAG 1. Il pagamento agli aventi diritto degli aiuti e contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale e provinciale viene effettuato dal Cassiere, per conto dell APPAG, sulla base di ordinativi di pagamento informatici denominati pagamenti, firmati digitalmente dal Direttore Responsabile dell Unità competente (o da un Funzionario sostituto) secondo le modalità stabilite in un apposito protocollo relativo alle modalità di trasmissione degli ordinativi informatici con firma digitale. 2. I pagamenti, inviati al Cassiere entro le ore di ogni giorno lavorativo, sono ammessi al pagamento entro il secondo giorno lavorativo di banca successivo a quello di trasmissione al Cassiere. Pag. 17 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

18 3. I pagamenti sono eseguiti dal Cassiere nei limiti della disponibilità complessiva di cassa dell APPAG. 4. I pagamenti sono effettuati esclusivamente secondo le seguenti modalità: accredito su conto corrente bancario; assegno di traenza quietanza inviato all indirizzo del beneficiario; eventuali altre modalità che dovessero essere introdotte dalla normativa comunitaria. E fatto divieto al Cassiere di applicare commissioni ai beneficiari per ogni tipologia di pagamento. Spetta al Cassiere il rimborso degli oneri fiscali sostenuti per l espletamento del servizio e delle spese di spedizione degli avvisi. Gli oneri, comprensivi delle spese postali, per l invio degli assegni di traenza quietanza ai beneficiari saranno rimborsati nella misura attualmente quantificabile in 1,20 (uno/20) per assegno. Gli oneri per la spedizione degli avvisi di cui al successivo comma 5 saranno rimborsati nella misura attualmente quantificabile in 0,75 (zero/75) per lettera. 5. Contestualmente all effettuazione dei pagamenti, il Cassiere invia ai beneficiari una comunicazione sulla base delle seguenti informazioni trasmesse dall APPAG: accredito effettuato in nome e per conto di APPAG numero della domanda data della domanda numero del pagamento data del pagamento causale di pagamento settore campagna importo dell aiuto al lordo importo dell eventuale recupero importo netto 6. Il Cassiere è tenuto a documentare i pagamenti mediante apposita quietanza informatica. 7. Nel caso di pagamenti non andati a buon fine, il Cassiere provvederà al loro reintroito sul conto di cassa dell APPAG per consentirne la riemissione. 8. Il Cassiere mette a disposizione dell APPAG il proprio sistema informativo al fine di consentire all APPAG di consultare lo stato dei singoli movimenti contabili. Tale consultazione avviene in collegamento telematico tra il sistema informativo del Cassiere e quello dell APPAG. Pag. 18 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

19 Il sistema informativo deve garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nonché il controllo degli accessi e delle operazioni sulla base di quanto stabilito dalle norme contenute nella Legge n. 675/1996 e nel regolamento CE n. 885/2006. Ai fini della consultazione dei dati, devono essere realizzate e rese disponibili all APPAG le seguenti funzioni: consultazione dei dati tramite ricerca per beneficiario degli aiuti. Nel caso in cui per uno stesso beneficiario siano stati eseguiti più pagamenti, deve essere visualizzata una lista dalla quale poter selezionare il movimento contabile di interesse; consultazione dei dati relativi al beneficiario sulla base del numero (tramite riferimenti) dell ordine di pagamento. Articolo 19 novies RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CASSA DELL APPAG 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme statutarie dell'appag in materia di funzionamento e compiti assegnati, nonchè tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari statali e comunitarie attinenti la materia del servizio, in quanto compatibili, vigenti o che venissero emanate nel corso della gestione, anche se più onerose per il Cassiere. Articolo 20 DURATA DELLA CONVENZIONE 1. La presente Convenzione ha la durata di anni sei a decorrere dal l gennaio 2009 (primo gennaio duemilanove) con scadenza 31 dicembre 2014 (trentuno dicembre duemilaquattordici), secondo le disposizioni previste dall'articolo 26 (ventisei) del Capitolato. 2. In conformità a quanto previsto dall articolo 29 (ventinove) del Capitolato, la Provincia, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ha il diritto di risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto: - violazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del Capitolato, della Convenzione e degli altri atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio del servizio di Tesoreria, nonché inosservanza ripetuta, constatata e contestata delle norme di conduzione dello stesso; - mancato adempimento ripetuto e contestato degli impegni assunti. 3. Poiché la gestione del servizio di Tesoreria avviene in contitolarità in base al disposto dell'articolo 1, la Provincia, a norma dell'articolo 1459 del Codice Civile, potrà avvalersi della clausola risolutiva nei confronti della sola o delle sole banche inadempienti, mediante determinazione del Dirigente del Servizio Entrate sentito il parere delle altre banche associate. La presente disposizione non si applica nel caso di inadempienza della banca Capogruppo e mandataria. Pag. 19 di 20 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

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