LEGGE VALLE D'AOSTA SULL'INQUINAMENTO LUMINOSO



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LEGGE VALLE D'AOSTA SULL'INQUINAMENTO LUMINOSO LEGGI E REGOLAMENTI Legge regionale 28 aprile 1998, n. 17. Norme in materia di illuminazione esterna. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità e campo di applicazione) 1. La presente legge ha per finalità: a) il contenimento dell inquinamento luminoso sul territorio regionale; b) la salvaguardia della fauna notturna e delle rotte migrato-rie dell avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso; c) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professio-nali e non professionali, nonché delle zone loro circostan-ti, dall inquinamento luminoso. 2. Ai fini della presente legge, viene considerato inquina-mento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata ed in particolare verso la volta celeste. 3. Sono esclusi dall applicazione della presente legge tut-ti gli impianti di entità modesta fino a cinque centri luminosi,

in ciascuno dei quali le sorgenti di luce non emettano un flus-so luminoso maggiore di 1.200 lumen; si intende per centro luminoso il complesso costituito dall apparecchio di illumi-nazione, dalle lampade in esso installate e dagli eventuali ausiliari elettrici, anche se non incorporati. 4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica altresì alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo forestale valdostano, alla Protezione civile, ai servizi antincen-dio, alle strutture aeroportuali, agli interventi di soccorso, alle gallerie e sottopassi, alla segnaletica luminosa di sicurezza. Art. 2 (Divieti ed obblighi) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fat-1901 N. 19 5-5 - 1998 Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d Aosta Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d Aoste to divieto di utilizzare, per l illuminazione pubblica e privata, con le eccezioni di cui all art. 4, fasci orientati dal basso ver-so l alto siano essi fissi, roteanti o comunque mobili. 2. Fino all entrata in vigore della normativa tecnica di cui all art. 3, tutti i centri luminosi, la cui progettazione sia anco-ra da affidare o comunque non abbia superato la fase prelimi-nare, devono contenere entro il tre per cento, rispetto al flus-so luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene inviato nell emisfero superiore. Art. 3 (Norme tecniche) 1. Entro dodici mesi dall emanazione delle norme del-l UNI

e del CEI che definiscono i requisiti di qualità del-l illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell inquinamento luminoso, tutti gli impianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione o in rifaci-mento, dovranno essere adeguati a tale normativa tecnica. Art. 4 (Deroghe) 1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui agli art. 2 e 3 gli impianti per le manifestazioni all aperto con carattere di temporaneità e provvisorietà, per i cantieri di lavoro, per l illuminazione di monumenti, edifici o siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi. 2. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, con-sentire deroghe per motivi di sorveglianza e per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità. Art. 5 (Attestazione di conformità) 1. Alla fine dei lavori di esecuzione degli impianti di cui agli art. 2 e 3, l installatore deve rilasciare al committente un certificato di conformità degli stessi alla presente legge. 2. Il controllo del certificato di conformità dell esecuzio-ne degli impianti di cui agli art. 2 e 3 è affidato all Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA). Art. 6 (Monitoraggio) 1. Sono demandati all ARPA: a) la formulazione di pareri ed indicazioni su richiesta di enti

pubblici e privati; b) la raccolta e l esame della documentazione in merito all applicazione della presente legge. Art. 7 (Sanzioni) 1. Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli art. 2 e 3, qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall invito formulato dagli organi competenti, è sottoposto alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. 2. Per l applicazione delle sanzioni amministrative previ-ste si seguono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 3. L ammontare delle sanzioni è iscritto nel capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l anno 1998 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi. Art. 8 (Oneri) 1. L onere derivante dall applicazione della presente leg-ge, valutato in lire 2.000.000 annue, grava sullo stanziamen-to già iscritto al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recu-pero dell ambiente, l educazione, propaganda ed informazio-ne del settore) del bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1998 e sul corrispondente capitolo degli esercizi futuri. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale

della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d Aosta. Aosta, 28 aprile 1998. Il Presidente VIÉRIN