CHE COSA SONO LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE SU CREDITI E/O FATTURE

Documenti analoghi
L operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Apertura di credito in conto corrente

APERTURA DI CREDITO SEMPLICE CHIROGRAFARIA 1

Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

REQUISITO OBBLIGATORIO: Prodotto associato all'apertura del "Portafoglio BMP anticipo fatture o altri documenti"

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

QUANTO PUO COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) T.A.E.G: 10,87%

FOGLIO INFORMATIVO N. 23/007 relativo alle operazioni di SCONTO INFORMAZIONI SULLA BANCA

APER.CREDITO ANT.FATT. - TF

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS È L ANTICIPAZIONE SU DOCUMENTI CONTRATTI E FATTURE

FOGLIO INFORMATIVO. relativo alle operazioni di ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF) E SCONTO COMMERCIALE

L operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO TRANSATO POS

FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPI SBF INFORMAZIONI SULLA BANCA

FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di anticipazione su crediti e/o fatture

Foglio Informativo n 13 Versione 1/16. Anticipo al Salvo Buon Fine

FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

FOGLIO INFORMATIVO N. 23/004 relativo alle operazioni di SCONTO INFORMAZIONI SULLA BANCA

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

FOGLIO INFORMATIVO. relativo a ANTICIPAZIONI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI

FOGLIO INFORMATIVO relativo a ANTICIPO SU CREDITI E-O FATTURE

REQUISITO OBBLIGATORIO: Prodotto associato all'apertura del "Portafoglio BMP anticipo fatture o altri documenti"

ANTICIPO SU FATTURE FINO A EURO

FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPI FATTURE ITALIA ESTERO - SBF - SCONTO COMMERCIALE

FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

relativo alle operazioni di ANTICIPO FATTURE, CONTRATTI O ALTRI DOCUMENTI NON SOCI

FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE SOCI INFORMAZIONI SULLA BANCA

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

FOGLIO INFORMATIVO. relativo a APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO CONDIZIONI ECONOMICHE TASSI

Foglio Informativo N.22 ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

Conto Risparmio Adatto a

FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPI FATTURE ITALIA SBF SCONTO COMMERCIALE

Foglio Informativo relativo alle operazioni di

Si tratta di operazioni di finanziamento alle imprese che operano con l estero: importazione di merci, di servizi ricevuti dall estero, ecc.

FOGLIO INFORMATIVO N. 25/010 relativo alle operazioni di ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA

FOGLIO INFORMATIVO N. 26/003 relativo alle operazioni di Finanziamento Cambiario INFORMAZIONI SULLA BANCA

ANTICIPO SU TRANSATO POS

Banca di Credito Cooperativo di Monopoli s.c.

FOGLIO INFORMATIVO APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

FOGLIO INFORMATIVO PER CONTO DI BASE OFFERTO AI CONSUMATORI

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA

FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (no Credito ai Consumatori)

FOGLIO INFORMATIVO N. 24/005 relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF) INFORMAZIONI SULLA BANCA

FOGLIO INFORMATIVO N 13.1 relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF) CONVENZIONE CON IL CONSORZIO FIDI DI SALERNO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

INDICATORE SINTETICO DI COSTO (TAEG)

FOGLIO INFORMATIVO n. 8.1 ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

FOGLIO INFORMATIVO APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

QUANTO PUO COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

FOGLIO INFORMATIVO N. 24/007 relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF) INFORMAZIONI SULLA BANCA

ANTICIPO SU DOCUMENTI

FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA DA IPOTECA INFORMAZIONI SULLA BANCA

FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL CONTO DI BASE GRATUITO PER PENSIONATI

ANTICIPO FATTURE FINO A EURO

FINIMPORT FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS E IL FINANZIAMENTO IMPORT

Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)

ANTICIPO SU FATTURE DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA: Cognome e Nome Telefono. Sede

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CLIENTI AL DETTAGLIO (non consumatori)

ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)

FID: APER. CREDITO C/C - TF ORDIN.

FOGLIO INFORMATIVO n. 7

APERTURA DI CREDITO IN C/C ORDINARIA

Foglio Informativo del Servizio/Prodotto APERTURA DI CREDITO E ANTICIPI IN CONTO CORRENTE Non consumatori Serie FI0201

ANTICIPO SU FATTURE. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

FOGLIO INFORMATIVO. relativo a ANTICIPAZIONI AL SALVO BUON FINE

FOGLIO INFORMATIVO relativo a: ANTICIPO SU FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA

ANTICIPO SALVO BUON FINE FINO A EURO

FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO COMM.LE -T.F. Decorrenza condizioni: 21/02/2014

ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

Transcript:

FOGLIO INFORMATIVO CONTI ANTICIPI Il conto è destinato a clienti che non rivestono la qualifica di consumatori. INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Via Giuseppe Garibaldi, 46 Casella Postale 47 31010 Orsago (TV) Tel. 0438/9931 - Fax 0438/990599 E-mail: info@bancadellamarca.it Indirizzo PEC:bancadellamarca@legalmail.it - Sito internet:www.bancadellamarca.it C.F. 03669140265 - P.IVA 15240741007 Codice ABI 7084/7 Iscrizione all Albo delle Cooperative n. A166497 Iscritta all Albo delle banche n. 5502 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03669140265 CCIAA/REA TV n. 288813 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COSA SONO LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE SU CREDITI E/O FATTURE Con il contratto di Conto Anticipi la Banca anticipa al Cliente gli importi di crediti vantati nei confronti della propria clientela non ancora scaduti al fine di finanziare esigenze di liquidità a breve termine. L operazione di anticipo permette di mettere immediatamente a disposizione del Cliente l importo che risulta da documenti riferibili a rapporti commerciali (fatture, ricevute bancarie, cambiali e altri titoli), con il cui incasso derivante da apposito mandato del Cliente o da cessione del credito da parte di questi la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. L anticipo avviene sullo specifico Conto Anticipi sul quale viene addebitato il controvalore dei crediti presentati (in caso di accoglimento della richiesta), a loro volta resi disponibili sul conto corrente di corrispondenza per mezzo di un giroconto immediato. Gli interessi passivi e le competenze maturano sul conto specifico e vengono successivamente addebitati al conto ordinario. L anticipo avviene nel rispetto della clausola Salvo Buon Fine, quindi con riserva di storno nel caso di impagato. Alla scadenza del termine previsto per la liquidazione dei crediti anticipati, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate. L operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi, commissioni e spese) se contrattualmente previsto; - l obbligo di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dell anticipazione non venga onorato dal debitore; - nel caso di revoca degli affidamenti concessi, la Banca può esigere dal cliente l immediato pagamento dei documenti presenti all anticipazione. Per saperne di più: La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.bancadellamarca.it. IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96). Banca della Marca aderisce al Fondo di Garanzia per le PMI. Le imprese interessate hanno la possibilità di richiedere l intervento del Fondo, nel qual caso verrà valutata l ammissibilità all intervento di garanzia. Destinato alle piccole e medie imprese e ai professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, l intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato ha lo scopo di facilitare l accesso al credito. La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico che può essere attivata sui finanziamenti concessi dalla banca. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente (le condizioni sono lasciate alla contrattazione tra le parti), ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie. L impresa e il professionista non possono inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma devono rivolgersi alla banca o a un Confidi accreditato per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo. Sarà la banca o il Confidi ad occuparsi della domanda. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 12/07/2019 (ZF/000007882) Pagina 1 di 6

Per maggiori informazioni sui settori di attività, tipologie di operazioni e importi che possono essere oggetto di garanzia è possibile chiedere agli specialisti della Banca o accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.fondidigaranzia.it. CONDIZIONI ECONOMICHE Ipotesi di calcolo: Tasso annuo nominale: 6,00% Per un affidamento di: 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 Ipotesi di calcolo: Tasso annuo nominale: 7,50% Per un affidamento di: 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 QUANTO PUO COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) T.A.E.G. SBF: 8,25% T.A.E.G. Anticipo Fatture: 9,85 % Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il Foglio Informativo. TASSI Tasso creditore annuo nominale Non previsto FIDI Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Tasso variabile: Euribor 3M/360 + spread max 7,80 punti percentuali Euribor 6M/360 + spread max 7,80 punti percentuali Tasso fisso: Massimo 7,80 punti percentuali Commissione onnicomprensiva sul fido accordato 2% SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Commissioni di istruttoria veloce SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 8% Commissioni di istruttoria veloce Tasso variabile: Euribor 3M/360 + spread max 7,80 punti percentuali Euribor 6M/360 + spread max 7,80 punti percentuali Tasso fisso: Massimo 7,80 punti percentuali Si veda apposita Sezione Si veda apposita Sezione FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 12/07/2019 (ZF/000007882) Pagina 2 di 6

Tipologie tasso Parametro di riferimento Tasso soglia minimo Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca Tasso di mora SBF Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV) Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta: a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre; b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca; c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento; d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito. La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un attività di istruttoria veloce. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l aumento dello stesso. Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido) Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva. Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido) Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (in assenza di fido) Il tasso può essere definito in modo fisso oppure variabile. In questo secondo caso il tasso è indicizzato ad un parametro di riferimento. Se il finanziamento è a tasso variabile, il tasso di interesse nominale annuo è pari alla somma del valore assunto dal parametro di riferimento e lo spread contrattualizzato. Media Euribor a 3 o 6 mesi base 360 riferita al mese precedente quello di applicazione con arrotondamento allo 0,10 superiore rilevata su "Il Sole-24 Ore". Revisione parametro con cadenza mensile. Se il parametro di riferimento è negativo al momento della sottoscrizione del contratto e/o comunque se il parametro di riferimento assume successivamente, nel corso del rapporto, un valore negativo il parametro di riferimento si intenderà pari a zero. Per i finanziamenti a tasso variabile, nel caso in cui il contratto preveda l applicazione di un tasso soglia minimo, il valore del tasso applicato non potrà mai essere inferiore al predetto tasso soglia minimo. Quest ultimo non può essere superiore al tasso di stipula calcolato come sopra (e corrispondente al parametro da assumere al momento della stipula, maggiorato dello spread). fino a 50,00: 0,00 fino a 10.000,00: 16,35 fino a 25.000,00: 35,00 oltre: 54,00 fino a 50,00: 0,00 fino a 10.000,00: 16,35 fino a 25.000,00: 35,00 oltre: 54,00 Non prevista Non prevista Vedi descrizione della spesa Non previsto massimo Non previsto massimo FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 12/07/2019 (ZF/000007882) Pagina 3 di 6

TASSO SOSTITUTIVO In caso di tasso indicizzato e di cessazione o sostanziale variazione dello stesso, il tasso sostitutivo è individuato secondo le modalità e i criteri contenuti nel piano interno della Banca e applicato a decorrere dal mese successivo alla scomparsa o alla sostanziale variazione del parametro stesso. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo agli scoperti senza affidamento in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancadellamarca.it I tassi debitori e le commissioni e spese ivi riportate nella loro misura massima vengono in ogni caso applicate entro la misura massima consentita dalla Legge sull usura n.108/96 ai sensi dell art.2 e della relativa normativa di attuazione. SPESE Canone annuo Registrazione operazioni non incluse nel canone 0,00 Numero di operazioni incluse nel canone Spese per liquidazione Invio estratto conto Invio documenti periodici di trasparenza 0,00 ( 0,00 Trimestrali) Non previste RAPPORTO NON AFFIDATO: 0,00 ( 0,00 Trimestrali) RAPPORTO AFFIDATO: 0,00 ( 0,00 Trimestrali) POSTA: 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: 0,00 POSTA: 1,80 CASELLARIO POSTALE INTERNO: 1,80 CASELLARIO ELETTRONICO: 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. ALTRE CONDIZIONI Recupero imposta di bollo su estratto conto Conteggio interessi dare Riferimento calcolo interessi Periodicità invio estratto conto Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri di gestione del rapporto diversi dagli interessi Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'amministrazione Finanziaria ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto. ANNO CIVILE TRIMESTRALE TRIMESTRALE Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico L'elenco delle causali è disponibile sui Totem presenti nelle filiali e sul sito della Banca nella sezione Trasparenza>Fogli Informativi>Conti Correnti e Depositi Per altre spese non direttamente riconducibili all operatività del servizio offerto si veda il Foglio Informativo Servizi Vari. Si rinvia inoltre ai fogli informativi di Conto Corrente e Servizio incassi e pagamenti per ogni altra condizione qui non elencata, essendo il servizio a questi strettamente collegato. Per i limiti relativi all'utilizzo dei Sistemi di Automazione si rinvia al contratto della carta di debito. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 12/07/2019 (ZF/000007882) Pagina 4 di 6

RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto di conto corrente Ciascuna parte può recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all altra parte con preavviso di 20 giorni. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale (conto corrente) Il tempo massimo di chiusura del rapporto contrattuale, a decorrere dal momento in cui non vi siano più servizi e/o prodotti accessori collegati al rapporto e che alla banca sia stato corrisposto tutto il dovuto, è di 30 (trenta) giorni. Recesso dalla sezione Servizi di pagamento. Fermo restando quanto previsto per il recesso dal contratto di conto corrente, il cliente ha diritto di recedere dalla sezione Servizi di pagamento in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente. La Banca può recedere senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale (sezione Servizi di pagamento) Fermo restando quanto previsto per la chiusura del rapporto di conto corrente, la chiusura del rapporto relativo alla sezione Servizi di pagamento coincide con la data di perfezionamento del recesso della predetta sezione, salvo l obbligo per il Cliente di precostituire i fondi richiesti dalla Banca per la chiusura di partite eventualmente ancora sospese. Recesso dal contratto di apertura di credito Se l apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi se il cliente diviene insolvente o diminuiscono le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati. Il recesso e contestuale pagamento di quanto dovuto potrà essere richiesto al cliente con preavviso scritto di un giorno. Se l apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 20 (venti) giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi maturati e di ogni altra spesa e onere. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso, dandone comunicazione scritta al cliente. Indipendentemente dal fatto che l apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale (apertura di credito) La Banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami di Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa (Via Garibaldi, 46 31010 Orsago (TV), indirizzo PEC reclami@pec.bancadellamarca.it, oppure all indirizzo e-mail reclami@bancadellamarca.it) che risponderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Qualora per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 12/07/2019 (ZF/000007882) Pagina 5 di 6

LEGENDA Canone annuo Commissione di istruttoria veloce Commissione onnicomprensiva Disponibilità somme versate Fido o affidamento Saldo disponibile Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido Spesa singola operazione non compresa nel canone Spese per invio estratto conto Tasso debitore annuo nominale Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso di mora Spese fisse per la gestione del conto. Commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dall intermediario per svolgere l istruttoria veloce (attività di verifica del merito creditizio svolta a fronte di movimenti a debito di conto eseguiti dal cliente che possano determinare uno sconfinamento) e a questa direttamente connessi. La commissione è applicata, salvo le eccezioni di legge sotto riportate, a fronte di addebiti che determinano un sconfinamento o accrescono l ammontare di uno sconfinamento esistente avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La commissione può quindi essere applicata più volte nello stesso trimestre; a fronte di più sconfinamenti avvenuti nella stessa giornata sarà comunque applicata una sola commissione di istruttoria veloce. La commissione non viene applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell intermediario (come ad esempio per l addebito delle rate del mutuo concesso dall intermediario stesso) o qualora lo sconfinamento non abbia avuto luogo perché non accordato. Nei rapporti con i clienti consumatori la commissione non si applica nel caso di sconfinamenti (in assenza di fido o extrafido) fino a 500 euro e della durata non superiore a 7 giorni consecutivi. Tale esenzione è prevista per una sola volta in ogni trimestre solare. Compenso per l impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all ammontare dell affidamento concesso. E calcolata sull importo dell affidamento concesso al cliente indipendentemente dall effettivo utilizzo dello stesso e applicata con periodicità trimestrale. Numero di giorni successivi alla data dell operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Indica il costo totale dell apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa come ad esempio la commissione onnicomprensiva. Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 12/07/2019 (ZF/000007882) Pagina 6 di 6