STATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI



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STATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI Art. 1 DENOMINAZIONE 1. E costituita la fondazione denominata Fondazione Ascolta e Vivi, in seguito chiamata per brevità fondazione, con sede legale a Milano via Foppa 15. 2. La fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. 3. La fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché del presente statuto Art. 2 SCOPI ED ATTIVITÀ 1. La fondazione si propone di perseguire persegue i seguenti scopi: o promuovere ed effettuare la ricerca scientifica nella diagnosi e terapia della sordità e di tutte le patologie dell orecchio o ad esso collegabili; o promuovere ed effettuare lo studio di soluzioni per la limitazione dell inquinamento ambientale e in particolare dell inquinamento acustico; o promuovere lo sviluppo delle metodiche complementari di terapia della sordità; o promuovere ed attuare la formazione di personale sanitario; o diffondere i risultati delle ricerche a livello di comunità scientifica e pubblico. 2. Per il raggiungimento dei suoi fini, la fondazione intende promuovere le seguenti attività: o stipulare accordi con enti pubblici e privati; o erogare risorse da destinare a progetti di ricerca e borse di studio; o promuovere la realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con strutture pubbliche e private; o promuovere ed organizzare corsi di formazione e conferenze; o sviluppare attività editoriale attraverso la pubblicazione di libri e periodici a carattere scientifico; o gestire siti web; o effettuare raccolte di fondi da destinare agli scopi statutari. 3. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l erogazione dei servizi, la gestione e l accesso alle strutture dell ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all autorità di controllo. 4. La fondazione persegue le proprie finalità a nell ambito territoriale nazionale ed internazionale. Art. 3 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI 1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti con l atto di costituzione ed in esso risultanti. 2. Il patrimonio potrà essere incrementato con: o acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio; o lasciti e donazioni con destinazione vincolata; o sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali. 3. E comunque fatto salvo l obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. 4. La fondazione persegue i propri scopi mediante l utilizzo di: o rendite patrimoniali; o contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private; o proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

o attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni e mostre; o rette ed entrate derivanti dall erogazione di servizi e prestazioni; o finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate. 5. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione. Art. 4 BILANCIO 1. L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno. 3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio. Art. 5 ORGANI 1. Sono organi dell Istituzione: o Il Presidente; o Il Consiglio di Amministrazione; o Il Collegio dei revisori; o il Comitato scientifico. 2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla nomina di un segretario determinandone il mandato, i compiti e la retribuzione. Art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione è l organo cui compete l amministrazione della fondazione. 2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dai fondatori riuniti in apposita assemblea. 3. Quando il numero dei fondatori rimasti risulterà in numero inferiore a tre i componenti del Consiglio di Amministrazione provvederanno a nominare per cooptazione i membri venuti a mancare. 4. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica a vita. 5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. 6. Spetta al Consiglio di Amministrazione: o eleggere il presidente della Fondazione; o approvare il rendiconto economico; o approvare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare, se ritenuto opportuno; o approvare il regolamento di amministrazione; o determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della fondazione; o approvare la relazione annuale sulle attività; o approvare i verbali delle proprie sedute; 7. In seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modifiche dello Statuto e sull eventuale scioglimento della Fondazione 8. I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell incarico. 9. Per deliberare le modifiche allo statuto sono richieste votazioni a maggioranza qualificata con almeno i 2/3 dei voti favorevoli sul totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Art. 7 DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive; il regolamento di amministrazione disciplina le modalità ed i termini di pronuncia della decadenza. 2. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al comitato dei fondatori ovvero, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3 del precedente articolo, provvedendo alla cooptazione di un nuovo consigliere. Art. 8 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio d esercizio; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. 2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. 3. Agli atti della fondazione devono essere conservati i documenti probanti l avvenuto ricevimento della convocazione da parte dei singoli Consiglieri (es.: avviso di ricevuta della lettera raccomandata) 4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 5. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all ordine del giorno. 6. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nel registro dei verbali della Fondazione. Art. 9 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto. 2. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. 3. Il segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale dell adunanza; in mancanza del segretario la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione sarà affidata ad uno dei Consiglieri intervenuti. 4. Il verbale dell adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso. 5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all amministrazione della Fondazione. Art.10 PRESIDENTE 1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto, tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso; il Presidente è eletto a maggioranza di voti dei presenti. 2. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell Ente.

3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. 4. Il Presidente dura in carica 3 anni e non può essere revocato. 5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza della fondazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione. Art. 11 COMPITI DEL PRESIDENTE 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. 2. Spetta al Presidente: 3. determinare l ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; 4. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; 5. curare l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 6. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della fondazione; 7. esercitare la sorveglianza sull andamento morale ed economico dell istituto; 8. assumere, nei casi d urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. 9. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente. Art.12 COLLEGIO DEI REVISORI 1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dai soci fondatori; al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3 dell articolo 6 i revisori saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione medesimo. 2. I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina. 3. Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico. 4. Per l assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e d amministrativa della fondazione. 5. Le modalità di funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione della fondazione. 6. L incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l assolvimento dell incarico. Art. 13 COMITATO SCIENTIFICO Il Comitato scientifico è composto da 5 membri e viene nominato dal Consiglio di amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzione. I componenti vengono scelti in base alle conoscenze scientifiche acquisite nelle materie che costituiscono l oggetto statutario della fondazione e che sono indicate all articolo 2 del presente statuto. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed ha il compito di esprimere pareri e proposte in merito alle attività scientifiche promosse ed organizzate dalla fondazione. Art. 14 NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Libro Primo titolo II, Capo II del Codice Civile nonché dalla disciplina vigente in materia di persone giuridiche private senza scopo di lucro.