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Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2186 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ZANETTA, ASCIUTTI, ZANOLETTI e RAMPONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2010 Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2186 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Le derivazioni d acqua pubblica per usi idroelettrici hanno ancor oggi il loro riferimento normativo nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, emanato per rispondere alle esigenze di regolamentazione dell utilizzazione delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, iniziata nei primi decenni del secolo scorso in occasione dello sviluppo della produzione industriale. Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto «decreto Bersani»), concernente attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica, ha introdotto in Italia la liberalizzazione del mercato dell energia che fin dalla nazionalizzazione del 1962 era di fatto monopolistico, prevedendo, fra l altro, all articolo 12, una revisione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni d acqua a scopo idroelettrico ed un nuovo metodo per aggiudicare le utenze idriche al momento di tali scadenze, improntato ai princìpi della concorrenza. Il cosiddetto decreto Bersani ha fissato al 1º aprile 2029 la scadenza delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche rilasciate a suo tempo a ENEL. Quelle rilasciate ad altri soggetti, scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono state prorogate di diritto a tale data. Per quelle posteriori al 31 dicembre 2010, i termini di scadenza sono quelli stabiliti dai relativi atti di concessione. Successivamente, la Commissione europea ha aperto una procedura d infrazione nei confronti dell Italia, contestando la preferenza riservata al concessionario uscente, a parità di offerta rispetto ad altri concorrenti in caso di rinnovo delle concessioni di produzione di energia idroelettrica, in virtù dell articolo 12 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999. La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), aderendo alla tesi delle Commissione europea, all articolo 1, comma 483, che modifica il suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ha previsto, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d acqua per uso idroelettrico, una gara, indetta direttamente dalla amministrazione competente nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale. Al comma 485, lo stesso articolo ha introdotto una specie di misura compensativa al fine di limitare i danni al patrimonio delle imprese titolari, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 79 del 1999, stabilendo una proroga di dieci anni dei termini di scadenza di tutte le concessioni delle derivazioni idroelettriche, condizionata alla effettuazione di «congrui interventi di ammodernamento degli impianti...», come definiti dall articolo 1, comma 487 della stessa legge n. 266 del 2005. La procedura d infrazione nei confronti dell Italia è stata archiviata a seguito dell entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) che, aderendo alle tesi della Commissione europea, ha eliminato, come detto precedentemente, la preferenza prevista dal decreto legislativo n. 79 del 1999. La Corte costituzionale, in data 14 gennaio 2008 (sentenza n. 1 del 18 gennaio 2008), si è poi pronunziata in ordine ad una serie di

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2186 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, avverso la disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, contenuta nell articolo 1, commi 483 e seguenti della legge finanziaria 2006. La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle modifiche di cui sopra: in particolare, per il comma 483, ha dichiarato l illegittimità dello stesso, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all adozione del provvedimento che determina requisiti e parametri per la procedura di gara, in quanto «norma di dettaglio», seppur nell ambito della competenza concorrente ex articolo 117 della Costituzione; per il comma 485, si è espressa nel senso dell illegittimità della proroga ivi stabilita. Anche il comma 486, che prevede l obbligo per il soggetto titolare della concessione di versare, «entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere del 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all intera durata della concessione», è stato dichiarato illegittimo. In sintesi, il combinato disposto delle norme in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui al citato decreto legislativo n. 79 del 1999, le modifiche introdotte dalla legge n. 266 del 2005 e la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, hanno determinato, quindi, una fase di incertezza normativa in merito alle modalità e tempistiche di gestione degli impianti idroelettrici. Al fine di risolvere tale vuoto normativo, si pone l esigenza di un intervento risolutivo in merito alla disciplina di riassegnazione delle concessioni, anche in considerazione dell ormai prossima scadenza di gran parte di queste, prevista per la fine del 2010. Il presente disegno di legge, all articolo 1, comma 1, nel rispetto del termine quinquennale previsto per l espletamento delle procedure di gara, dà la possibilità alle regioni di prorogare tutte le concessioni in essere, consentendo di contemperare l esigenza di parità di trattamento concorrenziale fra gli operatori, con l esigenza di disporre di un tempo adeguato per lo svolgimento delle gare da parte delle amministrazioni competenti. In pratica, si propone un periodo finalizzato a garantire che l eventuale azione legislativa regionale possa concretizzarsi in misure ponderate ed idonee a porre fine all attuale scenario eterogeneo. La pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale contenuta nella sentenza n. 1 del 2008, inoltre, ha determinato il venir meno della proroga decennale delle grandi concessioni di derivazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico (per le concessioni con potenza superiore a 3000 kw), con effetto retroattivo sul previsto canone aggiuntivo (di cui all articolo 1, comma 486 legge n. 266 del 2005), in parte destinato ai comuni. In virtù di ciò, i soggetti titolari delle concessioni hanno chiesto ai comuni e allo Stato la restituzione delle quote di canone aggiuntivo, che superano i 100 milioni di euro, già versate per gli anni 2006-2007, alle stesse amministrazioni ed, in alcuni casi, anche dei relativi interessi. Conseguentemente, si è determinata una situazione di notevoli difficoltà per i bilanci dei comuni e dello Stato. A tal fine, all articolo 2 del presente disegno di legge, si stabilisce che le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche ed incassata dai comuni e dallo Stato antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi. In coerenza con le misure compensative già versate ai comuni e allo Stato, si ritiene di incrementare le suddette compensazioni rispetto a quelle previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, e introducendo una modifica alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, a favore dei comuni e dei consorzi.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2186 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI A tal fine, all articolo 3 del presente disegno di legge si stablisce che, per i comuni ed i consorzi dei bacini imbriferi montani (cosiddetti consorzi BIM), a decorrere dal 1º gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, vengono fissate rispettivamente in 28,00 euro e in 7,00 euro restando, per gli anni a seguire, l aggiornamento biennale, previsto dall articolo 3 della citata legge n. 925 del 1980, entro i termini ivi previsti. Ai sensi dell articolo 1, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959: «I concessionari di grandi derivazioni d acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall atto di concessione». Detto sovracanone, sempre ai sensi dell articolo 1 della citata legge n. 959 del 1953, è concesso ai comuni (che «in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano...» «... costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi») che possono chiedere, a norma dell articolo 3 della legge medesima «in sostituzione del sovracanone previsto dall articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica». Tali quote di energia, prodotte dalle imprese concessionarie in luogo del sovracanone, possono essere cedute dai comuni e dai consorzi BIM agli utenti del mercato elettrico nazionale, direttamente, ovvero attraverso Acquirente unico, divenendo così essi stessi soggetti del mercato elettrico nazionale. La quantità di energia che il concessionario è tenuto a cedere ai consorzi BIM deve essere commisurata, come sancito dall articolo 3 della citata legge n. 959 del 1953, all importo del sovracanone: cioè, la cessione di energia in natura, deve avvenire in quantità tale da pareggiare il valore del sovracanone non corrisposto, quantificato ai sensi dell articolo 1, ottavo comma, della legge n. 959 del 1953. Tuttavia, l espressione «fino alla concorrenza di esso», è stata fonte di un contenzioso fra concessionari e consorzi BIM ed, inoltre, vanifica l applicazione dell articolo 1, comma 32, della legge 23 agosto 2004, n. 239, laddove statuisce che i consorzi BIM possono cedere l energia elettrica sostituiva del sovracanone ai clienti idonei e all Acquirente unico. Conseguentemente l articolo 4 del presente disegno di legge stabilisce che al citato articolo 3, primo comma della legge n. 959 del 1953 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», siano soppresse, permettendo così, ai consorzi BIM o ai comuni, di chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall articolo 1 della legge n. 959 del 1953, la fornitura diretta di energia elettrica. Infine, le spese derivanti dall applicazione del presente disegno di legge sono totalmente a carico dei concessionari di cui sopra, e non comportano, quindi, nessun onere a carico dello Stato.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2186 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto di specifiche esigenze locali e al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, possono prorogare di cinque anni le concessioni idroelettriche, di cui all articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, rispetto alle date di scadenza ivi previste. Art. 2. 1. Le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche e incassate dai comuni e dallo Stato, antecedentemente al 14 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi. Art. 3. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e in 7,00 euro, fermo restando, per gli anni a seguire, l aggiornamento biennale, previsto dall articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980, nel rispetto dei termini previsti dal medesimo articolo. Art. 4. 1. Al primo comma dell articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: «, e fino alla concorrenza di esso» sono soppresse.

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