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RIF. N. 129 06.05.2016 COLMANO/aa ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ESONERO CONTRIBUTIVO ANNO 2016 Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione (vedi ns. RIF. N. 20 del 19 gennaio 2016) per informare le Imprese Associate che l I.N.P.S., con Circolare n. 57/2016, ha fornito le indicazioni operative in merito alla gestione degli adempimenti connessi all esonero contributivo biennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Come noto, infatti, l articolo 1, commi da 178 a 181, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016 ), allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, ha previsto che ai datori di lavoro privati, che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell anno 2016 venga riconosciuto, per un periodo di 24 mesi, l esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali (esclusi i premi e contributi dovuti all I.N.A.I.L.) nel limite massimo di euro 3.250,00 su base annua. DATORI DI LAVORO BENEFICIARI Possono fruire dell esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati compresi i datori di lavoro che non svolgono attività imprenditoriale ai sensi dell art. 2082 del Codice Civile, ad esempio associazioni culturali, politiche, sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc. RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI Tenuto conto della volontà di incentivare le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l esonero contributivo si applica, qualora ne ricorrano le condizioni, ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), anche part time, instaurati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, compresa l assunzione a tempo indeterminato di dirigenti o instaurati in attuazione dal vincolo associativo con una cooperativa di lavoro (Legge n. 142/2001), nonché per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Il beneficio è riconosciuto anche in caso di trasformazione del rapporto a termine, sorto anche prima del 2016, in rapporto a tempo indeterminato, purché la trasformazione avvenga nel corso dell anno 2016. Sono esclusi i contratti di apprendistato, per i quali già opera una specifica e rilevante riduzione contributiva, i contratti di lavoro domestico, nonché i contratti di lavoro intermittente anche se stipulati a tempo indeterminato. MISURA E DURATA DELL ESONERO CONTRIBUTIVO L esonero contributivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione delle seguenti forme di contribuzione: - i premi e i contributi dovuti all I.N.A.I.L.;

- l eventuale contributo versato al Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art. 2120 del c.c. - Fondo di Tesoreria I.N.P.S.. (riguarda solamente le imprese che occupavano 50 o più dipendenti al 31 dicembre 2006 o che, se di successiva costituzione, hanno occupato 50 o più dipendenti nell anno civile di costituzione); - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, Fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale; - il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all'art. 1, comma 29, della Legge n. 190/2014; - il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; - il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla Legge n. 166/1991. Inoltre, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'articolo 3, comma 15, della Legge n. 297/1982 destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dello sgravio contributivo biennale. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di 3.250,00 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo. In caso di applicazione delle misure compensative, a favore delle imprese che conferiscono il TFR ai Fondi pensione e/o al Fondo di Tesoreria, (esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, e, per i dirigenti industriali, dello 0,40% ed esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti nella misura di 0,28 punti percentuali), l'esonero contributivo biennale è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta al netto delle riduzioni che scaturiscono dalla applicazione delle predette misure compensative. Nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine ovvero di riassunzione a tempo indeterminato intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine oltre a poter fruire dell esonero contributivo biennale in parola sarà possibile ottenere la restituzione piena del contributo addizionale NASpI dell 1,40% (vedi ns. RIF. N. 216 del 5 agosto 2015), mentre nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine intervenuti successivamente, ma entro sei mesi dalla relativa scadenza, la restituzione del contributo addizionale opererà con l applicazione delle decurtazioni previste dall ultimo periodo dell articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012. Poiché, infine, l'esonero contributivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 252/2005 - destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al Fondo di Tesoreria, nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative. La durata del predetto esonero contributivo è pari a 24 mesi, decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, che deve intervenire tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016. Il periodo di godimento dell agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. L esonero non può, comunque, essere superiore alla misura massima di 3.250,00 su base annua. Tale misura massima va riproporzionata nel caso di rapporti di lavoro part-time.

Inoltre, l anzidetto tetto massimo di esonero contributivo deve essere rapportato al periodo di paga mensile, ed in tal caso sarà pari a 270,83 ( 3.250,00/12), mentre, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il tetto dell esonero sarà di 8,90 ( 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell esonero stesso. In pratica, sul piano operativo, l esonero va applicato in relazione al 40% dei contributi I.N.P.S. a carico del datore di lavoro (escluse le contribuzioni sopra indicate), fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time. Peraltro, la contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima di 3.250,00 su base annua. CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL ESONERO CONTRIBUTIVO Il diritto alla fruizione dell incentivo è subordinato al rispetto: A) dei principi stabiliti dall art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015: a) l assunzione non deve violare il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. In proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l Interpello n. 7/2016, ha previsto che, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro possa legittimamente procedere all assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere; b) il datore di lavoro, o l utilizzatore con contratto di somministrazione, non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; c) l assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all utilizzatore del lavoratore somministrato; d) l inoltro della comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l Impiego (Unilav) inerente l assunzione non deve essere stata effettuata oltre i termini di legge. In tal caso, la perdita dell esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria; e) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel rispetto delle complessive condizioni di legge già illustrate nella circolare dell Istituto n. 17/2015, fruiscono dell esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 anche se attuate in esecuzione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro (condizione la cui sussistenza, viceversa, impedisce il godimento di altri incentivi all assunzione, ai sensi dell articolo 31, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 150/2015). A titolo esemplificativo, può fruire dell esonero contributivo della legge di stabilità 2016 il datore di lavoro che, in attuazione del diritto di precedenza previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 81/2015 e dell articolo 93 del c.c.n.l. 1 luglio 2014, assuma a tempo indeterminato, nel corso dei dodici mesi successivi alla fine dell ultimo contratto a tempo determinato, il lavoratore che, nell esecuzione di uno o più contratti a termine presso la medesima azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi. B) delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell assicurazione obbligatoria dei lavoratori fissate dall art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006:

a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, cioè delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (v. Allegato A del D.M. 30 gennaio 2015); b) rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. C) delle specifiche condizioni introdotte dall art. 1, commi da 178 a 181, della legge di stabilità 2016: a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l assunzione, non deve essere stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In proposito, l'i.n.p.s. precisa che il contratto di apprendistato, seppure soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato. Pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell'esonero contributivo biennale; le stesse considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell'arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all'esonero; b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (cioè dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo; c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell esonero previsto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014). L esonero è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL INCENTIVO: CASI PARTICOLARI Come sopra chiarito, la fruizione dell esonero contributivo biennale può essere riconosciuta per l assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, nel corso dei sei mesi precedenti, non risultino occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 178, legge n. 208/2015). In forza della predetta previsione ed in presenza di tutte le altre condizioni di legge, l Istituto ha fornito i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità: la sussistenza di tale requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori sia assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero nei sei mesi precedenti l'assunzione non consente la fruizione dell'esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l'obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale; con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima; anche laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi precedenti l'assunzione - sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero;

l'incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante; la fruizione dell'esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'art. 2112 C.C., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 C.C. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario; è possibile fruire dell'incentivo nei casi di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che nel trimestre 1 ottobre 2015 31 dicembre 2015 abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, o con altro datore di lavoro ad esso collegato o controllato. Ciò in considerazione della natura strutturalmente discontinua del rapporto di lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato; non impedisce l'accesso all'incentivo lo svolgimento, nei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.. COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL OCCUPAZIONE In generale, l esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Pertanto, ad esempio, l esonero contributivo non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, di cui all'art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012 (vedi ns. RIF. N. 333 del 1 ottobre 2013 e RIF. N. 71 del 25 febbraio 2015). A tal proposito, come già previsto per l esonero triennale di cui alla Legge n. 190/2014 per le assunzioni effettuate nel corso dell anno 2015, si conferma che è possibile godere prima dell incentivo previsto dalla Legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato e, successivamente dell incentivo previsto dalla Legge n. 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato. Analogamente, è possibile godere prima dell'incentivo contributivo previsto dalla Legge n. 223/1991 per un rapporto a tempo determinato con chi proviene dalla mobilità e poi dell'incentivo previsto dalla Legge n. 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato. Sul punto, l Istituto fa presente che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto ed iniziato a fruire dell agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della Legge n. 223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l applicazione dell esonero biennale.

Tale esonero è, invece, cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali: 1. l incentivo per l assunzione dei lavoratori disabili di cui all art. 13 della Legge n. 68/1999; 2. l incentivo per l assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00, fruibili dal datore di lavoro in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori; 3. l incentivo all assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 150/2015, al 20% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento (vedi ns. RIF. N. 56 del 10 febbraio 2014); 4. l incentivo inerente il Programma Garanzia Giovani, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche (vedi ns. Rif. n. 310 del 31 ottobre 2014 e Rif. n. 2 dell 8 gennaio 2015); 5. il beneficio di cui al comma 4 dell articolo 8 della Legge n. 223/1991, consistente in un contributo mensile pari al 50% dell indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di iscrizione nella lista di mobilità. Il predetto cumulo è altresì ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del 2016 di rapporti a termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Resta inteso che non è cumulabile con l esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 il beneficio contributivo previsto dal comma 2 dell articolo 8 della predetta Legge n. 223/1991, consistente nel pagamento della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura pari a quella prevista per gli apprendisti. CODIFICA DATORI DI LAVORO UNIEMENS I datori di lavoro aventi titolo all esonero contributivo in oggetto inoltreranno all Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y, che, a partire dall 1.01.2016, assume il seguente nuovo significato Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, Legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015. Detta richiesta andrà effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo codice di autorizzazione per le assunzioni effettuate nel corso dell anno 2015. La richiesta dovrà essere inoltrata avvalendosi della funzionalità Contatti del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione esonero contributivo biennale Legge n. 208/2015, ed utilizzando la seguente locuzione: Richiedo l attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell esonero contributivo introdotto dalla Legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti. La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale. Per quanto concerne l I.N.P.S. di Como nelle richieste per gli sgravi biennali 2016, devono essere specificati i dati anagrafici, compreso il codice fiscale del lavoratore interessato e la data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, al fine di preventivamente controllare che il lavoratore abbia i requisiti per essere assunto con gli sgravi. Le comunicazioni avranno valore di dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. UNIEMENS MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l elemento <Imponibile> e l elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

nell elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore BIEN avente il significato di Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ; nell elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore H00 (Stato); nell elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; nell elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l importo dell esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016. I dati sopra esposti nell UniEmens saranno poi riportati, a cura dell Istituto, nel DM2013 VIRTUALE ricostruito dalle procedure come segue: con il codice L446 avente il significato di conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015 ; con il codice L447 avente il significato di arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015. UNIEMENS MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEL BENEFICIO IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA MASSIMA MENSILE Nell ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di 270,83, l eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L esposizione dell agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi: <CausaleACredito>, con l indicazione del codice causale L702 avente il significato di conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015 ; <ImportoACredito>, con l indicazione dell importo dell esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata. UNIEMENS RESTITUZIONE IMPORTI INDEBITI Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi: nell elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale M305 avente il significato di Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015 ; nell elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l importo da restituire. UNIEMENS REGOLARIZZAZIONI I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l attività, ai fini della fruizione dell incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).