Servizio Sanitario Nazionale - REGIONE PUGLIA - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi



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Servizio Sanitario Nazionale - REGIONE PUGLIA - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi N. 1150 del registro delle deliberazioni N. Proposta 1346-12 Area Gestione del Personale AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. Trattamento giuridico, economico e previdenziale OGGETTO: Deliberazione n. 960 del 22.05.2012 ad oggetto : Criteri e limiti per ritenute mensili sulle retribuzioni dei dipendenti e del personale convenzionato, per l estinzione di prestiti con cessione del quinto dello stipendio e/o prestiti con delegazione di pagamento Determinazioni. Il giorno _19/06/12 presso la sede della Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Via Napoli, 8 Sull argomento specificato in oggetto, il Dirigente dell Area Gestione del Personale, dott.sa M. Grazia COLUCCIA, sulla base dell istruttoria effettuata dal Dirigente del Trattamento Giuridico ed Economico Dr. Salvatore Leo, propone in merito: Richiamata la Deliberazione n. 960 del 22.06.2012 sospesa con successiva Deliberazione n. 990 del 25.05.2012, ritenuto di dover apportare delle modifiche conseguenti agli approfondimenti istruttori eseguiti con particolare riferimento alla Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza Prot. 3186 del 17 gennaio 2011 ed alla Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza Prot. 107109 del 20 ottobre 2011 ; Ritenuto, pertanto di dover riformulare la Deliberazione n. 960 del 22.06.2012 come segue e, in autotutela revocarla e ritenerla sostituita dalla presente : Premesso che è necessario regolamentare ed uniformare le modalità di effettuazione, sulle retribuzioni del personale, delle trattenute per l estinzione di prestiti con cessione del quinto dello stipendio e/o prestiti con delegazione di pagamento ; Tenuto conto che l intera materia è disciplinata dalle norme contenute nel D.P.R. 05.01.1950 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 28.07.1950, N. 895 (Regolamento di attuazione del D.P.R. 180/50) che stabiliscono, tra l altro: - D.P.R. 180/1950; ART. 2 Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni d quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell articolo 1 (cioè le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell amministrazione pubblica - comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, non ché le aziende private) sono soggetti a sequestro e a pignoramento nei seguenti limiti: 1. fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2. fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui esso dipende, derivanti dal rapporto d impiego o di lavoro; 3. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto delle ritenute, per tributi dovuti allo stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all impiegato o al salariato. Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo v nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

ART. 5 Gli impiegati e salariati dipendenti dello Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell ammontare di tali emolumenti valutato al netto delle ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente Testo Unico. ( ) ART. 52 Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo (cioè i dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo degli impiegati e dei salariati non dipendenti dello Stato e dai dipendenti di soggetti privati), assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessioni di quote dello stipendio o del salario non superiori al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessazione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all art. 409, numero 3) del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all art. 1, primo comma, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all art. 545 del codice di procedura civile. ART. 53 Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell art. 15 (cioè gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati nelle pubbliche amministrazioni, l istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio e i monti di credito su pegno). ART. 58 Gli impiegati e i salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o del salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli art. 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938 n. 1155. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell alloggio. ART. 68 Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o del salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri e i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute della quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all art.2 ART. 69 Quando presistano sequestri o pignoramenti, le delegazioni sullo stipendio, salario o pensione a norma dell art. 58(,) sono consentite soltanto sulle differenza fra la metà dello stipendio, salario a pensione valutati al netto di ritenute a le somme procedente vincolate. La limitazione di cui al procedente comma non si applica alle ritenute disposte a norme dagli articoli 61 e 62 (Art 61: Quando i soci di società cooperative per la costituzione e l acquisto di case popolari ed economiche finanziate dalla cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento della mensilità di ammortamento dei mutui, della quota di manutenzione dei fabbricati e dell importo dovuto per spese generali, la cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché sugli eventuali compensi e indennità straordinarie di qualunque specie. La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati( ) Art 62: Le amministrazioni ( ) possono procedere a carico dei debitori a norma dell art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare la ritenuta o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosità (..)..) Quando persista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario e pensione valutati al netto di ritenute e l importo della delegazione o ritenuta. ART. 70

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l amministrazione dalla quale l impiegato o il salariato dipende ne riconosce la necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati l assenso è dato dall amministrazione alla quale fa carico la pensione D.P.R. 895/1950 ART. 13 Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati della ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per gli altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. ART.12 L impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell art. 15 del T U e intenda contrarre prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest ultimo. Viste le Circolari dei Ministero del Tesoro n. 46 del 08.08.1986 e n. 53 del 16.10.1996 e le Circolari del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 37 del 05.09.2003, n. 21 del 03.06.2005, n. 554 del 29.07.2005, n. 13 del 13.03.2006 e n. 646 del 13.04.2006, che prevedono quando segue: Circolare Ministero del Tesoro n. 46 del 08.08.1996: Si ritiene opportuno precisare che (le) Amministrazioni possono operare ritenute sullo retribuzioni dei dipendenti mediante l istituto della delegazione, fermo restando che gli istituti ammessi alla erogazione del credito sono quelli indicati nel T.U. approvato con D.P.R. 05.01.1950, n. 180 (..) ove si lascia luogo alla applicazione della suddetta delega dovrà essere valutato l impatto in termini di maggiori carichi lavoro (.. Pertanto, dovrà essere stabilito, tra la singola amministrazione e l ente erogatore l onere, da porre a carico di quest ultimo, pari al costo dalle risorse umane ed informatiche impiegate. Circolare Ministero del Tesoro n. 63 del 16.10.1996: La scrivente ha emanato istruzioni in ordine alla possibilità per i dipendenti statali di contrarre prestiti da estinguere mediante l istituto delle delegazione, nel rispetto dei seguenti vincoli: che le delegazioni siano rilasciate a favore di uno degli istituti di cui all art. 15 del D.P.R. 05.01.1950, n. 180 (istituti di credito e previdenza costituti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, istituto Nazionale delle Assicurazioni, società di assicurazione legalmente esercenti, istituti a società esercenti il credito, escluse quello in norme collettivo e in accomandita semplice, casse di risparmio e monti di credito su pegno). Che le ritenute delegate non superino i limiti previsti dal citato testo unico. Che venga stabilito preventivamente tra le amministrazioni e gli istituti, l onore da porre a carico di questi ultimi, pari al costo delle risorse umane e informatiche impiegate ( ) le deleghe di cui sopra, consentite per venire incontro alle esigenze del personale dipendente, debbono essere limitate ai suddetti prestiti, al pagamento di premi di assicurazione sulla vita o per la copertura di rischi professionali ovvero per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell assicurazione generale obbligatoria. Eventuali altra possibilità devono essere attentamente vogliate dalle Amministrazioni tenuto conto che l oggetto della delega non può non riguardare esigenze del personale meritevoli di considerazione (non sono di accogliere ad es. deleghe di pagamento per l acquisto di beni e servizi di ordinario consumo o per l assicurazione auto). Occorre altresi rammentare che per quanto concerne le cessioni e delegazioni previste delle vigenti norme esiste un obbligo legale di dar corso alle stesse a titolo gratuito: le delegazioni in argomento, invece, rientrano nell esercizio del potere discrezionale e pertanto, oltre a tener conto che il servizio va reso a titolo oneroso, le Amministrazioni sono tenute a valutare, di volta in volta, se la stipula di nuove delegazioni possa comportare intralci al normale svolgimento dei compiti istituzionali ( ) Con riferimento ai limiti delle delegazione si chiarisce che: 1. la quota delegabile è pari al quinto dello stipendio mensile comprensivo dell indennità integrativa Speciale al netto delle ritenute di legge, inclusa l IRPEF; 2. In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione garantita del fondo di cui all art. 16 dello stessa T. U. n. 180/1950 e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l Amministrazione (ritenute per il pagamento di quote del prezzo o della pigione di alloggi popolari di cui all art. 58 dallo stessa T. U. ritenute sindacali etc.). non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio determinato al punto 1); 3. La ritenuta delegate per ottenere prestiti è compatibile con quella della cessione entro il limite complessivo al punto 1)

Quanto ai contenuti delle prodotte convenzioni, è opportuno che esse siano incluse, per ragioni di uniformità, di cautela è di semplificazione procedurale oltre alle clausole sopra evidenziale anche le seguenti: - Durata della convenzione e facoltà di recesso: - In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dall applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali al sensi dell art 3 dei R.D.L. Del 19.01.1939. n.295, o di ritenuto d ufficio per morosità ex art. 60, 61 e 62 T.U. 180/50 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata su convenzione continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima dello riduzione; - l Amministrazione non risponde per propria inadempienza nei confronti dei delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi. Circolare ministero dell Economia o della Finanze n. 37 dal 05.09.2003; Si fa presente che nell ipotesi di cumulo di cessione con le delegazioni di pagamento (..), il limite di quello fissato dall art. 70 dal D.P.R. 180/1950, è pari alla metà dallo stipendio e che tale limite può essere superato qualora l Amministrazione di appetenza dall impiegato ne riconosca la necessità e dia il suo assenso. Devesi altresì precisare che per i cennati istituti, singolarmente considerati, il limite è fissato nel quinto dello stipendio rispettivamente dagli art. 5 e 65 del cennato D.P.R. 180/50. Circolare Ministero dell Economia o della Finanze n. 21 del 03.06.2005; Con l articolo unico, comma 137 della legge 30 dicembre 2004, n.311 è stato abrogato l articolo 34 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 recante Approvazione del testo unico delle norme per il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni. Con il comma 138 del medesimo articolo è stato abrogato l art. 47 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032. Tali articoli statuivano l esclusione della garanzia diversa da quella del fondo per il credito dei dipendenti dello Stato, ora INPDAP e, quindi, la nullità della stessa sia nei rapporti con le amministrazioni delle quali i cedenti dipendono che nei rapporti tra le stesse parti contraenti. Ne consegue che far tempo dal l 1.01.2005 sono consentite, con carattere di alternatività, cessioni a carico o garantite dal connato Fondo, ora INPDAP, o quella concesse degli istituti elencati dell art. 15 del D.P.R. 180/50, per le quali stessi si siano assicurati presso organismi diversi dell INPDAP. Pertanto, dell 1.01.2005 sussiste per le amministrazioni pubbliche l obbligo di applicare le ritenute sugli stipendi dei propri dipendenti dei prestiti contratti con gli istituti di cui all art. 15 dal D.P.R. 180/15 anche se garantiti da organismi diversi dall INPDAP.( ) Al fine di conseguire uniformità di comportamenti, in linea con il cennato dettato normativo, non appare superfluo richiamare l attenzione della Amministrazioni in indirizzo sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al più volte menzionato DPR 180/50 con particolare riferimento alle norme recate dagli articoli 5,21,23,38,43,51 e 70, nonché di quella di cui al DPR 895/50 (regolamento di esecuzione del DPR 180/50) e più specificamente degli articoli 13, 14, 17, 18, 19, 24 e 66( ) Al fine di assicurare la tutela dell equilibro economico e finanziario del dipendente desumibile dalle norme recate dal ripetuto DPR 180/50, si ritiene che, in presenza di una cessione e di un piccolo prestito ex legge 655/60 non possa essere contratto un prestito mediante delegazione convenzionale a quest ultimo riguardo si ribadisce che il limite di cedibilità dello stipendio per le delegazioni convenzionale non può eccedere il quinto dello stipendio. Circolare Ministero dell Economia e delle Finanze n.554 del 29.07.2005; L art. 1, comma 137, della legge 30.12.2004, n.311 ha abrogato l art. 34 del DPR 05.01.1950, n.180 che prevedeva, per le cessioni di quota di stipendio dei dipendenti dello stato, l esclusività della garanzia del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, attualmente gestito dell INPDAP. Per effetto della riferita novella, le cessioni in argomento, rilasciate a favore degli istituti di cui all art. 15 del citato T.U. 180/50 possono avere garanzia diversa da quella INPDAP, sotto forma di polizza stipulata con l istituti assicurativi privati ( ) A corollario di quanto da ultimo rappresentato si ribadisce che i contratti in argomento sono alternativi alle cessioni dirette o garantite dall INPDAP, nel senso che sulla partita stipendiale può gravare una sola ritenuta nel limite di un quinto dello stipendio, determinato ai sensi dell art. 13 del DPR 28.07.1950, n.895 (..) In merito alla durata dalle delegazioni convenzionali (..) non si ravvisa alcun impedimento normativo alla previsione contrattuale di una durata (..) fino ad un massimo di 120 rate.

Circolare Ministero dell Economia e dalle Finanze n.13 del 13.03.2006; Le delegazioni convenzionali possono essere ( ) di durata decennale solo in presenza di convezione stipulata, contenente tale clausola. ( ) si fa presente che il limite per la concessione di cessioni è pari al quinto degli emolumenti aventi carattere di ripetitività e ricorrenza, con esclusione, quindi, della tredicesima mensilità che rappresenta un assegno una tantum che non può essere ragguagliato a dodicesimi ai fini della determinazione della quota cedibile. ( ) lo scherma di convenzione tipo, adottato dal Ministero Economia e Finanze Dipartimento dell Amministrazione generale dal personale e del servizi del tesoro, per gli enti esercenti il credito che intendono concedere prestiti mediante delegazione convenzionale ai dipendenti del Ministero Economia e Finanze (prevede) che la società esercente il credito si impegna a garantire un TEG (tasso effettivo globale), un TAEG (tasso annuo effettivo globale) a un ISS (indicatore sintetico di sconto) massimi che siano tutti inferiori di tre punti percentuali al tasso di soglia di usura, così come definito del Ministero Economia e Finanze, ai sensi della legge 108/1996. Circolare Ministero dell Economia e delle Finanze n.546 del 13.04.2006; Sono pervenute alla Direzione Centrale richieste di chiarimenti a seguito della circolare n. 13 del 13.03.2006, nella parte in cui, tra l atro, viene previsto che le delegazioni convenzionali possono essere anche di durata decennale solo in presenza di convenzionali stipulata, contenente tale clausola. Al riguardo, la Direzione Centrale ritiene che la mancanza, in tali atti negoziali, di una espressa limitazione della durata delle delegazioni convenzionale comporti, in conformità del principio sancito dall art. 1372 cc, che la durata di dette delegazioni di pagamento rimanga quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento. Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n.3186 del 17 gennaio 2011 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza : Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l istituto della delegazione Oneri a carico degli istituti delegatari Istruzioni operative concernente l esame del quadro normativo di riferimento, nonché dei presupposti per avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento, al cui contenuto, quindi, si rimanda. Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n.107109 del 20 ottobre 2011 Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro Oneri a carico degli istituti delegatari Chiarimenti nel cui contesto è dato specifica attestazione del principio che : l azione di tutta la pubblica amministrazione è rivolta necessariamente al perseguimento dell interesse pubblico affidato, di volta in volta, dall ordinamento sulla base dei principi e degli obiettivi individuati dal decisore politico in attuazione dei precetti e dei programmi rivenienti, in massima misura, dalla Carta costituzionale. Cosicché, i poteri di supremazia della pubblica amministrazione nei confronti degli altri soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge che, per le considerazioni qui d interesse, deve funzionalmente indicare le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione dell interesse pubblico perseguito. E, infatti, il principio di legalità che permea e caratterizza l attività dei soggetti pubblici. Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettività attraverso la fiscalità generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione è che un attività svolta dalla pubblica amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell interesse pubblico prefissato ancorché attività perfettamente lecita e magari idonea a procurare un utilità verso una platea, anche ampia, di soggetti non può essere svolta gravando sulle risorse pubbliche, proprio perché queste sono deputate alla realizzazione di obiettivi specifici di natura pubblica. Una siffatta attività, dunque, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, sempreché compatibile con i compiti d istituto, deve contemplare il ristoro integrale degli oneri sostenuti dall Amministrazione, in modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate dalla legge e vincolate, come più volte ricordato, al perseguimento dell interesse istituzionale affidato. Atteso che: - il fenomeno delle delegazioni di pagamento ha assunto una dimensione rilevante, con effetti pregiudizievoli sul normale svolgimento delle attività degli uffici oltre che sugli stessi dipendenti, il cui livello di indebitamento appare in continua crescita, in assenza della stipula di qualificate convenzioni e, quindi, senza alcun controllo neanche sulla liceità del tasso applicato; - in conseguenza, il principio dell indebitamento, che doveva essere riservato a situazioni eccezionali, sta acquisendo caratteristiche di ordinarietà sottratte ad ogni forma di controllo;

Ritenuto, pertanto, opportuno fissare alcuni principi e limiti finalizzati alla tutela e dell Amministrazione e dei dipendenti si stabilisce di: autorizzare solo trattenute per prestiti con cessione del quinto dello stipendio e per prestiti con delegazione di pagamento di durata non superiore a dieci anni; consentire trattenute per prestiti con delegazione di pagamento e per altre deleghe di pagamento, per un importo complessivo non superiore al quinto dell ammontare degli emolumenti mensili avanti carattere di ripetitività e ricorrenza (con esclusione dell assegno per il nucleo familiare e del rateo di tredicesima), al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, accogliere le richieste di trattenuta per prestiti con delegazione di pagamento soltanto nei casi in cui: 1. il finanziamento rientri nella ipotesi previste dall art. 58 del DPR 180/1950 o sia giustificato da motivi personali e/o familiari debitamente documentabili, con esclusione, in ogni caso, di quelli contratti per l acquisto di beni e servizi di ordinario consumo ( in questi termini Circolare MEF n.3186 del 17 gennaio 2011); 2. tra la ASL Brindisi e l istituto che ha concesso il prestito sia stata stipulata apposta convenzione oppure venga rilasciate dall Ente mutuante una dichiarazione da cui si evinca che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dall art. 15 del DPR 180/1950, nonché che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) applicato è inferiore di almeno 3 punti percentuali rispetto al tasso di soglia di usura, così come definito dal Ministero dell Economia e delle Finanze, al sensi della Legge 108/1996; 3. nel caso di prestiti con delegazione di pagamento contratti per motivi diversi da quelli di cui all art. 58 del D.P.R. 180/1950, addebitare all istituto mutuante i costi delle risorse umane ed informatiche impiegate per l istruttoria e la verifica delle istanze, le spese postali ed i costi relativi al versamento delle rate mensili di estinzione; Atteso che i costi delle risorse umane ed informatiche impiegate per l istruttoria e la verifica delle istanze, le spese postali ed i costi relativi al versamento delle rate mensili di estinzione del prestito, sono stati quantificati in media in 50,00 che l istituto finanziario deve versare prima della notifica del contratto ed allegare copie del bollettino versamento, oltre alla trattenuta mensile di 3,00 che questa amministrazione dovrà trattenere sull importo della quota ceduta, a totale carico dell Istituto Finanziario. Richiamata la deliberazione 14.06.2007 del Garante per la protezione dei dati personali ad oggetto Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico. Richiamato, altresì, il provvedimento n. 1406 del 20.5.2009 Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore generale e delle determinazioni dei Dirigenti. Dichiarato che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio aziendale. Tanto premesso, si propone l adozione dell atto deliberativo come specificato in oggetto, di cui ognuno nell ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale. Il Dirigente Amministrativo (Dr. Salvatore LEO) f.to Il Direttore Area Gestione Personale (Dr.ssa Maria Grazia COLUCCIA) f.to

IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Paola CIANNAMEA, nominata con deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2502 del 15.11.2011, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dr. Stefano ROSSI e dal Direttore Sanitario Dr.ssa Graziella DI BELLA ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente dell Area Gestione del Personale, Dr.ssa Maria Grazia COLUCCIA; ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza; DELIBERA per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati per costituirne parte integrante e sostanziale : 1. Revocare la Deliberazione n. 960 del 22 maggio 2012 già sospesa con Deliberazione n. 990 del 25 maggio 2012 ; 2. Regolamentare ed uniformare le modalità di effettuazione, sulle retribuzioni del personale dipendente e del personale convenzionato, delle trattenute per l estinzione di prestiti con cessione del quinto dello stipendio e/o prestiti con delegazione di pagamento, come segue: Le trattenute dei prestiti con cessione del quinto dello stipendio e per prestiti con delegazione di pagamento possono essere autorizzate solo se di durata non superiore a dieci anni; Le trattenute per prestiti con cessione del quinto dello stipendio non possono superare, complessivamente, il quinto dell ammontare degli emolumenti mensili eventi carattere di ripetitività e ricorrenza (con esclusione dell assegno per il nucleo familiare e del rateo di tredicesima), al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. L importo complessivo della trattenuta per prestiti con delegazione di pagamento e per altre deleghe di pagamento, non può, invece, essere superiore al quinto dell ammontare degli emolumenti mensili come sopra determinati. Tanto al fine di rendere possibile l accantonamento di un quinto dei citati emolumenti mensili per la gestione del rapporto di lavoro dipendente (trattenute per assenze ingiustificate, aspettative, malattie, cessazione dal servizio, atti giudiziari, ecc). In particolare, in merito ai prestiti con delegazione di pagamento, si stabilisce che: Le trattenute possono essere autorizzate soltanto nei casi in cui il finanziamento rientri nelle ipotesi previste dell art. 58 del D.P.R. 180/1950 o sia giustificato da motivi familiari o di salute preventivamente vagliati dall Amministrazione. Non sono da accogliere, in ogni caso, richieste di trattenute per prestiti contratti per l acquisto di beni e servizi di ordinario consumo. Altre eventuali possibilità devono essere attentamente vogliate dalle Amministrazioni tenuto conto che l oggetto della delega non può non riguardare esigenze del personale meritevoli di considerazione (non sono di accogliere ad es. deleghe di pagamento per l acquisto di beni e servizi di ordinario consumo o per l assicurazione auto). Occorre altresì rammentare che per quanto concerne le cessioni e delegazioni previste delle vigenti norme esiste un obbligo legale di dar corso alle stesse a titolo gratuito: le delegazioni in argomento, invece, rientrano nell esercizio del potere discrezionale e pertanto, oltre a tener conto che il servizio va reso a titolo oneroso, le Amministrazioni sono tenute a valutare, di volta in volta, se la stipula di nuove delegazioni possa comportare intralci al normale svolgimento dei compiti istituzionali ( ) Con riferimento ai limiti delle delegazione si chiarisce che: 1. la quota delegabile è pari al quinto della retribuzione mensile al netto delle ritenute di legge, previdenziali ed erariali inclusa l IRPEF;

2. In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione garantita del fondo di cui all art. 16 dello stessa T. U. n. 180/1950 e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l Amministrazione (ritenute per il pagamento di quote del prezzo o della pigione di alloggi popolari di cui all art. 58 dallo stessa T. U. ritenute sindacali etc.). non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio determinato al punto 1); 3. La ritenuta delegate per ottenere prestiti è compatibile con quella della cessione entro il limite complessivo al punto 1) Quanto ai contenuti delle prodotte convenzioni, è opportuno che esse siano incluse, per ragioni di uniformità, di cautela è di semplificazione procedurale oltre alle clausole sopra evidenziale anche le seguenti: o o Durata della convenzione e facoltà di recesso: In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dall applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali al sensi dell art 3 dei R.D.L. Del 19.01.1939. n.295, o di ritenuto d ufficio per morosità ex art. 60, 61 e 62 T.U. 180/50 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata su convenzione continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima dello riduzione; l Amministrazione non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell applicazione di ritenute d ufficio, di ritenute per recupero di crediti erariali o di altre disposizioni di legge (sequestri, pignoramenti), la trattenuta per prestito continua ad essere operata. L Amministrazione non risponde, nel confronti del delegatario, per propria inadempienza dipendente da azione giudiziarie sugli stipendi. L onere a carico dell Istituto che ha concesso il prestito, per il costo delle risorse umane ed informatiche impiegate per l istruttoria e la verifica delle istanze, per le spese postali e per i costi relativi al versamento delle rate mensili di estinzione del prestito, è quantificato forfettariamente in 50,00 per pratica di finanziamento che l istituto finanziario deve versare con bonifico bancario prima della notifica del contratto ed allegare copie del versamento, oltre alla trattenuta mensile di 3,00 che questa amministrazione dovrà trattenere sull importo della quota ceduta, a totale carico dell Istituto Finanziario. In assenza di convenzione tra l A.S.L. Brindisi e l istituto che ha concesso il prestito, la trattenuta può essere autorizzata solo previo rilascio da parte dell Ente mutuante, di apposita dichiarazione da cui si evinca che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dall art. 15 del D.P.R. 180/1950, e che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) applicato è inferiore di almeno 3 punti percentuali rispetto al tasso di soglia di usura, così come definito dal Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 108/1996. I certificati di stipendio per uso finanziamento, sia nel caso di prestiti con cessione nel quinto che nel caso di prestiti con delegazione di pagamento, possono essere rilasciati al personale dipendente ed al personale convenzionato solo utilizzando il modello ASL BR.. In sede di rilascio dell Atto di Benestare per l effettuazione di trattenute sulla retribuzione circa l estinzione di prestiti con cessione del quinto dello stipendio o di prestiti con delegazione di pagamento, accorre verificare e valutare il rispetto delle limitazioni fissate dalle vigente normativa e della presente regolamentazione. L Atto di benestare su indicato può essere rilasciato soltanto: utilizzando il modello ASL BR, sia nel caso di prestiti con cessione del quinto sia nel caso di prestiti con delegazione di pagamento. previa acquisizione della dichiarazione dell Ente mutuante che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dall art. 15 del D.P.R. 180/1950, e che il TAEG applicato è inferiore di almeno 3 punti percentuali rispetto al tasso di soglia di usura ; previa acquisizione del conto estintivo del debito residuo della precedente cessione o delega al fine della estinzione di questi ultimi.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento a quanto stabilito nel D.P.R.180/1959, nel D.P.R. 895/1950 e nelle Circolari del Ministero dell Economia e delle Finanze di cui alla relazione istruttoria per quanto compatibile. Resta comunque confermata la trattenuta mensile di 3,00 sull importo della quota ceduta a totale carico dell Istituto Finanziario. Di stabilire che i proventi relativi agli oneri amministrativi saranno incassati sul conto n. 767.100.00030 Altri rimborsi e recuperi ; Di dare atto, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale. 3. di notificare il presente provvedimento - ai Dirigenti Amministrativi dei Presidi Ospedalieri, ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari; - alla Segreteria Atti deliberativi (copia cartacea originale); - all Area Gestione Risorse economico-finanziarie (tramite procedura Openwork@). Il Direttore amministrativo (Dr. Stefano ROSSI) f.to Il Direttore Sanitario (Dr.ssa Graziella DI BELLA) f.to Il Direttore Generale (Dr.ssa Paola CIANNAMEA) f.to

Registrazione dell annotazione Esercizio economico anno Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazioni di conto IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO Brindisi Il Responsabile CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE AFFISSA E PUBBLICATA ALL ALBO PRETORIO DI QUESTA AZIENDA SL Dal al senza opposizioni INVIO AL COLLEGIO SINDACALE Protocollo n. del Data Il Responsabile Atto soggetto a: Controllo Regionale Da Trasmettere a cura dell Ufficio proponente: Uffici di staff Conferenza dei Sindaci Presidi e Stabilimenti Ospedalieri Direzione Amministrativa P.O.Di Dipartimenti Aziendali: Summa Prevenzione Direzione Amministrativa Ufficio Affari Generali P.O.Francavilla Font. Salute Mentale Struttura Burocratica-Legale Direzione Amministrativa P.O. Ostuni Strutture Sovradistrettuali: Direzione Sanitaria P.O. Di Summa- Unità Controllo di Gestione Perrino Riabilitazione Direzione Sanitaria P.O.Francavilla Ufficio Sviluppo Organizzativo Fontana Dipendenze Patologica URP e Marketing Aziendale Direzione Sanitaria P.O.Ostuni Servizio 118 Servizio prevenzione e Prot.Aziendale Direzione Sanitaria S.O.Mesagne Dipartimenti Ospedalieri: Direzione Sanitaria S.O.S.Pietro Unità per i Servizi Socio-Sanitari Vernotico Diagnostica Patologica Direzione Sanitaria S.O.Ceglie U.O.Statistica ed Epidemiologia Messapica Direzione Sanitaria Chirurgia Generale e Ufficio Addetto Stampa S.O.Fasano/Cisternino Spec. Nucleo di valutazione Distretti Socio Sanitari Diagnostica per Immagini Medicina Generale e Spec. Aree Distretto Socio Sanitario di Brindisi Neuroscienze Area Gestione Personale Distretto Socio Sanitario di Mesagne Anestesiologico Area Gestione Patrimonio Distretto Socio Sanitario di Fasano Nefro-Urologico Area Gestione Risorse Econ.Finan. Distretto Socio Sanitario di Francavilla Fontana Area Gestione Tecnica Strutture Diverse: Materno-Infantile Area Gestione Servizio Farmaceutico Azienda Agricola Melli Onco-Ematologico Sito Web Aziendale art.3 L.R. 40/07 Corsi di Laurea Emergenza-Urgenza Igenico-Organizzativo Portale Regione art. 16 L.R. 25/06 Farmacologico Altri: Cardiologico