NOTA INFORMATIVA. CGA Ed. 01/12/2010



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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Domiciliazioni Protette BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CGA Ed. 01/12/2010 NOTA INFORMATIVA Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto riferibile a BCC ASSICURAZIONI S.p.A., e sono redatte secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 303 del 2 giugno 1997 I. TERMINOLOGIA BCC ASSICURAZIONI: BCC Assicurazioni S.p.A.; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione o contratto: il contratto di assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione e che paga il premio; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Indennizzo: la somma che BCC Assicurazioni S.p.A., è tenuta a corrispondere all assicurato in caso di sinistro. II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA a) BCC Assicurazioni S.p.A., Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224,, iscritta all Albo Imprese tenuto da ISVAP al 1.00124 b) Sede Legale: Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano (Italia); c) Telefono: 02/466275; sito Internet: www.bccassicurazioni.com; d) Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 G.U. n. 220 del 19 settembre 1996; e) Società di revisione: PKF ITALIA SPA, Viale Vittorio Veneto 10 20100 Milano; III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO A. Legge applicabile all assicurazione L assicurazione è regolata dalla legge italiana. B. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: BCC Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona (Italia) Fax: 02/21072280 E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. NOTA BENE: Si richiama l attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di polizza prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti a BCC ASSICURAZIONI S.p.A. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 1 di 15 Ed. 01/12/2010

DEFINIZIONI VALIDE PER L ASSICURAZIONE IN GENERALE Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato: Assicurato: La persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, Cliente/Correntista dell Intermediario e, che abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla presente assicurazione proposta dall Intermediario. Assicurazione: Il contratto di assicurazione. Contraente: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione per conto dei clienti delle Banche di Credito cooperativo. Dichiarazione di Adesione: Il Modulo proposto dall Intermediario all Assicurato contenente dichiarazioni rilevanti ai fini dell assicurazione. Franchigia: La parte di danno indennizzabile non espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Intermediario: Le Banche di Credito Cooperativo. Massimale: La somma massima, stabilita nel contratto, che la Società è tenuta a corrispondere all Assicurato a termini di indennizzo. Polizza: Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l esistenza. Premio La somma in denaro comprensiva di imposte che il Contraente e la Società hanno convenuto che venga corrisposta dall Intermediario alla Società medesima in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza. Rischio La possibilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: La percentuale dell importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: BCC Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 2 di 15 Ed. 01/12/2010

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE DOMICILIAZIONI PROTETTE Contratto di Domiciliazione Utenze: accordo tra Intermediario e Cliente dell Intermediario stesso che prevede il pagamento delle fatture relative alle Utenze (per esempio luce, gas, acqua, Utenza Telefonica, Sky, Digitale Terrestre e in linea generale tutte le utenze che abbiano una fatturazione mensile o bimestrale) mediante addebito diretto in conto corrente. Disoccupazione: lo stato dell Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, qualora egli: (i) sia incorso in Perdita di Impiego Involontaria e (ii) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di Mobilità regionali e (iii) non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. Ente Privato: ogni soggetto giuridico diverso dall Ente Pubblico e che non sia comunque riconducibile alla nozione di Pubblica Amministrazione. Ente Pubblico: ogni soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con esclusione degli enti pubblici economici. Inabilità Totale Temporanea: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. Istituto di cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che (i) non percepisca al momento del Sinistro, e non abbia percepito ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell anno fiscale precedente un reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che (ii) percepisca al momento del Sinistro, e abbia percepito ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell anno fiscale precedente e quale reddito prevalente, almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), 50 comma 1, lett. c-bis (collaborazione senza vincolo di subordinazione, ivi inclusi a titolo esemplificativo i lavoratori che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Lavoratore Dipendente: la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con conseguente espressa esclusione di contratti a tempo determinato, di inserimento - ossia ex contratto di formazione lavoro - di apprendistato; di somministrazione lavoro - ossia ex lavoratori interinali) regolato dalla legge italiana con orario di lavoro contrattuale non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (ad esempio: soci di cooperative, titolari di borse di studio, sacerdoti, percettori di indennità parlamentari e simili), ad eccezione di coloro che godono di redditi di cui all art. 50, comma 1 lett. c-bis, D.P.R. 22.12.1986 n. 917), i quali sono considerati Lavoratori Autonomi. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Medico: medico abilitato ad esercitare la professione medica in un paese dell Unione Europea. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Normale Attività Lavorativa: l attività lavorativa svolta dall Assicurato quale Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 3 di 15 Ed. 01/12/2010

Perdita di Impiego Involontaria: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato dell Assicurato che sia Lavoratore Dipendente (di Ente Privato), riconducibile esclusivamente ad una delle seguenti cause: (i) giustificato motivo oggettivo, cioè un motivo connesso a ragioni inerenti l attività produttiva, l organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa in conformità all art. 3, L. 604/1966; (ii) licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità, in conformità alla normativa in materia di licenziamento collettivo. Si precisa che l evento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non costituisce Perdita di Impiego Involontaria. Benché vi sia prosecuzione del rapporto di lavoro, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è invece equiparata alla Perdita d Impiego Involontaria. Periodo di Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell Assicurazione, durante il quale l Assicurazione non ha efficacia, secondo quanto previsto all Art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione. Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi di Polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo. Periodo di Riqualificazione: è il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra la cessazione di un Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza ed il verificarsi di un Sinistro successivo, ai fini dell indennizzabilità di quest ultimo, così come dettagliato in ciascuna sezione delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Pubblica Amministrazione: lo Stato, le Regioni, le Province anche ad ordinamento autonomo, i Comuni e tutte le loro articolazioni organizzative, le Comunità montane, i consorzi e le associazioni fra enti pubblici territoriali, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutti gli enti non economici dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, fra i quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità portuali. Ricovero Ospedaliero: la degenza corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali. Utenze: si intendono tutte le utenze oggetto del Contratto di Domiciliazioni Utenze, in linea generale tutte le utenze che abbiano una fatturazione mensile o bimestrale (ex: contratti per la fornitura di luce, gas, acqua, Sky, Digitale Terrestre, nonché le Utenze Telefoniche), sono pertanto escluse dall oggetto dell assicurazione le Utenze non domiciliate. Utenza Telefonica: si intende esclusivamente l utenza relativa al contratto di telefonia rete-fissa e linea ADSL rimanendo espressamente esclusa la telefonia mobile. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 4 di 15 Ed. 01/12/2010

NORME CHE REGOLANO LE DOMICILIAZIONI PROTETTE Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO La Società, al verificarsi di uno degli eventi elencati nella seguente Tabella, e nei limiti delle condizioni di Polizza, procura ad ogni Assicurato un Indennizzo che reintegri (in tutto o in parte, alle condizioni ed entro i massimali di cui alla Polizza) quanto dallo stesso già pagato in relazione al Contratto di Domiciliazione Utenze intercorrente con l Intermediario. Le coperture fornite in base all Assicurazione operano in via alternativa e non sono cumulabili; ossia, nel momento in cui l Assicurato presenta una richiesta di Indennizzo in base ad una delle coperture e la Società versa il relativo Indennizzo, l Assicurato non potrà percepire alcun altro Indennizzo in base all Assicurazione. In conformità a quanto sopra, al verificarsi di un Sinistro nel periodo di efficacia dell Assicurazione, la Società riconoscerà un Indennizzo secondo quanto segue: Le seguenti coperture si applicano in VIA ALTERNATIVA: Normale Attività Lavorativa dell Assicurato Copertura Indennizzo al momento del Sinistro Lavoratore Autonomo Inabilità Totale Temporanea Previsto all Art. 22 Lavoratore Dipendente Perdita di Impiego Involontaria Previsto all Art. 25 di Ente Privato Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico Inabilità Totale Temporanea Previsto all Art 22 Non Lavoratore Ricovero Ospedaliero Previsto all Art. 29 La Società con riferimento a ciascun Assicurato, liquiderà un massimo di 3 (tre) Sinistri complessivi nell intero arco di durata dell Assicurazione, compresi eventuali rinnovi. Conseguentemente, l Assicurazione cessa, in conformità al seguente Art. 3, in seguito all indennizzo da parte della Società del terzo Sinistro complessivo regolarmente denunciato nel corso dell intera durata di vita dell Assicurazione. Art. 2 DURATA ED EFFETTO DELLA POLIZZA Il contratto, tra il Contraente e la Società, è stipulato per la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data della sottoscrizione dello stesso, come indicato nel frontespizio di Polizza ed ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio. In mancanza di disdetta il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL ASSICURAZIONE PER CIASCUN ASSICURATO e PERIODO DI CARENZA Per ogni Assicurato l operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Dichiarazione di Adesione e termina alle ore 24.00 dell anno successivo. In mancanza di disdetta inviata con Lettera Raccomandata A.R almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza la copertura assicurativa è prorogata per la durata di un anno e così successivamente. La Compagnia riterrà valide anche le disdette degli Assicurati pervenute tramite le Filiali dell Intermediario. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 5 di 15 Ed. 01/12/2010

In ogni caso, l Assicurazione cessa, oltre che nell ipotesi di disdetta dell Assicurato, al verificarsi delle seguenti ipotesi: in seguito alla corresponsione dell Indennizzo relativo al terzo Sinistro regolarmente denunciato nel corso dell intera durata di vita della Polizza (compresi eventuali rinnovi); alle ore 24:00 del giorno di chiusura del conto corrente di appoggio del Contratto di Domiciliazione Utenze; alla fine del mese di compimento del 65 anno di età dell Assicurato. Fermo quanto sopra, resta inteso che, in ogni caso: la garanzia per il caso Inabilità Totale Temporanea è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; la garanzia per il caso Ricovero Ospedaliero è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; la garanzia per il caso di Perdita di Impiego Involontaria è soggetta ad un Periodo di Carenza di 90 giorni. Art. 4 COSTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA Per ogni Assicurato il costo annuale della garanzia assicurativa, comprensivo di imposte, è di 18,00. Art. 5 RECESSO DELL ASSICURATO L Assicurato può revocare la propria adesione all Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, dandone comunicazione all Intermediario. tramite Raccomandata A.R. In tal caso, la Società rimborserà all Assicurato, per il tramite dell Intermediario., l importo eventualmente ricevuto con riguardo alla relativa Assicurazione, al netto di ogni imposta applicabile. L Intermediario., a sua volta, provvederà a rimborsare l Assicurato. L Assicurato può inoltre recedere dall Assicurazione annualmente, nei tempi e con le modalità di cui all Art. 3 - Decorrenza e durata dell assicurazione e periodo di Carenza. Art. 6 - PERSONE ASSICURABILI DELIMITAZIONE DELLA COPERTURA L Assicurazione è esclusivamente riservata alla persona fisica che: a. abbia aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione, dando atto della sussistenza di tutti i requisiti in essa indicati (ivi compreso lo stato di buona salute); b. abbia un rapporto di Conto Corrente con l Intermediario sul quale siano domiciliate le Utenze; c. qualora sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente, svolga la propria Normale Attività Lavorativa da almeno 12 mesi e non sia stato assente, negli ultimi 12 mesi, dalla Normale Attività Lavorativa per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio; e d. sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 64 anni. Nel caso in cui la persona che ha stipulato l Assicurazione non presenti tutti i requisiti di cui sopra, la stessa non assumerà la qualifica di Assicurato e nessun Indennizzo sarà dovuto in base alla Polizza. L Assicurazione può cumularsi con altre coperture assicurative, senza che l Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell esistenza di queste ultime, ferme le altre disposizioni di cui all art. 1910 del codice civile (c.c.). Art. 7 - ESCLUSIONI L Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di: Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 6 di 15 Ed. 01/12/2010

i. malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatesi o insorte prima della Data di Decorrenza dell Assicurazione; ii. iii. malattie tropicali o epidemiche; etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci; non si considera abuso l utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell Assicurato; iv. stato patologico o malattia direttamente o indirettamente collegata a HIV o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); v. partecipazione attiva dell Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari; vi. incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; vii. interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell Assicurazione; viii. effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, inclusi gli stati di stress; ix. atti di autolesionismo dell Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato; x. connessione con l uso o produzione di esplosivi; xi. trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); xii. guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo; xiii. partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi. Inoltre, l Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro si sia verificato durante il Periodo di Carenza. Si specifica infine che le suddette esclusioni non operano per il caso di Perdita di Impiego Involontaria. Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA Qualora, durante il periodo di efficacia dell Assicurazione: a. l Assicurato Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, l Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea sarà dovuto solo se il Sinistro si è verificato dopo che sia trascorso un periodo di almeno 30 giorni consecutivi dal momento in cui l Assicurato ha iniziato la propria Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico; b. l Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo e, in pendenza dell Assicurazione diventi Non Lavoratore, ha diritto all Indennizzo per Ricovero Ospedaliero solo se il Sinistro si è verificato dopo che sia trascorso un periodo di almeno 30 giorni consecutivi dal momento in cui l Assicurato è diventato Non Lavoratore; Art. 9 REGOLAZIONE DEL PREMIO Contestualmente alla stipula del Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza, il Contraente corrisponde alla Società un Premio Minimo comprensivo di imposte pari a 5,00 e così ad ogni rinnovo annuale del contratto. La Società emetterà, con scadenza mensile, Appendice di Regolazione Premio in base alla produzione effettuata dall Intermediario nel mese o frazione di mese precedente. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 7 di 15 Ed. 01/12/2010

Il premio così determinato, dovrà essere corrisposto dall Intermediario alla Società, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell Appendice di Regolazione Premio. Ove l Intermediario non adempia agli obblighi relativi al pagamento dei Premi in relazione ad un mese o a una frazione di mese, la Società non sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo in relazione alle Assicurazioni attivate in tale mese, fermo il suo diritto di agire giudizialmente per il pagamento del Premio. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Intermediario è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 10 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Essendo l assicurazione stipulata per conto altrui, il Contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato così come disposto dall art. 1891 del cod. civ. Art. 11 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI INERENTI ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e/o Intermediario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 1894 del cod. civ. Art. 12 - COLPA GRAVE, TUMULTI Con l eccezione della copertura Perdita di Impiego Involontaria, in deroga all Art. 1900 c.c., l Assicurazione si estende ai Sinistri cagionati con colpa grave dell Assicurato. In deroga all Art. 1912 c.c., l Assicurazione si estende ai Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art. 13 - ONERI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Per dare avviso di Sinistro, l Assicurato deve debitamente compilare l apposito Modulo - reperibile anche contattando la Società al numero telefonico: 800-394346 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e inviare lo stesso alla Società: c/o Financial Insurance Company Limited - Ufficio Sinistri Via San Gregorio, 34 20124 Milano, con lettera raccomandata A.R. unitamente alla seguente documentazione: a. Sinistro per Inabilità Totale Temporanea: o fotocopia della carta di identità o altro documento valido attestante la data di Nascita; certificato Medico rilasciato dal medico o dagli enti preposti (INSP, INAIL) attestante l Inabilità al lavoro; o copia di un documento che attesti lo stato del lavoratore al momento del sinistro (es. Partita Iva); o In caso di infortunio documentazione medica attestante le dinamiche (rapporto del 118, pronto soccorso) o delle Autorità se intervenute (polizia, carabinieri); o In caso di malattia, copia della cartella clinica completa con la diagnosi; o i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente; b. Sinistro per Perdita di Impiego Involontaria: Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 8 di 15 Ed. 01/12/2010

o fotocopia della carta di identità o altro documento valido attestante la data di nascita; copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro riportante la causa del licenziamento; o scheda professionale da richiedere al Centro per l impiego; o documento comprovante l iscrizione presso il Centro per l Impiego negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia; o in caso di Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) dichiarazione del datore di lavoro attestante la durata della C.I.G.S. c. Sinistro per Ricovero Ospedaliero: o copia di un documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita; o documentazione attestante lo stato di Non Lavoratore, o certificato medico di Ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; o ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta. Una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Perdita di Impiego Involontaria, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti inoltre ad inviare alla Società copia di un documento che attesti l iscrizione all elenco anagrafico comprovante il permanere dello stato di disoccupato, con le stesse modalità giò espresse ed entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. In caso di Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.), l Assicurato è tenuto ad inviare ogni 30 giorni la dichiarazione del datore di lavoro attestante il perdurare della C.I.G.S. Una volta avvenuto il pagamento dell Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea o per Ricovero Ospedaliero, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, la Società potrà richiedere all Assicurato la compilazione di un questionario medico ai fini dell accertamento del perdurante diritto al percepimento dell Indennizzo. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all Assicurato o agli aventi causa di fornire ulteriori prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza. Ai fini della valutazione dell operatività della copertura di cui all Assicurazione, l Assicurato dovrà inoltre autorizzare i propri medici curanti affinché forniscano tutte le informazioni e consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società. In caso di mancato adempimento dell onere di cui al presente paragrafo, la Società non sarà tenuta a corrispondere l Indennizzo. Art. 14 - FORO COMPETENTE Per le controversie relative all Assicurazione è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell Assicurato. Qualora tra l Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull indennizzabilità dell Infortunio o della Malattia e sulla misura dell indennizzabilità dell Infortunio o della Malattia, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 9 di 15 Ed. 01/12/2010

Art. 15 - PRESCRIZIONE I diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ex art. 2952 c.c. Art. 16 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il Contraente si obbliga a consegnare ad ogni Assicurato al momento della sottoscrizione della dichiarazione di adesione copia della Nota Informativa inerente alle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 17 - CESSIONE DEI DIRITTI L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall Assicurazione di cui alla presente Polizza. Art. 18 - RINVIO ALLA NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge. Art. 19 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 20 - COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra Contraente, Intermediario, Assicurato e la Compagnia, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax ai seguenti indirizzi: BCC Assicurazioni S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano Telefono 02/466275 Fax 02/21072250 Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia all Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Assicurato stesso. Art. 21 - RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: BCC Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona (Italia) Fax: 02/21072280 E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 10 di 15 Ed. 01/12/2010

SEZIONE A ASSICURAZIONE PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA (copertura attiva solo per Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico) Art. 22 - INDENNIZZO PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA E MASSIMALI Fermo restando il Periodo di Carenza di cui all Art. 3, nonché il limite massimo di Sinistri indennizzabili di cui all Art. 1, l Indennizzo previsto in caso di Inabilità Totale Temporanea consiste in un importo mensile pari alla somma di tutte le Utenze che sono state addebitate all Assicurato (sul conto corrente di appoggio del Contratto di Domiciliazione Utenze) nel mese solare coincidente a quello della data di inizio del Sinistro e, nel caso di continuazione del Sinistro, nei mesi solari successivi. L indennizzo sarà versato, per ogni periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni di durata del Sinistro. Pertanto, il primo Indennizzo sarà liquidato solo se siano trascorsi almeno 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea; gli Indennizzi successivi per il medesimo Sinistro saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea. L Indennizzo massimo mensile che la Società è obbligata a corrispondere all Assicurato al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea è pari al minore tra: a. l importo di 150,00; b. la media aritmetica degli importi pagati mensilmente dall Assicurato e relativi alle Utenze oggetto di copertura nei 4 (quattro) mesi precedenti la data di denuncia del Sinistro. In ogni caso, qualora il medesimo Sinistro per Inabilità Totale Temporanea dovesse protrarsi ininterrottamente per più periodi, ciascuno dei quali di complessivi 30 giorni, verranno liquidati fino ad un massimo di sei Indennizzi mensili. I massimali di cui ai precedenti punti sono da intendersi come massimali cumulativi per tutte le Assicurazioni che l Assicurato avesse contemporaneamente in corso con l Intermediario. L Indennizzo verrà pagato mediante versamento all Intermediario il quale s impegna ad accreditare l importo sul conto corrente di appoggio del Contratto di Domiciliazione Utenze. La Società sarà liberata da ogni obbligo nei confronti dell Assicurato e/o dei suoi aventi causa a seguito del pagamento dell Indennizzo all Intermediario. Art. 23 - ESCLUSIONI SPECIFICHE PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA In aggiunta a quanto previsto dall Art. 22 che precede, il diritto dell Assicurato alla corresponsione di qualsiasi Indennizzo è escluso nei casi in cui la Inabilità Totale Temporanea sia stata causata da o conseguente a: i. le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dal territorio della Repubblica Italiana, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni; ii. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea; iii. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta iv. abilitazione; pratica da parte dell Assicurato di sport estremi o attività sportive, e relative prove, esposte a particolari rischi (ad esempio, sport da combattimento; immersioni subacquee; volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere; automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero; alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio; atletica pesante; speleologia; salto dal trampolino; sci o idroscì; bob; rugby, football americano, ecc.); v. partecipazione dell Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 11 di 15 Ed. 01/12/2010

vi. parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi. Art. 24 - PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE Dopo la cessazione di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni (180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente), durante il quale l Assicurato abbia ripreso la propria Normale Attività Lavorativa, prima che l Assicurato possa richiedere un ulteriore Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 12 di 15 Ed. 01/12/2010

SEZIONE B ASSICURAZIONE PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO INVOLONTARIA (copertura attiva solo per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato) Art. 25 - INDENNIZZO PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO INVOLONTARIA E MASSIMALI Fermo restando il Periodo di Carenza di cui all Art. 3, nonché il limite massimo di Sinistri indennizzabili di cui all Art. 1, l Indennizzo previsto in caso di Perdita di Impiego Involontaria consiste in un importo mensile pari alla somma di tutte le Utenze che sono state addebitate all Assicurato (sul conto corrente di appoggio del Contratto di Domiciliazione Utenze) nel mese solare coincidente a quello della data di inizio del Sinistro e, nel caso di continuazione del Sinistro, nei mesi solari successivi. L Indennizzo per il caso di Perdita di Impiego Involontaria è sottoposto ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 giorni. Al termine di tale Periodo di Franchigia, la Società corrisponderà l Indennizzo - nei limiti dei massimali di cui ai successivi articoli - per ogni ulteriore periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni di durata del Sinistro. Pertanto, il primo Indennizzo sarà liquidato solo se siano trascorsi almeno 90 giorni consecutivi di Disoccupazione; gli Indennizzi successivi per il medesimo Sinistro saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. L Indennizzo massimo mensile che la Società è obbligata a corrispondere all Assicurato al verificarsi di un Sinistro per Perdita di Impiego Involontaria è pari al minore tra: a. l importo di 150,00 b. la media aritmetica degli importi pagati mensilmente dall Assicurato e relativi alle Utenze oggetto di copertura nei 4 (quattro) mesi precedenti la data di denuncia del Sinistro. In ogni caso, qualora il medesimo Sinistro per Perdita di Impiego Involontaria dovesse protrarsi ininterrottamente per più periodi, ciascuno dei quali di complessivi 30 giorni, verranno liquidati fino ad un massimo di sei Indennizzi mensili. I massimali di cui ai precedenti punti sono da intendersi come massimali cumulativi per tutte le Assicurazioni che l Assicurato avesse contemporaneamente in corso con l Intermediario. L Indennizzo verrà pagato mediante versamento all Intermediario il quale s impegna ad accreditare l importo sul conto corrente di appoggio del Contratto di Domiciliazione Utenze. La Società sarà liberata da ogni obbligo nei confronti dell Assicurato e/o dei suoi aventi causa a seguito del pagamento dell Indennizzo all Intermediario. Art. 26 - ESCLUSIONI SPECIFICHE PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO INVOLONTARIA Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Società per il caso di Perdita di Impiego Involontaria se: i. l'assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa, come Lavoratore Dipendente di Ente Privato, in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; ii. al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, l'assicurato era a conoscenza della prossima Perdita di Impiego Involontaria, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; iii. alla Perdita di Impiego Involontaria faccia immediatamente seguito il pensionamento o prepensionamento; iv. al momento del Sinistro l Assicurato stava svolgendo la propria Normale Attività Lavorativa all estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell ambito di un contratto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana; Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 13 di 15 Ed. 01/12/2010

v. l Assicurato, al momento dell evento, era in periodo di prova; vi. il licenziamento è dovuto a giusta causa, a motivi disciplinari o professionali; vii. la Perdita di Impiego Involontaria è dovuta a dimissioni; viii. risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; ix. il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti. Art. 27 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI L Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell Assicurato a fornire alla Società le informazioni relative all ultimo impiego che la Società ritiene necessarie ai fini della valutazione dell applicabilità della copertura di cui all Assicurazione. L Assicurato dovrà anche consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi anche tramite persone di fiducia della Società. Il mancato adempimento dell obbligo di cui al presente articolo, comporterà il diritto per la Società di non corrispondere (o, ove del caso, trattenere fino all avvenuto adempimento e senza alcun onere o maturazione di interessi) l Indennizzo. Art. 28 - PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE Dopo la cessazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego Involontaria o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri costituiti da Perdita di Impiego Involontaria se, tra la data del successivo Sinistro e la cessazione dello stato di Disoccupazione di cui al Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 180 giorni consecutivi nel corso dei quali l Assicurato sia tornato ad essere lavoratore Dipendente di Ente Privato ed abbia superato il relativo periodo di prova. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 14 di 15 Ed. 01/12/2010

SEZIONE C ASSICURAZIONE PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (copertura attiva solo per Non Lavoratori) Art. 29 - INDENNIZZO PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO E MASSIMALI Fermo restando il Periodo di Carenza di cui all Art. 3, nonché il limite massimo di Sinistri indennizzabili di cui all Art. 1, l Indennizzo previsto in caso di Ricovero Ospedaliero consiste in un importo mensile pari alla somma di tutte le Utenze che sono state addebitate all Assicurato (sul conto corrente di appoggio del Contratto di Domiciliazione Utenze) nel mese solare coincidente a quello della data di inizio del Sinistro e, nel caso di continuazione del Sinistro, nei mesi solari successivi. Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, sarà liquidato se sia trascorso un periodo di 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero; gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. L Indennizzo massimo mensile che la Società è obbligata a corrispondere all Assicurato al verificarsi di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero è pari al minore tra: a. l importo di 150,00; b. la media aritmetica degli importi pagati mensilmente dall Assicurato e relativi alle Utenze oggetto di copertura nei 4 (quattro) mesi precedenti la data di denuncia del Sinistro. In ogni caso, qualora il medesimo Sinistro per Ricovero Ospedaliero dovesse protrarsi ininterrottamente per più periodi, ciascuno dei quali di complessivi 30 giorni, verranno liquidati fino ad un massimo di sei Indennizzi mensili. I massimali di cui ai precedenti punti sono da intendersi come massimali cumulativi per tutte le Assicurazioni che l Assicurato avesse contemporaneamente in corso con l Intermediario. L Indennizzo verrà pagato mediante versamento all Intermediario il quale s impegna ad accreditare l importo sul conto corrente di appoggio del Contratto di Domiciliazione Utenze. 1. La Società sarà liberata da ogni obbligo nei confronti dell Assicurato e/o dei suoi aventi causa a seguito del pagamento dell Indennizzo all Intermediario. Art. 30 - ESCLUSIONI SPECIFICHE PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO In aggiunta a quanto previsto dall Art. 29 che precede, si applicano tutte le esclusioni Specifiche per il caso di Inabilità Temporanea Totale indicate nell Art. 23. Art. 31 - PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE Dopo la cessazione di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero o dopo la denuncia di un Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni (180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente), durante il quale l Assicurato - se Non Lavoratore - abbia ripreso la propria Normale Attività, prima che l Assicurato possa richiedere un ulteriore Indennizzo per Ricovero Ospedaliero. Condizioni Generali di Assicurazione - pag. 15 di 15 Ed. 01/12/2010