Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO

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1 1 Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO SOMMARIO Articolo 1 Beneficiari del Fondo Articolo 2 Modalità e termini delle richieste di rimborsi Articolo 3 Esclusione dai rimborsi Articolo 4 - Concorso spese Diritto di risarcimento da parte di terzi Articolo 5 - Ricoveri Ospedalieri ed interventi chirurgici Articolo 6 - Ricoveri per malattie croniche e mentali Articolo 7- Rimborso spese per cure odontoiatriche e protesi dentarie Articolo 8 - Visite specialistiche Articolo 9 - Esami radiologici e di laboratorio Articolo 10 -Medicina preventiva e/o del lavoro Articolo 11 -Occhiali da vista e lenti a contatto Articolo 12 - Apparecchi correttivi e protesi Articolo 13 - Cure terapeutiche Articolo 14 - Farmaci e prodotti omeopatici Articolo 15 - Tickets Articolo 16.- Spese sanitarie particolari Articolo 17.- Franchigie Articolo 18 -Visite di controllo Articolo 19 -Entrata in vigore

2 2 Articolo 1 - Beneficiari del Fondo Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO Sono beneficiari delle prestazioni erogate dal Fondo gli iscritti ed i famigliari a loro carico di cui all Accordo Normativo. Articolo 2- Modalità e termini delle richieste di rimborso Il Fondo provvede al rimborso delle spese sanitarie sostenute dall iscritto, per causa di malattie e /o patologie intervenute a danno dello stesso e/o dei Suoi famigliari, nei termini e nei limiti indicati di seguito e negli articoli successivi. Le richieste vanno inoltrate alla Commissione amministratrice entro 6 mesi dalla data della documentazione di spesa e devono essere corredate da : 1) Documentazione medica in originale (prescrizioni, referti, cartelle cliniche, diagnosi, ecc.) certificante la necessità delle cure e/o interventi subiti. 2) Giustificativo di spesa (fatture e/o scontrini fiscali) in originale più fotocopia. A richiesta l originale verrà reso con annotazione di quanto rimborsato. 3) Altra documentazione eventualmente indicata negli articoli specifici. Per l attribuzione del rimborso alla competenza annuale in corso, la richiesta deve pervenire al Fondo entro e non oltre il giorno 20 dicembre dell anno stesso.

3 3 Articolo 3- Esclusioni dai rimborsi Sono escluse dal rimborso: a) le spese per prestazioni non previste dal presente Regolamento e dall Elenco delle Prestazioni e Tariffario Convenzionale del Fondo, che è parte integrante del Regolamento stesso; b) le spese che non riguardano direttamente la salute degli Assistiti e specificatamente tutte le spese per l estetica ed il mero benessere fisico; c) le spese derivanti da infortuni occorsi nell esercizio di attività sportive o altra attività di particolare pericolosità. d) le richieste di rimborso inoltrate al Fondo oltre 6 mesi dalla data della documentazione di spesa, ad eccezione di quanto previsto dall art. 4. e) il concorso spese dovuto dal Fondo all'iscritto (o familiare) che avesse trascurato o non sufficientemente tutelato i diritti al rimborso da parte di terzi di cui all art. 8 dell Accordo Normativo. f) le spese personali quali: telefono, televisore, vitto e bevande extra, ecc sostenute nei casi di ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici di cui all art. 5 lettere a) e b) g) gli interventi per cure odontoiatriche e protesi dentarie di cui all art. 7 specificati con descrizioni generiche e/o sommarie. h) le spese sostenute per acquisto di occhiali da sole. i) le spese eventualmente specificate non rimborsabili nei singoli articoli del presente Regolamento j) le spese che sono già state oggetto di rimborso; k) le fatture di acconto per cure od interventi in corso o da effettuarsi. l) i tickets sui medicinali Articolo 4- Concorso spese -Diritti di rimborso da terzi Nel caso di eventi che diano luogo a diritti di risarcimento da terzi, il concorso del Fondo si limita all'eventuale differenza fra l'ammontare di quanto rimborsabile all'iscritto ( per se stesso e/o familiare assistito) e la minore somma che questi dovesse avere percepito da terzi. Viene assunto,in ogni caso, a massimo rimborsabile per ogni singola prestazione quanto indicato dal Tariffario Convenzionale del Fondo. Nei casi in specie i termini di cui all art. 3 lettera d) decorrono dalla data del rimborso ottenuto da terzi.

4 4 Articolo 5 Ricoveri Ospedalieri ed interventi chirurgici a) Per ricoveri a fronte di interventi chirurgici e/o degenze di natura terapeutica in Ospedali o Cliniche Convenzionate A.S.L con ricorso a camera privata, agli assistiti viene rimborsata l eventuale differenza a loro carico per retta giornaliera. Tali rimborsi avvengono nella misura del 100% con limite massimo di 180,00 per o- gni giorno di ricovero -con esclusione del giorno di dismissione- e riguardano l intero periodo massimo di assistenza assicurato dalla A.S.L. b) Per ricoveri a fronte di interventi chirurgici e/o degenze di natura terapeutica in Ospedali o Cliniche non convenzionate A.S.L., il Fondo rimborsa il 50% della spesa sanitaria sostenuta, previa presentazione di fatture ed idonea documentazione medica. La degenza viene rimborsata nella misura del 50% con limite massimo di 180,00 per ogni giorno di ricovero con esclusione del giorno di dismissione. Il rimborso complessivo non può superare il massimale di ,00 per anno e per assistito. La documentazione di spesa deve essere corredata dalla copia della cartella clinica e/o dalla relazione di dismissione del ricoverato. Articolo 6 Ricoveri per malattie croniche,mentali Per ricoveri per malattie croniche e mentali l iscritto deve sottoporre anticipatamente richiesta e preventivo di spesa corredata da idonea documentazione medica che indichi la necessità del ricovero e la durata prevista. La Commissione Amministratrice del Fondo decide di volta in volta la misura del rimborso e la durata dell assistenza. La documentazione di spesa deve essere corredata dalla copia della cartella clinica e/o dalla relazione di dismissione del ricoverato. Articolo 7-Rimborso spese per cure odontoiatriche e protesi dentarie Per l iscritto e gli assistiti il Fondo provvede alla liquidazione dell 80% della spesa sostenuta, assumendo comunque a massimo rimborsabile per ogni singola prestazione quanto indicato dal Tariffario Convenzionale del Fondo. L'interessato deve presentare giustificativo di spesa, analiticamente descrittivo delle prestazioni di cui ha fruito, unitamente al modulo uniformato del Fondo contenente la specifica delle prestazioni stesse che va compilato e sottoscritto dal dentista. Il rimborso complessivo non può superare il massimale di 5.000,00 per anno e per assistito Il massimale di cui sopra non viene applicato nelle prestazioni relative agli apparecchi ortodontici per i quali vale quanto indicato nel Tariffario Convenzionale del Fondo.

5 5 Articolo 8 Visite specialistiche Gli iscritti e gli assistiti possono rivolgersi sia a specialisti ed Enti convenzionati con il Fondo che a specialisti ed Enti di loro fiducia. Il Fondo -previa presentazione di giustificativo di spesa comprovante il tipo di visita effettuata - provvede al rimborso dell'80% della spesa sostenuta, assumendo comunque a massimo rimborsabile quanto indicato nel Tariffario Convenzionale del Fondo. Articolo 9 Esami radiologici e di laboratorio Il Fondo provvede al rimborso dell' 80% della spesa sostenuta - previa presentazione di giustificativo di spesa comprovante il tipo di esame effettuato - assumendo comunque a massimo rimborsabile quanto indicato nel Tariffario Convenzionale del Fondo. Articolo 10-Medicina preventiva e/o del lavoro Il Fondo rimborsa con cadenza biennale il 100% della spesa sostenuta per "check-up" cui si sia sottoposto l'iscritto, previa presentazione del giustificativo di spesa, assumendo comunque a massimo rimborsabile quanto indicato dal Tariffario Convenzionale del Fondo. Il Fondo rimborsa con cadenza biennale l 80% della spesa sostenuta per "check-up" cui si sia sottoposto il famigliare assistito, previa presentazione del giustificativo di spesa, assumendo comunque a massimo rimborsabile quanto indicato dal Tariffario Convenzionale del Fondo. Articolo 11- Occhiali da vista e lenti a contatto Il Fondo rimborsa all iscritto l 80% della spesa sostenuta, per sè stesso e per i famigliari assistiti, per occhiali da vista e per lenti a contatto - dietro specifica prescrizione indicante le diottrie richieste ed il difetto corretto e giustificativo di spesa secondo i massimali del Tariffario Convenzionale del Fondo. Salvo variazioni delle diottrie, i suddetti rimborsi sono concessi a cadenza biennale.

6 6 Articolo 12 Apparecchi correttivi e protesi Fatta eccezione per quelli di cui ai precedenti art. 7 ed art. 11 il Fondo, previa prescrizione medica, rimborsa l'80% della spesa sostenuta per se stesso e per i famigliari assistiti, con esclusivo riferimento al Tariffario Convenzionale del Fondo. Articolo 13 Cure terapeutiche Previa prescrizione medica attestante la patologia il Fondo rimborsa all iscritto il 70% della spesa sanitaria sostenuta per se stesso e per i famigliari assistiti. Relativamente alle Cure termali detta prescrizione deve essere redatta esclusivamente dal medico di base (A.S.L.). Articolo 14 Farmaci e prodotti omeopatici Per l'acquisto di farmaci non rimborsabili dalla A.S.L. il Fondo rimborsa all iscritto il 70% della spesa sostenuta per se stesso e per i famigliari assistiti, previa presentazione della prescrizione medica indicante il numero delle scatole o flaconi occorrenti, unitamente agli scontrini fiscali corredati dal tagliando analitico o talloncini fustellati con indicazione del prezzo e del nome del prodotto. Per farmaci si intendono unicamente i prodotti approvati dal Ministero della Sanità ed elencati nell apposito annuario. Sono rimborsabili anche i prodotti omeopatici- chiaramente identificabili dai documenti di spesa- secondo i massimali previsti dal Tariffario Convenzionale del Fondo. La prescrizione medica deve essere in regola con tutti i termini previsti per nominatività (nome paziente) e validità temporale (30 gg. per la cura unica e180 gg. per la cura ripetibile). Per la sola cura ripetibile è ammessa la presentazione della prescrizione anche in fotocopia. Articolo 15 - Tickets I tickets per prestazioni erogate dalle A.S.L sono rimborsati nella misura del 100%. Articolo 16 Spese sanitarie particolari.

7 7 Per eventuali spese sanitarie particolari o comunque non previste dal presente Regolamento,l iscritto può presentare richieste documentate che la Commissione Amministratrice esamina di volta in volta. Articolo 17 Franchigie Su ogni rimborso effettuato vengono applicate ad ogni assistito le seguenti franchigie graduali : franchigia di euro 50,00 sui rimborsi fino ad euro 2.000,00 franchigia di euro 100,00 sui rimborsi da euro 2.000,01 ad euro 5.000,00 franchigia di euro 300,00 sui rimborsi oltre euro 5.000,01 Sono esenti dall applicazione di quanto sopra tutti i rimborsi derivanti dalla spesa per tickets su prestazioni ASL purchè presentati con richiesta separata da altre di diversa natura. Articolo 18-Visite di controllo Ai sensi dell art. 7 dell Accordo Normativo vigente, è nei poteri della Commissione Amministratrice far sottoporre a visita di controllo da parte di un sanitario di fiducia della Commissione stessa i beneficiari delle prestazioni oggetto del rimborso ottenuto e/o da ottenere. Articolo 19-Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il dal 1^ gennaio Allegato :-Elenco delle Prestazioni e Tariffario Convenzionale del Fondo -Modulo per spese odontoiatriche.

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