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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

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B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l 5D_194/2018 S e n t e n z a d e l 2 1 d i c e m b r e 2 0 1 8 I I C o r t e d i d i r i t t o c i v i l e Composizione Partecipanti al procedimento Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. 1. A., 2. B., ricorrenti, contro Fiduciaria C. SA, opponente. Oggetto spese processuali (revoca dell'amministratore della proprietà per piani), ricorso contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.63/64).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con istanza di conciliazione 22 maggio 2018 A. e B. hanno convenuto la Fiduciaria C. SA per ottenere la "destituzione del mandato amministrativo alla Fiduciaria [ ] presso la Residenza D. " (valore di lite pari a fr. 3'546.55). In data 20 agosto 2018 il Giudice di pace di Lugano Ovest ha rilasciato agli instanti l'autorizzazione ad agire, ponendo a loro carico fr. 100.-- di spese processuali. Ricevuta la petizione 28 agosto 2018 di A. e B., con ordinanza 5 settembre 2018 il Giudice di pace ha fissato in fr. 400.-- l'anticipo spese e ha assegnato agli attori un termine per versare un importo di fr. 200.--, precisando che egli già disponeva di un maggiore anticipo di fr. 200.-- relativo ad una precedente causa. Con reclamo 14 settembre 2018 A. e B. hanno impugnato la decisione 20 agosto 2018 e l'ordinanza 5 settembre 2018. 2. Con sentenza 19 ottobre 2018 (11.2018.63/64) la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la decisione 20 agosto 2018 (poiché privo di chiare domande di giudizio, insufficientemente motivato e manifestamente infondato) e ha invece stralciato dai ruoli il reclamo contro l'ordinanza 5 settembre 2018 (poiché divenuto privo d'oggetto in seguito al l'emanazione di un'ordinanza 4 ottobre 2018, con la quale il Giudice di pace ha annullato la precedente e ha assegnato agli attori un nuovo termine per versare un anticipo spese di fr. 400.--, precisando di aver nel frattempo dato seguito alla richiesta degli attori di ritornare loro l'importo di fr. 200.-- relativo al maggior anticipo che aveva trattenuto). 3. Mediante ricorso datato 27 novembre 2018 A. e B. sono insorti dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza 19 ottobre 2018, l'annullamento delle spese processuali fissate dal Giudice di pace e l'assegnazione di un risarcimento danni (in particolare per torto morale, danni alla per sonalità e danni derivanti dalle "erronee modalità di gestione procedurale") e di un'indennità d'inconvenienza "secondo l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC". Pagina 2

Nel medesimo allegato A. e B. hanno impugnato anche un'altra sentenza della III Camera civile del Tri bunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.50). Tale impugnativa è trattata separatamente dalla competente Corte del Tribunale federale (v. incarto 4A_631/2018), per cui, diversamente da quanto ritengono i ricorrenti, non si giustifica congiungere le due cause. Non sono state chieste determinazioni. 4. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). 4.1 La decisione impugnata va considerata di natura incidentale ai sensi dei combinati art. 117 e 93 LTF, sia per quanto concerne le spese della procedura di conciliazione (per analogia; v. sentenza 4D_68/2013 del 12 novembre 2013 consid. 3) sia per quanto concerne l'anticipo spese nella causa di merito (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1). Le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale non sono però in concreto adempiute. La sentenza impugnata, in particolare, non è infatti suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (v. sentenza 4D_68/2013 del 12 novembre 2013 consid. 3; DTF 142 III 798 consid. 2.3.4), né ciò è stato del resto preteso dai ricorrenti. 4.2 Il ricorso all'esame risulta in ogni modo irricevibile anche nella misura in cui non censura la sentenza di ultima istanza cantonale (v. combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), bensì discute l'operato del Giudice di pace oppure questioni del tutto estranee alla presente vertenza, come le richieste di assegnazione di un risarcimento danni. 4.3 Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto im pugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e Pagina 3

dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Nell'impugnativa i ricorrenti segnalano la violazione di varie garanzie costituzionali (art. 6, 9, 13, 29, 30 cpv. 1 e 35 Cost.), ma le loro cen sure generiche, prive di un serio confronto con i considerandi dell'impugnato giudizio ed anche di difficile comprensione non soddisfano le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF. 5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. L'istanza di "astensione da questo ricorso" formulata nei confronti della Presidente della I Corte di diritto civile, del Presidente della I Corte di diritto pubblico e di due Cancellieri del Tribunale federale va dichiarata priva d'oggetto, poiché essi non sono stati chiamati a statuire sulla presente causa. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili ai ricorrenti, già per il fatto che sono soccombenti (v. art. 68 cpv. 1 LTF). Pagina 4

Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 21 dicembre 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: von Werdt Antonini Pagina 5