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COMUNE DI PARMA Servizio Stazione Unica Appaltante S.O. Contratti e Gare CAPITOLATO SPECIALE PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA ( BROKERAGGIO ASSICURATIVO ) DEL COMUNE DI PARMA ART. 1 OGGETTO Il servizio oggetto del presente capitolato concerne lo svolgimento dell'attività del broker di assicurazione a favore del Comune di Parma, ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP. ART. 2 PRESTAZIONI Il broker, con propri mezzi ed organizzazione, metterà a disposizione del Comune di Parma i propri servizi, le cui prestazioni (elenco indicativo e non esaustivo), concertate con il competente ufficio del Comune di Parma, contempleranno: a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative (e delle problematiche a essi collegate) del Comune di Parma; b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di proposte tese a soddisfare eventuali richieste ed eventuali nuove esigenze del Comune; c) assistenza per l aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell evolversi del mercato assicurativo e /o per nuove esigenze dell Ente e/o a seguito di innovazioni legislative; d) gestione amministrativa delle polizze e segnalazione preventiva delle scadenze contrattuali e dei premi dovuti; e) predisposizione degli elaborati di gara che, approvati dal Comune, costituiranno i documenti tecnici per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente; f) assistenza nello svolgimento delle procedure di gara per l affidamento dei contratti assicurativi; g) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori; h) assistenza nei rapporti contrattuali con i fornitori del Comune per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (fideiussioni, ecc.); i) assistenza, ove richiesta, nei sinistri causati per responsabilità di terzi e nei quali il Comune riveste il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi); j) fornitura dei supporti informatici da utilizzarsi per l esecuzione e gestione del servizio; k) formazione e aggiornamento del personale; l) elaborazione di una relazione trimestrale sullo stato dei sinistri e sullo stato di definizione delle 1

pratiche risarcitorie; m) elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo del Comune. Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività sarà svolta secondo le modalità specificate nell offerta tecnica prodotta in sede di gara, impiegando, in particolare, risorse organizzative, umane e supporti informatici di entità non inferiore, per quantità e qualità, a quelle ivi indicate. Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei necessari requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente Unico nei confronti del Comune per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere. Il broker dovrà anche individuare un sostituto del Referente, anch esso adeguatamente preparato, che, in assenza di quest ultimo, ne faccia le veci. ART. 3 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E esplicitamente convenuto che resta in capo all Amministrazione l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, di formulazione delle disdette ed eventuali modificazioni di obblighi precedentemente assunti. Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune di Parma autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative. ART. 4 DURATA Il presente affidamento ha una durata di anni tre e decorrerà presumibilmente dal 1 novembre 2014. L Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare, con apposito atto, l affidamento del servizio di brokeraggio al medesimo aggiudicatario per ulteriori tre anni, ai sensi di quanto stabilito all art. 57 comma 5 - lett. b) del D.Lgs.163/2006. Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l iscrizione al RUI, l impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO Tutte le prestazioni fornite dall impresa, nella sua qualità di broker di assicurazione, non comporteranno alcun onere di sorta a carico del Comune di Parma, né presente né futuro, poiché l opera del broker sarà remunerata esclusivamente da parte delle compagnie di assicurazione, in percentuale sui premi assicurativi percepiti. Parimenti il Comune non sarà tenuto a corrispondere al broker alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure a evidenza pubblica avviate per la scelta dell'assicuratore, indette con la consulenza del broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti. Le percentuali sui premi assicurativi spettanti al broker non potranno eccedere quelle dal medesimo indicate nell offerta economica prodotta in sede di gara. I premi lordi delle polizze attualmente in corso (escluse eventuali regolazioni premio) sono i seguenti: RAMO PREMIO ANNUO LORDO SCADENZA ALL RISKS INCENDIO E FURTO 149.899,00 31 dicembre 2016 RCT/O 700.000,00 31 marzo 2015 RC/PATRIMONIALE 49.939,41 30 giugno 2015 2

INFORTUNI VARI 12.992,78 30 giugno 2015 TUTELA LEGALE 121.250,00 30 giugno 2015 ALL RISKS OPERE D ARTE 9.895,81 31 dicembre 2016 RC/AUTO 122.933,60 30 giugno 2015 KASKO 3.450,00 31 dicembre 2016 ART. 6 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE PAGAMENTO DEI PREMI Per i contratti assicurativi stipulati per mezzo dell attività di consulenza e/o d intermediazione del broker, compresi quelli conclusi a seguito di procedure a evidenza pubblica, il pagamento dei premi assicurativi s intenderà regolarmente assolto, entro i termini definiti nelle polizze, con il versamento delle relative somme al broker, restando a esclusivo onere e impegno di quest ultimo la definitiva attribuzione di detti premi alle Compagnie di assicurazione. Il broker sarà responsabile e terrà indenne il Comune di Parma da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo. E fatta salva ogni eventuale diversa soluzione di pagamento dei premi, da concordarsi per iscritto caso per caso. ART. 7 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI Il broker s impegna a: - eseguire l incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale, del disciplinare di gara e dell offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell esclusivo interesse del Comune di Parma; - garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti di assicurazione; - mettere a disposizione del Comune di Parma ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell attività del Comune di Parma; - osservare o a far osservare ai propri collaboratori, se svolgano attività compatibili con le prestazioni oggetto del presente Capitolato, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell art. 2, comma 3 del succitato D.P.R., nonché dal Codice di comportamento Interno del Comune di Parma, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30/06/2014 Il Comune di Parma s impegna a: - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker; - rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Parma, con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso; - indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto relativo alle gare per l affidamento di polizze assicurative la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria dovrà corrispondere al broker; - fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e obblighi riguardanti l incarico. 3

ART.8 POLIZZA ASSICURATIVA Prima della stipula del presente contratto, il broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come previsto dal D.Lgs 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell incarico e dovrà avere un massimale di almeno 1.000.000,00 per ciascun sinistro e di 1.500.000,00 all anno globalmente per tutti i sinistri. ART.9 INADEMPIENZE CONTRATTUALI RESPONSABILITA DEL BROKER Il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all Amministrazione appaltante. Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi del Comune di Parma, e dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell incarico di cui al presente Capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso. ART.10 CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l applicazione di penali, il broker deve costituire, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell aggiudicazione definitiva, un deposito cauzionale definitivo d importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto (escluso l ulteriore rinnovo per cui si renderà eventualmente necessario una successiva integrazione). La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957 comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Parma e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compreso l eventuale rinnovo) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune medesimo. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell affidamento e comporta da parte del Comune l acquisizione della cauzione provvisoria, con l applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria. Qualora l ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il broker deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune. E fatto salvo l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall art. 113 del Codice. ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà del Comune di Parma risolvere il contratto ai sensi dell art. 1454 del Codice Civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90 giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker. 4

ART. 12 RECESSO E facoltà del Comune di Parma recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno trenta giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante lettera raccomandata A.R. Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune di Parma potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell autorizzazione per l esercizio dell attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l ordine pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall Amministrazione. In caso di recesso il broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora e per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall art. 1671 del Codice civile. ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003. ART. 14 CONTROVERSIE Eventuali controversie, inerenti l esecuzione o l interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Parma in via esclusiva. ART. 15 NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (denominato nel testo come Codice ), saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato Codice. Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs. 7/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili. ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese, diritti e imposte inerenti e conseguenti la stipula del contratto riferito all esecuzione del presente affidamento sono a carico dell impresa affidataria del servizio. 5