Programma obiettivo 2012 del Comitato Nazionale di Parità per l incremento e la qualificazione dell occupazione femminile, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete Progetti di azione positiva
Le azioni positive sostenute 1.Occupazione e reinserimento lavorativo Questa azione è finalizzata a sostenere le iniziative per: la stabilizzazione di lavoratrici con contratto di lavoro non atempo indeterminato, in particolare giovani neolaureate e neodiplomate; l'assunzione di donne disoccupate, inattive, in cassa integrazione e/o in mobilità, con particolare attenzione alle donne di etàsuperiore a 45 anni. Le proposte progettuali possono prevedere solo una delle due azioni previste dal Programma Obiettivo 2012.
Le azioni positive sostenute 2. Costituzione o consolidamento di impresa Per quanto riguarda le azioni relative alla costituzione di impresa, la proposta progettuale deve prevedere: Formazione, qualificazione/riqualificazione; Orientamento; Accompagnamento per la creazione di imprese a titolaritàe/o a prevalenza femminile. Le proposte progettuali devono essere finalizzate all acquisizione di competenze per la creazione di impresa da parte di donne laureate, neodiplomate, lavoratrici precarie, disoccupate madri, donne con più di 45 anni, immigrate. Alla proposta progettuale devono essere allegati lo studio di fattibilitàe il piano start up.
Le azioni positive sostenute 2. Costituzione o consolidamento di impresa Una o piùimprese possono presentare una proposta progettuale per il consolidamento di impresa, attraverso azioni mirate a realizzare: Studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi/mercati; Azioni di supervisione, supporto e accompagnamento secondo la tecnica del mentoring anche da altre imprese del territorio; Counselling alla gestione di impresa; Formazione altamente professionalizzante del titolare o compagine sociale; Iniziative tra imprese femminili per la definizione piani congiunti per migliorare l accesso al credito, la promozione di prodotti/servizi attraverso la creazione di marchi, sistemi di distribuzione e promozione del mercato. Le proposte progettuali possono essere presentate da imprese femminili attive da almeno due anni. Le proposte progettuali dovranno contenere almeno due delle azioni suddette.
Le azioni positive sostenute 3. Progetti integrati di rete Questa azione èfinalizzata a sostenere progetti integrati di sistema con effetti concreti sul territorio tra le seguenti tipologie di iniziative: promuovere la qualità della vita personale e professionale; favorire la conciliazione e la valorizzazione del benessere sociale e lavorativo; favorire la rimozione dei pregiudizi culturali in un ottica di pari opportunità; favorire la diffusione delle indicazioni che emergono dalle strategie comunitarie. Le proposte progettuali devono essere presentate e attuate da una rete di soggetti tra i quali associazioni di genere, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, enti pubblici, organizzazioni di migranti e ordini professionali. I soggetti proponenti possono essere enti pubblici e/o associazioni femminili.
Chi può proporre il progetto In base a quanto disposto dal Decreto interministeriale del 15 marzo 2001, art.2, possono presentare le proposte progettuali: Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato Organizzazione sindacale Centro di formazione professionale accreditato Associazione
Chi può proporre il progetto Il datore di lavoro pubblico può essere: una Amministrazione dello Stato; un Ente locale; una Scuola di ogni ordine e grado e le Istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi; le Camere di commercio; tutti gli Enti pubblici non economici nazionali e locali; le Aziende del servizio sanitario nazionale; le Agenzie che svolgono attività di interesse nazionale.
Chi può proporre il progetto Il datore di lavoro privato può essere: Imprese che, a prescindere dalla forma giuridica assunta, esercitino un attività economica; Cooperative, qualunque sia l attivitàsvolta, la finalitàperseguita e la categoria di appartenenza; Consorzi, costituiti sia da imprese, sia da cooperative; Organizzazioni sindacali sia a livello nazionale che territoriale; Centri di formazione professionale accreditati (decreto ministeriale 25 maggio 2001); Associazioni, tutti gli enti senza fine di lucro, riconosciuti o non riconosciuti.
Chi può proporre il progetto Pluralità di soggetti proponenti: In caso di pluralitàdi soggetti proponenti che sottoscrivono congiuntamente la proposta progettuale, non èrichiesta la loro costituzione in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o di Scopo (ATS). E sufficiente che la sezione relativa ai dati del proponente sia compilata da ciascun proponente. Quando il partenariato èstrutturato in una ATI o in una ATS giàall atto della presentazione del progetto, queste associazioni costituiscono nel loro insieme il soggetto proponente. I soggetti partner non devono allegare la documentazione richiesta al proponente, che èl unico interlocutore, ma unicamente una scheda informativa che consenta di identificare l organismo e la sua attività.
Requisiti a pena di improcedibilità La durata massima del progetto non potrà essere superiore a 24 mesi; Il Progetto potràriferirsi ad un unico punto del Programma Obiettivo ed il punto prescelto dovrà essere espressamente indicato dopo il titolo del progetto; Non possono essere presentati progetti da parte di Enti pubblici, sia come proponenti sia come partner, qualora non abbiano approvato il Piano triennale di azioni positive; Nel progetto devono essere documentate le competenze specifiche del personale impegnato, in particolare, per i formatori e mentor, rilevabili dai curricula obbligatoriamente allegati e firmati in originale; Gli accordi sindacali sulla cui base sono presentati i progetti devono essere allegati al progetto stesso.
Requisiti a pena di improcedibilità Il Progetto deve essere sottoscritto dal rappresentante legale del proponente; Il Progetto deve essere inoltrato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno; indicare la tipologia di finanziamento prescelta (vedi art.4, comma 3 del decreto 15 marzo 2001). L azione positiva prevista dal Progetto può svolgersi anche in ambito territoriale diverso dalla sede legale o operativa del/dei proponente/i. I massimali di costo devono far riferimento alla circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Requisiti generali La proposta progettuale deve essere presentata in duplice copia, in formato cartaceo e in formato digitale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale del 15 marzo 2001 che Disciplina delle modalitàdi presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azioni positive ; La proposta progettuale, articolata in tutte le sue fasi, dovràessere contenuta in un testo massimo di 20 pagine; Nei percorsi formativi devono essere definite le competenze in entrata e in uscita; Il tetto massimo del finanziamento per progetto èdi 80.000 ( equivalente sovvenzione lorda).
Spese ammissibili Le spese da inserire a preventivo devono fare riferimento alla circolare del 2 febbraio 2009 n.2, per quanto applicabili e compatibili ai massimali adottati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Non sono considerate spese ammissibili le spese di: mancata produzione del personale coinvolto nell azione; acquisto di macchinari e attrezzature; borse di studio e indennità orarie; ristrutturazione impianti; fideiussione; derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell art. 3, comma 5 del suddetto decreto.
Normativa di riferimento Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n.198 Codice delle pari Opportunità, pubblicato nella G.U. del 31 maggio 2006 n.125, supplemento ordinario n. 133; Decreto Interministeriale 15 marzo 2001 Disciplina delle modalitàdi presentazione,valutazione e finanziamento dei progetti di azionepositiva, pubblicato nella G.U. del 9 giugno 2001 n.132; Programma Obiettivo 2012, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale ; Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata nella G.U. del 22 maggio 2009 n. 117.