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PROTOCOLLO D INTESA ReSTA Rete scuola-territorio per le azioni di sostegno educativo al biennio della Scuola Secondaria Superiore TRA IPSAS Aldrovandi Rubbiani, nel contesto del presente atto denominato più semplicemente come Istituto (Codice Fiscale e Partita IVA 91153030373), con sede legale a Bologna, in Via Marconi, 40, rappresentata dalla Dirigente Scolastica, Prof. ssa Grazia Grassi, nata a Medicina (BO) il 28.12.1952; Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell'educazione Giovanni Maria Bertin, nel contesto del presente atto denominato più semplicemente come Dipartimento, avente sede in Bologna, Via Filippo Re, 6 (Codice Fiscale 80007010376), rappresentato dal Direttore, Prof. Luigi Guerra, domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento, autorizzato a sottoscrivere il presente atto; E Servizi Educativi e Scolastici del Quartiere di San Donato Comune di Bologna, nel contesto del presente atto denominato più semplicemente come Quartiere, avente sede a Bologna, in Piazza Spadolini, 7, rappresentato dal Direttore, Dott. Romano Mignani, nato a Bologna il 02.10.1961, nominato con Atto del Sindaco - PG 122481 / 2015 e Circolare n 16 PG 122965/ 2015. Nel prosieguo denominate congiuntamente anche Parti o, singolarmente, Parte -VISTA l approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010. -VISTO l accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna per la prima attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra percorsi quinquennali IP e percorsi IeFP, ai sensi dell Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 8 marzo 2011. -VISTA la L.R. n. 5/11 che riguarda la Disciplina del sistema regionale dell istruzione e formazione professionale. -VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

-VISTE le Linee di indirizzo provinciali per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa del Novembre 2009. -VISTO il Comunicato di Bruges su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020. -VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 9 giugno 2010. Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020. -CONSIDERATO che le Parti intendono sottoscrivere il presente protocollo, vista la proficua collaborazione ed i risultati ottenuti in termini di antidispersione e orientamento negli ultimi tre anni; TUTTO CIO PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO il seguente protocollo generale d intesa, di cui le considerazioni in premessa sono parte integrante: Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE GENERALE DI INTESA 1. Il rapporto tra l IPSAS Aldrovandi Rubbiani, l Università e i Servizi Educativi e Scolastici oggetto del presente Protocollo riguarda i seguenti ambiti: - riorientamento scolastico tra i diversi enti coinvolti (Scuola e Servizi scolastici territoriali, enti di formazione professionale, associazioni sul territorio); - osservazione e supervisione di attività didattiche dentro e fuori la scuola volte al riorientamento di ragazzi a rischio di insuccesso e dispersione scolastica; - formazione/aggiornamento professionale rivolti a docenti e mentors coinvolti nell intesa; - resa dei dati rivolto agli enti coinvolti; - documentazione scientifica dell'attività svolta; - coprogettazione sugli argomenti della ricerca al fine di una prosecuzione delle attività; - interventi di prevenzione al disagio scolastico in fase di orientamento scolastico a cura, in particolare, del Quartiere. 2. L IPSAS Aldrovandi Rubbiani, l Università e i Servizi Educativi e Scolastici concordano inoltre di attuare una collaborazione finalizzata a realizzare, all interno del progetto Azioni di sostegno alle classi del biennio, le seguenti attività mirate: - in raccordo con gli insegnanti e i consulenti della scuola, colloqui individuali ai fini del riorientamento degli studenti in situazione di dispersione scolastica verso i centri di formazione professionale del territorio; - incontri degli studenti con i centri di formazione professionale del territorio presso le loro sedi; - percorsi di accompagnamento individualizzato e di sostegno didattico contro il disagio scolastico per gli studenti in difficoltà; - progetti di accompagnamento educativo degli studenti sottoposti a sanzioni disciplinari attraverso percorsi alternativi da costruirsi con le associazioni del territorio; - interventi nei progetti di supporto alle classi del biennio su segnalazione dei 2

coordinatori di classe e in collaborazione con gli insegnanti ed i consulenti della scuola; - momenti di restituzione delle osservazioni effettuate a scuola nei consigli di classe; - incontri di coordinamento operativo su azioni concordate e sinergiche di prevenzione dell'abbandono scolastico con i docenti della scuola e i servizi sociali, educativi e scolastici del territorio; - disponibilità a momenti di formazione per i docenti coinvolti; - coinvolgimento in progetti già in essere o in progetti specificatamente pensati rispetto ai bisogni rilevati. ART. 2 MODALITA OPERATIVE 1. Le attività saranno sempre riferite a progetti presentati di anno in anno e inseriti nel POF. 2. L Università e i Servizi Educativi e Scolastici per realizzare le attività previste dai progetti si avvarranno di proprio personale qualificato e di strumenti. 3. L IPSAS Aldrovandi Rubbiani individuerà gli alunni verso i quali rivolgere le azioni, metterà a disposizione le risorse umane necessarie che si renderanno disponibili e gli spazi per lavorare in piccoli gruppi, nelle ore di apertura della scuola nonché gli strumenti che possiede. ART. 3 COMMISSIONE DI COORDINAMENTO E VERIFICA 1. Sarà costituita una Commissione composta da due membri designati dall IPSAS Aldrovandi Rubbiani, di cui uno svolgerà le funzioni di presidente, e due membri 3 designati dell Università e due dei Servizi Educativi e Scolastici, con compiti di verifica delle iniziative poste in essere. ART. 4 ONERI 1. Il presente Protocollo d intesa non comporta oneri delle Parti. Le Parti si riservano altresì la facoltà di stipulare specifici e separati accordi allo scopo di reperire le risorse strumentali, professionali e finanziarie necessarie allo svolgimento di attività di interesse comune. ART. 5 DURATA 1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per un uguale periodo, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell organo competente. 2. E fatta salva la garanzia dell ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo; 3. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire. ART. 6 RECESSO O SCIOGLIMENTO 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. 2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso; 3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita. 4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già 3

stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. ART.7 SICUREZZA 1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro dell IPSAS Aldrovandi Rubbiani assume tutti gli oneri relativi all applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 4 anche nei confronti del personale universitario e degli operatori dei Servizi Educativi e Scolastici del Quartiere di San Donato, ospitati presso l IPSAS Aldrovandi Rubbiani. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro del Dipartimento e del Quartiere assume i medesimi oneri anche nei confronti del personale e degli studenti ospitati presso le rispettive sedi. 3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività nelle rispettive sedi delle Parti. ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE 1. Il Dipartimento dà atto che il personale universitario e i mentors (tirocinanti Sest, laureandi Unibo, tirocinanti TFA-Sostegno), che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali dell Istituto, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. 2. Il Quartiere garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell Istituto. 3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. ART. 9 RISERVATEZZA 1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo d intesa. 2. E previsto l utilizzo dei dati oggetto dell intesa, per finalità scientifiche o didattiche, in pubblicazioni scientifiche o didattiche; le parti si impegnano comunque a garantire il rispetto della riservatezza e della protezione dei dati sensibili. ART. 10 TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all art. 2, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii. ART. 11 CONTROVERSIE 1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell esecuzione del presente Protocollo d Intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 4

ART. 12 MARCHIO 1. Il marchio istituzionale dell Università è di proprietà esclusiva dell Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Le altre Parti del presente Protocollo non possono fare uso del marchio e/o della denominazione dell Ateneo e/o di sue strutture né di altre citazioni senza previa specifica autorizzazione. ART. 13 REGISTRAZIONE 1. Il presente Protocollo d Intesa si compone di n. 7 pagine e viene redatto in un unico originale, firmato digitalmente ai sensi della Legge n. 221/2012. Il presente Protocollo verrà registrato in caso d uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986 a spese della Parte che ne richiederà la registrazione. Le spese di bollo, assolte in modo virtuale, sono a carico del Dipartimento. Letto, confermato e sottoscritto Bologna, 14 Giugno 2015 IPSAS Aldrovandi Rubbiani La Dirigente Scolastica Prof. ssa Grazia Grassi Grazia Grassi Firma Digitale Dipartimento di Scienze dell Educazione Giovanni Maria Bertin Il Direttore Prof. Luigi Guerra Luigi Guerra - Firma Digitale QUARTIERE SAN DONATO - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI TERRITORIALI Il Direttore Dott. Romano Mignani Romano Mignani - Firma Digitale 5