Garante Privacy: il convivente ha diritto alla cartella clinica del defunto

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: il convivente ha diritto alla cartella clinica del defunto 31 Ottobre 2009 Filodiritto editore IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTA l istanza del 30 marzo 2009 con la quale XY, in qualità di convivente di ZQ ("e da questa espressamente autorizzato ( ) alla conoscibilità dei dati (personali, clinici e sensibili) e ( ) a richiedere copia delle cartelle cliniche e dei referti diagnostici") ha chiesto all Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" (presso la cui struttura la stessa era deceduta il 20 agosto 2008 dopo un periodo di degenza) la conferma dell esistenza di dati personali della de cuius e la loro comunicazione in forma intelligibile (con particolare riferimento "ai dati contenuti nella cartella clinica, compresi gli allegati, relativi al ricovero ( ) e quelli relativi agli atti attestanti il conseguente decesso"), nonché l indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato; VISTO il ricorso presentato al Garante il 30 aprile 2009 da XY nei confronti dell Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" con il quale il ricorrente, in mancanza di idoneo riscontro, ha ribadito le richieste formulate ai sensi dell art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) chiedendo, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento; visto che il ricorrente, che risulta anche aver assistito la sig.ra ZQ durante la degenza, ha sottolineato il proprio attuale interesse a conoscere i dati relativi alla convivente defunta anche "al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali negligenze od imperizie poste in essere dal personale del reparto ( ) e quali cause ( ) ne abbiano determinato il decesso, oltreché al fine di tutelare in sede giudiziaria diritti della paziente eventualmente violati"; VISTI gli ulteriori atti d ufficio e, in particolare, la nota del 6 maggio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 24 giugno 2009 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note datate 21 maggio e 26 maggio 2009 con le quali il titolare del trattamento, nel sottolineare che il ricorrente "non risulta essere familiare della de cuius, bensì convivente more uxorio in vita della paziente", ha affermato che sulla base del ""Regolamento per la gestione della documentazione sanitaria in ospedale" ( ), in caso di morte di un paziente, copia della documentazione sanitaria ad esso riferita, può essere rilasciata esclusivamente ai prossimi congiunti, tra i quali non rientra al momento, in tale categoria di aventi diritto, la figura del convivente"; visto che nelle medesime note la parte resistente ha aggiunto che, pur essendosi "attivata per contattare gli eredi della de cuius ed avere la loro autorizzazione alla

consegna dei documenti ( ), un erede ( ) ha dichiarato di non autorizzare la consegna del materiale documentale de quo a qualsivoglia terzo"; VISTA la nota pervenuta via fax il 2 giugno 2009 con la quale il ricorrente, nell affermare di essere stato espressamente autorizzato dalla de cuius, a mezzo delega all inizio del suo ricovero ospedaliero, alla conoscibilità dei dati personali, clinici e sensibili della stessa, ha d altra parte sottolineato che "in materia di accesso ai dati personali, il d.lg. n. 196/2003 non prevede in alcun modo che sia richiesto il parere degli altri legittimati e neppure alcuna forma di autorizzazione"; VISTO il verbale dell audizione tenutasi presso questa Autorità in data 8 giugno 2009 nel corso della quale il ricorrente, oltre a precisare "di avere già richiesto e conseguentemente ottenuto dalla controparte, sulla base della documentazione attestante la convivenza e sulla base della delega, certificazioni amministrative di degenza", ha nuovamente ribadito che "la normativa in materia di protezione dei dati personali non prevede alcuna autorizzazione da parte di alcuno all accesso ai dati della de cuius da parte di chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; VISTE le note datate 18 giugno 2009 e 17 luglio 2009 con le quali la resistente ha ribadito "di non avere alcuna ragione propria di opporsi all esibizione della cartella clinica, ma di non poter ignorare il diniego di aventi diritto", rimettendosi comunque alle determinazioni dell Autorità; visto che la resistente ha fornito riscontro alle altre richieste del ricorrente formulate in riferimento all art. 7, comma 2, del Codice; RILEVATO che il ricorrente è legittimato ad accedere ai dati personali relativi alla convivente defunta ai sensi dell art. 9, comma 3, del Codice che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; rilevato infatti che il ricorrente, legato alla paziente defunta da un documentato rapporto di convivenza (riconosciuto peraltro anche dalla struttura in cui la medesima era ricoverata), ha esercitato tale diritto, come dallo stesso dichiarato, al fine di disporre delle informazioni necessarie ad intraprendere le azioni giudiziarie più opportune a lui consentite per la verifica di eventuali inadempienze nelle prestazioni sanitarie rese dalla resistente (sul punto cfr. anche Cass. civ. sez. III n. 8976/2005, nonché Cass. civ. sez. III n. 8828/2003 e Cass. civ. sez. III n. 23725/2008); RITENUTO pertanto che non trova giustificazione, nel caso di specie, il rifiuto opposto da parte della resistente all accesso in ragione dell asserito diniego che sarebbe stato manifestato da un erede (diniego peraltro non documentato, né tantomeno giustificato nel corso del procedimento) e ritenuto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali relativi alla convivente defunta del ricorrente e di dover ordinare all Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire a quest ultimo, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, l accesso a tutti i dati personali relativi alla de cuius contenuti nella cartella clinica e in ogni altro documento concernente il ricovero, la degenza e il successivo decesso della stessa, entro il 30 ottobre 2009, dando conferma dell avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data; RILEVATO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all art. 7, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito nel corso del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l ammontare delle spese e dei diritti inerenti all odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di

porli a carico dell Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, per giusti motivi anche in ragione degli aspetti di novità della vicenda esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco ; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali e ordina all Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire al ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui all art. 10 del Codice, l accesso ai dati personali relativi alla convivente defunta contenuti nella cartella clinica e in ogni altro documento alla stessa riferito, entro e non oltre il 30 ottobre 2009, dando conferma dell avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 17 settembre 2009 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE Patroni Griffi IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTA l istanza del 30 marzo 2009 con la quale XY, in qualità di convivente di ZQ ("e da questa espressamente autorizzato ( ) alla conoscibilità dei dati (personali, clinici e sensibili) e ( ) a richiedere copia delle cartelle cliniche e dei referti diagnostici") ha chiesto all Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" (presso la cui struttura la stessa era deceduta il 20 agosto 2008 dopo un periodo di degenza) la conferma dell esistenza di dati personali della de cuius e la loro comunicazione in forma intelligibile (con particolare riferimento "ai dati contenuti nella cartella clinica, compresi gli allegati, relativi al ricovero ( ) e quelli relativi agli atti attestanti il conseguente decesso"), nonché l indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato; VISTO il ricorso presentato al Garante il 30 aprile 2009 da XY nei confronti dell Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" con il quale il ricorrente, in mancanza di idoneo riscontro, ha ribadito le richieste formulate ai sensi dell art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) chiedendo, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento; visto che il ricorrente, che risulta anche aver assistito la sig.ra ZQ durante la

degenza, ha sottolineato il proprio attuale interesse a conoscere i dati relativi alla convivente defunta anche "al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali negligenze od imperizie poste in essere dal personale del reparto ( ) e quali cause ( ) ne abbiano determinato il decesso, oltreché al fine di tutelare in sede giudiziaria diritti della paziente eventualmente violati"; VISTI gli ulteriori atti d ufficio e, in particolare, la nota del 6 maggio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 24 giugno 2009 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note datate 21 maggio e 26 maggio 2009 con le quali il titolare del trattamento, nel sottolineare che il ricorrente "non risulta essere familiare della de cuius, bensì convivente more uxorio in vita della paziente", ha affermato che sulla base del ""Regolamento per la gestione della documentazione sanitaria in ospedale" ( ), in caso di morte di un paziente, copia della documentazione sanitaria ad esso riferita, può essere rilasciata esclusivamente ai prossimi congiunti, tra i quali non rientra al momento, in tale categoria di aventi diritto, la figura del convivente"; visto che nelle medesime note la parte resistente ha aggiunto che, pur essendosi "attivata per contattare gli eredi della de cuius ed avere la loro autorizzazione alla consegna dei documenti ( ), un erede ( ) ha dichiarato di non autorizzare la consegna del materiale documentale de quo a qualsivoglia terzo"; VISTA la nota pervenuta via fax il 2 giugno 2009 con la quale il ricorrente, nell affermare di essere stato espressamente autorizzato dalla de cuius, a mezzo delega all inizio del suo ricovero ospedaliero, alla conoscibilità dei dati personali, clinici e sensibili della stessa, ha d altra parte sottolineato che "in materia di accesso ai dati personali, il d.lg. n. 196/2003 non prevede in alcun modo che sia richiesto il parere degli altri legittimati e neppure alcuna forma di autorizzazione"; VISTO il verbale dell audizione tenutasi presso questa Autorità in data 8 giugno 2009 nel corso della quale il ricorrente, oltre a precisare "di avere già richiesto e conseguentemente ottenuto dalla controparte, sulla base della documentazione attestante la convivenza e sulla base della delega, certificazioni amministrative di degenza", ha nuovamente ribadito che "la normativa in materia di protezione dei dati personali non prevede alcuna autorizzazione da parte di alcuno all accesso ai dati della de cuius da parte di chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; VISTE le note datate 18 giugno 2009 e 17 luglio 2009 con le quali la resistente ha ribadito "di non avere alcuna ragione propria di opporsi all esibizione della cartella clinica, ma di non poter ignorare il diniego di aventi diritto", rimettendosi comunque alle determinazioni dell Autorità; visto che la resistente ha fornito riscontro alle altre richieste del ricorrente formulate in riferimento all art. 7, comma 2, del Codice; RILEVATO che il ricorrente è legittimato ad accedere ai dati personali relativi alla convivente defunta ai sensi dell art. 9, comma 3, del Codice che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; rilevato infatti che il ricorrente, legato alla paziente defunta da un documentato rapporto di convivenza (riconosciuto peraltro anche dalla struttura in cui la medesima era ricoverata), ha esercitato tale diritto, come dallo stesso dichiarato, al fine di disporre delle informazioni necessarie ad intraprendere le azioni giudiziarie più opportune a lui consentite per la verifica di eventuali inadempienze nelle prestazioni sanitarie rese dalla resistente (sul punto cfr. anche Cass. civ. sez. III n. 8976/2005, nonché Cass. civ. sez. III n. 8828/2003 e Cass. civ. sez. III n. 23725/2008); RITENUTO pertanto che non trova giustificazione, nel caso di specie, il rifiuto opposto da parte della resistente all accesso in ragione dell asserito diniego che sarebbe stato manifestato da un erede (diniego

peraltro non documentato, né tantomeno giustificato nel corso del procedimento) e ritenuto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali relativi alla convivente defunta del ricorrente e di dover ordinare all Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire a quest ultimo, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, l accesso a tutti i dati personali relativi alla de cuius contenuti nella cartella clinica e in ogni altro documento concernente il ricovero, la degenza e il successivo decesso della stessa, entro il 30 ottobre 2009, dando conferma dell avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data; RILEVATO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all art. 7, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito nel corso del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l ammontare delle spese e dei diritti inerenti all odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, per giusti motivi anche in ragione degli aspetti di novità della vicenda esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco ; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali e ordina all Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire al ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui all art. 10 del Codice, l accesso ai dati personali relativi alla convivente defunta contenuti nella cartella clinica e in ogni altro documento alla stessa riferito, entro e non oltre il 30 ottobre 2009, dando conferma dell avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 17 settembre 2009 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE Patroni Griffi

TAG: famiglia e successioni, Diritto della privacy, Diritto sanitario Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l