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STATUTO TITOLO I Denominazione - Sede - Scopo Art.1 Denominazione Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l Associazione di Promozione Sociale denominata "TU DOMANI". L Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'associazione intenderà adottare. Art. 2 - Sede 1. L'Associazione ha sede in Costabissara (VI), Via Galileo Galilei, n 53. Art. 3 - Scopo 1. L'Associazione non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 2. L'Associazione intende promuovere lo sviluppo ed il benessere culturale, etico e sociale dell individuo e della collettività, con l obiettivo di contribuire alla formazione di un tessuto sociale capace di interagire virtuosamente. Per la realizzazione dei propri fini si propone in particolare di svolgere le seguenti attività: - la promozione di un ampio dibattito sulla diffusione ed il recupero di nuovi e vecchi valori etici di riferimento, fondati sulla valorizzazione delle eccellenze, sull operosità virtuosa, sulla solidarietà e sul reciproco scambio di conoscenze ed esperienze; - la valorizzazione del territorio vicentino e dei suoi valori culturali, sociali ed imprenditoriali, attraverso l organizzazione di incontri ed eventi con imprenditori, economisti, giornalisti e uomini di comprovata cultura; - la programmazione di incontri di formazione, tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, seminari, concerti, rassegne e spettacoli in genere aventi ad oggetto tematiche che favoriscano la divulgazione ed il reciproco scambio di valori etici, culturali e imprenditoriali; - l organizzazione di eventi ed incontri finalizzati all attivazione di un dialogo costante tra istituzioni, aziende, cittadini e organizzazioni; - l attivazione e il supporto di progetti volti a facilitare l inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, mediante una maggiore interazione tra scuole e aziende; - il riconoscimento e l erogazione di premi a studenti che più si contraddistinguano nelle iniziative proposte e promosse dall Associazione; - la realizzazione e il sostentamento di iniziative editoriali in stampa, video o altro, per la divulgazione, studio e approfondimento di argomenti riguardanti la cultura in generale, la valorizzazione del territorio vicentino e i suoi valori sociali, culturali ed imprenditoriali; - l organizzazione di iniziative ausiliarie o occasionali di natura commerciale, finalizzate al reperimento di fondi da destinare totalmente al perseguimento o al supporto dell attività istituzionale. 3. Per meglio perseguire le sue finalità, l'associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell attività istituzionale e potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'associazione. Nel rispetto della legge e di tutte le formalità richieste, l associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore, anche in concomitanza di celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4. L'Associazione, entro i limiti di legge e di cui all'allegato Statuto può istituire e/o partecipare ad altri enti e/o persone giuridiche, aventi scopo analogo o affine al proprio. Art. 4 Durata 1. La durata dell'associazione è illimitata. TITOLO II SOCI - ORGANI ASSOCIATIVI Art. 5 - Ammissione dei soci e quote associative 1. Possono essere soci dell Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. 2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. 3. Le persone giuridiche e gli enti pubblici e/o privati partecipano nella persona di un loro rappresentante. 4. Vi sono quattro tipologie di soci: - soci Fondatori: persone fisiche o giuridiche o enti, nella persona di un rappresentante o di un amministratore delegato a partecipare alla costituzione dell Associazione e a firmare l atto costitutivo. I soci fondatori si impegnano a pagare: - in sede di costituzione dell Associazione un importo una tantum stabilito dal Regolamento interno; - per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista per i soci ordinari e stabilita nel Regolamento interno. I soci Fondatori saranno membri di diritto del Consiglio Direttivo dell Associazione sine die, fatta salva la possibilità di rinunciarvi per volontà espressa dal socio stesso; - soci ordinari: persone fisiche o giuridiche o enti che, condividendo gli scopi dell Associazione, s impegnano al suo sviluppo. L ammissione all Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell aspirante socio ordinario con le modalità previste dal Regolamento interno. La richiesta è esaminata dal Consiglio Direttivo che, deliberando a maggioranza semplice, si riserva di approvarla o di respingerla, senza alcun obbligo di motivare la propria scelta. Durante la permanenza del vincolo associativo, i soci ordinari si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. - soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche o enti che, per spirito di supporto, desiderano contribuire alla vita dell Associazione finanziariamente, con una quota annuale pari a quella stabilita per il socio ordinario e con un contributo straordinario stabilito dal Regolamento interno; - soci onorari: persone fisiche o giuridiche o enti che abbiano acquisito particolari meriti culturali, sociali o civili anche nei confronti dell Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. 5. I soci hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto, di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi sociali e di pagare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. Le modalità da seguire in occasione del pagamento della quota associativa annua saranno stabilite dal Regolamento interno. Art. 6 - Perdita della qualifica di socio 1. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per esclusione, per mancato versamento della quota annua nei termini fissati dal Regolamento o per decesso. 2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto con lo scadere dell anno in corso, purché sia fatta almeno quattro mesi prima.

3. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico dei soci dal presente statuto o di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all immagine dell Associazione, il socio può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione mediante lettera raccomandata al socio interessato, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. 4. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all Associazione, che rimane pertanto acquisito al patrimonio dell Associazione. 5. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell ambito associativo. Art. 7 - Diritti dei soci 1. Tutti i soci hanno diritto di: partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell Associazione. Art. 8 - Organi Associativi 1. Sono Organi dell'associazione: a) L'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente. ART.9 - Convocazione TITOLO III ASSEMBLEE DEI SOCI 1. L Assemblea dei soci è l organo sovrano dell Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. 2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. 3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. 4. Essa deve essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione nonché dell ordine del giorno. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante inserimento sulla home page del proprio sito web e con comunicazione a tutti gli associati con lettera cartacea od altri mezzi parimenti idonei (e-mail, consegna diretta, a mezzo stampa, ecc) e ciò almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 5. Quando venga fatta richiesta da almeno il venti per cento dei Soci in regola con il versamento delle quote associative, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea entro i trenta giorni successivi alla domanda. ART. 10 Assemblea ordinaria 1. L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente e: a) approva il rendiconto economico-finanziario dell anno trascorso ed il bilancio preventivo; b) nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente ed eventualmente i soci ed il Presidente Onorari; c) elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; d) approva il Regolamento ad uso interno su proposta del Consiglio Direttivo; e) delibera sul programma delle attività e sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione sottoposti alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 Assemblea straordinaria 1. L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente e delibera: a) sullo scioglimento dell Associazione; b) sulle proposte di modifica dello Statuto; c) su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all ordine del giorno. ART. 12 Diritto di intervento all'assemblea 1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa. 2. Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. 3. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. 4. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci. 5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe. ART. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 2. L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all ordine del giorno. 3. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora. 4. L Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. 5. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. 6. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano, per appello nominale ovvero mediante voto segreto. ART. 14 - Presidenza dell'assemblea e verbale 1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, in mancanza di quest ultimo dal Vice-presidente ed in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. 2. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di Segretario dell'assemblea e redigerà di ogni assemblea un verbale che sarà firmato dal Segretario stesso e dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento l'assemblea nominerà il segretario. 3. Le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economico-finanziari, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, devono essere messi a disposizione dei soci sul sito web dell Associazione nell apposita aerea riservata ai soci per i 60 giorni seguenti l approvazione. Copia delle deliberazioni e dei rendiconti economico-finanziari dovrà essere consegnata ai soci che ne facciano espressa richiesta. TITOLO IV CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE ART. 15 - Composizione e durata 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell Associazione ed è eletto dall Assemblea dei soci ogni tre anni. Esso è composto: - da membri di diritto e da membri candidati ed eletti dall Assemblea dei soci; - da un minimo di tre e fino ad un massimo complessivo di undici membri, ivi compreso il Presidente ed i membri di diritto. 2. I membri del Consiglio sono rieleggibili per ulteriori tre anni e la carica si intende a titolo gratuito.

3. I Consiglieri, che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, o che non rinnovassero la quota associativa, perdendo così la qualifica di associato, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. 4. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, qualora rimanga in carica la maggioranza dei Consiglieri, i Consiglieri mancanti saranno cooptati dai Consiglieri in carica, nominando i primi tra i non eletti ovvero altri soci. Il Consigliere dimissionario rimane in carica con gli altri Consiglieri sino alla propria sostituzione. I consiglieri subentrati a quelli cessati, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. 5. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, il Presidente o quelli rimasti in carica, entro i quindici giorni successivi devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo entro i trenta giorni successivi. I Consiglieri dimissionari rimangono in carica con gli altri Consiglieri sino alla loro sostituzione. ART. 16 - Convocazione e delibere 1. Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'associazione o altrove almeno due volte l anno ovvero ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o la maggioranza dei membri ne faccia esplicita richiesta. L'avviso di convocazione non necessita di forme particolari e potrà essere dato anche telefonicamente o mediante posta elettronica: spetta al Segretario diramare l'avviso di convocazione nelle forme e con i mezzi che riterrà più opportuni a seconda dei casi. 2. Il Consiglio delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. ART. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazione. 2. Al Consiglio competono in particolare: a) la predisposizione ed esposizione all Assemblea della relazione annuale sull'attività svolta nell esercizio passato ed il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; b) la redazione del rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all approvazione dell Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; c) la redazione del bilancio preventivo da sottoporre all Assemblea dei soci; d) l elaborazione di proposte del Regolamento interno e di eventuali modifiche del Regolamento interno e dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell Assemblea; e) la fissazione delle quote sociali annue e del contributo straordinario; f) la delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci; g) la nomina del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere del Consiglio Direttivo e di eventuali soci delegati allo svolgimento di particolari funzioni o incarichi speciali, di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso; h) la convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie; i) le decisioni in merito alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell Associazione e la realizzazione degli eventi programmati; l) le decisioni inerenti alle attività e servizi istituzionali, complementari, commerciali e il coordinamento di collaboratori, professionisti, ecc di cui si avvale l Associazione; m) lo svolgimento di ogni funzione e direttiva che la legge o lo statuto non attribuisca ad altri organi. 3. Il Consiglio potrà delegare alcune delle sua attribuzioni ad uno ò più consiglieri, anche disgiuntamente, i quali, pertanto, nei limiti della delega conferita, potranno agire in nome e per conto dell'associazione anche nei rapporti con i terzi.

4. Il Consiglio affida nel suo seno le cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio, potrà affidare le funzioni di Segretario e /o Tesorirere anche a persona che non sia membro del Consiglio medesimo. In questo caso il Segretario e/o Tesoriere avranno nel Consiglio solo potere consultivo senza diritto al voto. ART.18 - Presidente 1. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. 2. E eletto dall Assemblea dei soci insieme agli altri membri del Consiglio e fa parte integrante del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, vigila sull esecuzione delle delibere dell Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo. 3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile ma, in caso di consecutività di nomina, per non più di due mandati consecutivi. ART. 19 - Vice Presidente 1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni. 2. La carica di Vice-Presidente può essere ricoperta contemporaneamente al massimo da parte di due membri del Consiglio Direttivo. ART. 20 Segretario e Tesoriere 1. Il Segretario redige i verbali, cura la tenuta dei relativi libri e registri, tiene l'elenco degli associati, trasmette gli inviti, disbriga la corrispondenza, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo. 2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. 3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. TITOLO V PRESIDENTE E ASSOCIATI ONORARI ART. 21 - Nomina 1. L'Assemblea potrà attribuire la qualifica di "Socio onorario" a chi abbia acquisito particolari meriti culturali, sociali o civili anche nei confronti dell Associazione o sia impossibilitato a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. 2. L Assemblea potrà inoltre attribuire la qualifica di Presidente onorario. ART. 22 - Diritti e compiti 1. Il Socio onorario e il Presidente onorario hanno tutti i diritti e doveri spettanti al socio ordinario, escluso il solo obbligo di corrispondere annualmente la quota associativa. 2. Il Presidente onorario, inoltre, ha il diritto di partecipare ai Consigli Direttivi con solo potere consultivo e senza diritto di voto. ART. 23 - Scioglimento TITOLO VI SCIOGLIMENTO - FINANZIAMENTI 1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deliberato dall'assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. 2. In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio, sentito l organismo di controllo di cui all art.3 co.190 della legge 23.12.1996 n.662, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge ART. 24 Patrimonio e finanziamenti 1. I proventi con i quali l Associazione provvede alla propria attività sono costituiti da: quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati; contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; proventi di iniziative permanenti o occasionali, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall Associazione per il perseguimento o il supporto dell attività istituzionale. 2. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. 3. E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ed accessorie. ART. 25 Esercizio sociale 1. Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario, da sottoporre per l approvazione all Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio. 3. Entro il 31 marzo deve essere sottoposto all Assemblea dei soci, il bilancio preventivo relativo all anno in corso. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate nella bozza di rendiconto economico-finanziario dell esercizio precedente, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti. 4. L eventuale disavanzo accertato alla fine dell esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall Assemblea. 5. Qualora venga svolta da parte dell Associazione un attività occasionale di raccolta fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, il Consiglio Direttivo deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI ART. 26 - Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.