STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Scuola di Studi Giuridici e Monetari - Giacinto Auriti ART. 1 Conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, come da Decreto Legge n.460/97, ed alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, Legge n. 383 del 07-12-2000, è costituita la associazione di volontariato denominata Scuola di Studi Giuridici e Monetari - Giacinto Auriti di seguito denominata Associazione ART. 2 L Associazione ha sede in Roma, Via Tagliamento n. 9. Il Consiglio Direttivo potrà, previa apposita delibera, trasferire la sede legale della Associazione ed aprire eventuali sedi secondarie anche all estero. ART. 3 SCOPI L Associazione, che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ha per scopo principale la tutela della personalità, dell immagine, nonché del patrimonio ed eredità culturale di Giacinto Auriti e la promozione, lo sviluppo, il sostegno e la formazione di divulgatori al fine di consentire la diffusione degli insegnamenti che hanno sottinteso alla sua opera al fine di perseguire obiettivi di sviluppo e diffusione di valori etici, spirituali umanitari e solidaristici di Giacinto Auriti nonché i suoi studi, le sue scoperte scientifico-giuridiche e le sue pubblicazioni. Per raggiungere i predetti scopi l Associazione intende: catalogare il materiale al fine di costituire l Archivio Auriti, curare la pubblicazione delle opere e dei carteggi di Giacinto Auriti nonché curare, raccogliere, conservare ed ordinare altro materiale inerente le pubblicazioni afferenti alle scoperte scientifico-giuridiche di Auriti; 1. svolgere attività di studio, ricerca e formazione in problematiche inerenti il sistema monetario internazionale secondo l opera scientifica e l insegnamento di Giacinto Auriti. Studio e ricerca delle rilevanze sociali in tutti i settori e delle ricadute benefiche dell applicazione della scoperta scientifico-giuridica di Giacinto Auriti del Valore Indotto della Moneta e della Proprietà Popolare della Moneta all atto dell emissione 2. promuovere programmi di istruzione e formazione onde accrescere la diffusione della figura di Giacinto Auriti e le sue opere scientifiche, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti nazionali ed internazionali ed istituendo attestati di frequenza,borse di studio e onorificenze; 3. svolgere attività culturali volte a favorire la diffusione,la valorizzazione e la conoscenza della figura di Giacinto Auriti con conferenze, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione, nonché promuovere la pubblicazione di scritti periodici e monografici inerenti la tematica giuridico-monetaria. 4. organizzare gestire e sostenere strumenti di comunicazione e campagne di comunicazione che siano utili al conseguimento dei fini della Associazione L Associazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere l Associazione presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività. L Associazione potrà, inoltre, assumere la gestione di strutture che possano garantire il perseguimento dello scopo statutario. - 3 -
ART. 4 PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE Il patrimonio dell'associazione è costituito: da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione eventuali fondi di riserva da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio. Le entrate dell'associazione sono costituite da: contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione contributi di privati contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche contributi di organismi internazionali donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento rimborsi derivanti da convenzioni rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Art.5 I SOCI Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed accetti in toto il regolamento interno di cui è dotata l associazione e che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e si riconoscano nel pensiero e nell opera di Giacinto Auriti. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo Statuto. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Nel caso in cui non vi sia accettazione alla domanda di adesione la richiesta è da intendersi respinta. Non può essere socio chi è iscritto a logge massoniche. - 4 -
I soci hanno diritto/dovere a: frequentare i locali dell Associazione, quando questa abbia un locale adatto a tal scopo partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall Associazione riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l Associazione discutere ed approvare i rendiconti nominare ed essere nominati membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 30 (trenta ) giorni prima dello svolgimento dell Assemblea. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. La qualifica di Socio si perde per: - decesso - mancato pagamento della quota sociale - espulsione o radiazione - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo - per deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l espulsione o radiazione per i seguenti motivi: - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali - denigrazione dell Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci - attentare in qualche modo al buon andamento dell Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento - commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell Associazione - 5 -
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito Art. 6 L ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO Partecipano all assemblea tutti i soci, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo dell Associazione tramite avviso scritto o in forma elettronica o su semplice chiamata sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo è valida la maggioranza in base al numero dei presenti votanti sia in prima che seconda convocazione. L Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio quando ne faccia richiesta il Presidente o tramite strumenti informatici, ove previsto. Per l elezione degli organi sociali la votazione avviene con scrutinio. L'Assemblea generale dei Soci, convocata almeno una volta all anno delibera: - approva il bilancio preventivo per l'anno in corso e approva il rendiconto economico e finanziario all'anno precedente - elegge con scrutinio il Consiglio Direttivo che rimane in carica tre anni o cessa per dimissioni dei suoi componenti: - il Consiglio Direttivo a sua volta elegge nel proprio seno il Presidente che rimane in carica fino a revoca del Consiglio Direttivo o per dimissioni dello stesso. - 6 -
Art. 7 Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; GLI ORGANISMI SOCIALI d) il Collegio dei Sindaci Revisori, se costituito per volontà e con delibera dell Assemblea; e) il Collegio dei Probiviri, se costituito per volontà e con delibera dell Assemblea. f) il Comitato Storico-Scientifico; g) il Comitato Comunicazione e Promozione Art.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da 22 (ventidue) membri tra cui il Presidente. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica tre anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: - il Presidente: ha la rappresentanza legale dell Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell interesse dell Associazione. Compiti del Consiglio Direttivo sono: - Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre alla Assemblea dei Soci Ordinari al fine della sua approvazione; - Redigere ed approntare il programma dell'attività socio-istituzionale dell'associazione; - Determinare l'ammontare delle quote di associazione; - Convocare l'assemblea straordinaria ogni qualvolta ne sia richiesto da Soci; - eseguire le delibere dell Assemblea - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali - 7 -
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell Associazione o ad esso affidati - decidere le modalità di partecipazione dell Associazione, alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può riunirsi una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi. Delle deliberazioni viene redatto verbale firmato dal Presidente; tale verbale è conservato agli atti. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito a discrezione del Consiglio. IL COMITATO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Art.9 Il Comitato Comunicazione e Promozione è composto da un numero illimitato di membri scelti dal Consiglio Direttivo che designa, tra questi, il Coordinatore ed altri membri Il Comitato Comunicazione e Promozione: 1. coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei programmi di comunicazione e propaganda 2. propone iniziative sulle tecniche comunicative, sulla formazione comunicativa dei relatori e cura tutti gli strumenti di comunicazione 3. svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio Direttivo I componenti del Comitato Comunicazione e Promozione durano tre anni e sono riconfermabili. Nel caso di dimissioni, revoca quest ultima disposta dal Consiglio Direttivo o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio Direttivo può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato Comunicazione e Promozione. Le cariche relative agli Organi statutari sono a titolo gratuito e volontario. - 8 -
IL COMITATO STORICO SCIENTIFICO Art.10 Il Comitato Storico-Scientifico è composto da un numero illimitato di membri scelti dal Consiglio Direttivo che designa, tra questi, il Presidente, il Vice Presidente, il Coordinatore ed altri membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Storico-Scientifico. Il Comitato Storico-Scientifico: 1. coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei programmi di attività storico scientifiche della Associazione 2. propone iniziative culturali di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private; 3. svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio Direttivo I componenti del Comitato Storico-Scientifico durano tre anni e sono riconfermabili. Nel caso di dimissioni, revoca quest ultima disposta dal Consiglio Direttivo o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio Direttivo può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato Storico-Scientifico. Le cariche relative agli Organi statutari sono gratuite. L esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Art.11 SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell Associazione deve essere decisa dall assemblea dei soci. In caso di liquidazione della Associazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della stessa sarà devoluto ad altra Associazione o ente avente finalità analoghe o ad un organismo di volontariato indicato dal Consiglio Direttivo Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia - 9 -