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Associazione Pensionati della Banca Popolare di Milano Milano - Corso Europa, 2 STATUTO NATURA E SCOPI Art. 1 È costituita ai sensi dell art. 36 del cod.civ., l Associazione di promozione sociale senza fini di lucro fra i pensionati della Banca Popolare di Milano denominata ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO, in termini abbreviati, ASSOPENSIONATI BPM. L'Associazione è struttura complessa a carattere nazionale, potrà costituire delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto all'associazione stessa. L Associazione ha sede nel comune di Milano e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'italia o all estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. Art. 2 L Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati. L Associazione realizza i propri scopi con le seguenti iniziative, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: a) favorisce, rinsalda, sviluppa i vincoli di solidarietà e la mutua assistenza fra gli Associati e ne tutela gli interessi materiali e morali; b) promuove e coordina iniziative atte a conseguire e migliorare provvidenze a favore degli Associati; c) rappresenta gli Associati di fronte all Amministrazione della Banca Popo-lare di Milano d) assicura la presenza di rappresentanti dell Associazione in tutti gli Organismi della Banca aventi finalità congruenti con gli scopi di cui ai precedenti paragrafi a), b) e c); e) stimola e favorisce rapporti di collaborazione con Istituzioni e Organismi aventi finalità di tutela di interessi comuni a quelli dell Associazione. L attività dell associazione è sostenuta dai contributi volontari e/o da quote associative dei singoli Soci, oltre che da versamenti straordinari da parte dei soci, di terzi e da eventuali lasciti. Per il perseguimento dei propri scopi, l Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte

occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO Art. 3 Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; c) altre disponibilità patrimoniali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell Associazione. L esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l approvazione all Assemblea ordinaria: la relazione sull attività; il bilancio dell esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l anno in corso. Le entrate dell Associazione sono costituite da: a) contributi volontari, e/o quote associative e contributi di simpatizzanti; b) contributi di privati, dello Stato di altri Enti o Istituzioni, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell Associazione. ASSOCIATI Art. 4 Previa presentazione di apposita domanda, assumono la qualifica di Socio: a) i dipendenti della Banca Popolare di Milano non più in servizio, che godono di un trattamento di quiescenza o di invalidità;

b) coloro che godono di un trattamento di quiescenza o di invalidità quali dipendenti di altri Istituti di Credito o Enti di altra natura, purché abbiano svolto la propria attività per almeno 15 anni nella Banca Popolare di Milano o nelle società del gruppo; c) i parenti superstiti degli Associati che fruiscono del trattamento di reversibilità. Possono altresì essere soci gli Aderenti al Fondo di Solidarietà del personale dipendente dalle Imprese di Credito che hanno fruito dell uscita anticipata dal lavoro (così detti ESODATI BPM ), fino a che non maturino il diritto alla pensione, fermo restando il limite di anzianità previsto al precedente punto b). Casi particolari verranno di volta in volta posti al vaglio del Consiglio Direttivo per le conseguenti decisioni. Non possono diventare soci coloro che sono stati licenziati per giusta causa. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull accoglimento o il rigetto della medesima. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone il motivo. Art. 5 Gli Associati si impegnano ad attenersi alle norme contenute nel presente Statuto, nonché alle deliberazioni prese, in conformità dello Statuto stesso, dagli Organi dell Associazione e a versare l eventuale quota sociale annuale stabilita dall'assemblea. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell Associa-zione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall appartenenza all Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati. Art. 6 La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità; c) per presentazione di dimissioni scritte; d) per espulsione. Perdono la qualità di socio per espulsione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il solo provvedimento di espulsione, il socio ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 7 Gli Organi sociali sono: a) l Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato Esecutivo; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Collegio dei Probiviri; I componenti degli organi sociali elettivi durano in carica tre anni e, dalla data di approvazione del presente atto, sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi; vengono eletti mediante votazione segreta, con le modalità e secondo le norme del Regolamento Elettorale. ASSEMBLEA Art. 8 L Assemblea è ordinaria o straordinaria. L Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all anno, entro il mese d Aprile, ed ogni qualvolta il Consiglio stesso ne ravvisi l opportunità. L Assemblea ordinaria deve essere indetta inoltre quando lo richieda al Consiglio almeno il 5% degli Associati, motivando l argomento da inserire all Ordine del Giorno. In tal caso l Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. L assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a) discute ed approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione sull esercizio ai sensi dell art.3. b) definisce il programma generale annuale di attività; c) procede alla ratifica dei Consiglieri e degli altri organi dell Associazione come previsto dal Regolamento Elettorale; d) determina l ammontare delle eventuali quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; e) approva il Regolamento Elettorale e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell Associazione e le loro variazioni. L Assemblea ordinaria viene convocata mediante avviso da inviare a tutti gli Associati almeno 15 giorni prima della data fissata oppure mediante pubblicazione

dell avviso stesso sul Notiziario e sul sito dell Associazione, rispettando gli stessi termini. L avviso di convocazione deve contenere l indicazione del giorno, dell ora e del luogo in cui si svolgerà l Assemblea sia in prima che in eventuale seconda convocazione e l elenco degli argomenti da trattare esso deve inoltre essere affisso presso la Sede dell Associazione. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, mediante delega scritta, un numero di Associati non superiore a cinque. Poiché l'associazione è struttura complessa a livello nazionale, per consentire la più ampia partecipazione a tutti i soci, è consentito l intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Spetta ad un regolamento approvato dal Consiglio direttivo, fissare le modalità dell intervento in assemblea ai sensi del presente comma. Le proposte che gli Associati, di loro iniziativa, intendessero porre all Ordine del Giorno dell Assemblea ordinaria, se fatte pervenire al Consiglio Direttivo, controfirmate da non meno del 5% degli associati, potranno essere inserite nell assemblea di approvazione del Bilancio. Art. 9 L Assemblea ordinaria è valida: a) in prima convocazione se è presente, direttamente o per delega, almeno un terzo degli Associati; b) in seconda convocazione, da indire trascorsa almeno un ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti direttamente o per delega. Art. 10 L Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo: a) quando lo stesso ne ravvisi l opportunità; b) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno il 10% degli Associati. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla ricezione della stessa. La convocazione dovrà avvenire mediante lettera semplice da inviare a tutti gli Associati negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la convocazione dell Assemblea ordinaria. L Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto nonché sullo scioglimento dell Associazione e sulla devoluzione del patrimonio In caso di scioglimento dell Associazione, la convocazione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata.

Art. 11 L Assemblea straordinaria è valida: a) in prima convocazione se sono presenti, direttamente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati; b) in seconda convocazione, da indire il giorno successivo alla data della prima convocazione, quando sia presente, direttamente o per delega, almeno il 20% degli Associati. In entrambi i casi le deleghe non potranno superare, per ogni Associato, il numero di cinque. Nel caso che in seconda convocazione non si raggiungano le presenze richieste, gli argomenti all ordine del giorno dovranno essere sottoposti a referendum fra tutti gli Associati. Le proposte sottoposte a referendum saranno approvate se raccoglieranno l assenso della maggioranza dei votanti, purché i votanti stessi rappresentino almeno la metà più uno degli Associati. Nel caso i votanti non raggiungano questo quorum, le proposte si considereranno approvate in presenza del voto favorevole di almeno un terzo degli associati. Art. 12 Le Assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da uno dei due Vicepresidenti; fungerà da Segretario il Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Presidente dell Assemblea. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 13 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a maggioranza di metà più uno dei voti nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 14 Il Consiglio Direttivo è composto da 14 membri eletti nel rispetto delle norme del Regolamento Elettorale e dai coordinatori designati dalle delegazioni territoriali, nel rispetto delle norme previste dal relativo regolamento. I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e per non più di tre mandati consecutivi. Le cariche Associative sono a titolo gratuito. In casi particolari il Consiglio Direttivo potrà autorizzare un rimborso spese.

Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri in carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione secondo l ordine di graduatoria dei non eletti risultante dalle ultime votazioni. Qualora venisse a mancare uno dei coordinatori territoriali già integrati nel Consiglio, subentrerà il coordinatore che le singole delegazioni avranno, al loro posto designato. Il Consigliere e/o il coordinatore entrante durerà in carica sino alla scadenza del mandato previsto per il Consigliere sostituito. Art. 15 Spetta al Consiglio Direttivo deliberare le strategie e le linee di azione dell Associazione lo svolgimento di ogni azione necessaria al conseguimento dei fini dell Associazione e l applicazione delle direttive approvate dalle Assemblee. Salvo le competenze attribuite all Assem-blea dal presente statuto, il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare: a) nomina nel proprio seno il Presidente e i due Vicepresidenti; il Segretario; il Comitato Esecutivo costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri. Dello stesso faranno obbligatoriamente parte il Presidente, i due Vicepresidenti e il segretario; b) nomina il Tesoriere e il Gestore dei dati c) nomina il Direttore responsabile delle pubblicazioni e del Sito Web del Associazione; d) designa i rappresentanti dell Associa-zione in tutti gli organismi della Banca di cui al punto d) dell art. 2. Gli stessi sono tenuti ad operare nell esercizio del loro mandato, in stretto contatto con il Consiglio Direttivo dell Associazione ed in conformità agli indirizzi dallo stesso determinati; e) stabilisce gli argomenti da sottoporre all Assemblea ordinaria e straordinaria; f) propone all Assemblea eventuali Rego-lamenti per il funzionamento dell Associazione e degli organi sociali. g) predispone ed approva la relazione e il rendiconto al 31 dicembre da sottoporre entro il 30 aprile successivo, all Assemblea ordinaria. Relazione e rendiconto devono essere sottoposti, quindici giorni prima dell Assemblea, al Collegio dei Revisori dei Conti; h) costituisce Delegazioni territoriali presso sedi decentrate, allo scopo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli associati. Le stesse sono tenute ad operare nel rispetto del Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo; i) indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, provvedendo alla contestuale nomina della Commissione Elettorale; l) esamina situazioni di mancato rispetto, da parte dell Associato, delle norme statutarie e, ove occorra, prende provvedimenti che possono contemplare, a seconda della gravità del caso, la sospensione temporanea dalle attività dell Associazione o l espulsione.

L Associato, nei confronti del quale i provvedimenti siano stati assunti, ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri. Art. 16 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo. Al presidente spetta l utilizzo dei fondi sociali in esecuzione delle delibere di spesa stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tale facoltà è data al Presidente congiuntamente con uno dei due Vice Presidenti o con il Tesoriere e/o a ciascuno dei Vice Presidenti congiuntamente tra di loro o con il Tesoriere. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate da uno dei due Vice Presidenti. Art. 17 Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con cadenza minima trimestrale e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno sei dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, anche se collegati a mezzo audio video e sono presiedute dal Presidente o da uno dei due Vicepresidenti. In caso di assenza del Segretario ne svolgerà le funzioni un Consigliere all uopo designato da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti il Presidente ha diritto di esprimere doppio voto. Il Consiglio Direttivo: a) può invitare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i rappresentanti dell Associazione di cui all art. 2, comma; b) può dichiarare decaduti, sostituendoli con le modalità dell art. 14 i consiglieri che abbiano violato le norme del Codice Etico dell Associazione. Il verbale di ogni riunione dovrà essere firmato da chi l ha presieduta e dal segretario, trascritto in apposito registro della cui conservazione è responsabile il Segretario.

COMITATO ESECUTIVO Art. 18 Il Comitato Esecutivo esercita, agendo collegialmente, i poteri che ad esso vengono delegati dal Consiglio Direttivo. In particolare: a) tiene i rapporti con l Amministrazione e la Direzione della Banca Popolare di Milano e con gli altri Organismi interni della Banca; b) intrattiene tutte le relazioni utili al conseguimento dello scopo dell Associa-zione; c) sovrintende e controlla l attività di eventuali gruppi di lavoro, delle Commissioni e l attività delle Delega-zioni territoriali. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; delle riunioni sarà redatto un verbale che dovrà essere portato a conoscenza dei componenti il Consiglio Direttivo. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti con le stesse modalità e contemporaneamente al Consiglio Direttivo. Essi nominano al loro interno un Presidente. Al Collegio è affidato il controllo della gestione economico-finanziaria e del rendiconto dell Associazione, con obbligo di relazione all assemblea dei Soci. Ha inoltre il compito di verificare il rispetto delle norme previste in materia e delle norme statutarie. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 20 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti tra i Soci con le stesse modalità e contemporaneamente al Consiglio Direttivo. Essi nominano al loro interno un Presidente. Al Collegio è devoluta la risoluzione di qualsiasi controversia tra i Soci e l Associazione e tra i Soci medesimi in merito ai rapporti Associativi. Le controversie saranno risolte secondo equità, con rinuncia, da parte dei Soci e dell Associa-zione, a ricorrere al giudice ordinario. DURATA E LIQUIDAZIONE DELL ASSOCIAZIONE Art. 21 La durata dell Associazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. La proposta di scioglimento dell Associa-zione deve essere sottoposta a referendum. La decisione di indire il referendum deve essere approvata dall Assemblea ordinaria. Analogamente a quanto stabilito dall art. 10 per l approvazione del referendum sono richiesti in alternativa: a) quorum di partecipazione oltre il 50% e voto favorevole della maggioranza dei votanti; b) voto favorevole di oltre 1/3 degli associati, se la partecipazione al referendum è inferiore al 50%. DISPOSIZIONI FINALI Art. 22 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell Associazione. Per quanto in esso non é espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Allegato allo Statuto REGOLAMENTO ELETTORALE I componenti gli Organi sociali sono eletti con votazione segreta per mezzo di schede di voto predisposte dalla Commissione Elettorale e/o per mezzo di idonea procedura di voto elettronico e Web che garantisca la segretezza del voto. Le candidature agli organi sociali devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo che ha provveduto alla indizione delle elezioni. Ogni candidatura deve recare la firma di presentazione di almeno tre associati e deve essere altresì firmata per accettazione dal candidato. Ogni associato ha diritto di esprimere un massimo di sette preferenze per quanto riguarda il Consiglio Direttivo ed un massimo di due per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

La Commissione Elettorale è composta da cinque membri e viene nominata dal Consiglio Direttivo: essa provvede alla nomina fra i suoi componenti del Presidente e di un Segretario e regolamenta e cura tutte le fasi delle votazioni. La Commissione Elettorale redige il verbale delle votazioni che sarà allegato al verbale dell Assemblea degli associati che provvede alla ratifica degli eletti. Statuto approvato dall Assemblea Straordinaria degli Associati tenutasi il 26 marzo 1955 e successivamente modificato dall Assemblea straordinaria del 21 marzo 1966 e dai Referendum del maggio 1982, febbraio 1992, ottobre 1999, giugno 2002 e dicembre 2011.